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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.3354, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 30 maggio 2025, vertente TRA
nato il giorno 16.07.1951 in CASTELLAMMARE di Parte_1
STABIA ed ivi residente, C.F.: , rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso, in virtù di procura in atti versata, dall'avv. Bruno BRUNELLA presso il cui studio resta elettivamente domiciliato, in NAPOLI alla via MORGANTINI n.3 RICORRENTE E
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento assegno sociale.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 4.6.2024 il sig. Parte_1
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA,
[...] esponendo:
-- di aver presentato il giorno 8 settembre 2022 domanda all per CP_1 vedersi riconoscere l'assegno sociale nella asserita ricorrenza dei requisiti anagrafici e reddituali;
1 -- di essersi visto rigettare la domanda perché aveva concluso un accordo di separazione coniugale che non prevedeva alcun assegno di mantenimento a suo favore in quanto -come da verbale giudiziale di comparizione- entrambi i coniugi si erano dichiarati economicamente indipendenti;
-- di avere invano proposto ricorso al Comitato P.le dell' CP_1
Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire il suddetto assegno sociale con conseguente condanna dell'ente previdenziale all'erogazione della relativa prestazione, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l convenuto che resisteva nel merito CP_1 alla avversa iniziativa giudiziale di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza.
La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. fissata, in trattazione finale, al 30 maggio 2025.
= = = (2)
La domanda attorea deve essere accolta per i motivi che saranno di seguito illustrati.
Va, in primo luogo, segnalato che la fase amministrativa si è negativamente chiusa sulla base di un responso circoscritto alla sola questione “interconiugale”.
Specularmente, le difese giudiziali spiegate dal resistente CP_1 restano unicamente agganciate a detta questione.
Ed invero, obietta l'ente previdenziale che il sig. Parte_1
non potrebbe beneficiare della prestazione assistenziale in
[...] scrutinio per essersi dichiarato economicamente indipendente al momento della formalizzazione della separazione coniugale, allegando in quella sede, specularmente alla moglie, di non avere diritto all'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge. Aggiunge, inoltre, l essere il ricorrente titolare di una pensione INAIL CP_1 di circa 200 euro mensili ed essere il coniuge titolare di redditi da locazione immobile pari a 7800 euro annui e da agosto 2024 titolare di pensione VO dei Commercianti. (3)
Segnalato che i dati “circostanzial” inerenti il trattamento pensionistico della ex moglie dell'istante non sono stati nemmeno algebricamente indicati, laddove la situazione reddituale effettiva in cui versa il ricorrente deve ritenersi processualmente “pacifica”, rileva il G.U.L. essere la prospettiva da cui si pone l non condivisibile per la sua evidente CP_1 perimetrazione deduttiva per un verso, astratta per altro verso.
2 La premessa storico-fattuale da cui muovere concerne l'atto di separazione fra coniugi. Tale atto contiene una dichiarazione di reciproca indipendenza che non implica alcuna “autosufficienza”, men che mai qualificata. Emerge dall'accordo la volontà dei due protagonisti di formalizzare l'inesistenza del diritto al mantenimento. Orbene.
E' incontestabile che rientra fra i compiti ineludibili del Giudice l'analisi delle allegazioni delle parti e del compendio documentale su cui le stesse si reggono. Analisi da valorizzare alla luce dei noti principi processuali incentrati sulle reciproche contestazioni attraverso le quali le parti perimetrano la effettiva materia del contendere.
Se non che, una interpretazione dell'accordo di separazione nel senso evocato dal resistente non è processualmente predicabile CP_1 perché manca qualsiasi possibilità di valutare, in concreto, le situazioni soggettive dei coniugi, dirette e quindi reciproche, che delineano il contesto entro cui è maturato l'accordo stesso. Insomma.
La situazione reddituale del coniuge non può rappresentare un dato realistico se offerto in scrutinio senza alcuna possibilità di valutarne l'effettiva pregnanza in ottica assistenziale, pacifico dovendosi ritenere che il reddito della persona va commisurato prioritariamente alle esigenze di un determinato nucleo familiare prima di poter concludere circa la sua ulteriore
“capacità” -appunto- assistenziale. E siccome l ha valorizzato soltanto questa situazione per neutralizzare CP_1 il diritto fatto valere dall'istante è del tutto evidente che sarebbe stato compito del resistente Istituto fornire una prova reale del dato “estintivo/impeditivo”. Cosa non avvenuta, in quanto l'unica valorizzazione algebrica del dato reddituale della sig.ra coniuge dell'istante, avulsa da ogni Persona_1 riferimento alla situazione economico-patrimoniale generale, da un lato, e da quella “neo-familiare”, dall'altro, è costituita dal riferimento alla locazione di immobile. Se non che, prima ancora di tentare il conseguenziale approccio valutativo a questo dato, va segnalata la prioritaria lacuna espositiva e documentale disvelata dalla mancanza di qualsiasi chiave di lettura realistica dello stesso. Il supporto cartolare proviene dall'Agenzia delle Entrate e riflette il reddito IRPEF relativo all'anno 2022, imponibile cedolare secca 19%. Algebricamente esso si assesta sull'importo di euro 7.800,00 annui. Null'altro. Ora, in che termini questo dato eminentemente formale dovrebbe interferire con la concreta possibilità dell'ex coniuge dell'odierno ricorrente di fornire assistenza al sig. non è dato intendere. Pt_1
Di qui, fra l'altro, la scarsa comprensibilità della seconda sezione motivazionale del diniego amministrativo a tenore della quale l'istante avrebbe
3 dovuto rivolgersi all'ex coniuge per chiedere, evidentemente in revisione dell'accordo di circa tre anni prima, il mantenimento ex novo. A stretto rigore la prospettazione dell' cela una contraddizione CP_1 intrinseca, posto che se davvero ci fossero state le condizioni sopravvenute per una istanza “ex novo” di riconoscimento dell'assegno di mantenimento una tale circostanza attesterebbe la mancanza originaria delle stesse. (4)
In realtà, trattasi di assunto che resta non con divisibile qualsiasi sia la prospettiva di analisi da cui si muove. All'attualità, lo scenario delineabile sulla base delle documentate allegazioni delle parti non consente alcuna valutazione realistica circa la effettiva capacità assistenziale del coniuge separato (che, solo esemplificativamente, potrebbe vivere nuove situazioni familiari implicanti oneri economici variegati, oppure potrebbe scontare posizioni di sofferenza economica a loro volta interferenti in negativo sul reddito effettivo, non documentato;
etc.). In una prospettiva “storica”, l'equazione su cui si regge il diniego opposto alla prestazione -“rinuncia al mantenimento=stato di bisogno precostituito”- è priva di valenza sostanziale nella fattispecie de qua nella misura in cui, in disparte la dissonante cronologia degli accadimenti, muove da una premessa indimostrata, e cioè che il ricorrente avrebbe potuto realmente concludere un più favorevole accordo con il coniuge, ricavandone un “utile” in termini economici tale da annullare lo stato di bisogno. Senza queste prerogative fattuali le argomentazioni dell' restano su un CP_1 terreno di pura astrazione e, pertanto, ineludibilmente si scontrano contro un arresto ermeneutico ormai consolidato.
A dimostrazione anche documentale della inconsistenza della prospettazione, amministrativa prima e conseguentemente processuale poi, dell'ente previdenziale si richiama l'attenzione su un passaggio del decreto di omologazione n.1046/2019. Questo passaggio chiarisce il sig. avrebbe lasciato la casa Pt_1 coniugale e sarebbe andato a vivere momentaneamente in un immobile di proprietà della famiglia della moglie. Ebbene.
In uno sforzo di ricostruzione realistico, non formalistico, della situazione che funge da sfondo al diritto all'assegno sociale deve pur entrare la considerazione a termini della quale l'odierno ricorrente era talmente poco indipendente da avere bisogno, almeno momentaneamente, di una sistemazione alloggiativa addirittura proveniente dai familiari della moglie da cui si stava separando. (5)
Quanto alle frontiere ermeneutiche, è ormai “pacifico” almeno a decorrere da Cass. n.14513/2020 che la rinuncia all'assegno di
4 mantenimento si staglia come dato non risolutivo per la sua obiettiva evanescenza, specie se riflette una situazione priva di ricadute “reddituali” concrete.
<Va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto che, sebbene in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all'assegno, che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto e, nel ravvisare per contro un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra lo stato di bisogno dell'odierno ricorrente e la precedente donazione immobiliare da lui eseguita a beneficio della figlia, hanno altresì ritenuto che, essendo costei tenuta all'obbligazione alimentare ex artt. 433 ss. c.c., non era stata data alcuna prova della sua impossibilità di farvi fronte, per modo che, risultando lo stato di bisogno dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non potesse essere riconosciuta. Così ricostruiti i fatti e il dictum dell'impugnata sentenza, giova ricordare che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi e', né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione).
5 Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.>> Così in termini parte motiva di Cass., sentenza n.7235/23. (6)
Un tale tracciato ermeneutico trova conferma in una ancor più recente pronuncia dei Giudici di legittimità che, replicando i principi di diritto appena richiamati, valorizza, nel caso concreto, la pregnanza risolutiva delle fonti di prova acquisite su impulso delle parti e scrutinate dal Giudice.
<… a fondamento del decisum, la Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi della Suprema Corte in materia, ha ritenuto insussistente il requisito dello stato di bisogno;
a tale riguardo, la Corte di appello ha considerato la dichiarazione contenuta nell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in particolare, la dichiarazione con cui la parte aveva affermato di essere economicamente autosufficiente e di non aver nulla a pretendere dalla moglie. In particolare, il rinunciava al contributo di Pt_2 mantenimento, assumendo di essere aiutato dalla propria famiglia di origine e di essere proprietario di due immobili. I Giudici hanno osservato come la dichiarazione di autosufficienza economica, compiuta in sede di separazione
o di divorzio che accompagna la rinuncia all'assegno di mantenimento, dovesse essere contestualizzata, potendo attribuirsi alla stessa significati diversi. Nel caso di specie, la dichiarazione, in concreto resa, escludeva la condizione di bisogno anche perché la parte non aveva allegato nulla che dimostrasse una situazione diversa rispetto a quella rappresentata nell'accordo con il coniuge;
…
… per la parte ricorrente, la Corte di appello sarebbe incorsa in un errore di diritto per aver ricavato automaticamente dalla mancata richiesta dell'assegno di mantenimento in sede di separazione la condizione di autosufficienza economica, ostativa al beneficio;
il motivo è infondato;
è principio della Corte che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, rileva, come unico requisito, lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla "condizione oggettiva" dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge "senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo
6 dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole" (Cass. nr. 24954 del 2021, cui ha dato continuità, tra le altre, Cass. nr. 21573 del 2023; in precedenza, Cass. nr. 14513 del 2020); fermo il principio esposto, la Corte di appello ha pronunciato nel rispetto e non in violazione della regola iuris;
i giudici territoriali, consapevoli che la rinuncia all'assegno di mantenimento resa in sede di cessazione degli effetti civili non ha ex se il significato di autosufficienza economica, hanno però attribuito, criticamente, un significato alla dichiarazione come in concreto resa e, in uno agli altri elementi di giudizio, hanno accertato l'insussistenza dello stato di bisogno, presupposto del diritto azionato;
nella fattispecie, si è in presenza di un tipico accertamento di merito;
i Giudici hanno liberamente apprezzato il materiale di causa e concluso nei termini indicati;
l'operata ricostruzione dei fatti non è sindacabile in questa sede>> Così in termini, Cass., ordin. n.23193/24.
La portata della pronuncia sembra ben chiara. E rimanda, ineludibilmente, alla necessità di un riscontro situazionale oggettivo e concreto che privi della sua patologica astrazione l'equazione di cui si è detto in precedenza.
Nel caso di specie si è accertato che la dichiarazione di indipendenza economica formalizzata nel verbale di separazione non aveva altro significato che quello di giustificare la mancata richiesta, da parte di entrambi i coniugi, di mantenimento, laddove l'unico dato a ricadute realistiche contenuto nel verbale stesso rimanda alla situazione alloggiativa del sig. , nei termini di cui si è detto. Pt_1
Nessun altro sforzo dimostrativo assiste l'assunto dell' che, lasciato CP_1 alla sua derivazione astratta, resta ineludibilmente irretito in uno scenario ermeneutico di contraria significazione. (7)
In definitiva, la reciproca rinuncia dei due ex coniugi concordata all'atto della separazione giudiziale di per sé nulla “illustra” senza un reale collegamento con la situazione reddituale del coniuge separato che, a sua volta, andrebbe analizzata in un più ampio contesto interpersonale, abitativo e, in senso lato, sociale prima di poter concludere circa l'effettiva “capacità” assistenziale dello stesso. Che -ripetesi- deve essere concreta in maniera da interferire positivamente non in astratto con lo stato di bisogno della persona interessata alla prestazione assistenziale.
Nessun dato ulteriore desumendosi dall'accordo in disamina le conclusioni paiono necessitate. E tali restano anche al cospetto del dato reddituale parziale dell'ex coniuge offerto in valutazione dal resistente . CP_1
7 E quindi.
Una volta positivamente riscontrati i requisiti di Legge per ritenere fondata l'iniziativa attorea, solo un puntuale sforzo -espositivo e- dimostrativo dell' avrebbe potuto paralizzare in concreto tale iniziativa. CP_1
Nel caso di specie, l si è affidato ad una situazione puramente astratta, CP_1 priva di collegamenti reddituali effettivi e, di conseguenza, priva di concreta apprezzabilità processuale.
La vertenza va, pertanto, decisa in senso favorevole al ricorrente, nei termini di cui al dispositivo.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza. Liquidazione -nuovamente- come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza ottobre 2022;
2) condanna l' a corrispondere al sig. i CP_1 Parte_1 ratei maturati e maturandi della connessa prestazione nella misura e con le modalità normative, oltre accessori come per Legge;
3) condanna il resistente alle spese di lite che si liquidano, con CP_1 attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in complessivi euro 1.650,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 10/06/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
8
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.3354, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 30 maggio 2025, vertente TRA
nato il giorno 16.07.1951 in CASTELLAMMARE di Parte_1
STABIA ed ivi residente, C.F.: , rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso, in virtù di procura in atti versata, dall'avv. Bruno BRUNELLA presso il cui studio resta elettivamente domiciliato, in NAPOLI alla via MORGANTINI n.3 RICORRENTE E
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento assegno sociale.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 4.6.2024 il sig. Parte_1
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA,
[...] esponendo:
-- di aver presentato il giorno 8 settembre 2022 domanda all per CP_1 vedersi riconoscere l'assegno sociale nella asserita ricorrenza dei requisiti anagrafici e reddituali;
1 -- di essersi visto rigettare la domanda perché aveva concluso un accordo di separazione coniugale che non prevedeva alcun assegno di mantenimento a suo favore in quanto -come da verbale giudiziale di comparizione- entrambi i coniugi si erano dichiarati economicamente indipendenti;
-- di avere invano proposto ricorso al Comitato P.le dell' CP_1
Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire il suddetto assegno sociale con conseguente condanna dell'ente previdenziale all'erogazione della relativa prestazione, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l convenuto che resisteva nel merito CP_1 alla avversa iniziativa giudiziale di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza.
La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. fissata, in trattazione finale, al 30 maggio 2025.
= = = (2)
La domanda attorea deve essere accolta per i motivi che saranno di seguito illustrati.
Va, in primo luogo, segnalato che la fase amministrativa si è negativamente chiusa sulla base di un responso circoscritto alla sola questione “interconiugale”.
Specularmente, le difese giudiziali spiegate dal resistente CP_1 restano unicamente agganciate a detta questione.
Ed invero, obietta l'ente previdenziale che il sig. Parte_1
non potrebbe beneficiare della prestazione assistenziale in
[...] scrutinio per essersi dichiarato economicamente indipendente al momento della formalizzazione della separazione coniugale, allegando in quella sede, specularmente alla moglie, di non avere diritto all'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge. Aggiunge, inoltre, l essere il ricorrente titolare di una pensione INAIL CP_1 di circa 200 euro mensili ed essere il coniuge titolare di redditi da locazione immobile pari a 7800 euro annui e da agosto 2024 titolare di pensione VO dei Commercianti. (3)
Segnalato che i dati “circostanzial” inerenti il trattamento pensionistico della ex moglie dell'istante non sono stati nemmeno algebricamente indicati, laddove la situazione reddituale effettiva in cui versa il ricorrente deve ritenersi processualmente “pacifica”, rileva il G.U.L. essere la prospettiva da cui si pone l non condivisibile per la sua evidente CP_1 perimetrazione deduttiva per un verso, astratta per altro verso.
2 La premessa storico-fattuale da cui muovere concerne l'atto di separazione fra coniugi. Tale atto contiene una dichiarazione di reciproca indipendenza che non implica alcuna “autosufficienza”, men che mai qualificata. Emerge dall'accordo la volontà dei due protagonisti di formalizzare l'inesistenza del diritto al mantenimento. Orbene.
E' incontestabile che rientra fra i compiti ineludibili del Giudice l'analisi delle allegazioni delle parti e del compendio documentale su cui le stesse si reggono. Analisi da valorizzare alla luce dei noti principi processuali incentrati sulle reciproche contestazioni attraverso le quali le parti perimetrano la effettiva materia del contendere.
Se non che, una interpretazione dell'accordo di separazione nel senso evocato dal resistente non è processualmente predicabile CP_1 perché manca qualsiasi possibilità di valutare, in concreto, le situazioni soggettive dei coniugi, dirette e quindi reciproche, che delineano il contesto entro cui è maturato l'accordo stesso. Insomma.
La situazione reddituale del coniuge non può rappresentare un dato realistico se offerto in scrutinio senza alcuna possibilità di valutarne l'effettiva pregnanza in ottica assistenziale, pacifico dovendosi ritenere che il reddito della persona va commisurato prioritariamente alle esigenze di un determinato nucleo familiare prima di poter concludere circa la sua ulteriore
“capacità” -appunto- assistenziale. E siccome l ha valorizzato soltanto questa situazione per neutralizzare CP_1 il diritto fatto valere dall'istante è del tutto evidente che sarebbe stato compito del resistente Istituto fornire una prova reale del dato “estintivo/impeditivo”. Cosa non avvenuta, in quanto l'unica valorizzazione algebrica del dato reddituale della sig.ra coniuge dell'istante, avulsa da ogni Persona_1 riferimento alla situazione economico-patrimoniale generale, da un lato, e da quella “neo-familiare”, dall'altro, è costituita dal riferimento alla locazione di immobile. Se non che, prima ancora di tentare il conseguenziale approccio valutativo a questo dato, va segnalata la prioritaria lacuna espositiva e documentale disvelata dalla mancanza di qualsiasi chiave di lettura realistica dello stesso. Il supporto cartolare proviene dall'Agenzia delle Entrate e riflette il reddito IRPEF relativo all'anno 2022, imponibile cedolare secca 19%. Algebricamente esso si assesta sull'importo di euro 7.800,00 annui. Null'altro. Ora, in che termini questo dato eminentemente formale dovrebbe interferire con la concreta possibilità dell'ex coniuge dell'odierno ricorrente di fornire assistenza al sig. non è dato intendere. Pt_1
Di qui, fra l'altro, la scarsa comprensibilità della seconda sezione motivazionale del diniego amministrativo a tenore della quale l'istante avrebbe
3 dovuto rivolgersi all'ex coniuge per chiedere, evidentemente in revisione dell'accordo di circa tre anni prima, il mantenimento ex novo. A stretto rigore la prospettazione dell' cela una contraddizione CP_1 intrinseca, posto che se davvero ci fossero state le condizioni sopravvenute per una istanza “ex novo” di riconoscimento dell'assegno di mantenimento una tale circostanza attesterebbe la mancanza originaria delle stesse. (4)
In realtà, trattasi di assunto che resta non con divisibile qualsiasi sia la prospettiva di analisi da cui si muove. All'attualità, lo scenario delineabile sulla base delle documentate allegazioni delle parti non consente alcuna valutazione realistica circa la effettiva capacità assistenziale del coniuge separato (che, solo esemplificativamente, potrebbe vivere nuove situazioni familiari implicanti oneri economici variegati, oppure potrebbe scontare posizioni di sofferenza economica a loro volta interferenti in negativo sul reddito effettivo, non documentato;
etc.). In una prospettiva “storica”, l'equazione su cui si regge il diniego opposto alla prestazione -“rinuncia al mantenimento=stato di bisogno precostituito”- è priva di valenza sostanziale nella fattispecie de qua nella misura in cui, in disparte la dissonante cronologia degli accadimenti, muove da una premessa indimostrata, e cioè che il ricorrente avrebbe potuto realmente concludere un più favorevole accordo con il coniuge, ricavandone un “utile” in termini economici tale da annullare lo stato di bisogno. Senza queste prerogative fattuali le argomentazioni dell' restano su un CP_1 terreno di pura astrazione e, pertanto, ineludibilmente si scontrano contro un arresto ermeneutico ormai consolidato.
A dimostrazione anche documentale della inconsistenza della prospettazione, amministrativa prima e conseguentemente processuale poi, dell'ente previdenziale si richiama l'attenzione su un passaggio del decreto di omologazione n.1046/2019. Questo passaggio chiarisce il sig. avrebbe lasciato la casa Pt_1 coniugale e sarebbe andato a vivere momentaneamente in un immobile di proprietà della famiglia della moglie. Ebbene.
In uno sforzo di ricostruzione realistico, non formalistico, della situazione che funge da sfondo al diritto all'assegno sociale deve pur entrare la considerazione a termini della quale l'odierno ricorrente era talmente poco indipendente da avere bisogno, almeno momentaneamente, di una sistemazione alloggiativa addirittura proveniente dai familiari della moglie da cui si stava separando. (5)
Quanto alle frontiere ermeneutiche, è ormai “pacifico” almeno a decorrere da Cass. n.14513/2020 che la rinuncia all'assegno di
4 mantenimento si staglia come dato non risolutivo per la sua obiettiva evanescenza, specie se riflette una situazione priva di ricadute “reddituali” concrete.
<Va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto che, sebbene in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all'assegno, che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto e, nel ravvisare per contro un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra lo stato di bisogno dell'odierno ricorrente e la precedente donazione immobiliare da lui eseguita a beneficio della figlia, hanno altresì ritenuto che, essendo costei tenuta all'obbligazione alimentare ex artt. 433 ss. c.c., non era stata data alcuna prova della sua impossibilità di farvi fronte, per modo che, risultando lo stato di bisogno dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non potesse essere riconosciuta. Così ricostruiti i fatti e il dictum dell'impugnata sentenza, giova ricordare che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi e', né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione).
5 Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.>> Così in termini parte motiva di Cass., sentenza n.7235/23. (6)
Un tale tracciato ermeneutico trova conferma in una ancor più recente pronuncia dei Giudici di legittimità che, replicando i principi di diritto appena richiamati, valorizza, nel caso concreto, la pregnanza risolutiva delle fonti di prova acquisite su impulso delle parti e scrutinate dal Giudice.
<… a fondamento del decisum, la Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi della Suprema Corte in materia, ha ritenuto insussistente il requisito dello stato di bisogno;
a tale riguardo, la Corte di appello ha considerato la dichiarazione contenuta nell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in particolare, la dichiarazione con cui la parte aveva affermato di essere economicamente autosufficiente e di non aver nulla a pretendere dalla moglie. In particolare, il rinunciava al contributo di Pt_2 mantenimento, assumendo di essere aiutato dalla propria famiglia di origine e di essere proprietario di due immobili. I Giudici hanno osservato come la dichiarazione di autosufficienza economica, compiuta in sede di separazione
o di divorzio che accompagna la rinuncia all'assegno di mantenimento, dovesse essere contestualizzata, potendo attribuirsi alla stessa significati diversi. Nel caso di specie, la dichiarazione, in concreto resa, escludeva la condizione di bisogno anche perché la parte non aveva allegato nulla che dimostrasse una situazione diversa rispetto a quella rappresentata nell'accordo con il coniuge;
…
… per la parte ricorrente, la Corte di appello sarebbe incorsa in un errore di diritto per aver ricavato automaticamente dalla mancata richiesta dell'assegno di mantenimento in sede di separazione la condizione di autosufficienza economica, ostativa al beneficio;
il motivo è infondato;
è principio della Corte che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, rileva, come unico requisito, lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla "condizione oggettiva" dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge "senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo
6 dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole" (Cass. nr. 24954 del 2021, cui ha dato continuità, tra le altre, Cass. nr. 21573 del 2023; in precedenza, Cass. nr. 14513 del 2020); fermo il principio esposto, la Corte di appello ha pronunciato nel rispetto e non in violazione della regola iuris;
i giudici territoriali, consapevoli che la rinuncia all'assegno di mantenimento resa in sede di cessazione degli effetti civili non ha ex se il significato di autosufficienza economica, hanno però attribuito, criticamente, un significato alla dichiarazione come in concreto resa e, in uno agli altri elementi di giudizio, hanno accertato l'insussistenza dello stato di bisogno, presupposto del diritto azionato;
nella fattispecie, si è in presenza di un tipico accertamento di merito;
i Giudici hanno liberamente apprezzato il materiale di causa e concluso nei termini indicati;
l'operata ricostruzione dei fatti non è sindacabile in questa sede>> Così in termini, Cass., ordin. n.23193/24.
La portata della pronuncia sembra ben chiara. E rimanda, ineludibilmente, alla necessità di un riscontro situazionale oggettivo e concreto che privi della sua patologica astrazione l'equazione di cui si è detto in precedenza.
Nel caso di specie si è accertato che la dichiarazione di indipendenza economica formalizzata nel verbale di separazione non aveva altro significato che quello di giustificare la mancata richiesta, da parte di entrambi i coniugi, di mantenimento, laddove l'unico dato a ricadute realistiche contenuto nel verbale stesso rimanda alla situazione alloggiativa del sig. , nei termini di cui si è detto. Pt_1
Nessun altro sforzo dimostrativo assiste l'assunto dell' che, lasciato CP_1 alla sua derivazione astratta, resta ineludibilmente irretito in uno scenario ermeneutico di contraria significazione. (7)
In definitiva, la reciproca rinuncia dei due ex coniugi concordata all'atto della separazione giudiziale di per sé nulla “illustra” senza un reale collegamento con la situazione reddituale del coniuge separato che, a sua volta, andrebbe analizzata in un più ampio contesto interpersonale, abitativo e, in senso lato, sociale prima di poter concludere circa l'effettiva “capacità” assistenziale dello stesso. Che -ripetesi- deve essere concreta in maniera da interferire positivamente non in astratto con lo stato di bisogno della persona interessata alla prestazione assistenziale.
Nessun dato ulteriore desumendosi dall'accordo in disamina le conclusioni paiono necessitate. E tali restano anche al cospetto del dato reddituale parziale dell'ex coniuge offerto in valutazione dal resistente . CP_1
7 E quindi.
Una volta positivamente riscontrati i requisiti di Legge per ritenere fondata l'iniziativa attorea, solo un puntuale sforzo -espositivo e- dimostrativo dell' avrebbe potuto paralizzare in concreto tale iniziativa. CP_1
Nel caso di specie, l si è affidato ad una situazione puramente astratta, CP_1 priva di collegamenti reddituali effettivi e, di conseguenza, priva di concreta apprezzabilità processuale.
La vertenza va, pertanto, decisa in senso favorevole al ricorrente, nei termini di cui al dispositivo.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza. Liquidazione -nuovamente- come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza ottobre 2022;
2) condanna l' a corrispondere al sig. i CP_1 Parte_1 ratei maturati e maturandi della connessa prestazione nella misura e con le modalità normative, oltre accessori come per Legge;
3) condanna il resistente alle spese di lite che si liquidano, con CP_1 attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in complessivi euro 1.650,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 10/06/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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