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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 998/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 998/2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, contratti bancari, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 242/2021 C.F._1
del Consiglio degli Avvocati di Siracusa, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Giunta del
Foro di Siracusa, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Lentini, via Rosso di
San Secondo n. 18
OPPONENTE
CONTRO con sede legale in Roma, via Gino Nais n. 16, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Dott. c.f. p. iva n. , quale mandataria con CP_2 P.IVA_1
rappresentanza in forza di procura del 18.12.2019 a rogito del Notaio di Persona_1
Pordenone rep. n. 55730 - racc. n. 41254, di (già Controparte_3
) con unico socio, con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, n. Controparte_4
iscrizione al Registro Imprese di Treviso e c.f. , a propria volta, mandataria con P.IVA_2
rappresentanza di (con socio unico e con sede in Conegliano (TV), Via Controparte_5
Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rapp.te p.t., n. iscrizione nel Registro delle Imprese di
-B e c.f./p.iva , costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130/99, P.IVA_3 iscritta al n. 35660.0 dell'Elenco speciale dei veicoli di cartolarizzazione tenuto presso la Banca
d'Italia), giusta procura con firma autenticata in data 09.12.2019 dal Notaio di Persona_2 Milano (rep. 28365/12029), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cicconetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberta Ullo, in Siracusa, Viale Teracati n. 158/C
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009, n. 69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 35/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
12.01.2021, nel procedimento iscritto al n. 4657/2020 R.G., promosso ad istanza della CP_1
qual mandataria con rappresentanza di quale mandataria con
[...] Controparte_6
rappresentanza di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_5 quale atto si ingiungeva all'opponente di pagare immediatamente la somma di euro 43.397,88, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
L'ingiunzione traeva fondamento dal saldo debitore alla data del 29.10.2013 del finanziamento personale n. 45937534, concesso da Agos Ducato S.p.A., con contratto del 15.06.2012, per l'importo complessivo di euro 41.330, 49, da rimborsarsi in n. 180 rate mensili da euro 354,40.
Tale finanziamento veniva garantito da una cambiale sottoscritta dall'opponente in data 15.06.2012, per l'intero importo finanziato.
Inoltre, ad ulteriore garanzia di un piano di rientro dilazionato concordato con il creditore,
l'opponente avrebbe sottoscritto ulteriori n. 4 cambiali, per l'importo di euro 127,00, andate protestate, ed un'ultima cambiale di euro 10.337,00 con scadenza al 30.07.2024.
Con l'atto di opposizione, l'opponente disconosceva ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento personale n. 45937534, di cui all'allegato n. 1 del ricorso monitorio ed inoltre, deduceva che nel conto corrente n. 1000/488, collegato al finanziamento, acceso presso la banca Intesa San Paolo S.p.A., non era mai stato accreditato, entro i venti giorni contrattualmente previsti, la somma finanziata.
L'opponente disconosceva, altresì, la sottoscrizione apposta alla cambiale del 15.06.2012, di euro
41.330,49, di cui al documento n. 3, allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, nonchè la firma apposta alla cambiale del 09.05.2014 di euro 10.337,00, di cui al documento n. 5 del ricorso monitorio, in quanto mai apposte dallo stesso.
Eccepiva la nullità del contratto ex art. 117 TUB per carenza di forma prescritta dalla legge ad substantiam, per mancata consegna della copia scritta del contratto di finanziamento e mancata sottoscrizione dello stesso da parte dell'Istituto di Credito.
Eccepiva, inoltre, l'inefficacia delle intervenute cessioni di credito per la mancata notifica delle cessioni al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., la vessatorietà delle clausole indicate agli artt. 2, 7, 9,
10, 11, 12, per violazione dell'art. 33, comma 2, lett. f) ed l) e dell'art. 36, comma 2, lett. c) del
Codice del consumo.
Eccepiva, ancora, la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio di opposizione della Controparte_1
Alla luce delle superiori eccezioni, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione in data 02.07.2021, si costituiva la quale Controparte_1
mandataria con rappresentanza della , a sua volta quale Controparte_3
mandataria con rappresentanza della in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, la quale eccepiva la inammissibilità del disconoscimento di scrittura privata formulato da parte opponente, in quanto generico ed, in subordine formulava istanza di verificazione dei documenti disconosciuti, indicando la documentazione di comparazione a firma dell'opponente.
Contestando nel merito la fondatezza delle difese ed eccezioni ex adverso spiegate, chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande tutte avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato da e per essa dalla procuratrice che agisce in nome e per Controparte_5 conto nei confronti di e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al Controparte_1 Parte_1
pagamento in favore di parte opposta della maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa per i titoli dedotti, oltre interessi e spese come in decreto.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa veniva istruita con la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e con l'esperimento di perizia grafologica
* * * * * * * *
L'opposizione spiegata è infondata e va rigettata.
Il decreto ingiuntivo opposto trova fondamento nel saldo negativo pari ad euro 43.397,88 del contratto di finanziamento personale n. 45937534, garantito da una cambiale del 15.06.2012, di euro 41.330,49, priva di data di scadenza. Con motivazione coerente e corretta sotto il profilo logico-giuridico, che si ritiene di dover condividere, il perito grafologo, nominato d'ufficio, è giunto alla conclusione che la sottoscrizione apposta alla cambiale suddetta è autografa e quindi è stata certamente apposta dall'opponente.
Pertanto, detto titolo di credito è idoneo a fondare il credito ivi portato.
La carenza di termine di scadenza, quale elemento essenziale del titolo cambiario, non è idonea ad inficiarne la validità, rendendo lo stesso titolo pagabile a vista e valendo comunque quale promessa di pagamento ex art 1988 c.c., con inversione dell'onere probatorio circa l'esistenza/estinzione del rapporto sottostante (Cassazione Civile, Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 17850).
Tale prova non è stata fornita dal debitore opponente.
Diversamente, il perito non è riuscito a raggiungere pari grado di certezza rispetto al contratto di finanziamento così, concludendo, in merito: “Nel caso in questione, le immagini del documento in verifica hanno una scarsa risoluzione e sembrano essere scansioni di una copia e non dell'originale, pertanto è impossibile capire se ci siano state alterazioni, se siano presenti tracciati sottostanti o cancellature, visibili solo sul documento originale […] da un punto di vista puramente grafologico, le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento n. 45937534 hanno numerose e significative compatibilità con la grafia del Sig. , ma, allo stesso tempo, non si può Parte_1
escludere che il documento, e le firme in esso apposte, siano stati contraffatti, non avendo a disposizione il contratto in originale”.
Tale ultimo documento, pertanto, non può ritenersi utile ai fini della prova del credito.
Tuttavia, il credito, in relazione al quantum, risulta provato dall'estratto conto del rapporto, allegato al ricorso monitorio, che riporta tutti gli addebiti effettuati dall'Istituto di credito, in ordine a spese ed interessi e le cui voci di addebito, nonché il saldo complessivo finale, non sono stati contestati dall'opponente.
Il credito risulta, pertanto, provato nella sua interezza con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate
(scaglione di riferimento: €. 26.000,01-€ 52.000)
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
R.G. 998/2021: - Rigetta l'opposizione e condanna a pagare alla quale Parte_1 CP_1 CP_1
mandataria con rappresentanza della , quale mandataria con Controparte_3
rappresentanza della in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_5
somma di euro 7.616,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
- Pone le spese di CTU a carico di . Parte_1
Siracusa, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 998/2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, contratti bancari, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 242/2021 C.F._1
del Consiglio degli Avvocati di Siracusa, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Giunta del
Foro di Siracusa, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Lentini, via Rosso di
San Secondo n. 18
OPPONENTE
CONTRO con sede legale in Roma, via Gino Nais n. 16, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Dott. c.f. p. iva n. , quale mandataria con CP_2 P.IVA_1
rappresentanza in forza di procura del 18.12.2019 a rogito del Notaio di Persona_1
Pordenone rep. n. 55730 - racc. n. 41254, di (già Controparte_3
) con unico socio, con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, n. Controparte_4
iscrizione al Registro Imprese di Treviso e c.f. , a propria volta, mandataria con P.IVA_2
rappresentanza di (con socio unico e con sede in Conegliano (TV), Via Controparte_5
Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rapp.te p.t., n. iscrizione nel Registro delle Imprese di
-B e c.f./p.iva , costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130/99, P.IVA_3 iscritta al n. 35660.0 dell'Elenco speciale dei veicoli di cartolarizzazione tenuto presso la Banca
d'Italia), giusta procura con firma autenticata in data 09.12.2019 dal Notaio di Persona_2 Milano (rep. 28365/12029), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cicconetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberta Ullo, in Siracusa, Viale Teracati n. 158/C
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009, n. 69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 35/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
12.01.2021, nel procedimento iscritto al n. 4657/2020 R.G., promosso ad istanza della CP_1
qual mandataria con rappresentanza di quale mandataria con
[...] Controparte_6
rappresentanza di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_5 quale atto si ingiungeva all'opponente di pagare immediatamente la somma di euro 43.397,88, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
L'ingiunzione traeva fondamento dal saldo debitore alla data del 29.10.2013 del finanziamento personale n. 45937534, concesso da Agos Ducato S.p.A., con contratto del 15.06.2012, per l'importo complessivo di euro 41.330, 49, da rimborsarsi in n. 180 rate mensili da euro 354,40.
Tale finanziamento veniva garantito da una cambiale sottoscritta dall'opponente in data 15.06.2012, per l'intero importo finanziato.
Inoltre, ad ulteriore garanzia di un piano di rientro dilazionato concordato con il creditore,
l'opponente avrebbe sottoscritto ulteriori n. 4 cambiali, per l'importo di euro 127,00, andate protestate, ed un'ultima cambiale di euro 10.337,00 con scadenza al 30.07.2024.
Con l'atto di opposizione, l'opponente disconosceva ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento personale n. 45937534, di cui all'allegato n. 1 del ricorso monitorio ed inoltre, deduceva che nel conto corrente n. 1000/488, collegato al finanziamento, acceso presso la banca Intesa San Paolo S.p.A., non era mai stato accreditato, entro i venti giorni contrattualmente previsti, la somma finanziata.
L'opponente disconosceva, altresì, la sottoscrizione apposta alla cambiale del 15.06.2012, di euro
41.330,49, di cui al documento n. 3, allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, nonchè la firma apposta alla cambiale del 09.05.2014 di euro 10.337,00, di cui al documento n. 5 del ricorso monitorio, in quanto mai apposte dallo stesso.
Eccepiva la nullità del contratto ex art. 117 TUB per carenza di forma prescritta dalla legge ad substantiam, per mancata consegna della copia scritta del contratto di finanziamento e mancata sottoscrizione dello stesso da parte dell'Istituto di Credito.
Eccepiva, inoltre, l'inefficacia delle intervenute cessioni di credito per la mancata notifica delle cessioni al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., la vessatorietà delle clausole indicate agli artt. 2, 7, 9,
10, 11, 12, per violazione dell'art. 33, comma 2, lett. f) ed l) e dell'art. 36, comma 2, lett. c) del
Codice del consumo.
Eccepiva, ancora, la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio di opposizione della Controparte_1
Alla luce delle superiori eccezioni, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione in data 02.07.2021, si costituiva la quale Controparte_1
mandataria con rappresentanza della , a sua volta quale Controparte_3
mandataria con rappresentanza della in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, la quale eccepiva la inammissibilità del disconoscimento di scrittura privata formulato da parte opponente, in quanto generico ed, in subordine formulava istanza di verificazione dei documenti disconosciuti, indicando la documentazione di comparazione a firma dell'opponente.
Contestando nel merito la fondatezza delle difese ed eccezioni ex adverso spiegate, chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande tutte avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato da e per essa dalla procuratrice che agisce in nome e per Controparte_5 conto nei confronti di e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al Controparte_1 Parte_1
pagamento in favore di parte opposta della maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa per i titoli dedotti, oltre interessi e spese come in decreto.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa veniva istruita con la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e con l'esperimento di perizia grafologica
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L'opposizione spiegata è infondata e va rigettata.
Il decreto ingiuntivo opposto trova fondamento nel saldo negativo pari ad euro 43.397,88 del contratto di finanziamento personale n. 45937534, garantito da una cambiale del 15.06.2012, di euro 41.330,49, priva di data di scadenza. Con motivazione coerente e corretta sotto il profilo logico-giuridico, che si ritiene di dover condividere, il perito grafologo, nominato d'ufficio, è giunto alla conclusione che la sottoscrizione apposta alla cambiale suddetta è autografa e quindi è stata certamente apposta dall'opponente.
Pertanto, detto titolo di credito è idoneo a fondare il credito ivi portato.
La carenza di termine di scadenza, quale elemento essenziale del titolo cambiario, non è idonea ad inficiarne la validità, rendendo lo stesso titolo pagabile a vista e valendo comunque quale promessa di pagamento ex art 1988 c.c., con inversione dell'onere probatorio circa l'esistenza/estinzione del rapporto sottostante (Cassazione Civile, Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 17850).
Tale prova non è stata fornita dal debitore opponente.
Diversamente, il perito non è riuscito a raggiungere pari grado di certezza rispetto al contratto di finanziamento così, concludendo, in merito: “Nel caso in questione, le immagini del documento in verifica hanno una scarsa risoluzione e sembrano essere scansioni di una copia e non dell'originale, pertanto è impossibile capire se ci siano state alterazioni, se siano presenti tracciati sottostanti o cancellature, visibili solo sul documento originale […] da un punto di vista puramente grafologico, le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento n. 45937534 hanno numerose e significative compatibilità con la grafia del Sig. , ma, allo stesso tempo, non si può Parte_1
escludere che il documento, e le firme in esso apposte, siano stati contraffatti, non avendo a disposizione il contratto in originale”.
Tale ultimo documento, pertanto, non può ritenersi utile ai fini della prova del credito.
Tuttavia, il credito, in relazione al quantum, risulta provato dall'estratto conto del rapporto, allegato al ricorso monitorio, che riporta tutti gli addebiti effettuati dall'Istituto di credito, in ordine a spese ed interessi e le cui voci di addebito, nonché il saldo complessivo finale, non sono stati contestati dall'opponente.
Il credito risulta, pertanto, provato nella sua interezza con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate
(scaglione di riferimento: €. 26.000,01-€ 52.000)
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
R.G. 998/2021: - Rigetta l'opposizione e condanna a pagare alla quale Parte_1 CP_1 CP_1
mandataria con rappresentanza della , quale mandataria con Controparte_3
rappresentanza della in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_5
somma di euro 7.616,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
- Pone le spese di CTU a carico di . Parte_1
Siracusa, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.
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