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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/12/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 1199/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a D.I., scaturente da un contratto di somministrazione nei confronti di una P.A., promossa 2
DA
(C.F./ P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore Dott. autorizzato a stare in Persona_1 giudizio con Delibera immediatamente esecutiva della Giunta Municipale N.
76 del 19/04/2024, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Rizza, per procura in foglio separato da considerarsi accluso alla citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Pietro Borrometi
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
ed amministrativa in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore dott. (C.F. ), rappresentata e CP_2 C.F._1
difesa, anche in via disgiuntiva fra loro, dagli Avv.ti Giulia Alessandra Vanini
e IG RL IN, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in
Milano, via del Bollo n. 4, giusta procura generale alle liti per autentica
Notaio dott. del 2.7.2015 Persona_2
(rep.12289/4708), allegata al fascicolo del decreto ingiuntivo opposto n.4110/2023 (R.G. 12261/2023), depositato in via telematica
OPPOSTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione il proponeva opposizione Parte_1 avverso il D.I. n. 259/2024, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 13/03/2024, nel procedimento iscritto al n. 456/2024 R.G., su richiesta di con cui era stato ingiunto allo stesso il pagamento Controparte_1 della somma di euro 1.442.502,50, di cui: euro 1.412.538,06 a titolo di sorte capitale, oltre ad interessi conteggiati a norma dell'art.5 D.lgs. 231/02 fino all'effettivo soddisfo, euro 3.756,22 a titolo di interessi maturati sulle fatture saldate in ritardo conteggiati a norma dell'art. 5 D.lgs. n. 231/02; euro 26.120,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 D.lgs. 231/02 ed euro 88,22 per spese notarili. Chiedeva l'opponente “- In accoglimento dell'atto di opposizione, revocare con qualunque statuizione il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei suoi presupposti così come disciplinati dagli artt.
633 e segg. c.p.c.; - Ritenere comunque carente di legittimazione all'azione per invalidità e/o inopponibilità all'opponente della Controparte_1 cessione del credito intervenuta tra la stessa ed Controparte_1 [...]
. In subordine: - Ritenere e dichiarare la nullità totale o parziale CP_3 dell'obbligazione di pagamento per insussistenza di un valido contratto scritto di somministrazione tra ed il . - Controparte_3 Parte_1
Ritenere e dichiarare la nullità totale o parziale dell'ipotetica obbligazione di pagamento dei corrispettivi , per violazione delle norme di finanza pubblica in materia di impegno di spesa per i contratti di somministrazione e per i pagamenti degli Enti pubblici;
- In subordine: 1) Ritenere e dichiarare l'insussistenza del credito di nella misura ceduta Controparte_3 all'opposta e richiesta mediante decreto ingiuntivo, rideterminandolo mediante espletamento di consulenza tecnica che espressamente si richiede per accertarne l'eventuale entità e la corretta applicazione delle tariffe, 4
previa individuazione di quelle effettivamente vigenti tra le parti all'epoca di ciascuna fattura e previa decurtazione di quanto risulterà eventualmente già pagato . 2) Ritenere e dichiarare che gli interessi eventualmente dovuti per il ritardo nei pagamenti vanno calcolati al tasso legale e non a quello di mora previsto per le transazioni commerciali dal D.L.vo 231/2002 . 3) Ritenere e dichiarare che non è dovuta la sanzione di Euro 40 applicata dall'opposta per ciascuna fattura che assume non pagata. 4) In via assolutamente subordinata e senza recesso dalle precedenti richieste, rideterminare il debito previa contabilizzazione dei pagamenti effettuati dal Parte_1
. - Con il favore delle spese e dei compensi difensivi”.
[...]
Si costituiva la quale chiedeva “nel merito: Controparte_1 respingere l'opposizione proposta dal perché Parte_2 infondata in fatto ed in diritto e, pertanto, confermare il decreto stesso in ogni sua parte;
in subordine: condannare il al Parte_2 pagamento in favore di della somma 1.442.502,50 o di CP_1 CP_1 quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, di cui: i) € 1.412.538,06 a titolo di sorte capitale oltre agli interessi di mora conteggiati a norma dell'art. 5 del D. Lgs n. 231/02 fino all'effettivo soddisfo ii) €
3.756,22 a titolo di interessi maturati sulle fatture saldate in ritardo conteggiati a norma dell'art. 5 del D. Lgs n. 231/02; iii) € 26.120,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 del dlgs 231/02, oltre gli interessi legali sulla somma a titolo di risarcimento ex art. 6 del dlgs 231/02, dalla scadenza alla domanda giudiziale, oltre gli interessi ex art.1284 comma 4cc sulla somma a titolo di risarcimento ex art. 6 del dlgs 231/02 dalla domanda giudiziale al saldo e gli ulteriori interessi ex art 1283 c.c. da calcolarsi sugli interessi scaduti da almeno sei mesi. Con vittoria di spese e compensi..”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame appare suscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, nella specie l'ingiunzione di pagamento richiesta da
[...]
quale cessionaria dei crediti vantati originariamente da CP_1 [...] nei confronti del , si fonda su forniture di CP_3 Parte_1 energia elettrica e gas, eseguite in regime di libero mercato, in regime di salvaguardia e di fornitura di ultima istanza).
“Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della 5
fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.” (Cass. Sez. Un. 30/10/2001 n. 13533).
“Gli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 («Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»), sono costantemente interpretate nel senso della necessità della forma scritta - e per di più contestuale, ammettendosi la validità dello scambio di corrispondenza «secondo l'uso del commercio» ove le controparti siano «ditte commerciali» - per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni: tanto integrando una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 cod. civ. […] La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei princìpi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (così Cass. 26/10/2007, n. 22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (sul principio, v. pure, più di recente: Cass. 14/04/2011, n. 8539; Cass. 19/09/2013, n. 21477; Cass. ord. 24/02/2015, n. 3721; Cass. 11/11/2015, n. 22994; Cass. 22/12/2015, n. 25798; Cass. 17/06/2016, n. 12540; Cass. 13/10/2016, n. 20690; Cass. ord. 27/10/2017, n. 25631; Cass. 23/01/2018, n. 1549; Cass. 28/06/2018, n. 17016). Da tale principio conseguono sia l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (perfino se protrattisi per anni: Cass. 11/11/2015, n. 22994; ovvero se riconducibili all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ.: Cass. 15/06/2015, n. 12316), sia l'inammissibilità - salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni - di un rinnovo tacito (Cass. Sez. U. 28/11/1991, n. 12769; Cass. 24/06/2002, n. 9165; Cass. 21/05/2003, n. 7962; Cass. ord. 09/05/2017, n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass. 30/05/2002, n. 7913; Cass. 19/09/2013, n. 21477): e sul punto basti un rinvio, per una compiuta ricostruzione dei principi coinvolti e dei presupposti anche ordinamentali, a Cass. 20/03/2014, n. 6555. Ora, le disposizioni in esame erano richiamate, per i Comuni e le Province, rispettivamente dagli artt. 87, comma 1, e 140, comma 1, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 («Testo unico della legge comunale e provinciale»): tali 6
disposizioni, peraltro, in un primo tempo escluse dall'abrogazione [ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali»], sono state definitivamente abrogate dall'art. 274, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» o TUEL), in uno all'intero r.d. 383 del 1934. Cionondimeno, la giurisprudenza di legittimità - che pure ha escluso
l'applicabilità per analogia di altre norme del r.d. 2440 del 1923 (Cass. ord. 21/12/2017, n. 30568; Cass. 27/10/2016, n. 21747; Cass. 14/10/2015, n. 20739) - ha continuato a ritenerle applicabili pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass. 22/03/2012, n. 4570; Cass. 10/04/2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. 07/07/2007, n. 1752).” (vd. Cass. S.U. 09/08/2018 n. 20684, in parte motiva). Pertanto, “In tema di contratti con la Pubblica amministrazione, la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere;
che tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni.” (Cass. sez. VI, 23/02/2022, n. 5996). Peraltro, e con specifico riferimento alla fattispecie in esame, relativa a crediti derivanti da contratti di somministrazione o fornitura, è stato anche affermato che “Il contratto di fornitura stipulato da una pubblica amministrazione, come ogni contratto stipulato da un ente pubblico, richiede la forma scritta ad substantiam e quindi deve sostanziarsi nella redazione di un apposito atto scritto, con sottoscrizione da parte 7
dell'appaltatore e del titolare dell'organo che ha il potere di rappresentare l'Amministrazione nei confronti dei terzi, in sostanza, la forma scritta è richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori (quindi neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente).” (Trib. Cosenza sez. I, 26/11/2020 n. 2103; cfr. anche, ex multis, Trib. Catanzaro sez. II, 17/08/2023 n. 1286; Trib. Alessandria sez. I, 04/07/2023 n. 607; Trib. Napoli 29/05/2023 n. 5562).
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che la società attrice, agendo in giudizio per ottenere il soddisfacimento dei diritti di credito in oggetto, non abbia fornito la prova della relativa fonte negoziale, come individuata, costituita da un apposito atto scritto, con sottoscrizione da parte del fornitore del servizio e del titolare dell'organo che ha il potere di rappresentare l'Amministrazione nei confronti dei terzi. In alcuno degli atti prodotti è rinvenibile infatti “la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere” (Cass. n. 5996/2022). Né, del resto, a conclusione diversa potrebbe pervenirsi alla luce delle fatture prodotte dalla società attrice con riferimento ai crediti ad essa ceduti, stante che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova ma, al più, un mero indizio. Nel caso concreto, peraltro, “è esclusa anche la possibilità di riconoscere la predetta portata alle fatture trasmesse alla pubblica amministrazione, sul presupposto che l'onere della forma scritta, imposto ad substantiam per i contratti degli enti pubblici, impedisce non solo di ritenere provata la stipulazione, in assenza dell'atto dotato del predetto requisito, ma anche di attribuire alla produzione delle fatture l'efficacia di comportamento 8
processuale ammissivo del diritto sorto dal contratto” (Cass. sez. I, 13/10/2016, n. 20690; cfr. anche Trib. Messina sez. II, 06/09/2021, n. 1535). Non può pertanto essere riconosciuta alle fatture, né ad alcuna delle altre acquisizioni in atti, alcuna idoneità probatoria, ritenendosi, come già detto, il prescritto onere formale ad substantiam quale requisito di validità non surrogabile da altro comportamento o adempimento contabile (come una fattura), o altro riconoscimento.
Non vale in senso contrario l'argomentazione addotta dalla parte convenuta, secondo cui l'obbligo della forma scritta ad substantiam non troverebbe applicazione nel caso di specie, in cui il rapporto di fornitura nei confronti del si collocherebbe nell'ambito del regime c.d. di Pt_1 salvaguardia, come tale normativamente previsto, e quindi avente una fonte legale, e non già contrattuale.
Come correttamente rilevato dal infatti, anche il regime di Pt_1 salvaguardia presuppone comunque la previa stipula di un valido contratto di somministrazione, assoggettato come tale ai requisiti formali rigorosi propri dei contratti assunti dalla P.A.
Nei contratti della pubblica amministrazione, la forma scritta è requisito essenziale di validità, non potendo supplire alla sua mancanza la mera esecuzione della prestazione o l'emissione di fatture, né l'invocazione del regime di salvaguardia, il quale non esime dall'osservanza delle norme sulla contrattazione pubblica.
Ciò in virtù del principio generale secondo cui nei contratti con la Pubblica
Amministrazione è necessaria la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, requisito, questo, previsto dalla legge e finalizzato a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, e a consentire i controlli sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Tale principio non può intendersi, dunque, derogato neppure in presenza del regime di salvaguardia, sebbene lo stesso operi ex lege, non potendosi derogare alle norme imperative che disciplinano la contrattazione pubblica. 9
Anche in regime di salvaguardia, pertanto, è necessario che il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia formalizzato per iscritto.
Occorre dunque distinguere il carattere necessitato del regime di salvaguardia da quello della necessarietà della stipula del contratto in forma scritta ad substantiam, laddove una delle parti sia un Ente pubblico, quale un Comune, trattandosi di una normativa speciale non derogabile.
Il regime di salvaguardia e quello di ultima istanza consentono di individuare il nuovo fornitore subentrante nel rapporto di fornitura, ma il subentro di un nuovo soggetto deve avvenire sulla base di un atto scritto, trattandosi di un soggetto pubblico, diversamente dalla stipula di un contratto da parte di un privato, da intendersi avvenuta sulla base della mera esecuzione di esso.
Se, dunque, è vero che in un regime di salvaguardia e in ultima istanza la relativa normativa speciale vale ad individuare il fornitore pur in difetto di un'esplicita manifestazione di volontà del cliente, è altresì innegabile che la natura pubblica del soggetto rifornito impone, successivamente all'individuazione del fornitore, la stipula del contratto per l'insorgere di una valida obbligazione (cfr. Trib. Patti sent. 04.04.2024).
A ciò si aggiunga il difetto del necessario consenso espresso da parte del convenuto in merito all'avvenuta cessione, consenso necessario ai Pt_1
fini della validità del contratto di cessione nei suoi confronti, in deroga al principio generale della libera cedibilità dei crediti tra soggetti privati, con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo alla società convenuta.
Ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti deve intendersi assorbita nel tenore della presente decisione. 10
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1199/2024 R.G.
In accoglimento dell'opposizione proposta dal avverso il Parte_1
D.I. n. 259/24, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11.03.2024, depositato il 13.03.2024 (R.G.n. 456/2024)
Revoca il decreto citato.
Condanna l'opposta, a rifondere le spese di lite Controparte_1 sostenute dalla controparte, da determinarsi in euro 843,00 per spese vive, ed euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 04/12/2025.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo 11