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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. BE EL EU, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1947/2024 R.G.
tra
nato il [...] rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Tiziano Palaia Parte_1
ricorrente ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 19.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Chiedeva pertanto che fosse riconosciuto in giudizio il possesso dei requisiti per percepire l'indennità di accompagnamento fin dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, argomentava per CP_1
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Veniva disposta nuova CTU medico-legale.
Lette le note scritte sostitutive di udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità
1 civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, il presente ricorso è ammissibile, essendo infondate le eccezioni sollevate dall' CP_1
Infatti, in primo luogo, l'istante ha espresso dichiarazione di dissenso in data 28.06.2024, entro il termine di trenta giorni concesso dal giudice con provvedimento del 04.06.2024 e ha depositato l'odierno ricorso in opposizione il 19.02.2024, nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso.
In secondo luogo, il ricorrente ha tempestivamente proposto domanda di accertamento tecnico preventivo, in quanto il verbale -conclusivo della procedura amministrativa da lui avviata- è datato 15.06.2024, mentre la domanda giudiziale è stata proposta in data 17.10.2023, nel termine di sei mesi previsto dall'art. 42 co. 3 legge 326/2003.
Venendo al merito, si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Orbene, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. , ha Persona_1 accertato che le patologie da cui è affetta la ricorrente (“Atassia cerebellare con ritardo mentale e motorio da atrofia cerebrale e cerebellare. Rettocolite ulcerosa in fase attiva. Scoliosi dorso-lombare””) la rendono invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% ex art. 2 e 12, l. n. 118/71, senza tuttavia precluderle di deambulare, né compromettere alla stessa lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Il consulente d'ufficio, in particolare, ha specificato che “La ricorrente è affetta da Atassia Cerebellare con Ritardo Mentale e Motorio, una patologia neurologica degenerativa di natura cerebrale e cerebellare, caratterizzata da un progressivo deterioramento delle funzioni motorie e cognitive. Questa condizione, che ha esordito sin dalla primissima età, ha reso necessaria un'assistenza medica continuativa e altamente specializzata da parte di un team multidisciplinare, comprendente neurologi, neuropsichiatri e
2 psichiatri, al fine di monitorare e gestire l'evoluzione della malattia, per cui è stata seguita nel corso degli anni dal Centro di
Riabilitazione Neuropsichiatrica Infantile dell' ed, attualmente, dal di Controparte_2 Controparte_3
Va sottolineato, tuttavia, che la documentazione esibita, rilasciata anche in date successive alla valutazione medica CP_2 del CTU nominato nella prima fase, non esprime particolare aggravamento delle patologie presenti, confermando quanto già constatato precedentemente, oltre che durante la presente valutazione peritale effettuata dal sottoscritto, nel corso della quale, pur riscontrando una condizione clinica rilevante, tuttavia non è compromessa la capacità di compiere autonomamente le normali attività quotidiane da parte del soggetto esaminato” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 23.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U., avverso le quali non sono pervenute controdeduzioni dalle parti, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, stante la qualità delle parti e la natura della controversia, sono integralmente compensate.
Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della ricorrente soccombente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico della ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Catanzaro, 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
BE EL EU
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Vittorio Ferrari, M.O.T. nominato con D.M.
22/10/2024.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. BE EL EU, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1947/2024 R.G.
tra
nato il [...] rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Tiziano Palaia Parte_1
ricorrente ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 19.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Chiedeva pertanto che fosse riconosciuto in giudizio il possesso dei requisiti per percepire l'indennità di accompagnamento fin dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, argomentava per CP_1
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Veniva disposta nuova CTU medico-legale.
Lette le note scritte sostitutive di udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità
1 civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, il presente ricorso è ammissibile, essendo infondate le eccezioni sollevate dall' CP_1
Infatti, in primo luogo, l'istante ha espresso dichiarazione di dissenso in data 28.06.2024, entro il termine di trenta giorni concesso dal giudice con provvedimento del 04.06.2024 e ha depositato l'odierno ricorso in opposizione il 19.02.2024, nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso.
In secondo luogo, il ricorrente ha tempestivamente proposto domanda di accertamento tecnico preventivo, in quanto il verbale -conclusivo della procedura amministrativa da lui avviata- è datato 15.06.2024, mentre la domanda giudiziale è stata proposta in data 17.10.2023, nel termine di sei mesi previsto dall'art. 42 co. 3 legge 326/2003.
Venendo al merito, si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Orbene, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. , ha Persona_1 accertato che le patologie da cui è affetta la ricorrente (“Atassia cerebellare con ritardo mentale e motorio da atrofia cerebrale e cerebellare. Rettocolite ulcerosa in fase attiva. Scoliosi dorso-lombare””) la rendono invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% ex art. 2 e 12, l. n. 118/71, senza tuttavia precluderle di deambulare, né compromettere alla stessa lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Il consulente d'ufficio, in particolare, ha specificato che “La ricorrente è affetta da Atassia Cerebellare con Ritardo Mentale e Motorio, una patologia neurologica degenerativa di natura cerebrale e cerebellare, caratterizzata da un progressivo deterioramento delle funzioni motorie e cognitive. Questa condizione, che ha esordito sin dalla primissima età, ha reso necessaria un'assistenza medica continuativa e altamente specializzata da parte di un team multidisciplinare, comprendente neurologi, neuropsichiatri e
2 psichiatri, al fine di monitorare e gestire l'evoluzione della malattia, per cui è stata seguita nel corso degli anni dal Centro di
Riabilitazione Neuropsichiatrica Infantile dell' ed, attualmente, dal di Controparte_2 Controparte_3
Va sottolineato, tuttavia, che la documentazione esibita, rilasciata anche in date successive alla valutazione medica CP_2 del CTU nominato nella prima fase, non esprime particolare aggravamento delle patologie presenti, confermando quanto già constatato precedentemente, oltre che durante la presente valutazione peritale effettuata dal sottoscritto, nel corso della quale, pur riscontrando una condizione clinica rilevante, tuttavia non è compromessa la capacità di compiere autonomamente le normali attività quotidiane da parte del soggetto esaminato” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 23.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U., avverso le quali non sono pervenute controdeduzioni dalle parti, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, stante la qualità delle parti e la natura della controversia, sono integralmente compensate.
Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della ricorrente soccombente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico della ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Catanzaro, 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
BE EL EU
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Vittorio Ferrari, M.O.T. nominato con D.M.
22/10/2024.
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