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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/09/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.178 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 178 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA il sig. nato a [...] il [...], residente in [...]
Mare 35, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Coli,
E
La sig.ra nata a [...], il [...] e residente in [...]CP_1
(PU), Via del Mare n. 35 (di fatto trasferitasi in Romania, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv. Federica Vichi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 18 aprile 2025, i ricorrenti, esponevano: “ I ricorrenti hanno contratto concordatario in Frontone in data 9.6.07 con atto registrato al Comune di Frontone al n. 1, Parte II, serie A, Ufficio 1, del 2007, optando per il regime di separazione dei beni;
l'unione ha generato , nata a [...] il [...], e Per_1
nato a [...] l'[...]. Per_2
Rilevata l'impossibilità di proseguire la convivenza, i coniugi comparivano avanti il
Presidente del Tribunale di Urbino il 15.10.24, ove concordavano le condizioni di separazione consensuale poi riportate nella sentenza n. 252 del 26.11/10.12.24.”
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con il deposito di note scritte, congiuntamente chiedevano al
Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) In ragione della lontananza del luogo di residenza della madre e della eventuale necessità di decisioni da prendere in stretto giro di tempo, i figli e Per_1 Per_2
vengono concordemente affidati in via esclusiva al padre, presso il quale rimarranno a vivere nella abitazione familiare sita in Frontone, Via del Mare 35, di proprietà del padre del signor ed assegnata a quest'ultimo; Parte_1
2) La signora potrà vedere e frequentare i figli ogni volta che lo vorrà, CP_1
compatibilmente con le loro esigenze di studio e di salute e previ accordi con gli stessi, contribuendo al loro mantenimento in via diretta ogni volta che li avrà con sé;
3) Le spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive e straordinarie da affrontarsi per
e saranno ad esclusivo carico del padre;
Per_1 Per_2
4) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/70 il signor versa alla signora Parte_1
contestualmente alla sottoscrizione del presente atto la somma di € 5.000 a CP_1
mezzo assegno bancario tratto sullo sportello di Frontone della Banca Intesa Sanpaolo avente n. 9362104231-12, ritenuta congrua quale liquidazione una tantum dei suoi oneri verso l'ex-coniuge in ragione della contemporanea assunzione pressoché esclusiva degli oneri di mantenimento dei figli.”
All'esito del deposito, in data 08.07.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 29.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che: - i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù della Sentenza n.
252/2024 pubbl. il 10/12/2024 pronunciata dal Tribunale di Urbino nel procedimento iscritto al RG n. 256/2024;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
- le condizioni stabilite dai coniugi, non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
-le parti, sul presupposto della oggettiva distanza geografica esistente tra la Romania, luogo in cui si è trasferita di fatto la sig.ra e l'Italia, luogo in cui risiede il sig. CP_1
unitamente ai figli, sono d'accordo affinché questi ultimi siano affidati Parte_1
esclusivamente al padre e ciò al fine di non creare situazioni di stallo e rendere più agevole l'adozione delle decisioni che riguardano i figli stessi;
pur dovendo rilevare che l'affidamento condiviso, costituisce oggi il regime ordinario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità e che l'affidamento esclusivo costituisce, invece, una soluzione eccezionale, nel caso di specie si ritiene che l'accordo delle parti per l'affidamento esclusivo dei figli al padre possa essere omologato poiché la notevole distanza tra le residenze dei genitori rende impraticabile una effettiva e concreta partecipazione della madre alla vita dei figli e alle decisioni che li riguardano. L'affido esclusivo al padre può dunque essere ritenuto più idoneo a garantire gli interessi dei minori, pur nel rispetto della relazione filiale con la madre, con un regime di frequentazione specifico.
Al riguardo appare soddisfacente per l'interesse dei minori anche quanto stabilito dalle parti in ordine al mantenimento, alle modalità di incontri e visita per garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non affidatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli e Le parti hanno Per_1 Per_2
inoltre liberamente concordato, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, che il sig. verserà in favore della sig.ra in una unica soluzione, ex art. 5 Parte_1 CP_1
comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo onnicomprensivo di euro 5.000,00;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Frontone in data 09.06.2007, trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del predetto Comune di Frontone (PU) al n. 1, Parte II, serie A, Ufficio 1, del
2007, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta, integralmente riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Frontone (PU), per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, il 23.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 178 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA il sig. nato a [...] il [...], residente in [...]
Mare 35, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Coli,
E
La sig.ra nata a [...], il [...] e residente in [...]CP_1
(PU), Via del Mare n. 35 (di fatto trasferitasi in Romania, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv. Federica Vichi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 18 aprile 2025, i ricorrenti, esponevano: “ I ricorrenti hanno contratto concordatario in Frontone in data 9.6.07 con atto registrato al Comune di Frontone al n. 1, Parte II, serie A, Ufficio 1, del 2007, optando per il regime di separazione dei beni;
l'unione ha generato , nata a [...] il [...], e Per_1
nato a [...] l'[...]. Per_2
Rilevata l'impossibilità di proseguire la convivenza, i coniugi comparivano avanti il
Presidente del Tribunale di Urbino il 15.10.24, ove concordavano le condizioni di separazione consensuale poi riportate nella sentenza n. 252 del 26.11/10.12.24.”
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con il deposito di note scritte, congiuntamente chiedevano al
Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) In ragione della lontananza del luogo di residenza della madre e della eventuale necessità di decisioni da prendere in stretto giro di tempo, i figli e Per_1 Per_2
vengono concordemente affidati in via esclusiva al padre, presso il quale rimarranno a vivere nella abitazione familiare sita in Frontone, Via del Mare 35, di proprietà del padre del signor ed assegnata a quest'ultimo; Parte_1
2) La signora potrà vedere e frequentare i figli ogni volta che lo vorrà, CP_1
compatibilmente con le loro esigenze di studio e di salute e previ accordi con gli stessi, contribuendo al loro mantenimento in via diretta ogni volta che li avrà con sé;
3) Le spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive e straordinarie da affrontarsi per
e saranno ad esclusivo carico del padre;
Per_1 Per_2
4) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/70 il signor versa alla signora Parte_1
contestualmente alla sottoscrizione del presente atto la somma di € 5.000 a CP_1
mezzo assegno bancario tratto sullo sportello di Frontone della Banca Intesa Sanpaolo avente n. 9362104231-12, ritenuta congrua quale liquidazione una tantum dei suoi oneri verso l'ex-coniuge in ragione della contemporanea assunzione pressoché esclusiva degli oneri di mantenimento dei figli.”
All'esito del deposito, in data 08.07.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 29.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che: - i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù della Sentenza n.
252/2024 pubbl. il 10/12/2024 pronunciata dal Tribunale di Urbino nel procedimento iscritto al RG n. 256/2024;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
- le condizioni stabilite dai coniugi, non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
-le parti, sul presupposto della oggettiva distanza geografica esistente tra la Romania, luogo in cui si è trasferita di fatto la sig.ra e l'Italia, luogo in cui risiede il sig. CP_1
unitamente ai figli, sono d'accordo affinché questi ultimi siano affidati Parte_1
esclusivamente al padre e ciò al fine di non creare situazioni di stallo e rendere più agevole l'adozione delle decisioni che riguardano i figli stessi;
pur dovendo rilevare che l'affidamento condiviso, costituisce oggi il regime ordinario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità e che l'affidamento esclusivo costituisce, invece, una soluzione eccezionale, nel caso di specie si ritiene che l'accordo delle parti per l'affidamento esclusivo dei figli al padre possa essere omologato poiché la notevole distanza tra le residenze dei genitori rende impraticabile una effettiva e concreta partecipazione della madre alla vita dei figli e alle decisioni che li riguardano. L'affido esclusivo al padre può dunque essere ritenuto più idoneo a garantire gli interessi dei minori, pur nel rispetto della relazione filiale con la madre, con un regime di frequentazione specifico.
Al riguardo appare soddisfacente per l'interesse dei minori anche quanto stabilito dalle parti in ordine al mantenimento, alle modalità di incontri e visita per garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non affidatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli e Le parti hanno Per_1 Per_2
inoltre liberamente concordato, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, che il sig. verserà in favore della sig.ra in una unica soluzione, ex art. 5 Parte_1 CP_1
comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo onnicomprensivo di euro 5.000,00;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Frontone in data 09.06.2007, trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del predetto Comune di Frontone (PU) al n. 1, Parte II, serie A, Ufficio 1, del
2007, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta, integralmente riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Frontone (PU), per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, il 23.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone