Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 955/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Ssa Ombretta SALVETTI PRESIDENTE
Dott. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Dott. Ssa Giulia P. E. BERTOLINO GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 955/2024
avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio, promossa da:
elettivamente domiciliata in Castagnole Lanze, presso lo studio e la persona dell'Avv. Parte_1
Daniela Icardi che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti
PARTE RICORRENTE contro nato a [...], il [...], irreperibile CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio dell'11.2.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
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2) Dare atto che i Signori e rilasciano reciproco consenso Parte_1 CP_1 all'acquiescenza a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio.”.
***
- I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in data 16 Parte_1 CP_1 dicembre 2000 nel Comune di Castagnole Lanze, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune, Anno 2000, parte II, serie A, n. 10;
- dal matrimonio non nascevano figli;
- In data 2 dicembre 2022 veniva emessa sentenza n. 874/22 di separazione giudiziale dal Tribunale di Asti, sentenza passata in giudicato il 13.6.2023;
- la convivenza tra i coniugi non veniva mai ripresa.
- con ricorso depositato in data 3.5.2024, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
- Avanti al Giudice designato, la parte ricorrente compariva, mentre la parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Non veniva svolta istruttoria in quanto superflua e il GD, visto l'art. 473 bis.21 u.c. c.p.c, omessa l'adozione di provvedimenti interinali in quanto non necessaria, invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa;
all'esito riservava di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970, n. 898, modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74.
E' provata l'esistenza della sentenza di separazione giudiziale n. 874/22 emessa dal Tribunale di Asti in data 2 dicembre 2022 passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 2 di 3 Deve, pertanto, accogliersi la domanda attorea di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non ci sono richieste economiche sulle quali pronunciarsi.
Stante la contumacia del convenuto, non vi sono statuizioni concordate delle quali prendere atto.
Le spese del giudizio.
Non si accollano le spese alla parte resistente in virtù della peculiarità della materia, della mancata opposizione e della conseguente non ravvisabilità di una piena soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e in data 16 dicembre 2000 nel Comune di Castagnole Lanze, Parte_1 CP_1 matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune, Anno 2000, parte II, serie A, n.
10.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castagnole Lanze di provvedere alle incombenze di legge.
Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 11 febbraio 2025.
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa Sara Pozzetti
IL PRESIDENTE
Dr. Ssa Ombretta Salvetti
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