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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 8885/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente-
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Veronica Vernetti - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8885/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 10-
2-2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
NO (NA) alla via Santa
Barbara n. 20 (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.F._1
IS (NA) alla Via Salvatore Di Giacomo n. 1 presso lo studio dell'Avv. Michele Emiliano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E , nato ad [...] il [...], residente in CP_1
NO (NA) alla via Santa Barbara n. 20 (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Mille, 16 presso lo studio dell'Avv. Roberta Branno che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.11.2024, la ricorrente premetteva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. CP_1
evidenziando che da tale rapporto nasceva, in data 30.05.2023, la piccola
, riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1
La coppia, durante la convivenza more uxorio, fissava la residenza anagrafica in NO, alla via Santa Barbara n. 20.
Dopo la cessazione della convivenza, dal settembre 2024, la sig. Pt_1
ed il sig. si trasferivano altrove, e precisamente la ricorrente in CP_1
IS, alla via Giotto n. 1 presso l'abitazione dei propri genitori, ed il ricorrente presso un immobile di proprietà del nonno, sempre nel Comune di IS, alla via Cancello Coop. Aurora Ed. F.
Alla luce del rifiuto del sig. di autorizzare il trasferimento della CP_1
residenza anagrafica della minore presso l'abitazione dei genitori della pag. 2/8 ricorrente e in virtù del modesto contributo del resistente al mantenimento della piccola ritenuto dalla del tutto Persona_1 Pt_1
inadeguato alle esigenze della bambina, la ricorrente adiva il Tribunale per chiedere disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre, disciplinare regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre e porre a carico del sig. un assegno mensile di € 500.00 per il mantenimento CP_1
della figlia minore somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alle spese straordinarie.
Nel costituirsi, il resistente chiedeva, a sua volta, rigettata ogni avversa istanza, disporsi l'affido condiviso della minore ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione abituale presso la madre, prevedendo che le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, siano prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minore stessa, con remissione della decisione all'A.G. in caso di disaccordo tra i genitori.
Proponeva altresì un diverso calendario per l'esercizio del diritto di visita e domandava fissarsi in € 200,00 la somma mensile dovuta dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con contribuzione nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per la minore, previamente concordate tra i genitori.
All'udienza fissata innanzi al Giudice delegato, entrambe le parti comparivano, alla presenza dei rispettivi procuratori, rappresentano di essere addivenuti ad un'intesa in ordine alle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
pag. 3/8 confermando di voler regolare i propri rapporti come da accordo trascritto nel verbale di udienza.
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo depositato e delle conclusioni delle Parti, riservava la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto, nulla opponendo.
La concorde richiesta delle parti merita accoglimento: nel dettaglio le parti hanno raggiunto l'accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio, , e che di seguito si trascrive: Persona_2
“-Il sig presta il consenso al trasferimento di residenza della minore CP_1
presso l'abitazione della ed ogni futuro trasferimento Parte_1
della minore dovrà essere concordato con il resistente come per legge.
- disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione abituale presso la madre;
- disporre che le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minore stessa. In caso di disaccordo i genitori rimetteranno la decisione al giudice.
- disporre che il padre potrà tenere con sé la minore
1) sino al compimento del 3' anno di età, secondo il seguente calendario:
a. n. 3 pomeriggi a settimana dalle ore 18.00 alle ore 20.30 e precisamente il lunedi, mercoledi e giovedi;
b. nel week.-end alternato nei giorni consecutivi del sabato e della domenica dalle ore 10.00 alle ore 20,00;
pag. 4/8 c. nel periodo estivo 15 gg anche non consecutivi dalle ore 10.00 alle ore
20,00 da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d. nel periodo natalizio il padre potrà tenere con sé la figlia ad anni alterni con la madre nel giorno del 25 dicembre o del 26 dicembre e nel giorno del
31 dicembre o del 1 gennaio;
e. durante il periodo pasquale la minore trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno della Santa Pasqua e con l'altro la festività del lunedì in Albis;
f. il giorno di martedì di Carnevale la minore resterà alternatamente con
l'uno o con l'altro genitore;
g. la minore trascorrerà con il padre il giorno 19 marzo (festa del papà) e del compleanno e dell'onomastico dello stesso e trascorrerà con la madre il giorno del compleanno, della festa della mamma e dell'onomastico della stessa, anche se tali giorni dovessero coincidere con i giorni di frequentazione spettanti all'altro genitore;
il giorno del compleanno della minore in ipotesi di mancato accordo su eventuali festeggiamenti, la minore resterà ad anni alterni nel pomeriggio con uno o con l'altro genitore;
h. il padre, ove necessario, potrà delegare suoi familiari per il prelievo e l' accompagnamento della minore nei giorni di frequentazione;
2) a partire dal compimento del 3' anno di età, secondo il seguente calendario:
i. il padre potrà tenere con sé la figlia, il pomeriggio del mercoledì dalle ore 18,00 e sino alle ore 20.30 e, allorquando inizierà a frequentare la scuola, a week-end alternati dal venerdì dalle ore 19,30 sino alla domenica ore 19,30;
pag. 5/8 l. nella settimana in cui non è previsto il week-end, tre pomeriggi infra- settimanali, e precisamente il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20.30, salva la possibilità di concordare diversamente i giorni della settimana appena indicati a seconda delle esigenze contingenti;
m. nel periodo estivo nel mese di luglio o di agosto 15 gg consecutivi da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
n. durante le festività natalizie la minore resterà con uno o con l'altro genitore ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio;
le altre festività cd. rosse da calendario secondo il criterio dell'alternanza;
o. durante il periodo pasquale la minore trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno della Santa Pasqua e con l'altro la festività del lunedì in Albis;
p. il giorno di martedì di Carnevale la minore resterà alternativamente con
l'uno o con l'altro genitore;
q. la minore trascorrerà con il padre il giorno 19 marzo (festa del papà) e del compleanno e dell'onomastico dello stesso e trascorrerà con la madre il giorno del compleanno, della festa della mamma e dell'onomastico della stessa, anche se tali giorni dovessero coincidere con i giorni di frequentazione spettanti all'altro genitore;
il giorno del compleanno della minore in ipotesi di mancato accordo su eventuali festeggiamenti, la minore resterà ad anni alterni nel pomeriggio con uno o con l'altro genitore;
r. il padre, ove necessario, potrà delegare suoi familiari per il prelievo e l' accompagnamento della minore nei giorni di frequentazione;
pag. 6/8 - disporre che il sig. versi alla sig.ra la CP_1 Parte_1
somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- disporre che i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per la minore, previamente concordate tra i genitori, il tutto come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli Nord;
- il sig. si impegna a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione per CP_1
l'appartamento di via Santa Barbara n. 20, NO impegnandosi a pagare il relativo canone di locazione a partire dal.mese di febbraio 2025
L'assegno unico verrà ripartito al 50% tra le parti come per legge
Null'altro a pretendere tra le parti con compensazione delle spese di giudizio”
Ciò posto, il Collegio reputa che il contenuto dell'accordo non sia in contrasto con norme imperative ed appaia conforme all'interesse dei figli, pertanto le condizioni ivi previste possono essere recepite nella presente sentenza.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, si ritiene che ricorrano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Prende atto dell'accordo inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale intervenuto tra (nata a [...] il Parte_1
02.02.1993) e (nato ad [...] il [...]) nei CP_1
confronti della figlia minore , nata ad [...] Persona_2
pag. 7/8 il 30.05.2023, alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi integralmente trascritte;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 10.04.2025
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 8885/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente-
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Veronica Vernetti - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8885/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 10-
2-2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
NO (NA) alla via Santa
Barbara n. 20 (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.F._1
IS (NA) alla Via Salvatore Di Giacomo n. 1 presso lo studio dell'Avv. Michele Emiliano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E , nato ad [...] il [...], residente in CP_1
NO (NA) alla via Santa Barbara n. 20 (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Mille, 16 presso lo studio dell'Avv. Roberta Branno che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.11.2024, la ricorrente premetteva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. CP_1
evidenziando che da tale rapporto nasceva, in data 30.05.2023, la piccola
, riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1
La coppia, durante la convivenza more uxorio, fissava la residenza anagrafica in NO, alla via Santa Barbara n. 20.
Dopo la cessazione della convivenza, dal settembre 2024, la sig. Pt_1
ed il sig. si trasferivano altrove, e precisamente la ricorrente in CP_1
IS, alla via Giotto n. 1 presso l'abitazione dei propri genitori, ed il ricorrente presso un immobile di proprietà del nonno, sempre nel Comune di IS, alla via Cancello Coop. Aurora Ed. F.
Alla luce del rifiuto del sig. di autorizzare il trasferimento della CP_1
residenza anagrafica della minore presso l'abitazione dei genitori della pag. 2/8 ricorrente e in virtù del modesto contributo del resistente al mantenimento della piccola ritenuto dalla del tutto Persona_1 Pt_1
inadeguato alle esigenze della bambina, la ricorrente adiva il Tribunale per chiedere disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre, disciplinare regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre e porre a carico del sig. un assegno mensile di € 500.00 per il mantenimento CP_1
della figlia minore somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alle spese straordinarie.
Nel costituirsi, il resistente chiedeva, a sua volta, rigettata ogni avversa istanza, disporsi l'affido condiviso della minore ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione abituale presso la madre, prevedendo che le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, siano prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minore stessa, con remissione della decisione all'A.G. in caso di disaccordo tra i genitori.
Proponeva altresì un diverso calendario per l'esercizio del diritto di visita e domandava fissarsi in € 200,00 la somma mensile dovuta dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con contribuzione nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per la minore, previamente concordate tra i genitori.
All'udienza fissata innanzi al Giudice delegato, entrambe le parti comparivano, alla presenza dei rispettivi procuratori, rappresentano di essere addivenuti ad un'intesa in ordine alle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
pag. 3/8 confermando di voler regolare i propri rapporti come da accordo trascritto nel verbale di udienza.
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo depositato e delle conclusioni delle Parti, riservava la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto, nulla opponendo.
La concorde richiesta delle parti merita accoglimento: nel dettaglio le parti hanno raggiunto l'accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio, , e che di seguito si trascrive: Persona_2
“-Il sig presta il consenso al trasferimento di residenza della minore CP_1
presso l'abitazione della ed ogni futuro trasferimento Parte_1
della minore dovrà essere concordato con il resistente come per legge.
- disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione abituale presso la madre;
- disporre che le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minore stessa. In caso di disaccordo i genitori rimetteranno la decisione al giudice.
- disporre che il padre potrà tenere con sé la minore
1) sino al compimento del 3' anno di età, secondo il seguente calendario:
a. n. 3 pomeriggi a settimana dalle ore 18.00 alle ore 20.30 e precisamente il lunedi, mercoledi e giovedi;
b. nel week.-end alternato nei giorni consecutivi del sabato e della domenica dalle ore 10.00 alle ore 20,00;
pag. 4/8 c. nel periodo estivo 15 gg anche non consecutivi dalle ore 10.00 alle ore
20,00 da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d. nel periodo natalizio il padre potrà tenere con sé la figlia ad anni alterni con la madre nel giorno del 25 dicembre o del 26 dicembre e nel giorno del
31 dicembre o del 1 gennaio;
e. durante il periodo pasquale la minore trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno della Santa Pasqua e con l'altro la festività del lunedì in Albis;
f. il giorno di martedì di Carnevale la minore resterà alternatamente con
l'uno o con l'altro genitore;
g. la minore trascorrerà con il padre il giorno 19 marzo (festa del papà) e del compleanno e dell'onomastico dello stesso e trascorrerà con la madre il giorno del compleanno, della festa della mamma e dell'onomastico della stessa, anche se tali giorni dovessero coincidere con i giorni di frequentazione spettanti all'altro genitore;
il giorno del compleanno della minore in ipotesi di mancato accordo su eventuali festeggiamenti, la minore resterà ad anni alterni nel pomeriggio con uno o con l'altro genitore;
h. il padre, ove necessario, potrà delegare suoi familiari per il prelievo e l' accompagnamento della minore nei giorni di frequentazione;
2) a partire dal compimento del 3' anno di età, secondo il seguente calendario:
i. il padre potrà tenere con sé la figlia, il pomeriggio del mercoledì dalle ore 18,00 e sino alle ore 20.30 e, allorquando inizierà a frequentare la scuola, a week-end alternati dal venerdì dalle ore 19,30 sino alla domenica ore 19,30;
pag. 5/8 l. nella settimana in cui non è previsto il week-end, tre pomeriggi infra- settimanali, e precisamente il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20.30, salva la possibilità di concordare diversamente i giorni della settimana appena indicati a seconda delle esigenze contingenti;
m. nel periodo estivo nel mese di luglio o di agosto 15 gg consecutivi da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
n. durante le festività natalizie la minore resterà con uno o con l'altro genitore ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio;
le altre festività cd. rosse da calendario secondo il criterio dell'alternanza;
o. durante il periodo pasquale la minore trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno della Santa Pasqua e con l'altro la festività del lunedì in Albis;
p. il giorno di martedì di Carnevale la minore resterà alternativamente con
l'uno o con l'altro genitore;
q. la minore trascorrerà con il padre il giorno 19 marzo (festa del papà) e del compleanno e dell'onomastico dello stesso e trascorrerà con la madre il giorno del compleanno, della festa della mamma e dell'onomastico della stessa, anche se tali giorni dovessero coincidere con i giorni di frequentazione spettanti all'altro genitore;
il giorno del compleanno della minore in ipotesi di mancato accordo su eventuali festeggiamenti, la minore resterà ad anni alterni nel pomeriggio con uno o con l'altro genitore;
r. il padre, ove necessario, potrà delegare suoi familiari per il prelievo e l' accompagnamento della minore nei giorni di frequentazione;
pag. 6/8 - disporre che il sig. versi alla sig.ra la CP_1 Parte_1
somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- disporre che i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per la minore, previamente concordate tra i genitori, il tutto come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli Nord;
- il sig. si impegna a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione per CP_1
l'appartamento di via Santa Barbara n. 20, NO impegnandosi a pagare il relativo canone di locazione a partire dal.mese di febbraio 2025
L'assegno unico verrà ripartito al 50% tra le parti come per legge
Null'altro a pretendere tra le parti con compensazione delle spese di giudizio”
Ciò posto, il Collegio reputa che il contenuto dell'accordo non sia in contrasto con norme imperative ed appaia conforme all'interesse dei figli, pertanto le condizioni ivi previste possono essere recepite nella presente sentenza.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, si ritiene che ricorrano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Prende atto dell'accordo inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale intervenuto tra (nata a [...] il Parte_1
02.02.1993) e (nato ad [...] il [...]) nei CP_1
confronti della figlia minore , nata ad [...] Persona_2
pag. 7/8 il 30.05.2023, alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi integralmente trascritte;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 10.04.2025
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 8/8