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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 29/09/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Stefania Frojo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2002/2024 degli Affari
Contenzioni Civili promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(PI), Via di Fabbrica n. 37 (C.F. ), rappresentata e C.F._1 difesa dagli avv.ti Francesco Lioia (C.F. ) e Manlio C.F._2
Arnone (C.F. ), presso il cui studio in Foggia, Via CodiceFiscale_3
Giulio De Petra n. 1, ha eletto domicilio;
appellante contro
(C.F. ), con sede legale in Ivrea Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Jervis n. 13, in persona del Direttore degli Affari Legali dott.
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola (C.F. CP_2
, unitamente al quale ha eletto domicilio in CodiceFiscale_4
Alessandria, Via Migliara n. 18, presso lo Studio dell'avv. Francesco
Malvicini; appellata
oggetto: appello avverso la sentenza n. 11/2024 del Giudice di Pace di
Ivrea, pubblicata in data 11.01.2024 nel giudizio di primo grado n.
1565/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: −
Pag. 1 a 7 accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato alla data odierna pari ad € 73,05 relativo alla/e fattura/e e/o servizio/i di cui in premessa;
− condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria: − si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere: - In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza
11/2024, pubblicata in data 11/01/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi, da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola per fattane anticipazione”.
ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.02.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Ivrea la società per sentir accertare l'inesistenza dell'obbligazione di Controparte_1 pagamento della somma di € 73,05 richiesta dall'operatore di telefonia quale saldo della fattura n. AO23084492 del 29.12.2022, emessa in relazione al codice cliente n.
1.9024525 a titolo di “Add Mancata restit. Cont Station ”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto di aver provveduto a restituire tramite corriere il modem di cui alla suddetta fattura in occasione del passaggio ad altro operatore.
La società si è costituita in primo grado chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'azione.
Con sentenza n. 11/2024 depositata in data 11.01.2024 il Giudice di Pace di Ivrea ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: “parte attorea ha prodotto una ricevuta di restituzione del modem fornito dalla convenuta del 27/01/23. La restituzione del predetto è quindi evidentemente successiva alla fattura di cui sopra emessa in data
Pag. 2 a 7 29/01/22 da parte di per mancata restituzione alla data Controparte_1 di cui sopra del dispositivo modem. Quindi esiste una spiegazione chiara per la quale è stata emessa la fattura impugnata in questa sede, ovvero in quanto alla data del 29/01/22 non era stato restituito il modem di proprietà della convenuta. Del resto, non viene neppure fornita alcuna prova del ricevimento del modem da parte di , non risultando nella CP_1 ricevuta prodotta alcuna firma del destinatario”.
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2024, ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone l'integrale riforma.
La società costituitasi in giudizio il 25.10.2024, ha Controparte_1 eccepito preliminarmente la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e la sua inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, l'appellata ha resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto integrale.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e tentata la conciliazione con esito negativo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025, al termine della discussione orale.
§ Entrambe le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata sono infondate.
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è stata già ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa è stata rimessa in decisione.
Le questioni sottoposte all'esame di questo Tribunale non sono, infatti, di pronta soluzione e la causa non è neppure carente ictu oculi di ragionevoli probabilità di accoglimento.
Quanto alla seconda eccezione preliminare, avente ad oggetto l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., il Tribunale osserva che l'unico motivo di appello è stato articolato in modo specifico ed in conformità al disposto della normativa vigente, risultando chiaro il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante.
In particolare, è indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma, sono evidenti le precise critiche sollevate verso il provvedimento
Pag. 3 a 7 impugnato e la parte appellata, esaminandole, ha potuto articolare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle doglianze e delle domande della controparte.
§ Passando a esaminare il motivo di impugnazione, la sentenza è stata censurata da per “travisamento ovvero inversione dell'onus Parte_1 probandi in subiecta materia corroborato da mancata e/o errata valutazione delle prove documentali, da un'ultronea valorizzazione delle mere asserzioni ed allegazioni di formazione di controparte, nonché da un'errata ricostruzione del principio di non contestazione”.
È fatto pacifico in causa che abbia concluso un contratto con Parte_1 per la fornitura di servizi internet e che l'utente sia Controparte_1 receduto anticipatamente dal contratto, passando ad altro operatore.
A seguito del recesso, ha addebitato ad Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 73,05 a titolo di “Add Mancata restit. Station 12m”
Ciò premesso, l'utente, attore in accertamento negativo, ha allegato l'inesistenza del debito deducendo di aver restituito il modem ed ha prodotto, a sostegno, la prova della spedizione del plico datata 27.01.2023
(cfr. doc. 1 della produzione di parte attrice in primo grado).
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di parte attrice sulla base di una duplice motivazione:
1) non vi sarebbe prova della effettiva restituzione del modem, dal momento che la ricevuta non reca la firma del destinatario;
2) la restituzione, anche ove avvenuta, sarebbe stata intempestiva poiché successiva all'emissione della fattura.
ha censurato la sentenza di primo grado assumendo che: Parte_1
1) la documentazione prodotta costituirebbe prova del ricevimento del modem da parte di e che la restituzione costituirebbe un CP_1 fatto non contestato;
2) la restituzione non era soggetta al rispetto di un termine contrattuale e la sua omissione non era sanzionata con l'addebito di qualsivoglia somma;
3) il gestore telefonico non aveva dimostrato la sussistenza di un titolo su cui fondare l'addebito per la mancata restituzione del medesimo dispositivo.
Pag. 4 a 7 Il motivo di appello non merita accoglimento.
Preme, anzitutto, richiamare le CGC allegate nel primo giudizio dalla convenuta da cui emergono due significative disposizioni:
1) la prima, contenuta nell'art. 19 rubricato “Recesso del Cliente”, stabilisce che “il recesso sarà efficace decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata”;
2) la seconda, indicata nell'art. 21 e rubricata “Restituzione del router”, prescrive che “in caso […] di recesso prima di 24 mesi nel caso di cessione del router in sconto merce, il Cliente dovrà restituire il router Vodafone Station, la carta SIM dati ed eventuali accessori a
nello stato originario di conservazione […] entro 30 giorni CP_1 dalla data di efficacia del recesso”;
3) in caso di mancata restituzione del router ceduto in sconto merce,
avrà diritto di addebitare al Cliente un importo CP_1 commisurato al valore del router stimato in euro 50,00.
Pertanto, secondo le previsioni contrattuali in caso di recesso anticipato l'utente avrebbe dovuto restituire il modem entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, pena l'addebito di un importo commisurato al valore del router.
Pacifico in causa l'esercizio del recesso da parte dell'utente, a fronte della contestazione di sussistenza dell'obbligo di pagamento del costo del router (€ 57,00), era onere dell'utente provare l'eccepita circostanza di fatto (contestata da ) di aver restituito il modem nel termine CP_1 contrattuale.
Ebbene, la prova dell'effettiva riconsegna del modem non può essere desunta dal documento prodotto dall'utente come n. 1) f. primo grado poiché esso costituisce soltanto una ricevuta di spedizione del plico tramite corriere ma non è idonea a provare il ricevimento del pacco da parte del destinatario ). CP_1
In ogni caso, l'utente non ha neppure allegato (né tantomeno è Parte_1 riuscito a provare) di aver restituito l'apparecchio entro il termine contrattuale (avendo anzi dedotto la differente circostanza che l'obbligo di restituzione non era soggetto a un termine).
Pag. 5 a 7 Dall'esame della documentazione contrattuale, il recesso può intendersi avvenuto nel periodo compreso tra 23 ottobre e il 22 dicembre 2022, considerato che tale è il periodo di fatturazione indicato nella fattura in atti
(cfr. doc. 2 f. primo grado nella quale è riportata la voce relativa Pt_1 all'addebito per mancata restituzione dell'apparecchio.
Pertanto, in base alla previsione negoziale la restituzione del modem avrebbe dovuto essere compiuta (tramite spedizione del plico) quantomeno entro il 22.01.2023, ossia entro il trentesimo giorno dal termine finale di durata del rapporto.
Dalla documentazione versata dall'utente risulta, invece che il modem sia stato spedito in data 27.01.2023 (quindi oltre il termine contrattuale) e l'utente non ha neppure prodotto documentazione attestante una diversa data di recesso da cui poter computare il termine per la restituzione del modem.
In conclusione, come condivisibilmente affermato dal primo giudice l'utente non ha assolto al proprio onere di provare la restituzione, tempestiva, del modem dopo aver esercitato il recesso dal rapporto negoziale con la conseguenza che l'addebito del costo dell'apparecchio risulta essere stato legittimamente effettuato da parte del gestore telefonico.
L'appello, pertanto, deve essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
§ Le spese di lite.
Le spese sono poste a carico dell'appellante in base al principio della soccombenza.
La liquidazione è compiuta sulla base dei parametri stabiliti dal D.M.
55/2014 aggiornati con il D.M. 147/2022 previsti per lo scaglione tariffario compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 in base al valore della controversia, applicati i valori minimi e tenuto conto della natura ed importanza della controversia, nonché della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Pag. 6 a 7 Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado rubricata al n. 2002/2024 degli
Affari Contenziosi Civili, in accoglimento dell'appello così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Parte_1 gestore telefonico che si liquidano in € 332,00 per Controparte_1 onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Ivrea, 23.09.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Stefania Frojo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2002/2024 degli Affari
Contenzioni Civili promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(PI), Via di Fabbrica n. 37 (C.F. ), rappresentata e C.F._1 difesa dagli avv.ti Francesco Lioia (C.F. ) e Manlio C.F._2
Arnone (C.F. ), presso il cui studio in Foggia, Via CodiceFiscale_3
Giulio De Petra n. 1, ha eletto domicilio;
appellante contro
(C.F. ), con sede legale in Ivrea Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Jervis n. 13, in persona del Direttore degli Affari Legali dott.
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola (C.F. CP_2
, unitamente al quale ha eletto domicilio in CodiceFiscale_4
Alessandria, Via Migliara n. 18, presso lo Studio dell'avv. Francesco
Malvicini; appellata
oggetto: appello avverso la sentenza n. 11/2024 del Giudice di Pace di
Ivrea, pubblicata in data 11.01.2024 nel giudizio di primo grado n.
1565/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: −
Pag. 1 a 7 accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato alla data odierna pari ad € 73,05 relativo alla/e fattura/e e/o servizio/i di cui in premessa;
− condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria: − si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere: - In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza
11/2024, pubblicata in data 11/01/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi, da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola per fattane anticipazione”.
ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.02.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Ivrea la società per sentir accertare l'inesistenza dell'obbligazione di Controparte_1 pagamento della somma di € 73,05 richiesta dall'operatore di telefonia quale saldo della fattura n. AO23084492 del 29.12.2022, emessa in relazione al codice cliente n.
1.9024525 a titolo di “Add Mancata restit. Cont Station ”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto di aver provveduto a restituire tramite corriere il modem di cui alla suddetta fattura in occasione del passaggio ad altro operatore.
La società si è costituita in primo grado chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'azione.
Con sentenza n. 11/2024 depositata in data 11.01.2024 il Giudice di Pace di Ivrea ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: “parte attorea ha prodotto una ricevuta di restituzione del modem fornito dalla convenuta del 27/01/23. La restituzione del predetto è quindi evidentemente successiva alla fattura di cui sopra emessa in data
Pag. 2 a 7 29/01/22 da parte di per mancata restituzione alla data Controparte_1 di cui sopra del dispositivo modem. Quindi esiste una spiegazione chiara per la quale è stata emessa la fattura impugnata in questa sede, ovvero in quanto alla data del 29/01/22 non era stato restituito il modem di proprietà della convenuta. Del resto, non viene neppure fornita alcuna prova del ricevimento del modem da parte di , non risultando nella CP_1 ricevuta prodotta alcuna firma del destinatario”.
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2024, ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone l'integrale riforma.
La società costituitasi in giudizio il 25.10.2024, ha Controparte_1 eccepito preliminarmente la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e la sua inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, l'appellata ha resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto integrale.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e tentata la conciliazione con esito negativo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025, al termine della discussione orale.
§ Entrambe le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata sono infondate.
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è stata già ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa è stata rimessa in decisione.
Le questioni sottoposte all'esame di questo Tribunale non sono, infatti, di pronta soluzione e la causa non è neppure carente ictu oculi di ragionevoli probabilità di accoglimento.
Quanto alla seconda eccezione preliminare, avente ad oggetto l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., il Tribunale osserva che l'unico motivo di appello è stato articolato in modo specifico ed in conformità al disposto della normativa vigente, risultando chiaro il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante.
In particolare, è indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma, sono evidenti le precise critiche sollevate verso il provvedimento
Pag. 3 a 7 impugnato e la parte appellata, esaminandole, ha potuto articolare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle doglianze e delle domande della controparte.
§ Passando a esaminare il motivo di impugnazione, la sentenza è stata censurata da per “travisamento ovvero inversione dell'onus Parte_1 probandi in subiecta materia corroborato da mancata e/o errata valutazione delle prove documentali, da un'ultronea valorizzazione delle mere asserzioni ed allegazioni di formazione di controparte, nonché da un'errata ricostruzione del principio di non contestazione”.
È fatto pacifico in causa che abbia concluso un contratto con Parte_1 per la fornitura di servizi internet e che l'utente sia Controparte_1 receduto anticipatamente dal contratto, passando ad altro operatore.
A seguito del recesso, ha addebitato ad Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 73,05 a titolo di “Add Mancata restit. Station 12m”
Ciò premesso, l'utente, attore in accertamento negativo, ha allegato l'inesistenza del debito deducendo di aver restituito il modem ed ha prodotto, a sostegno, la prova della spedizione del plico datata 27.01.2023
(cfr. doc. 1 della produzione di parte attrice in primo grado).
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di parte attrice sulla base di una duplice motivazione:
1) non vi sarebbe prova della effettiva restituzione del modem, dal momento che la ricevuta non reca la firma del destinatario;
2) la restituzione, anche ove avvenuta, sarebbe stata intempestiva poiché successiva all'emissione della fattura.
ha censurato la sentenza di primo grado assumendo che: Parte_1
1) la documentazione prodotta costituirebbe prova del ricevimento del modem da parte di e che la restituzione costituirebbe un CP_1 fatto non contestato;
2) la restituzione non era soggetta al rispetto di un termine contrattuale e la sua omissione non era sanzionata con l'addebito di qualsivoglia somma;
3) il gestore telefonico non aveva dimostrato la sussistenza di un titolo su cui fondare l'addebito per la mancata restituzione del medesimo dispositivo.
Pag. 4 a 7 Il motivo di appello non merita accoglimento.
Preme, anzitutto, richiamare le CGC allegate nel primo giudizio dalla convenuta da cui emergono due significative disposizioni:
1) la prima, contenuta nell'art. 19 rubricato “Recesso del Cliente”, stabilisce che “il recesso sarà efficace decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata”;
2) la seconda, indicata nell'art. 21 e rubricata “Restituzione del router”, prescrive che “in caso […] di recesso prima di 24 mesi nel caso di cessione del router in sconto merce, il Cliente dovrà restituire il router Vodafone Station, la carta SIM dati ed eventuali accessori a
nello stato originario di conservazione […] entro 30 giorni CP_1 dalla data di efficacia del recesso”;
3) in caso di mancata restituzione del router ceduto in sconto merce,
avrà diritto di addebitare al Cliente un importo CP_1 commisurato al valore del router stimato in euro 50,00.
Pertanto, secondo le previsioni contrattuali in caso di recesso anticipato l'utente avrebbe dovuto restituire il modem entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, pena l'addebito di un importo commisurato al valore del router.
Pacifico in causa l'esercizio del recesso da parte dell'utente, a fronte della contestazione di sussistenza dell'obbligo di pagamento del costo del router (€ 57,00), era onere dell'utente provare l'eccepita circostanza di fatto (contestata da ) di aver restituito il modem nel termine CP_1 contrattuale.
Ebbene, la prova dell'effettiva riconsegna del modem non può essere desunta dal documento prodotto dall'utente come n. 1) f. primo grado poiché esso costituisce soltanto una ricevuta di spedizione del plico tramite corriere ma non è idonea a provare il ricevimento del pacco da parte del destinatario ). CP_1
In ogni caso, l'utente non ha neppure allegato (né tantomeno è Parte_1 riuscito a provare) di aver restituito l'apparecchio entro il termine contrattuale (avendo anzi dedotto la differente circostanza che l'obbligo di restituzione non era soggetto a un termine).
Pag. 5 a 7 Dall'esame della documentazione contrattuale, il recesso può intendersi avvenuto nel periodo compreso tra 23 ottobre e il 22 dicembre 2022, considerato che tale è il periodo di fatturazione indicato nella fattura in atti
(cfr. doc. 2 f. primo grado nella quale è riportata la voce relativa Pt_1 all'addebito per mancata restituzione dell'apparecchio.
Pertanto, in base alla previsione negoziale la restituzione del modem avrebbe dovuto essere compiuta (tramite spedizione del plico) quantomeno entro il 22.01.2023, ossia entro il trentesimo giorno dal termine finale di durata del rapporto.
Dalla documentazione versata dall'utente risulta, invece che il modem sia stato spedito in data 27.01.2023 (quindi oltre il termine contrattuale) e l'utente non ha neppure prodotto documentazione attestante una diversa data di recesso da cui poter computare il termine per la restituzione del modem.
In conclusione, come condivisibilmente affermato dal primo giudice l'utente non ha assolto al proprio onere di provare la restituzione, tempestiva, del modem dopo aver esercitato il recesso dal rapporto negoziale con la conseguenza che l'addebito del costo dell'apparecchio risulta essere stato legittimamente effettuato da parte del gestore telefonico.
L'appello, pertanto, deve essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
§ Le spese di lite.
Le spese sono poste a carico dell'appellante in base al principio della soccombenza.
La liquidazione è compiuta sulla base dei parametri stabiliti dal D.M.
55/2014 aggiornati con il D.M. 147/2022 previsti per lo scaglione tariffario compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 in base al valore della controversia, applicati i valori minimi e tenuto conto della natura ed importanza della controversia, nonché della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Pag. 6 a 7 Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado rubricata al n. 2002/2024 degli
Affari Contenziosi Civili, in accoglimento dell'appello così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Parte_1 gestore telefonico che si liquidano in € 332,00 per Controparte_1 onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Ivrea, 23.09.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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