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Sentenza 27 agosto 2024
Sentenza 27 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/08/2024, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3557/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3557/2023 R.G./F avente per oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
.1976 – C.F.: , residente in [...], CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Pio CODA ( C.F. ) pec: CodiceFiscale_2 e presso il di lui studio elettivamente domiciliato in Ivrea (TO), p.zza di Città 12, Email_1 e
CP_1 nata a [...] l'[...] – C.F.: , residente in [...], CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, giusta del a UC ( C.F. ) pec: CodiceFiscale_4
e presso il di lei studio elettivamente domiciliato in Cuorgnè (TO), corso Dante n. 1 Email_2 Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto 13/12/2023” Collegio delli 21.8.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT richiamanti il ricorso introduttivo divorzile del seguente letterale tenore:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
- dato atto che i coniugi dichiarano di aver risolto con il presente atto ogni questione di ordine patrimoniale, di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere reciprocamente;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso celebrato tra i signori e in Cuorgnè il 12.9.2009 (Atto n. 11 Parte II Serie A Anno 2009) e ordinare Parte_1 CP_1 all'ufficiale dello stato civile del comune di Cuorgnè la trascrizione della emananda sentenza;
Per_ Per_
-affidare le figlie minori e in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, con prevalente collocazione presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarle e tenerle con sé, nel rispetto delle esigenze delle minori, ed in ogni caso secondo le seguenti modalità:
-a week end alterni, il padre preleverà le bambine all'uscita della scuola, il venerdì pomeriggio e le riconsegnerà alla residenza della madre la domenica sera entro le ore 21:30;
-nella settimana in cui non tiene con sé le figlie il weekend, e per quanto consentito dai suoi turni di lavoro, due giorni infrasettimanali, individuati nel martedì e giovedì, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre preleverà le bambine all'uscita della scuola e le riconsegnerà alla residenza della madre entro le ore 21:30;
-il padre potrà tenere con sé le figlie una settimana nel periodo delle vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni, giorno di Natale
o quello di Capodanno;
tre giorni nelle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e/o il giorno di Pasquetta;
per le altre festività, i genitori si accorderanno in modo da garantire l'equilibrata permanenza presso ciascun genitore nell'arco dell'anno;
-nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé le figlie due settimane, anche non consecutive, nell'arco temporale da comunicarsi alla madre entro il giorno 31 maggio di ciascun anno;
pagina 1 di 2 -dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla signora a titolo di contributo al Parte_1 CP_1Per_ Per_ mantenimento delle figlie minori e la somma complessiva di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalut n te secondo le variazioni comunicate dall'ISTAT e da corrispondersi alla madre sino al raggiungimento da parte delle figlie della piena autonomia economica;
-dichiarare il signor tenuto a corrispondere alla signora il 50% delle spese Parte_1 CP_1 mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, ludico - sportive, preventivamente concordate, se non necessitate, ed in ogni caso documentate;
-il padre esprime sin d'ora il proprio consenso a che la signora richieda e percepisca gli assegni famigliari per le minori e CP_1 dichiari le figlie fiscalmente a suo esclusivo carico (nella misura del 100%);
- i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
- i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio-rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti e per l'iscrizione delle figlie sul passaporto di entrambi” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cuorgnè (TO), il 12.9.2009, trascritto presso l'ufficio di stato civile del comune di Per_ Cuorgnè Atto n. 11, Parte II Serie A, Anno 2009, e dall'unione sono nati le figlie nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Separati consensualmente avanti al Presidente del Tribunale di Per_2 Ivrea come ale omologato dal Tribunale di Ivrea in data 7.11.2018. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di un decreto di omologa delle condizioni di separazione - Decreto omologazione n. cronol. 4849/2018 del 07/11/2018 RG n. 2708/2017. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 Parte_1
trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...] ll'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cuorgnè (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 21.8.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3557/2023 R.G./F avente per oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
.1976 – C.F.: , residente in [...], CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Pio CODA ( C.F. ) pec: CodiceFiscale_2 e presso il di lui studio elettivamente domiciliato in Ivrea (TO), p.zza di Città 12, Email_1 e
CP_1 nata a [...] l'[...] – C.F.: , residente in [...], CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, giusta del a UC ( C.F. ) pec: CodiceFiscale_4
e presso il di lei studio elettivamente domiciliato in Cuorgnè (TO), corso Dante n. 1 Email_2 Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto 13/12/2023” Collegio delli 21.8.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT richiamanti il ricorso introduttivo divorzile del seguente letterale tenore:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
- dato atto che i coniugi dichiarano di aver risolto con il presente atto ogni questione di ordine patrimoniale, di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere reciprocamente;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso celebrato tra i signori e in Cuorgnè il 12.9.2009 (Atto n. 11 Parte II Serie A Anno 2009) e ordinare Parte_1 CP_1 all'ufficiale dello stato civile del comune di Cuorgnè la trascrizione della emananda sentenza;
Per_ Per_
-affidare le figlie minori e in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, con prevalente collocazione presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarle e tenerle con sé, nel rispetto delle esigenze delle minori, ed in ogni caso secondo le seguenti modalità:
-a week end alterni, il padre preleverà le bambine all'uscita della scuola, il venerdì pomeriggio e le riconsegnerà alla residenza della madre la domenica sera entro le ore 21:30;
-nella settimana in cui non tiene con sé le figlie il weekend, e per quanto consentito dai suoi turni di lavoro, due giorni infrasettimanali, individuati nel martedì e giovedì, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre preleverà le bambine all'uscita della scuola e le riconsegnerà alla residenza della madre entro le ore 21:30;
-il padre potrà tenere con sé le figlie una settimana nel periodo delle vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni, giorno di Natale
o quello di Capodanno;
tre giorni nelle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e/o il giorno di Pasquetta;
per le altre festività, i genitori si accorderanno in modo da garantire l'equilibrata permanenza presso ciascun genitore nell'arco dell'anno;
-nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé le figlie due settimane, anche non consecutive, nell'arco temporale da comunicarsi alla madre entro il giorno 31 maggio di ciascun anno;
pagina 1 di 2 -dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla signora a titolo di contributo al Parte_1 CP_1Per_ Per_ mantenimento delle figlie minori e la somma complessiva di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalut n te secondo le variazioni comunicate dall'ISTAT e da corrispondersi alla madre sino al raggiungimento da parte delle figlie della piena autonomia economica;
-dichiarare il signor tenuto a corrispondere alla signora il 50% delle spese Parte_1 CP_1 mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, ludico - sportive, preventivamente concordate, se non necessitate, ed in ogni caso documentate;
-il padre esprime sin d'ora il proprio consenso a che la signora richieda e percepisca gli assegni famigliari per le minori e CP_1 dichiari le figlie fiscalmente a suo esclusivo carico (nella misura del 100%);
- i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
- i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio-rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti e per l'iscrizione delle figlie sul passaporto di entrambi” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cuorgnè (TO), il 12.9.2009, trascritto presso l'ufficio di stato civile del comune di Per_ Cuorgnè Atto n. 11, Parte II Serie A, Anno 2009, e dall'unione sono nati le figlie nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Separati consensualmente avanti al Presidente del Tribunale di Per_2 Ivrea come ale omologato dal Tribunale di Ivrea in data 7.11.2018. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di un decreto di omologa delle condizioni di separazione - Decreto omologazione n. cronol. 4849/2018 del 07/11/2018 RG n. 2708/2017. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 Parte_1
trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...] ll'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cuorgnè (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 21.8.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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