Art. 2.
E' in facolta' delle Amministrazioni interessate stabilire, d'intesa col Ministero del tesoro, e secondo i criteri di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, che gli acquisti, la gestione e la vendita delle merci di cui all'articolo stesso siano affidati ad Enti pubblici e privati.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490 , convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950 , e dalla legge 21 marzo 1953, n. 203 .
Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito un Comitato interministeriale avente il compito di autorizzare i singoli contratti di acquisto all'estero di generi alimentari che l'Ente gestore puo' stipulare in esecuzione dell'incarico di cui al primo comma del presente articolo, qualora l'atto di incarico non disponga specificatamente in materia.
Detto Comitato, e' composto dal Sottosegretario di Stato del commercio con l'estero che lo presiede, da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero, nonche' da un funzionario per ciascuna delle seguenti Amministrazioni ed Organi: Ministeri del tesoro, dell'agricoltura, e delle foreste, dell'industria e del commercio, della marina mercantile, Alto Commissariato per l'alimentazione, Comitato interministeriale per la ricostruzione e Comitato interministeriale prezzi.
I membri del Comitato ed i loro eventuali sostituti sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero su designazione delle Amministrazioni ed Organi interessati.
Con lo stesso decreto, da trasmettersi alla Corte dei conti per la registrazione, sara' regolato il funzionamento del Comitato medesimo.
E' in facolta' delle Amministrazioni interessate stabilire, d'intesa col Ministero del tesoro, e secondo i criteri di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, che gli acquisti, la gestione e la vendita delle merci di cui all'articolo stesso siano affidati ad Enti pubblici e privati.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490 , convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950 , e dalla legge 21 marzo 1953, n. 203 .
Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito un Comitato interministeriale avente il compito di autorizzare i singoli contratti di acquisto all'estero di generi alimentari che l'Ente gestore puo' stipulare in esecuzione dell'incarico di cui al primo comma del presente articolo, qualora l'atto di incarico non disponga specificatamente in materia.
Detto Comitato, e' composto dal Sottosegretario di Stato del commercio con l'estero che lo presiede, da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero, nonche' da un funzionario per ciascuna delle seguenti Amministrazioni ed Organi: Ministeri del tesoro, dell'agricoltura, e delle foreste, dell'industria e del commercio, della marina mercantile, Alto Commissariato per l'alimentazione, Comitato interministeriale per la ricostruzione e Comitato interministeriale prezzi.
I membri del Comitato ed i loro eventuali sostituti sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero su designazione delle Amministrazioni ed Organi interessati.
Con lo stesso decreto, da trasmettersi alla Corte dei conti per la registrazione, sara' regolato il funzionamento del Comitato medesimo.