TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/09/2025, n. 4192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4192 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3679/2025 R.G.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Tania Vettore Presidente ed estensore
Dott. Federica Benvenuti Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3679 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data
31.01.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
Sestiere Santa Croce n. 2004, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Federica Parisato
(pec: e Domenico Chinello (pec: Email_1
in Mirano (VE), Calle Ghirardi n. 15, che la rappresentano Email_2
ed assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrente contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a Venezia, Sestiere Santa Croce n. 2004, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Giampietro Berti in Rovigo, via Mazzini n. 30 (pec: che lo Email_3
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
1 resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con provvedimento del giorno 17.06.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data, il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in data 16-
17.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, che di seguito si riproducono: “regolamentare il regime di affidamento del figlio minore e relativo mantenimento alle seguenti condizioni: 1) La casa familiare Persona_1
viene assegnata alla RA con ogni arredo che la compone;
2) il signor si obbliga a lasciare la casa Parte_1 CP_1
familiare entro e non oltre il 05.07.2025 e ad asportare, entro lo stesso termine, ogni suo effetto personale;
la RA Pt_1
si impegna a garantire che, nei giorni in cui il signor provvederà all'asporto dei predetti effetti personali, non sarà CP_1
presente, in casa, il figlio 3) entro 8 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano ad Per_1
individuare, in apposito e separato elenco, i beni personali del signor e che lo stesso provvederà ad asportare, a CP_1
sua cura e spese, entro 60 giorni dalla firma del presente accordo nelle date da stabilire con la RA;
salvi i diversi Pt_1
termini che le parti dovessero concordare;
4) i beni personali di cui al precedente punto, sono costituiti, oltre che dalle suppellettili di cui il signor era proprietario prima dell'instaurazione della convivenza more uxorio, altresì dagli CP_1
oggetti correlati all'esercizio della sua professione o ai suoi hobbies;
5) la RA si obbliga ad eseguire, entro 15 Pt_1
giorni decorrenti dalla data in cui il signor lascerà la casa familiare, le volture delle utenze domestiche attualmente CP_1
intestate allo stesso signor 6) in ogni caso, da quando il signor lascerà la casa familiare, la RA CP_1 CP_1
si farà carico di tutte le utenze domestiche, seppure intestate all'ex compagno, con obbligo di rimborsare a quest'ultimo Pt_1
tutti i pagamenti che lo stesso abbia eventualmente eseguito in data successiva al suo trasferimento;
7) il figlio Per_1
verrà affidato ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la madre;
8) il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé il figlio a week-end alterni (dalle 14:30 del venerdì, alle 18:30 della domenica), oltre a due giorni infrasettimanali, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Nei due giorni infrasettimanali di
2 cui sopra, il minore potrà pernottare presso il padre, purché la nuova residenza di quest'ultimo sia facilmente e velocemente raggiungibile dall'abitazione del minore, e salvi gli impegni e le esigenze del figlio stesso;
9) trascorrerà sette giorni Per_1
con il padre e sette con la madre durante le festività natalizie (Natale e Capodanno ad anni alterni, ossia un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre e un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio); 10) il minore potrà trascorrere le vacanze di Carnevale con un genitore, e quelle pasquali con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno;
a tal proposito si precisa che le vacanze di Carnevale dovranno comprendere il sabato che precede la chiusura delle scuole, mentre quelle pasquali decorreranno dal primo giorno di vacanza scolastica;
11) le parti concordano che, per il corrente anno 2025, trascorrerà il Natale Per_1
con la madre e il Capodanno con il padre, mentre, per l'anno 2026, il minore trascorrerà le vacanze di carnevale con il padre e quelle pasquali con la madre;
12) durante il periodo delle ferie estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni congiunti o disgiunti, concordandoli con l'altro genitore entro il 31 marzo di ciascun anno, con la precisazione che, per il corrente anno 2025, il minore starà con la madre dal 2 al 17 agosto, salvo diverso accordo che dovesse intervenire tra le Parti;
13) i genitori consentiranno al figlio di raggiungere i nonni e di frequentare gli altri parenti di linea Per_1
materna e paterna anche derogando, seppure in via eccezionale, al regime di visita statuito, qualora ciò si rendesse necessario in relazione a particolari eventi;
14) entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente dove intendano trascorrere le vacanze con il figlio minore o, comunque, ogni spostamento che comporti un allontanamento dello stesso per più giorni;
15) la RA , in qualità di collocataria del figlio, avrà diritto a richiedere e percepire l'assegno per il nucleo familiare Pt_1
o qualsiasi altro analogo beneficio economico comunque denominato, che le possa spettare ex lege;
16) le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio in favore del figlio minore;
17) la RA intende ricevere delle garanzie/rassicurazioni circa il puntuale pagamento dell'assegno Pt_1
di mantenimento ordinario che il signor dovrà versare nell'interesse del figlio minore 18) in CP_1 Per_1
ottemperanza alla richiesta di garanzie di cui al precedente punto, la Parti si accordano acché il signor versi alla CP_1
RA , in un'unica soluzione, tutte le somme che lo stesso signor dovrà corrispondere per il predetto Pt_1 CP_1
mantenimento, sino a quando il figlio non avrà raggiunto la maggiore età; 19) l'importo delle somme così capitalizzate, viene stabilito in € 100.000,00 (euro centomila//00) e dovrà essere corrisposto dal signor alla RA , all'atto CP_1 Pt_1
di cessione della quota della casa familiare, di cui si dirà infra;
20) il signor si impegna ed obbliga a cedere, a CP_1
favore della RA – che si impegna ed obbliga ad acquistare –, la quota di comproprietà indivisa in ragione di 2/3 Pt_1
3 (di cui lo stesso è titolare) della casa familiare, con gli arredi ivi esistenti 21) l'importo di € 100.000,00 Controparte_1
(euro centomila//00) indicato al punto 19) del presente accordo, quale contributo nel mantenimento ordinario del figlio minore, verrà versato dal signor contestualmente alla stipula del rogito avente ad oggetto la cessione di quota di CP_1
cui al punto precedente, e verrà, perciò, posto in compensazione con il prezzo della cessione stessa;
22) la somma che la RA dovrà corrispondere al signor all'atto del rogito avente ad oggetto la precitata cessione, viene Pt_1 CP_1
determinata in € 200.000,00 (euro duecentomila//00), sia per effetto della compensazione da attuarsi in virtù di quanto stabilito al punto 19) del presente accordo, sia in considerazione del contributo economico dato dalla medesima RA Pt_1
per le migliorie apportate all'immobile; 23) il predetto trasferimento immobiliare avverrà con atto da stipularsi davanti al notaio dott.ssa di Mestre (o, nel caso di impossibilità di questa, da altro professionista individuato dalle Parti), Per_2
entro e non oltre 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa (termine prorogabile solo per eventuale impedimento del notaio o per comprovate difficoltà che la RA dovesse riscontrare nell'ottenimento del Pt_1
mutuo); 24) le eventuali spese di registrazione del presente atto saranno a carico di entrambe le Parti;
25) le spese notarili e le spese accessorie necessarie al rogito saranno a carico della RA;
26) il signor contribuirà nelle spese Pt_1 CP_1
straordinarie del figlio, in misura pari al 50%, secondo quanto stabilito in materia dal protocollo di Venezia;
27) tuttavia, sono da ritenersi spese ordinarie, e dunque a carico del genitore che in quel momento ha in gestione il figlio, le spese relative al pagamento di una baby-sitter che si prenda cura di nell'evenienza in cui la madre o il padre non possano Per_1
accudire per motivi di lavoro, malattia degli stessi o del minore, sempre fatta salva la disponibilità dell'altro Per_1
genitore di accudire il figlio in tali contingenze;
28) entro la data del 09.05.2034, ossia almeno 30 giorni prima del compimento del diciottesimo anno di età di qualora quest'ultimo non sia nel frattempo divenuto economicamente Per_1
autosufficiente, le parti dovranno aver già individuato un accordo concernente il mantenimento del figlio;
decorso inutilmente tale termine, le Parti dovranno rimettere ogni decisione al Giudice, con obbligo, tuttavia, per il padre, di versare medio tempore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 (euro quattrocento//00), rivalutata alla data del
09.06.2034, oltre al 50% delle spese straordinarie;
29) in ogni caso, le parti si impegnano ad esibirsi, con cadenza annuale, le rispettive dichiarazioni di redditi, in modo che possa essere assicurato al minore un adeguato mantenimento, anche per il caso in cui il genitore collocatario si trovi in difficoltà; 30) a tal proposito, le parti stabiliscono quanto segue: a) qualora, in futuro, la RA dovesse subire una decurtazione del proprio attuale reddito compresa tra il 50% ed il 60%, il Pt_1
4 signor dovrà versare, a titolo di contribuito nel mantenimento ordinario del minore, una somma mensile di € CP_1
300,00 (euro trecento//00), rivalutata secondo gli indici Istat alla data della sua effettiva corresponsione;
b) qualora, in futuro, la RA dovesse subire una decurtazione del proprio attuale reddito in percentuale superiore al 60%, il Pt_1
signor dovrà versare, a titolo di contribuito nel mantenimento ordinario del minore, una somma mensile di € CP_1
400,00 (euro quattrocento//00), rivalutata secondo gli indici Istat alla data della sua effettiva corresponsione;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), la RA si impegna comunque a ripristinare la propria condizione reddituale, salvo Pt_1
oggettivo impedimento;
d) il signor si obbliga in ogni caso ad assicurare al minore un adeguato tenore di vita;
e) CP_1
qualora, in futuro, il signor dovesse percepire un reddito netto annuo pari o superiore ad € 80.000,00 (euro CP_1
ottantamila//00), lo stesso dovrà versare, a titolo di contribuito nel mantenimento ordinario del minore, una somma mensile di € 300,00 (euro trecento//00), rivalutata secondo gli indici Istat alla data della sua effettiva corresponsione;
31) non appena la RA avrà conseguito l'erogazione del mutuo, ne darà tempestiva comunicazione al signor e, Pt_1 CP_1
nei cinque giorni successivi alla predetta erogazione, la RA verserà allo stesso signor a titolo di caparra Pt_1 CP_1
confirmatoria, l'importo di € 10.000,00, ma sempre a condizione che quest'ultimo abbia nel frattempo lasciato la casa familiare entro la data concordata del 05.07.2025; 32) il trasferimento immobiliare di cui al punto 20), così pure le conseguenziali pattuizioni di cui ai punti 17), 18), 19), 21), 22), 23), 24), 25), 27), 28), 29), 30) e 31), sono subordinate alla condizione dell'ottenimento, da parte della RA , di un mutuo bancario finalizzato a conseguire le somme Pt_1
necessarie per il pagamento del prezzo della predetta cessione;
33) a tal fine, la RA si impegna ad esibire al signor Pt_1
ogni documentazione idonea a dimostrare di essersi diligentemente attivata per il conseguimento del mutuo, CP_1
rendendo altresì partecipe ed edotto lo stesso signor di ogni iniziativa diretta a conseguire detto finanziamento;
CP_1
34) per l'ipotesi in cui la RA non dovesse ottenere il finanziamento entro il 15.10.2025, nonostante ogni sforzo Pt_1
dimostrato, la regolamentazione dei rapporti genitoriali nell'interesse del minore sarà disciplinata Persona_1
unicamente e conformemente al contenuto dei provvedimenti provvisori richiesti nel presente atto, con la conseguenza che non potranno trovare applicazione le pattuizioni di cui ai punti da 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 27), 28), 29),
30) e 31); 35) il signor non potrà chiedere alcun contributo economico alla RA per il tempo in cui CP_1 Pt_1
resterà, anche durante le vacanze, con il padre, e così viceversa;
36) qualora, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione Per_1
della sentenza, non sia possibile addivenire alla stipula del rogito per cause imputabili al signor lo stesso dovrà CP_1
5 versare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (euro cinquecento//00) a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, e ciò sino a quando non verrà formalizzato il trasferimento immobiliare. Si chiede che il signor Giudice voglia emettere i seguenti provvedimenti provvisori con effetti sino alla pubblicazione della sentenza, o da pronunciarsi anche in via definitiva per la denegata ipotesi in cui il presente accordo non dovesse essere recepito/approvato dall'On.le Tribunale adito: a) la casa familiare viene assegnata alla RA Pt_1
con ogni arredo che la compone;
b) il signor si obbliga a lasciare la casa familiare entro e non oltre il
[...] CP_1
05.07.2025 asportando, entro lo stesso termine, ogni suo effetto personale;
la RA si impegna a garantire che, nei Pt_1
giorni in cui il signor provvederà all'asporto dei propri effetti personali, non sarà presente, in casa, il figlio CP_1
c) entro 8 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano ad individuare, in apposito e Per_1
separato elenco, i beni personali del signor e che lo stesso provvederà ad asportare, a sua cura e spese, entro 60 CP_1
giorni dalla firma del presente accordo nelle date da concordare con la RA;
salvi i diversi termini che le parti Pt_1
dovessero concordare;
d) i beni personali di cui al precedente punto, sono costituiti, oltre che dalle suppellettili di cui il signor era proprietario prima dell'instaurazione della convivenza more uxorio, altresì dagli oggetti correlati all'esercizio CP_1
della sua professione o ai suoi hobbies;
e) la RA si obbliga ad eseguire, entro 15 giorni decorrenti dalla data in Pt_1
cui il signor lascerà la casa familiare, le volture delle utenze domestiche attualmente intestate allo stesso signor CP_1
f) in ogni caso, da quando il signor lascerà la casa familiare, la RA si farà carico di tutte CP_1 CP_1 Pt_1
le utenze domestiche, seppure intestate all'ex compagno, con obbligo di rimborsare a quest'ultimo tutti i pagamenti che lo stesso abbia eventualmente eseguito in data successiva al suo trasferimento;
g) il figlio verrà affidato ad entrambi Per_1
i genitori con prevalente collocamento presso la madre;
h) il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé il figlio a week-end alterni (dalle 14:30 del venerdì, alle 18:30 della domenica), oltre a due giorni infrasettimanali, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Nei due giorni infrasettimanali di cui sopra, il minore potrà pernottare presso il padre, purché la nuova residenza di quest'ultimo sia facilmente e velocemente raggiungibile dall'abitazione del minore, e salvi gli impegni e le esigenze del figlio stesso;
i) trascorrerà sette giorni con il padre e sette con la madre Per_1
durante le festività natalizie (Natale e Capodanno ad anni alterni, ossia un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre e un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio); j) il minore potrà trascorrere le vacanze di Carnevale con un genitore, e quelle pasquali con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno;
a tal proposito si precisa che le vacanze di Carnevale dovranno comprendere
6 il sabato che precede la chiusura delle scuole, mentre quelle pasquali decorreranno dal primo giorno di vacanza scolastica;
k) le parti concordano che, per il corrente anno 2025, trascorrerà il Natale con la madre e il Capodanno con il Per_1
padre, mentre, per l'anno 2026, il minore trascorrerà le vacanze di carnevale con il padre e quelle pasquali con la madre;
l) durante il periodo delle ferie estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni congiunti o disgiunti, concordandoli con l'altro genitore entro il 31 marzo di ciascun anno, con la precisazione che, per il corrente anno 2025, il minore starà con la madre dal 2 al 17 agosto, salvo diverso accordo che dovesse intervenire tra le Parti;
m) i genitori consentiranno al figlio di raggiungere i nonni e di frequentare gli altri parenti di linea materna e paterna anche Per_1
derogando, seppure in via eccezionale, al regime di visita statuito, qualora ciò si rendesse necessario in relazione a particolari eventi;
n) entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente dove intendano trascorrere le vacanze con il figlio minore o, comunque, ogni spostamento che comporti un allontanamento dello stesso per più giorni;
o) le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio in favore del figlio minore;
p) la RA , in qualità di collocataria del figlio, avrà diritto a richiedere e percepire l'assegno per Pt_1
il nucleo familiare o qualsiasi altro analogo beneficio economico comunque denominato, che le possa spettare ex lege;
q) il signor verserà alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (euro CP_1 Pt_1
quattrocento//00) quale contributo per il mantenimento del figlio somma da rivalutarsi annualmente sulla base Per_1
degli indici Istat, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive previamente concordate dai genitori, salva l'urgenza;
r) il signor non potrà chiedere alcun contributo economico alla RA per il tempo in cui resterà, CP_1 Pt_1 Per_1
anche durante le vacanze, con il padre, e così viceversa;
s) le spese legali sostenute dalle Parti nel presente procedimento si intendono compensate. I signori ed chiedono l'emissione di una sentenza che Parte_1 Controparte_1
omologhi/recepisca l'accordo come sopra articolato.”
Conclusioni del P.M: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.01.2025 la sig.ra ha chiesto la regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato in data [...] dalla relazione more Per_1
uxorio intrattenuta con il sig. Controparte_1
La ricorrente rappresenta come il sig. abbia sempre tenuto nei suoi confronti atteggiamenti CP_1
7 aggressivi, violenti e denigratori anche alla presenza del figlio ed anche dopo la cessazione della convivenza more uxorio, con pregiudizio per il corretto sviluppo emotivo del minore. Imputa al signor condotte altamente diseducative che sminuiscono i legami familiari e precludono lo sviluppo CP_1
di competenze sociali e la capacità di percepire le emozioni altrui.
Deduce inoltre come il sig. versi in una situazione di incertezza economica atteso che i redditi CP_1
di cui dispone derivano unicamente dall'aggiudicazione di progetti di ricerca che ad oggi non gli hanno ancora consentito il raggiungimento di una stabile posizione professionale.
La sig.ra rappresenta altresì come la mancata ricerca di una stabile occupazione lavorativa da parte Pt_1
del signor e la sua scarsa avvedutezza nel conservare le proprie risorse economiche CP_1
rappresentino un pregiudizio per figlio dal momento che lo privano della sicurezza economica Per_1
necessaria per garantirgli la prosecuzione degli studi in assenza di ristrettezze economiche. Assume ancora che lo stile di vita condotto dal padre (lunghe vacanze in Sardegna, vacanze sulla neve, un mese di vacanza con il figlio e la campagna durante il periodo estivo), in assenza di un concreto impegno professionale, non predispone il bambino a comprendere come, nella normalità, occorra prefiggersi degli obiettivi, anche lavorativi, che possono implicare dei sacrifici.
Quanto alla propria condizione economica e patrimoniale, la ricorrente deduce di svolgere l'attività di coordinatrice artistica presso il Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique français, percependo uno stipendio mensile di circa 2.200,00 euro (con orario di lavoro che le consente di occuparsi del figlio seguendolo nelle sue attività, accompagnandolo a scuola, a karate e alle lezioni di chitarra).
Rappresenta inoltre di essere proprietaria insieme al fratello di un piccolo appartamento sito a Cernusco sul Naviglio, gravato da mutuo ipotecario con rate mensili di € 608,77, da cui percepisce un reddito da locazione che le consente esclusivamente di coprire le rate di mutuo.
La casa familiare è in comproprietà per la quota di 1/3 in capo alla ricorrente e per la quota di 2/3 in capo al sig. CP_1
Tanto premesso, la sig.ra ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento Pt_1
presso di lei ed assegnazione della casa familiare. Ha chiesto inoltre porsi a carico del padre l'obbligo di
8 provvedere al pagamento dell'importo mensile di € 450,00 – o dell'importo maggiore o minore che dovesse ritenersi di giustizia – quale contributo per il mantenimento del figlio, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat e al 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive previamente concordate dai genitori, salva l'urgenza, nonché di quelle relative al pagamento di una baby-sitter per l'evenienza in cui ella non possa accudire il figlio per motivi di lavoro, malattia della stessa o del minore;
sempre fatta salva la disponibilità del signor di accudire il figlio in tali contingenze, indicando CP_1
altresì modalità e tempi di frequentazione e visita del padre. Assegno unico per il figlio interamente a favore della ricorrente.
Si è costituito in giudizio il sig. contestando quanto dedotto dalla ricorrente in particolare con CP_1
riguardo alla propria situazione lavorativa e al rapporto con il figlio.
Nega anzitutto che l'occupazione lavorativa della sig.ra le consenta di accudire e di CP_1 Per_1
seguirlo nelle sue attività scolastiche ed extrascolastiche. Afferma infatti che la sig.ra è impegnata Pt_1
nell'attività d'ufficio tutti i giorni infrasettimanali dalle ore 8:30 fino alle 18:00/18:30, oltre che per concerti e attività organizzati dalla fondazione per cui lavora, che si tengono di sera o nel week end, oltre che in viaggi all'estero. Raramente usufruisce dello smartworking.
Proprio in ragione degli impegni lavorativi della compagna, specialmente dalla nascita di il sig. Per_1
rappresenta di aver prediletto incarichi che gli permettessero di lavorare da casa e in modo CP_1
flessibile (progetti europei o finanziati dal MIUR), mettendo in secondo piano la propria carriera rispetto a quella della ricorrente ed occupandosi del figlio in maniera prevalente rispetto alla madre per lo più occupata ed assente anche durante i periodi di festività.
Il sig. riferisce di aver percepito mediamente € 1.400,00 lordi al mese dal 2015 al 2023. Dal CP_1
9 Venezia. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato (dal 01.04.2025 al 31.03.2026, per 36 ore settimanali,
Full-Time) e la retribuzione mensile lorda è pari ad € 2.060,72, mentre la retribuzione mensile netta è pari a circa € 1.500,00 per 13 mensilità. Quanto alla propria situazione patrimoniale, il sig. CP_1
espone di essere comproprietario per la quota di 2/3 della casa coniugale, di avere la proprietà esclusiva di un immobile adibito a negozio e di un appartamento ad Arquà Polesine, e di essere comproprietario di alcuni immobili a Rovigo. Detiene inoltre la quota del 12,5% della società di persone
[...]
”. Il reddito derivante dalla titolarità della predetta quota (al netto delle spese di Controparte_2
assicurazione, condominiali, di manutenzione, di gestione dei contratti e dei contenziosi) ammonta a circa
€ 13.000/15.000,00, al lordo delle imposte versate. Il resistente ha altresì dedotto e documentato di essere titolare di alcuni rapporti bancari e finanziari.
Quanto al rapporto con il figlio, contesta che i propri comportamenti possano pregiudicarne la stabilità, considerato che il bambino è cresciuto prevalentemente con lui e da lui è stato prevalentemente accudito nella quotidianità e durante le numerose assenze della madre. Afferma che, viceversa, sono le scelte ed i comportamenti di quest'ultima a compromettere la stabilità di Per_1
Nega inoltre di aver mai di aver tenuto nei confronti della ricorrente condotte aggressive e violente, tantomeno alla presenza del figlio, e di aver ostacolato la frequentazione dei parenti della madre.
Il sig. contesta infine che il reddito percepito dalla ricorrente sia quello dalla medesima indicato CP_1
nel ricorso, essendo noto al resistente che la sig.ra percepisce anche premi di produzione e ulteriori Pt_1
benefits. Rileva quindi come la situazione economica della ricorrente sia migliore della propria.
Tanto premesso il resistente ha chiesto in via provvisoria disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento paritetico presso entrambi i genitori nell'abitazione familiare sita a Venezia in Sestiere Santa
Croce n. 2004, dove i genitori si alterneranno settimanalmente, indicando le modalità e tempi di frequentazione e visita.
Disporsi il mantenimento diretto del figlio nelle settimane di competenza di ciascun genitore, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Venezia. Assegno unico per il figlio in favore di ciascun genitore nella misura del 50%.
10 In via definitiva il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalete presso il padre e assegnazione al medesimo della casa familiare sita in Venezia, Santa Croce n.
2004, indicando altresì tempi e modalità di visita e frequentazione della madre. Ha chiesto infine disporsi a carico della sig.ra un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, Parte_1
di € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Venezia. Assegno unico percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
******
Depositate le memorie ex art 473-bis. 17, all'udienza del 05.07.2025, dopo ampia discussione, le parti hanno chiesto un rinvio al fine del perfezionamento dell'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di affidamento condiviso del figlio. Il giudice ha quindi rinviato la causa all'udienza del 17.06.2025.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice viste le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti, ritenuto non essere necessari ulteriori chiarimenti né acquisire ulteriore documentazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
IL pubblico Ministero intervenuto ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono meritevoli di accoglimento le concordi conclusioni dimesse dalle parti e riportate in epigrafe.
Gli accordi raggiunti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore appaiono infatti conformi alla legge e all'interesse del minore, atteso che l'assetto Per_1
complessivo dei rapporti concordato appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura dello stesso. In considerazione della natura del giudizio ed avendo le parti formulato conclusioni congiunte, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
11 - Prende atto degli ulteriori accordi di natura patrimoniale conclusi dalle parti;
- Compensa le spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 09/09/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Tania Vettore
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 ha iniziato ad investire in un progetto di collaborazione con altri architetti per dedicarsi alla libera professione. L'intervenuta crisi familiare lo ha tuttavia indotto, a discapito delle proprie aspirazioni, a ricercare occupazioni più sicure, considerato che la libera professione avrebbe richiesto del tempo per consolidarsi. Dopo essersi lungamente adoperato per trovare occupazione, il ricorrente espone di essere stato assunto con contratto del 24.03.2025 come istruttore direttivo amministrativo presso il Comune di