Articolo 57 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 129Articolo 57 bis
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Art. 57. Attivita' di riassicurazione (( 1. L'esercizio della sola attivita' riassicurativa e' riservata alle imprese di riassicurazione. )) 2. ((L'impresa di riassicurazione limita)) l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attivita' svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 .
3. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attivita' riassicurativa.
4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56 .
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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