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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/11/2025, n. 5043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5043 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente Monica Mastrandrea Giudice Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 5089/2025 promossa da:
, nato a Kolda, in [...], il [...] (CUI: 05E85MG), rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Martina Pangella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 19.4.2024, notificato il 30.12.2023, di rigetto della domanda del permesso di soggiorno per Protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale di annullare il provvedimento
Prot. n. 1792/23 emesso dalla Questura e di Torino, in data 30.12.2023, notificato in data
03.03.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione speciale e, conseguentemente, accertare il diritto dell'odierno ricorrente alla protezione speciale e trasmettere gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore dello stesso del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, co. 3, gs 28 gennaio 2008, n. 25 convertibile in permesso per motivi di lavoro in applicazione della disciplina transitoria ai sensi dell'art. 7 c. 2 D.L n. 20/2023.
Conclusioni parte convenuta: Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 16.11.2022, volta a ottenere il rilascio del Pt_1 permesso di soggiorno per protezione speciale, con provvedimento prot. N. 1792/2023, reso in data
30.12.2023 e notificato il 3.3.2025 [doc. 1, ricorso introduttivo], la Questura ha rilevato la presenza a carico dell'istante di un provvedimento di espulsione del 2021 del Prefetto della Provincia di
, nonché di una sentenza di condanna del Tribunale in composizione monocratica di Torino, CP_1 divenuta irrevocabile il 30.7.2018 a otto mesi di reclusione e 800 € di multa, per la violazione dell'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990 e di una sentenza di condanna del Tribunale in composizione monocratica di Torino, divenuta irrevocabile il 9.6.2022 a sette mesi di reclusione e 800 € di multa per la violazione dell'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990, con recidiva specifica infraquinquennale. Tali comportamenti, secondo il provvedimento del Questore, sono indice di mancato inserimento nel tessuto sociale.
Il Questore ha inoltrato gli atti alla Commissione Territoriale di che, con parere negativo del CP_1
9.5.2023, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Questore, letta la documentazione, ha, quindi, denegato il rilascio del permesso richiesto.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio del permesso per
Protezione speciale.
Parte convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 4.11.2025.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.11.2025, udienza in cui la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
** **
Nel ricorso introduttivo, la Difesa ha spiegato che risiede in Italia dal 2016, si è Pt_1 impegnato nel trovare attività lavorativa e risiede in autonomia con un amico, in un alloggio sito a in Piazza Bengasi, n. 11. CP_1
Relativamente ai precedenti penali contestati dalla Questura, la Difesa ha evidenziato come i fatti siano risalenti al 2018 e al 2022, che il reato – violazione dell'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990 – non rientra tra i reati ostativi al rilascio del permesso, che il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha, comunque, disposto la misura alternativa della detenzione domiciliare e che , infine, non Pt_1 ha ulteriori pendenze a carico. In conclusione, l'integrazione lavorativa, l'assenza di legami attuali con il Senegal e la presenza in
Italia da dieci anni, rendono meritevole del permesso per protezione speciale. Pt_1
Con nota di deposito del 9.9.2025, la Difesa ha infine prodotto il certificato di nascita del figlio del ricorrente, , nato a , il 9.8.2025. Persona_1 CP_1
Parte convenuta, con comparsa di costituzione del 4.11.2025, si è riportata integralmente al rapporto della Questura di prodotto in atti [doc. A, comparsa di costituzione]. In tale rapporto, la CP_1
Questura ha spiegato che ha ottenuto un primo permesso di soggiorno nel 2017 ed è Pt_1 rimasto regolare sul territorio fino al 2019. Il 16.11.2022 ha presentato una nuova Pt_1 domanda per ottenere un permesso per protezione speciale, ma – in ragione dei precedenti penali e del parere negativo della CT – la Questura ha denegato il rilascio. La Questura, prosegue il rapporto, non poteva fare altro se non rigettare la domanda, in quanto il parere espresso dalla CT è vincolante. Relativamente ai precedenti penali, la Questura ha evidenziato che, pur non trattandosi di reati ostativi, si è comunque affidato ad espedienti per il proprio mantenimento. Pt_1
Il fatto che sia presente sul territorio da diversi anni e che lavori – saltuariamente – [doc. Pt_1
3, comparsa di costituzione] non sono elementi sufficienti, a parere della Questura, per il rilascio del permesso richiesto.
Per questi motivi
, parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 7.11.2025, , interrogato liberamente dal Giudice, ha dichiarato di risiedere Pt_1 con la moglie e il figlio di tre mesi. ha inoltre dichiarato di aver lavorato come addetto Pt_1 alla sicurezza del negozio LIDL e di essere in cerca di un lavoro, specificando di non avere più avuto contatti con gli ambienti della delinquenza legata allo spaccio di droga. La Difesa, quindi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
****
Parte attrice chiede il riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie (domanda formulata in data 6.11.2022) si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n.
50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
risiede in Italia da dieci anni, non ha più legami significativi con il Senegal, ha lavorato in Pt_1 passato, vive con la moglie e il figlio neonato e, seppure con qualche difficoltà, si sta adoperando per reperire attività lavorativa.
Infatti, come da documentazione in atti, ha lavorato nel settore della sicurezza dal 2019 al Pt_1
2021, nel 2022 ha lavorato come operaio [doc. 2, ricorso introduttivo] e, come da documentazione prodotta da controparte, nel 2025 ha lavorato per un breve periodo nuovamente nell'ambito della sicurezza [doc. 3, comparsa di costituzione]. All'udienza del 7.11.2025 ha dichiarato di Pt_1 essere in cerca di un impiego regolare e di lavorare, senza contratto, in un ristorante senegalese per mantenere la sua famiglia.
Infatti, come da estratto di nascita presente in atti [doc. allegato alla nota integrativa del 9.9.2025], il 9.8.2025 è nato , figlio riconosciuto da che vive con lui e la Persona_1 Pt_1 compagna, sig.ra . Il nucleo famigliare vive in un appartamento sito a Parte_2
in Piazza Bengasi, n. 11. CP_1
In relazione ai precedenti penali rilevati dalla P.A. nel provvedimento di rigetto, ha Pt_1 dichiarato di essersi allontanato dagli ambienti criminali frequentati in precedenza e tale dichiarazione è corroborata dalla assenza di ulteriori pendenze o procedimenti a suo carico.
Peraltro, i precedenti penali risultanti dal casellario non sono ostativi per legge al rilascio del permesso in oggetto e sono risalenti nel tempo.
Si evidenzia, infine, come la presenza dell'intero nucleo famigliare del ricorrente sul territorio, in particolare del figlio neonato (nato il [...]) con cui vive, rende peraltro il ricorrente Pt_1 inespellibile, ex art. 19 co.2 lett d) TUI.
Alle luce di quanto esposto, si ritiene di valorizzare il percorso di integrazione sociale, famigliare e lavorativa ( ha da ultimo, stipulato un contratto di lavoro nel mese di luglio 2025) del Pt_1 ricorrente, evidenziando come, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n.
26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D.Lgs.
286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di Pt_1
nato a Kolda, in [...], il [...] (CUI: ) del permesso di soggiorno
[...] Nume_1 per protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente Monica Mastrandrea Giudice Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 5089/2025 promossa da:
, nato a Kolda, in [...], il [...] (CUI: 05E85MG), rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Martina Pangella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 19.4.2024, notificato il 30.12.2023, di rigetto della domanda del permesso di soggiorno per Protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale di annullare il provvedimento
Prot. n. 1792/23 emesso dalla Questura e di Torino, in data 30.12.2023, notificato in data
03.03.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione speciale e, conseguentemente, accertare il diritto dell'odierno ricorrente alla protezione speciale e trasmettere gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore dello stesso del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, co. 3, gs 28 gennaio 2008, n. 25 convertibile in permesso per motivi di lavoro in applicazione della disciplina transitoria ai sensi dell'art. 7 c. 2 D.L n. 20/2023.
Conclusioni parte convenuta: Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 16.11.2022, volta a ottenere il rilascio del Pt_1 permesso di soggiorno per protezione speciale, con provvedimento prot. N. 1792/2023, reso in data
30.12.2023 e notificato il 3.3.2025 [doc. 1, ricorso introduttivo], la Questura ha rilevato la presenza a carico dell'istante di un provvedimento di espulsione del 2021 del Prefetto della Provincia di
, nonché di una sentenza di condanna del Tribunale in composizione monocratica di Torino, CP_1 divenuta irrevocabile il 30.7.2018 a otto mesi di reclusione e 800 € di multa, per la violazione dell'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990 e di una sentenza di condanna del Tribunale in composizione monocratica di Torino, divenuta irrevocabile il 9.6.2022 a sette mesi di reclusione e 800 € di multa per la violazione dell'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990, con recidiva specifica infraquinquennale. Tali comportamenti, secondo il provvedimento del Questore, sono indice di mancato inserimento nel tessuto sociale.
Il Questore ha inoltrato gli atti alla Commissione Territoriale di che, con parere negativo del CP_1
9.5.2023, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Questore, letta la documentazione, ha, quindi, denegato il rilascio del permesso richiesto.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio del permesso per
Protezione speciale.
Parte convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 4.11.2025.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.11.2025, udienza in cui la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
** **
Nel ricorso introduttivo, la Difesa ha spiegato che risiede in Italia dal 2016, si è Pt_1 impegnato nel trovare attività lavorativa e risiede in autonomia con un amico, in un alloggio sito a in Piazza Bengasi, n. 11. CP_1
Relativamente ai precedenti penali contestati dalla Questura, la Difesa ha evidenziato come i fatti siano risalenti al 2018 e al 2022, che il reato – violazione dell'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990 – non rientra tra i reati ostativi al rilascio del permesso, che il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha, comunque, disposto la misura alternativa della detenzione domiciliare e che , infine, non Pt_1 ha ulteriori pendenze a carico. In conclusione, l'integrazione lavorativa, l'assenza di legami attuali con il Senegal e la presenza in
Italia da dieci anni, rendono meritevole del permesso per protezione speciale. Pt_1
Con nota di deposito del 9.9.2025, la Difesa ha infine prodotto il certificato di nascita del figlio del ricorrente, , nato a , il 9.8.2025. Persona_1 CP_1
Parte convenuta, con comparsa di costituzione del 4.11.2025, si è riportata integralmente al rapporto della Questura di prodotto in atti [doc. A, comparsa di costituzione]. In tale rapporto, la CP_1
Questura ha spiegato che ha ottenuto un primo permesso di soggiorno nel 2017 ed è Pt_1 rimasto regolare sul territorio fino al 2019. Il 16.11.2022 ha presentato una nuova Pt_1 domanda per ottenere un permesso per protezione speciale, ma – in ragione dei precedenti penali e del parere negativo della CT – la Questura ha denegato il rilascio. La Questura, prosegue il rapporto, non poteva fare altro se non rigettare la domanda, in quanto il parere espresso dalla CT è vincolante. Relativamente ai precedenti penali, la Questura ha evidenziato che, pur non trattandosi di reati ostativi, si è comunque affidato ad espedienti per il proprio mantenimento. Pt_1
Il fatto che sia presente sul territorio da diversi anni e che lavori – saltuariamente – [doc. Pt_1
3, comparsa di costituzione] non sono elementi sufficienti, a parere della Questura, per il rilascio del permesso richiesto.
Per questi motivi
, parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 7.11.2025, , interrogato liberamente dal Giudice, ha dichiarato di risiedere Pt_1 con la moglie e il figlio di tre mesi. ha inoltre dichiarato di aver lavorato come addetto Pt_1 alla sicurezza del negozio LIDL e di essere in cerca di un lavoro, specificando di non avere più avuto contatti con gli ambienti della delinquenza legata allo spaccio di droga. La Difesa, quindi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
****
Parte attrice chiede il riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie (domanda formulata in data 6.11.2022) si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n.
50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
risiede in Italia da dieci anni, non ha più legami significativi con il Senegal, ha lavorato in Pt_1 passato, vive con la moglie e il figlio neonato e, seppure con qualche difficoltà, si sta adoperando per reperire attività lavorativa.
Infatti, come da documentazione in atti, ha lavorato nel settore della sicurezza dal 2019 al Pt_1
2021, nel 2022 ha lavorato come operaio [doc. 2, ricorso introduttivo] e, come da documentazione prodotta da controparte, nel 2025 ha lavorato per un breve periodo nuovamente nell'ambito della sicurezza [doc. 3, comparsa di costituzione]. All'udienza del 7.11.2025 ha dichiarato di Pt_1 essere in cerca di un impiego regolare e di lavorare, senza contratto, in un ristorante senegalese per mantenere la sua famiglia.
Infatti, come da estratto di nascita presente in atti [doc. allegato alla nota integrativa del 9.9.2025], il 9.8.2025 è nato , figlio riconosciuto da che vive con lui e la Persona_1 Pt_1 compagna, sig.ra . Il nucleo famigliare vive in un appartamento sito a Parte_2
in Piazza Bengasi, n. 11. CP_1
In relazione ai precedenti penali rilevati dalla P.A. nel provvedimento di rigetto, ha Pt_1 dichiarato di essersi allontanato dagli ambienti criminali frequentati in precedenza e tale dichiarazione è corroborata dalla assenza di ulteriori pendenze o procedimenti a suo carico.
Peraltro, i precedenti penali risultanti dal casellario non sono ostativi per legge al rilascio del permesso in oggetto e sono risalenti nel tempo.
Si evidenzia, infine, come la presenza dell'intero nucleo famigliare del ricorrente sul territorio, in particolare del figlio neonato (nato il [...]) con cui vive, rende peraltro il ricorrente Pt_1 inespellibile, ex art. 19 co.2 lett d) TUI.
Alle luce di quanto esposto, si ritiene di valorizzare il percorso di integrazione sociale, famigliare e lavorativa ( ha da ultimo, stipulato un contratto di lavoro nel mese di luglio 2025) del Pt_1 ricorrente, evidenziando come, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n.
26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D.Lgs.
286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di Pt_1
nato a Kolda, in [...], il [...] (CUI: ) del permesso di soggiorno
[...] Nume_1 per protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta