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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/05/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
Sezione Famiglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per “separazione e divorzio – scioglimento del matrimonio” iscritto al n.
11514/2024 R.G. instaurato da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Lazzaroni, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Nadia Barozzi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(Come da udienza del 14.5.2025)
Per parte ricorrente: “la difesa di parte ricorrente insiste nelle proprie richieste contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e chiede che l'Ill.mo Tribunale adito: - rigetti l'eccezione di improcedibilità sollevata da controparte per le ragioni sopra esposte;
- disponga la prosecuzione del giudizio”;
Per parte resistente: “In via principale
Si insiste affinché il Giudice dichiari l'improcedibilità del procedimento introdotto dalla sig.ra Pt_1
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistente la propria giurisdizione, si insiste per l'accoglimento delle domande formulate con memoria di costituzione del resistente del 05.02.2025, come integrata con le conclusioni di cui alla memoria ex art.473 bis n.17 comma II c.p.c. del 25.02.2025”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.9.2024 deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 30.9.2008 a Oued Zem (Marocco), non Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio italiani, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli (in data Persona_1
28.10.2012) e (in data 6.6.2015), e che la casa coniugale, di proprietà Persona_2
esclusiva del resistente, era sita a Brescia, in via Boves n. 16.
La ricorrente rappresentava di essere collocata dal 17.6.2024 in una struttura protetta appartenente alla rete antiviolenza, dove si era rifugiata con i propri figli per sfuggire alle condotte violente, denigratorie e prevaricatrici del marito, di lavorare come operatrice socio assistenziale con una retribuzione mensile media di € 1.300,00 circa, e chiedeva la pronuncia della separazione con affidamento super esclusivo dei figli a sé, collocamento prevalente presso di sé, incontri protetti con il padre, e, a carico di quest'ultimo, un contributo al mantenimento dei minori pari ad € 300,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la successiva fissazione dell'udienza per la trattazione della domanda di divorzio, una volta che la stessa fosse divenuta procedibile.
Si costituiva in giudizio per contestare le condotte pregiudizievoli a lui Controparte_1 attribuite dalla moglie, per affermare di lavorare come operaio per un'azienda privata con retribuzione mensile di € 1.400,00 circa, e per aderire alla pronuncia di separazione, ma con affidamento condiviso dei figli, collocamento prevalente presso la madre e incontri liberi con il padre, dichiarandosi disponibile a versare, a titolo di mantenimento della prole, un contributo di € 350,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Nella seconda memoria depositata dalla ricorrente veniva menzionato l'avvio, ad opera del resistente, del procedimento di divorzio in Marocco, che si concludeva con la sentenza n. 25164/2025 emessa dal Tribunale di prima istanza di Bejaad in data 10.3.2025, per la cui produzione il resistente chiedeva un termine alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 16.4.2025.
All'udienza del 14.5.2025, celebrata in modalità cartolare, fissata su istanza delle parti per consentire loro di dedurre in ordine alla riconoscibilità del provvedimento straniero nell'ordinamento italiano e alle conseguenze dell'eventuale riconoscimento sull'odierno giudizio, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Ai sensi dell'art. 64 della legge 218/1995, la sentenza straniera è automaticamente riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, in presenza dei requisiti ivi indicati.
Ai sensi dell'art. 67, comma 1, della legge 218/1995, tuttavia, “in caso di … contestazione del riconoscimento della sentenza straniera … chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento”.
La parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di disporre la prosecuzione della trattazione del merito della sua domanda di separazione, proprio sul presupposto della non riconoscibilità della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale fra i coniugi, già pronunciata in Marocco su domanda del resistente in data 10.3.2025, e passata in giudicato, per violazione del requisito di cui alla lettera f) dell'art. 64 della legge
218/1995, in quanto il processo di divorzio in Marocco è stato promosso dopo l'instaurazione del giudizio di separazione in Italia.
La censura suddetta, tuttavia, appare infondata.
La sentenza marocchina non viola il requisito di cui alla lettera f) dell'art. 64 della legge
218/1995, che prevede quale elemento necessario ai fini della riconoscibilità della sentenza straniera il fatto che “non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero”. Nel caso di specie, infatti, pur essendo stato il giudizio di separazione in Italia introdotto prima (in data 26.9.2024) di quello introdotto in Marocco (instaurato il
13.11.2024), è pacifico che i giudizi di separazione e divorzio, alla luce del concetto di identità di cause applicabile nei rapporti fra stati extra Unione Europea, concetto più
3 restrittivo rispetto a quello applicabile nei rapporti fra Stati membri, non abbiano lo stesso oggetto, in quanto la separazione pone il matrimonio in uno stato di quiescenza, dal quale esso, tramite la riconciliazione, potrebbe tornare a rivivere pienamente, mentre il divorzio determina lo scioglimento definitivo ed irreversibile del vincolo coniugale. In questo senso si è sempre pacificamente espressa la Suprema Corte: “in tema di litispendenza internazionale extra-comunitaria, deve applicarsi l'art. 7, comma 1, della legge n. 218 del 1995 e non già l'art. 19 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, disciplinante la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione complessiva di "crisi del matrimonio". Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione dei coniugi e quello di divorzio” (cfr. Cass. civ. n.
24542/2016; Cass. civ. n. 2654/2021).
Del resto, il Giudice marocchino appare dotato di giurisdizione rispetto al divorzio di due cittadini marocchini a norma dell'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 (di applicazione universale), secondo cui “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: … b) di cui i due coniugi sono cittadini”: si tratta, infatti, di una competenza alternativa rispetto a quella dello Stato nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno vi risiede ancora.
In conclusione, poiché, fra i coniugi, è già stata pronunciata la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di prima istanza di Bejaad in data 10.3.2025 (cfr. allegato n. 1 depositato dal resistente in data 13.5.2025), che questo Collegio ritiene riconoscibile nell'ordinamento italiano ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 e 67 della legge 218/1995, non può che dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio (cfr. Cass. civ., n. 24542/2016:
“nella individuazione della legge straniera applicabile, la normativa estera prevale su quella interna – ove applicabile – anche se non prevede l'istituto della separazione, operando la riserva in favore della legge italiana ex art. 31 legge 218 del 1995, solo ove non esista alcuna forma di dissoluzione del legame matrimoniale o vi siano istituti contrastanti con il principio di uguaglianza tra i coniugi. Non esiste identità tra il giudice di separazione e quello di divorzio: pertanto, pur essendo stato introdotto dopo
l'instaurazione del giudizio separativo in Italia, il giudizio di divorzio svolto all'estero,
4 secondo la legge nazionale straniera, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in
Italia, anche in pendenza del giudizio separativo, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza ex art. 64 lettera f) l. n. 218 del 1995. In questo caso, dal riconoscimento della pronuncia straniera di divorzio consegue la declaratoria
d'improcedibilità del giudizio di separazione personale”).
La parte ricorrente ha chiesto, in via subordinata, anche in ipotesi di riconoscimento della sentenza di divorzio marocchina, la prosecuzione del presente giudizio di separazione, ma non ha svolto alcuna richiesta di addebito né di assegno di mantenimento separativo in proprio favore, domande per le quali il giudizio di separazione, esistente nell'ordinamento italiano ma non in quello marocchino, potrebbe avere una propria autonomia rispetto a quello di divorzio, né sarebbe possibile riqualificare la domanda di separazione proposta in questa sede in domanda di modifica delle condizioni di divorzio fissate dal provvedimento straniero, in quanto quest'ultimo, al tempo in cui è stata instaurata la presente causa, non era ancora stato pronunciato né il relativo giudizio introdotto.
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in quanto, sebbene la parte resistente sia vincitrice in punto di riconoscibilità della sentenza marocchina di divorzio, la presente causa è stata correttamente introdotta dalla ricorrente, poiché il giudizio di divorzio è stato instaurato in data successiva e la relativa sentenza è stata prodotta solo in sede di note scritte depositate in vista dell'ultima udienza, successivamente al deposito degli atti introduttivi e delle memorie istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara l'improcedibilità del presente giudizio;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 15.5.2025.
5 La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
Sezione Famiglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per “separazione e divorzio – scioglimento del matrimonio” iscritto al n.
11514/2024 R.G. instaurato da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Lazzaroni, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Nadia Barozzi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(Come da udienza del 14.5.2025)
Per parte ricorrente: “la difesa di parte ricorrente insiste nelle proprie richieste contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e chiede che l'Ill.mo Tribunale adito: - rigetti l'eccezione di improcedibilità sollevata da controparte per le ragioni sopra esposte;
- disponga la prosecuzione del giudizio”;
Per parte resistente: “In via principale
Si insiste affinché il Giudice dichiari l'improcedibilità del procedimento introdotto dalla sig.ra Pt_1
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistente la propria giurisdizione, si insiste per l'accoglimento delle domande formulate con memoria di costituzione del resistente del 05.02.2025, come integrata con le conclusioni di cui alla memoria ex art.473 bis n.17 comma II c.p.c. del 25.02.2025”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.9.2024 deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 30.9.2008 a Oued Zem (Marocco), non Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio italiani, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli (in data Persona_1
28.10.2012) e (in data 6.6.2015), e che la casa coniugale, di proprietà Persona_2
esclusiva del resistente, era sita a Brescia, in via Boves n. 16.
La ricorrente rappresentava di essere collocata dal 17.6.2024 in una struttura protetta appartenente alla rete antiviolenza, dove si era rifugiata con i propri figli per sfuggire alle condotte violente, denigratorie e prevaricatrici del marito, di lavorare come operatrice socio assistenziale con una retribuzione mensile media di € 1.300,00 circa, e chiedeva la pronuncia della separazione con affidamento super esclusivo dei figli a sé, collocamento prevalente presso di sé, incontri protetti con il padre, e, a carico di quest'ultimo, un contributo al mantenimento dei minori pari ad € 300,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la successiva fissazione dell'udienza per la trattazione della domanda di divorzio, una volta che la stessa fosse divenuta procedibile.
Si costituiva in giudizio per contestare le condotte pregiudizievoli a lui Controparte_1 attribuite dalla moglie, per affermare di lavorare come operaio per un'azienda privata con retribuzione mensile di € 1.400,00 circa, e per aderire alla pronuncia di separazione, ma con affidamento condiviso dei figli, collocamento prevalente presso la madre e incontri liberi con il padre, dichiarandosi disponibile a versare, a titolo di mantenimento della prole, un contributo di € 350,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Nella seconda memoria depositata dalla ricorrente veniva menzionato l'avvio, ad opera del resistente, del procedimento di divorzio in Marocco, che si concludeva con la sentenza n. 25164/2025 emessa dal Tribunale di prima istanza di Bejaad in data 10.3.2025, per la cui produzione il resistente chiedeva un termine alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 16.4.2025.
All'udienza del 14.5.2025, celebrata in modalità cartolare, fissata su istanza delle parti per consentire loro di dedurre in ordine alla riconoscibilità del provvedimento straniero nell'ordinamento italiano e alle conseguenze dell'eventuale riconoscimento sull'odierno giudizio, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione.
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Ai sensi dell'art. 64 della legge 218/1995, la sentenza straniera è automaticamente riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, in presenza dei requisiti ivi indicati.
Ai sensi dell'art. 67, comma 1, della legge 218/1995, tuttavia, “in caso di … contestazione del riconoscimento della sentenza straniera … chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento”.
La parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di disporre la prosecuzione della trattazione del merito della sua domanda di separazione, proprio sul presupposto della non riconoscibilità della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale fra i coniugi, già pronunciata in Marocco su domanda del resistente in data 10.3.2025, e passata in giudicato, per violazione del requisito di cui alla lettera f) dell'art. 64 della legge
218/1995, in quanto il processo di divorzio in Marocco è stato promosso dopo l'instaurazione del giudizio di separazione in Italia.
La censura suddetta, tuttavia, appare infondata.
La sentenza marocchina non viola il requisito di cui alla lettera f) dell'art. 64 della legge
218/1995, che prevede quale elemento necessario ai fini della riconoscibilità della sentenza straniera il fatto che “non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero”. Nel caso di specie, infatti, pur essendo stato il giudizio di separazione in Italia introdotto prima (in data 26.9.2024) di quello introdotto in Marocco (instaurato il
13.11.2024), è pacifico che i giudizi di separazione e divorzio, alla luce del concetto di identità di cause applicabile nei rapporti fra stati extra Unione Europea, concetto più
3 restrittivo rispetto a quello applicabile nei rapporti fra Stati membri, non abbiano lo stesso oggetto, in quanto la separazione pone il matrimonio in uno stato di quiescenza, dal quale esso, tramite la riconciliazione, potrebbe tornare a rivivere pienamente, mentre il divorzio determina lo scioglimento definitivo ed irreversibile del vincolo coniugale. In questo senso si è sempre pacificamente espressa la Suprema Corte: “in tema di litispendenza internazionale extra-comunitaria, deve applicarsi l'art. 7, comma 1, della legge n. 218 del 1995 e non già l'art. 19 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, disciplinante la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione complessiva di "crisi del matrimonio". Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione dei coniugi e quello di divorzio” (cfr. Cass. civ. n.
24542/2016; Cass. civ. n. 2654/2021).
Del resto, il Giudice marocchino appare dotato di giurisdizione rispetto al divorzio di due cittadini marocchini a norma dell'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 (di applicazione universale), secondo cui “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: … b) di cui i due coniugi sono cittadini”: si tratta, infatti, di una competenza alternativa rispetto a quella dello Stato nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno vi risiede ancora.
In conclusione, poiché, fra i coniugi, è già stata pronunciata la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di prima istanza di Bejaad in data 10.3.2025 (cfr. allegato n. 1 depositato dal resistente in data 13.5.2025), che questo Collegio ritiene riconoscibile nell'ordinamento italiano ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 e 67 della legge 218/1995, non può che dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio (cfr. Cass. civ., n. 24542/2016:
“nella individuazione della legge straniera applicabile, la normativa estera prevale su quella interna – ove applicabile – anche se non prevede l'istituto della separazione, operando la riserva in favore della legge italiana ex art. 31 legge 218 del 1995, solo ove non esista alcuna forma di dissoluzione del legame matrimoniale o vi siano istituti contrastanti con il principio di uguaglianza tra i coniugi. Non esiste identità tra il giudice di separazione e quello di divorzio: pertanto, pur essendo stato introdotto dopo
l'instaurazione del giudizio separativo in Italia, il giudizio di divorzio svolto all'estero,
4 secondo la legge nazionale straniera, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in
Italia, anche in pendenza del giudizio separativo, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza ex art. 64 lettera f) l. n. 218 del 1995. In questo caso, dal riconoscimento della pronuncia straniera di divorzio consegue la declaratoria
d'improcedibilità del giudizio di separazione personale”).
La parte ricorrente ha chiesto, in via subordinata, anche in ipotesi di riconoscimento della sentenza di divorzio marocchina, la prosecuzione del presente giudizio di separazione, ma non ha svolto alcuna richiesta di addebito né di assegno di mantenimento separativo in proprio favore, domande per le quali il giudizio di separazione, esistente nell'ordinamento italiano ma non in quello marocchino, potrebbe avere una propria autonomia rispetto a quello di divorzio, né sarebbe possibile riqualificare la domanda di separazione proposta in questa sede in domanda di modifica delle condizioni di divorzio fissate dal provvedimento straniero, in quanto quest'ultimo, al tempo in cui è stata instaurata la presente causa, non era ancora stato pronunciato né il relativo giudizio introdotto.
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in quanto, sebbene la parte resistente sia vincitrice in punto di riconoscibilità della sentenza marocchina di divorzio, la presente causa è stata correttamente introdotta dalla ricorrente, poiché il giudizio di divorzio è stato instaurato in data successiva e la relativa sentenza è stata prodotta solo in sede di note scritte depositate in vista dell'ultima udienza, successivamente al deposito degli atti introduttivi e delle memorie istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara l'improcedibilità del presente giudizio;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 15.5.2025.
5 La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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