Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 18/02/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00315/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01657/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Licia Claps, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Motorizzazione Civile Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione
a) del provvedimento dell'ufficio della motorizzazione civile di Salerno r.u.-OMISSIS-, notificato al ricorrente il -OMISSIS-, di sospensione della patente D, nonché delle altre patenti in possesso del ricorrente;
b) dell'atto richiamato nel provvedimento di sospensione, ovvero il verbale della Commissione Medica Locale Patenti di Guida del -OMISSIS-
c) di tutti atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali, conosciuti e non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Motorizzazione Civile Salerno e dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- la dott.ssa SI CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento dell’ufficio della Motorizzazione Civile di Salerno r.u.-OMISSIS-, notificato al ricorrente il -OMISSIS- con cui è stata disposta la sospensione della patente D, nonché delle altre patenti in possesso del ricorrente, nonché il verbale della Commissione Medica Locale Patenti di Guida del-OMISSIS- e tutti atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
2. Deduce in fatto il ricorrente:
- di essere un dipendente della società RFI a tempo indeterminato;
- di aver avvertito un malore in data -OMISSIS-, mentre era in servizio, che ha richiesto l’intervento degli operatori medici e, dopo essere stato trasportato in ospedale con ambulanza e sottoposto a due giorni di accertamenti, è stato dimesso con diagnosi di “sincope”;
- di essersi recato in data-OMISSIS-su impulso dell’azienda, presso la Direzione Sanitaria RFI di Napoli dove gli venivano espressamente chiesti ECG con privazione di sonno e consulenza cardiologica relazionata da una struttura pubblica o accreditata;
- munitosi di detta documentazione e recatosi nuovamente presso la suddetta unità sanitaria, in data -OMISSIS- all’esito della visita, veniva certificata una condizione di non idoneità fisica temporanea, fino a successiva visita, fissata per il -OMISSIS- e, in quella data, all’esito di ulteriore visita, con verbale (prot. -OMISSIS- il ricorrente veniva dichiarato non idoneo in via definitiva;
- dopodiché, in data -OMISSIS-, l’Ufficio della Motorizzazione di Avellino, vista la nota della Direzione Sanitaria RFI di Napoli, disponeva la revisione della patente, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica;
- convocato, nel frattempo, a nuova visita presso la Direzione Sanitaria e di medicina legale RFI di Roma per il giorno il-OMISSIS-ivi recatosi con tutta la documentazione richiesta, veniva dichiarato non idoneo in via temporanea fino al -OMISSIS-, data in cui sarebbe stata rivalutata la sua condizione fisica;
- nel periodo successivo all’episodio sincopale, veniva assegnato alla mansione di accertatore sugli autobus ma non gli veniva sospesa alcuna patente e, pur non guidando gli autobus di linea, continuava a guidare l’autovettura, in assenza di pregiudizio rilevato dalla certificazione medica;
- a seguito di visita in data-OMISSIS- presso la Commissione Medica Locale Patenti di Guida dell’ASL Salerno, veniva giudicato dalla stessa “non idoneo” fino “al -OMISSIS-”;
- in seguito, gli veniva notificata la sospensione della patente D e quella di ogni altra patente posseduta, tra cui anche la B disposta dalla Motorizzazione Civile di Salerno;
- lamentando la radicale illegittimità del provvedimento di sospensione nonché del giudizio espresso dalla CML Patenti di Guida in data-OMISSIS-, il ricorrente ne chiede l’annullamento, previa sospensione per i seguenti motivi di diritto:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. ) – VIOLAZIONE ART.119 COD.STR.- ECCESSO DI POTERE - IRRAZIONALITA’ – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETA’- IRRAGIONEVOLEZZA E MANIFESTA ILLOGICITA’ con cui il deducente si duole di una assoluta carenza istruttoria e motivazionale non avendo l’amministrazione seguìto le indicazioni contenute nelle c.d. Medical Fitness to Driving Guidelines, redatte dalla Road Safety Authority in collaborazione con il National Office for Traffic Medicine, organismo preposto alla valutazione dell’idoneità alla guida in relazione allo stato di salute. In particolare, si duole della mancata considerazione da parte dell’amministrazione sia del grado di rischio in relazione alla professione svolta dal ricorrente, sia degli esiti degli accertamenti successivi, comprovati da certificazioni rilasciate da strutture medico sanitarie pubbliche.
- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 129 c.2 COD.STR.) – ECCESSO DI POTERE - IRRAZIONALITA’ – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETA’- IRRAGIONEVOLEZZA E MANIFESTA ILLOGICITA’ con cui lamenta il ricorrente una violazione dell’art. 129 del Codice della Strada per non aver l’amministrazione resistente adeguatamente considerato la singolarità dell’episodio sincopale accaduto ben 10 mesi prima (gennaio 2025), in mancanza di precedenti analoghi e con situazione immediatamente negativizzatasi e non più ripetutasi.
3. Alla camera di consiglio dell’-OMISSIS- la causa è stata cancellata dal ruolo in considerazione della data del -OMISSIS- già fissata per la visita di controllo del ricorrente presso la Commissione Medica Locale e della richiesta delle parti di attenderne l'esito.
4. Alla camera di consiglio del-OMISSIS- come riportato a verbale, la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del -OMISSIS- per attendere l'esito della predetta visita fissata il -OMISSIS-.
5. In vista della camera di consiglio del -OMISSIS- la parte ricorrente ha depositato memoria con cui, in estrema sintesi, ha integrato le proprie difese e in data -OMISSIS- ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione.
6. Alla camera di consiglio del -OMISSIS-, dato atto della idoneità del giudizio ad essere deciso con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Va evidenziato, in punto di giurisdizione, che costituendo il provvedimento impugnato (sospensione della patente) espressione di potere vincolato al preliminare accertamento della sussistenza o meno dei requisiti di carattere psicofisico di idoneità alla guida, difetterebbe la giurisdizione di questo plesso giurisdizionale. Tuttavia, avendo la parte ricorrente impugnato anche il giudizio espresso dalla Commissione Medica Locale, la posizione giuridica vantata dal ricorrente assume i connotati dell’interesse legittimo ed attrae quella sul successivo provvedimento di sospensione della patente.
7.1. Tanto precisato, il ricorso è infondato e va respinto.
7.2. Va premesso che l'art. 129 del Codice della strada, approvato con il D.Lgs. n. 285/92, stabilisce al primo comma che la patente di guida non può essere rilasciata " a chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore ".
A tal fine, la disposizione citata affida alle Commissioni Mediche Locali l'accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari per la conduzione dei veicoli a motore e, in caso di giudizio negativo, prevede la facoltà per l'interessato, proponendo ricorso gerarchico, di essere sottoposto a nuova visita presso una Commissione costituita a livello centrale.
7.3. Nel caso di specie, come si evince dalla ricostruzione dei fatti, con comunicazione del-OMISSIS- la ASL di Salerno ha comunicato che il ricorrente, sottoposto a visita medica presso la competente CML in data pari data, è risultato permanentemente non idoneo alla guida (a seguito di episodio di sincope avvenuto nel gennaio 2025). Conseguentemente, in data -OMISSIS-, è stato emesso dalla Motorizzazione Civile il provvedimento di sospensione della patente di guida, regolarmente notificato in data -OMISSIS-.
L'attendibilità delle valutazioni, sulla base delle quali è stata disposta la sospensione di tutte le patenti in possesso del ricorrente da parte dell’Amministrazione intimata, ha trovato riscontro e conferma all'esito degli ulteriori controlli, tanto vero che è stata riconosciuta l’esigenza di ulteriori visite di controllo (da ultimo, la visita fissata presso la CML per il -OMISSIS- di cui, in mancanza di deposito degli esiti da parte del ricorrente, si disconoscono i risultati).
7.4. A ciò si aggiunga che lo stesso attestato di idoneità alle mansioni di operatore di esercizio reso in data -OMISSIS- dalla Direzione Sanitaria di RFI avente ad oggetto “Visita Superiore” non è documentazione equipollente a quella, di esclusiva competenza delle Commissioni Mediche Locali, attestanti il recupero dei requisiti psicofisici di idoneità alla conduzione di veicoli.
7.5. E, difatti, la stessa azienda, con nota del-OMISSIS-del settore Risorse Umane riconosce che “ vista la certificazione di idoneità fisica definitiva emessa dalla Direzione Sanità della RFI di Roma, pervenuta in data -OMISSIS-, Le comunichiamo che, alla visita medica superiore sostenuta in data -OMISSIS-è risultato idoneo all’espletamento delle mansioni di Operatore di esercizio, con la seguente annotazione: “Torna presso questa SO Medicina Legale tra mesi 3”. Pertanto, per consentire il suo reintegro nelle mansioni di guida in linea, la invitiamo a trasmettere con la massima urgenza la documentazione comprovante il riacquisito possesso dei relativi titoli abilitativi necessari. ”
7.6. In questo quadro fattuale e valutativo, pertanto, l'impugnato provvedimento risulta adottato su presupposti non erronei né travisati, frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica, che palesa la correttezza e ragionevolezza della decisione finale, la quale si coglie anche in relazione alle risultanze dei successivi controlli.
Ciò priva di consistenza il vizio, dedotto con il primo motivo, di eccesso di potere per carenza di istruttoria sotto il profilo dell'erroneità dei presupposti e della irragionevolezza della decisione.
Quanto al lamentato vizio di violazione di legge articolato con il secondo motivo, è sufficiente rilevare che l’art. 119 del C.d.S. dispone che “ la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici .”
7.7. Orbene, ritiene il Collegio che possono condividersi i dubbi del Ministero sulla sussistenza dei requisiti di idoneità psico-fisica prescritti per la titolarità della patente di guida in capo ad un soggetto che, in relazione all’episodio vissuto, seppur isolato e transeunte (episodio di sincope mista), necessita ancora di essere sottoposto a periodici controlli, permanendo allo stato attuale, in attesa delle successive verifiche medico sanitarie debitamente certificate, una situazione di incompatibilità con la conduzione di qualunque tipo di mezzo in condizioni di sicurezza.
7.8. Sicché, a fronte dell’interesse pubblico di verificare la permanenza ( id est il recupero) del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica prescritti per la titolarità della patente di guida e per la conduzione dei veicoli, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.
8. Per le ragioni sopra riportate, il ricorso va respinto.
9. In considerazione della natura della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
ER US, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
SI CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI CI | ER US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.