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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2098/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2098/2021 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Parte_1
CIARALDI e dall'Avv. stab. come da procura in atti ed elettivamente Pt_1 Parte_2
domiciliata presso lo studio del primo in Cassino, Largo Dante n. 5
- ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CAVALIERE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio protocollo del presidio ospedaliero “Santa Scolastica” di
Cassino, Via San Pasquale s.n.c.
- resistente
Oggetto: impugnazione di trasferimento – demansionamento
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 5.11.2021 e ritualmente notificato,
[...]
espone di avere iniziato a lavorare alle dipendenze della ASL di Parte_1 CP_1
dal 17.8.1988; di essere contrattualmente inquadrata come collaboratore amministrativo professionale di livello D del CCNL Comparto Sanità; di avere avuto numerosi contenziosi con la
ASL convenuta sia per il riconoscimento di differenze retributive maturate per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori rientranti nel livello economico DS sia per il successivo demansionamento subito, con declassamento da economo dei distretti C e D a mero agente contabile, e successivi periodi di forzosa inattività; di avere appreso, al rientro da un periodo di ferie, di essere stata trasferita con nota prot. n. 7691 del 31.3.2021 presso il Dipartimento Assistenza Primaria e Cure Intermedie, senza individuazione della sede di servizio;
di avere ricevuto l'ingiustificata contestazione di non avere preso servizio presso la nuova sede, non indicata nel menzionato provvedimento;
di avere ottenuto dal direttore del suddetto dipartimento, dopo una interlocuzione personale con lo stesso, di poter svolgere le nuove mansioni, afferenti la liquidazione delle fatture emesse da società accreditate per l'assistenza domiciliare dei pazienti, presso la sede di Cassino anziché quella di di CP_1
espletare presso il nuovo ufficio l'unico compito della compilazione di un modulo prestampato da inoltrare all'ufficio centrale per la liquidazione delle fatture (UL), sulla base di operazioni amministrative assolutamente elementari e banali, consistenti nell'effettuazione di somme algebriche degli importi riportati nelle fatture emesse dalle ditte accreditate e nella verifica documentale di regolarità delle fatture sotto il profilo contabile, senza alcuna responsabilità per l'emissione dei pagamenti, dovendo la ricorrente inviare il predetto modulo, in copia informale, ai dirigenti preposti per la sottoscrizione e l'autorizzazione dei pagamenti.
2. Tanto premesso, la ricorrente deduce l'illegittimità del trasferimento impugnato, perché disposto in assenza delle comprovate regioni tecniche, organizzative e produttive prescritte dall'art. 2013 cod. civ. Lamenta, altresì, il grave demansionamento subito, per l'adibizione a mansioni proprie della qualifica di coadiutore amministrativo di categoria B anziché della qualifica di appartenenza, collaboratore amministrativo professionale di categoria D. Sostiene, quindi, di avere diritto a svolgere le mansioni rientranti nella sua qualifica presso l'economato o il centro di costo del distretto D di
Cassino.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito di
“accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad essere Parte_1 riassegnata alle mansioni rientranti nella qualifica D5 o presso l'economato o presso il Centro di
Costo di Cassino e per l'effetto condannare l odierna resistente ad assegnare la Controparte_1
medesima alle mansioni rientranti nella qualifica D5 o presso l'economato o presso il Centro di
Costo di Cassino”.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la chiedendo Parte_3 il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. L'amministrazione convenuta eccepisce che l'assegnazione della ricorrente alla di Pt_4
è stata disposta per far fronte alla grave carenza di personale e alla nuova organizzazione CP_1 dell'ADI, dovuta alla nuova gestione delle attività tramite società accreditate. Evidenzia che, in accoglimento dell'istanza della lavoratrice, la medesima è stata assegnata alla sede di Parte_5
Cassino e che continua a prestare la propria attività lavorativa non solo nel medesimo comune di
Cassino, ma nello stesso stabile in cui lavorava prima dell'impugnato trasferimento. Osserva, pertanto, che al trasferimento, disposto entro i limiti di cui all'art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 165 del
2001, non si applica l'art. 2103 cod. civ. Afferma che presso la nuova sede la ricorrente svolge mansioni tipiche della propria qualifica contrattuale.
6. Acquisiti i documenti prodotti ed assunta la prova testimoniale, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, la causa è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 15 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta all'accertamento dell'illegittimità e al conseguente annullamento dell'atto con cui l'azienda convenuta ne ha disposto il trasferimento presso l'
[...]
, sede di Cassino, facente capo Controparte_2
al Dipartimento Assistenza Primaria nonché all'accertamento del Controparte_3
demansionamento subito presso tale sede di destinazione e alla conseguente condanna dell'amministrazione convenuta a riassegnare la lavoratrice alle mansioni rientranti nella propria qualifica di collaboratore amministrativo professionale, categoria D del CCNL Comparto Sanità, e alla sede dell'economato o del centro di costo di Cassino.
8. Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti. 9. È pacifico che la ricorrente lavora alle dipendenze della dal 17.8.1988, Parte_3
attualmente con qualifica di collaboratore amministrativo professionale ed inquadramento nella categoria D, livello economico D5, del CCNL Comparto Sanità applicato al rapporto.
10. Con atto datoriale prot. n. 7691 del 31.3.2021 (doc. 20 prod. , oggetto di impugnazione Pt_1
nel presente giudizio, la ha disposto, con decorrenza dal 1° aprile 2021, Parte_3
l'assegnazione della sig.ra al , “ove Pt_1 Parte_6
continuerà a svolgere le funzioni proprie del profilo di appartenenza (collaboratore amministrativo professionale)”, nella sede di servizio che “il Direttore del predetto Dipartimento…avrà cura di individuare”. La sede di servizio della ricorrente è stata inizialmente individuata con la nota prot. n.
7742 del 31.3.2021, a firma del dr. , responsabile del Dipartimento Testimone_1 CP_2
Parte Primaria e (doc. 21 prod. , presso la sede dell'UOC Unità Operativa Controparte_3 Pt_1
Complessa - Assistenza Domiciliare Integrata) di In accoglimento dell'istanza della CP_1
lavoratrice del 27.4.2021 (doc. 4 prod. ASL), il medesimo dr. ha disposto che lavoratrice Tes_1
prestasse la propria attività presso la , sede di Cassino, individuando così, con nota Parte_5
prot. n. 26871 del 30.4.2021, la nuova sede di servizio della ricorrente (doc. 25 prod. Gallone). Con quest'ultimo provvedimento sono state altresì indicate le mansioni che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere, consistenti nelle attività amministrative facenti capo alla , “assicurando le Parte_5 attività legate alla liquidazione delle fatture di Sora e Cassino”. Le mansioni venivano ulteriormente specificate con la nota prot. n. 11235 del 10.5.2021 (doc. 26 prod. , a firma del responsabile Pt_1
Parte
, dr. La ricorrente avrebbe dovuto assicurare “le attività Pt_5 Persona_1
amministrative della struttura in oggetto con specifica attenzione alle attività inerenti le liquidazioni delle fatture legate all'attività delle Ditte accreditate per l'Assistenza Domiciliare”, limitatamente alle “attività assistenziali di bassa e media intensità”.
11. È rimasto incontestato che, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, prot. n. 7691 del 31.3.2021, la ricorrente risultava assegnata alla medesima sede di Cassino, presso lo stesso stabile in cui ha poi continuato a prestare la propria attività in virtù dei provvedimenti da ultimo richiamati.
12. Tanto premesso, emerge la manifesta infondatezza dell'impugnazione del trasferimento. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 2001 nella formulazione vigente all'epoca del trasferimento
“i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile”. La norma dell'art. 2103 cod. civ. richiamata in funzione derogatoria vieta il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva all'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. La disciplina della mobilità obbligatoria o d'ufficio del dipendente pubblico contenuta nella norme citate consente dunque all'amministrazione il trasferimento di ufficio del dipendente senza necessità di acquisire il suo consenso e di dimostrare le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, allorché la nuova sede sia ubicata nel medesimo comune della sede di originaria assegnazione del dipendente o comunque ad una distanza non superiore ai 50 chilometri.
Poiché nella specie è rimasto incontestato che la nuova sede di servizio della ricorrente, a seguito del disposto trasferimento ad altro servizio della medesima amministrazione, era ubicata nel medesimo comune di Cassino ed anzi nello stesso stabile dell'ufficio di provenienza, il censurato provvedimento, sotto il profilo della variazione del luogo di esecuzione della prestazione, con assegnazione ad altro ufficio, deve ritenersi pienamente legittimo, costituendo estrinsecazione dello ius variandi datoriale, con la conseguenza che non può accogliersi in parte qua l'impugnazione del provvedimento datoriale né la domanda della lavoratrice avente ad oggetto la condanna dell'amministrazione convenuta ad assegnarla presso gli uffici dell'economato o del centro di costo di Cassino, posto che l'individuazione della sede di servizio del dipendente, nel rispetto dei limiti appena evidenziati di cui al citato art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, rientra nell'esercizio dei poteri organizzativi del datore di lavoro pubblico, non sindacabili nel merito dal giudice, salva la verifica dell'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.
13. È invece fondata e merita accoglimento l'ulteriore domanda proposta. La lavoratrice deduce che presso il nuovo ufficio di assegnazione, sede di Cassino, nell'ambito del Dipartimento Parte_5
Assistenza Primaria e Cure Intermedie, è stata chiamata a svolgere mansioni riconducibili ad un profilo professionale di livello inferiore a quello di inquadramento, essendole state assegnate attività asseritamente proprie del profilo di coadiutore amministrativo di categoria B anziché del profilo di appartenenza, collaboratore amministrativo professionale di categoria D. La ricorrente chiede quindi di accertare l'avvenuto demansionamento e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta ad adibirla a mansioni rientranti nella qualifica e categoria di appartenenza.
14. Secondo il sistema di classificazione del personale di cui all'allegato 1 del CCNL Comparto
Sanità del 7 aprile 1999, quadriennio normativo 1998-2001, appartengono alla categoria D “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
15. Rientra in tale categoria il profilo del collaboratore amministrativo professionale, il quale “svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative
e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
16. Nella categoria C rientrano invece i “lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
17. In tale categoria rientra il profilo dell'assistente amministrativo, il quale “svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
18. Quanto alla categoria B, vi sono inquadrati “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. Nel superiore livello economico BS sono inquadrati “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”. 19. È inserito della categoria B il profilo del coadiutore amministrativo, che “Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia,
l'attività di sportello”. Il profilo del coadiutore amministrativo esperto, di livello BS, “Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative di una certa complessità, quali, ad esempio, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura contabile con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi - anche di autonoma elaborazione - mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello”.
20. Le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente presso la sede di Cassino, Parte_5
individuate negli atti aziendali sopra richiamati quali attività afferenti e propedeutiche alla liquidazione delle fatture emesse dalle società esterne accreditate per le prestazioni di assistenza domiciliare a bassa e media intensità, sono state con precisione e senza contraddizioni descritte dai testi escussi.
21. Il teste comune , all'epoca dei fatti di causa responsabile della struttura Persona_1
Parte semplice istretto di Cassino e Sora cui era stata assegnata la ricorrente, ha dichiarato: “La ricorrente, da quando è venuta al Centro di Assistenza Domiciliare di Cassino, si occupa della verifica delle fatture inviate dalle ditte che svolgono attività di assistenza domiciliare e all'esito della verifica compila il modulo che mi si mostra. Non svolge ulteriori mansioni rispetto a questa. La verifica consiste nel valutare se le pezze d'appoggio inviate dalle ditte corrispondono a quanto le stesse ditte richiedono nella fattura. I dati ove corrispondenti, vengono inseriti nel modulo che mi mostra. Restano agli atti dell'ufficio. La ricorrente, al fine di individuare i totali, effettua la somma degli importi riscontrati. Non ci sono molte più mansioni da svolgere, oltre a questa, nell'ufficio cui
è assegnata la ricorrente. Non saprei quantificare quante fatture compila al giorno, dipende da quelle che arrivano, abbiamo centinaia di pazienti e nove ditte che effettuano l'attività. Non so dire se ci siano giorni in cui le fatture non arrivano. Non mi è capitato di essere presente durante lo svolgimento del lavoro di ufficio della ricorrente, ma ne abbiamo parlato. Confermo di avere informato la ricorrente del lavoro che sarebbe venuta a svolgere presso l'ufficio di Cassino, ciò quando la ricorrente mi comunicò il suo desiderio di venire a lavorare presso l'ufficio di Cassino. La ricorrente mi disse della sua volontà di lavorare a Cassino e mi chiese che tipo di lavoro avrebbe svolto a Cassino. E io la informai del lavoro che avrebbe svolto presso il CAD di Cassino”.
22. Il teste comune , all'epoca dei fatti di causa direttore del Dipartimento Assistenza Testimone_1
Primaria e Intermedie e della struttura complessa Assistenza Domiciliare, cui faceva capo la CP_3
struttura semplice a cui era stata assegnata la ricorrente, ha dichiarato: “La ricorrente si occupa del riscontro delle fatture delle ditte accreditate di assistenza domiciliare che al momento sono 12.
Riscontra la congruità delle fatture con le prestazioni erogate in base al piano assistenziale, come da documentazione allegata dalle ditte. Verifica che gli allegati alle fatture siano conformi al piano assistenziale della ASL. All'esito compila il modulo che mi si esibisce, che mi arriva già sottoscritto dal dott. responsabile della struttura semplice Assistenza Domiciliare Cassino - Persona_2
Sora. L'attività di riscontro delle fatture di cui si occupa la ricorrente riguarda le prestazioni di media e bassa complessità, cioè le più numerose. L'attività comprende anche la verifica di cui al capitolo 7 in appendice al ricorso, quella di cui al capitolo 8, non mi risulta che la ricorrente svolga altre mansioni, oltre a quelle di cui ho riferito o almeno io non ne sono a conoscenza. ADR: le pratiche sono raggruppate, non ne arrivano tante, ma ogni modulo che mi arriva si riferisce a fatture omnicomprensive relative a tutti i pazienti trattati da quella ditta nell'arco mensile di riferimento delle fatture. A Cassino ci sono circa 800 pazienti. Sempre a Cassino un collega della ricorrente si occupa del riscontro delle fatture delle prestazioni ad alta intensità (pochi pazienti con frequenti prestazioni)”.
23. Il teste , assistente amministrativo di livello C, addetto all'ufficio di Testimone_2
assistenza domiciliare presso il comune di Aquino, ha descritto le proprie mansioni di controllo delle fatture emesse dalle ditte accreditate che erogano prestazioni di assistenza domiciliare ai pazienti, mansioni analoghe a quelle della ricorrente, con l'unica differenza che le attività di assistenza domiciliare in questione sono quelle ad alta intensità (pochi pazienti con frequenti prestazioni, cfr. teste ), mentre le fatture di cui si occupa la ricorrente si riferiscono alle prestazioni a bassa e Tes_1
media complessità, che sono le più numerose (cfr. sempre il teste ). Pertanto, pur avendo il teste Tes_1
dichiarato di non conoscere personalmente la ricorrente e le mansioni svolte dalla Tes_2
stessa, la sua descrizione delle proprie mansioni fornisce indicazioni preziose, unitamente a quelle degli altri due testi sopra menzionati, per comprendere in cosa in concreto consiste l'attività di controllo delle fatture svolta dalla ricorrente. Il teste ha dichiarato: “Posso dire di aver visto il modulo che mi si esibisce sottoscritto dalla sig.ra dal sig. e dal sig. Io mi occupo Pt_1 Tes_1 Persona_2
a differenza della ricorrente delle prestazioni ad alta intensità. Io a fine mese controllo le fatture e i fogli firma delle ditte che prestano le attività ad alta intensità presso il domicilio dei pazienti. A fine mese le ditte inviano le fatture con i fogli firma degli operatori (infermieri, terapisti, logopedisti, medici specialisti). A monte c'è un PAI (piano di assistenza integrata) in cui si stabiliscono le prestazioni giornaliere per ogni singolo paziente. Verifico la rispondenza dei dati indicati nelle fatture dell'azienda con quanto previsto nel PAI. Se tutto è posto compilo un modulo come quello che mi è stato sottoposto, sottoscritto dal sig. e dal sig. e successivamente inviato alla Tes_1 Persona_2
Ragioneria per il pagamento. Io devo provvedere alle operazioni aritmetiche per la determinazione degli importi complessivi, di cui verificare la corrispondenza.
24. I testi escussi sono da ritenersi pienamente attendibili. Le descrizioni delle mansioni svolte dalla ricorrente (testi e , oltre ad essere precise e puntuali, sono sostanzialmente tra Tes_1 Persona_1
loro sovrapponibili, senza incoerenze e contraddizioni, e trovano riscontro anche nella deposizione del teste , che svolgeva mansioni analoghe a quelle della ricorrente. I testi e Tes_2 Tes_1 [...]
erano i responsabili rispettivamente della struttura complessa e di quella semplice do Per_1
assegnazione della ricorrente e dunque non potevano non avere piena cognizione del tipo di attività che questa era chiamata a svolgere.
25. Dalle deposizioni testimoniali raccolte emerge in termini assolutamente univoci il carattere elementare e ripetitivo delle operazioni contabili, di controllo e compilative svolte dalla ricorrente, secondo schemi rigidamente predeterminati e senza margini significativi di autonomia e discrezionalità operativa con le connesse responsabilità proprie, posto che tali attività si riducono unicamente alla effettuazione di somme aritmetiche degli importi indicati nelle fatture emesse mensilmente da ciascuna delle ditte accreditate per le prestazioni di assistenza domiciliare erogate ai pazienti nel mese di riferimento (tra le nove e le dodici ditte complessivamente) e ad un riscontro meramente formale e documentale della corrispondenza tra i dati riportati nelle fatture con il piano di assistenza integrata e la documentazione allegata, con conseguente compilazione di un semplice modulo prestampato, del tipo di quello prodotto dalla ricorrente sub doc. 28 e riconosciuto dai testi escussi, il quale viene poi trasmesso al UL (Centro Unico Liquidazione Fatture), previa sottoscrizione da parte dei superiori della ricorrente, vale a dire dal direttore della UOS e Pt_5
dal direttore UOC ADI, unici responsabili per le liquidazione delle fatture, come si evince dal modulo in questione. I campi del modulo da compilare a cura della ricorrente richiedono di specificare unicamente il servizio per il quale sono state emesse le fatture, il distretto di afferenza, il numero e la data del documento nonché il relativo importo. 26. Non è emerso lo svolgimento da parte della sig.ra di ulteriori attività e la ASL convenuta Pt_1
non ha evidenziato alcun profilo dei compiti assegnati involgente valutazioni complesse o implicante margini significativi di autonomia e discrezionalità operativa e connesse responsabilità proprie, cosicché può senz'altro ritenersi che le mansioni svolte dalla ricorrente si riducono unicamente alla effettuazione di “operazioni semplici di natura contabile”, implicanti “conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati” e “autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”, proprie del profilo di coadiutore amministrativo di categoria B, e non certo riconducibili al profilo del collaboratore amministrativo professionale di categoria D, difettando la
“autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito” con impiego di “conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti” e l'esercizio di “discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici” con “autonomia e responsabilità proprie”. A ben vedere, le mansioni in questione non sono neppure riconducibili al profilo dell'assistente amministrativo del livello C, in quanto le semplici operazioni compiute dalla ricorrente, di calcolo aritmetico e di controllo documentale delle fatture mediante riscontro con le pezze d'appoggio documentali e il
P.A.I., in funzione della compilazione standardizzata del semplice modulo prestampato, da sottoporre all'approvazione dei superiori e trasmettere all'ufficio per la liquidazione delle fatture, non richiede lo svolgimento di “mansioni amministrativo-contabili complesse” presupponenti “conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni”.
27. In conclusione, la ha attribuito alla ricorrente, a seguito della sua assegnazione Parte_3
al Dipartimento Assistenza Primaria e Cure Intermedie, UOS ADI C/D sede di Cassino, mansioni riconducibili ad un profilo professionale – coadiutore amministrativo – rientrante nella categoria B, inferiore di ben due livelli alla categoria D cui afferisce il profilo di collaboratore amministrativo professionale nel quale la lavoratrice è contrattualmente inquadrata, in tal modo rendendosi responsabile nei confronti della dipendente di un grave demansionamento, in palese violazione degli obblighi contrattuali gravanti sul datore di lavoro pubblico in forza dell'art. 52 D.Lgs. n. 165 del
2001, il quale stabilisce al primo comma, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti di causa e per quanto qui rileva, che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento”.
28. Sul punto la Suprema Corte, premesso che la materia delle mansioni del pubblico dipendente contrattualizzato è disciplinata compiutamente dall'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. civ. n. 18283/2010; n. 7106/2014; n.
18817/2018; n. 1665/2024), ha però anche chiarito che nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, in forza del dovere di leale collaborazione attuativo non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c., ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'intesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività, può essere adibito a mansioni accessorie inferiori a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico (Cass. civ. n.
19419/2020). Tali condizioni nella specie non sussistono, tenuto conto che l'azienda convenuta, oltre ad avere adibito la lavoratrice, in via esclusiva e non meramente accessoria, a mansioni corrispondenti ad un profilo inferiore di ben due livelli a quello di inquadramento, non ha neppure provato le reali esigenze organizzative poste alla base dell'esercizio dello ius variandi del contenuto dell'obbligazione lavorativa, solo prospettate in termini di “grave carenza di personale” e di “nuova organizzazione dell'ADI”.
29. Non può valorizzarsi, per escludere la responsabilità della ASL convenuta, la circostanza riferita dal teste secondo cui la ricorrente, informata del tipo di lavoro che avrebbe svolto Persona_1
Parte presso la sede di Cassino, manifestò comunque la sua volontà di svolgere la propria Pt_5
attività presso tale sede di servizio. In primo luogo, la resistente nella memoria difensiva non ha specificamente allegato né ha documentato alcun patto di demansionamento sottoscritto dalla lavoratrice. In secondo luogo, anche a voler ritenere ammissibile tale tipo di pattuizione nel pubblico impiego contrattualizzato, come extrema ratio in alternativa al licenziamento, nella situazione eccezionale della procedura di mobilità per eccedenze di personale (cfr., sul punto, Cass. civ. n.
5543/2017), in forza del combinato disposto dell'art. 33, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 2001
(“Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità”) e dell'art. 4, comma 11, L. n. 223 del 1991 (“Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte”), si tratta di situazione che all'evidenza non ricorre nel caso di specie.
30. La ricorrente non ha formulato domanda di risarcimento dei danni derivanti dal dedotto – e provato – demansionamento, ma ha chiesto la condanna dell'amministrazione datrice di lavoro all'esatto adempimento dell'obbligazione, mediante la riassegnazione a mansioni rientranti nella propria qualifica. Tale domanda, ai sensi dell'art. 1453, comma 1, cod. civ. (“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”) e dell'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001 (“Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”) merita accoglimento. La va pertanto condannata Parte_3
ad adibire la lavoratrice a mansioni proprie della qualifica di collaboratore amministrativo professionale e comunque rientranti nella categoria D del CCNL Comparto Sanità.
31. Le spese di lite, compensate nella misura di un terzo per l'accoglimento solo parziale del ricorso, per i restanti due terzi sono poste a carico della quale parte (parzialmente) Parte_3
soccombente e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la responsabilità contrattuale della per il demansionamento Parte_3 della ricorrente a seguito dell'assegnazione della stessa al Dipartimento Assistenza Primaria e
Cure Intermedie, /D sede di Cassino;
Pt_5
− per l'effetto, condanna la ad adibire la ricorrente a mansioni proprie del profilo Parte_3
di collaboratore amministrativo professionale e comunque rientranti nella categoria D del CCNL
Comparto Sanità;
− rigetta per il resto il ricorso;
− compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna la ASL di al CP_1
pagamento dei restanti due terzi in favore della ricorrente, liquidandoli in euro 6.171,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 259,00.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2098/2021 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Parte_1
CIARALDI e dall'Avv. stab. come da procura in atti ed elettivamente Pt_1 Parte_2
domiciliata presso lo studio del primo in Cassino, Largo Dante n. 5
- ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CAVALIERE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio protocollo del presidio ospedaliero “Santa Scolastica” di
Cassino, Via San Pasquale s.n.c.
- resistente
Oggetto: impugnazione di trasferimento – demansionamento
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 5.11.2021 e ritualmente notificato,
[...]
espone di avere iniziato a lavorare alle dipendenze della ASL di Parte_1 CP_1
dal 17.8.1988; di essere contrattualmente inquadrata come collaboratore amministrativo professionale di livello D del CCNL Comparto Sanità; di avere avuto numerosi contenziosi con la
ASL convenuta sia per il riconoscimento di differenze retributive maturate per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori rientranti nel livello economico DS sia per il successivo demansionamento subito, con declassamento da economo dei distretti C e D a mero agente contabile, e successivi periodi di forzosa inattività; di avere appreso, al rientro da un periodo di ferie, di essere stata trasferita con nota prot. n. 7691 del 31.3.2021 presso il Dipartimento Assistenza Primaria e Cure Intermedie, senza individuazione della sede di servizio;
di avere ricevuto l'ingiustificata contestazione di non avere preso servizio presso la nuova sede, non indicata nel menzionato provvedimento;
di avere ottenuto dal direttore del suddetto dipartimento, dopo una interlocuzione personale con lo stesso, di poter svolgere le nuove mansioni, afferenti la liquidazione delle fatture emesse da società accreditate per l'assistenza domiciliare dei pazienti, presso la sede di Cassino anziché quella di di CP_1
espletare presso il nuovo ufficio l'unico compito della compilazione di un modulo prestampato da inoltrare all'ufficio centrale per la liquidazione delle fatture (UL), sulla base di operazioni amministrative assolutamente elementari e banali, consistenti nell'effettuazione di somme algebriche degli importi riportati nelle fatture emesse dalle ditte accreditate e nella verifica documentale di regolarità delle fatture sotto il profilo contabile, senza alcuna responsabilità per l'emissione dei pagamenti, dovendo la ricorrente inviare il predetto modulo, in copia informale, ai dirigenti preposti per la sottoscrizione e l'autorizzazione dei pagamenti.
2. Tanto premesso, la ricorrente deduce l'illegittimità del trasferimento impugnato, perché disposto in assenza delle comprovate regioni tecniche, organizzative e produttive prescritte dall'art. 2013 cod. civ. Lamenta, altresì, il grave demansionamento subito, per l'adibizione a mansioni proprie della qualifica di coadiutore amministrativo di categoria B anziché della qualifica di appartenenza, collaboratore amministrativo professionale di categoria D. Sostiene, quindi, di avere diritto a svolgere le mansioni rientranti nella sua qualifica presso l'economato o il centro di costo del distretto D di
Cassino.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito di
“accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad essere Parte_1 riassegnata alle mansioni rientranti nella qualifica D5 o presso l'economato o presso il Centro di
Costo di Cassino e per l'effetto condannare l odierna resistente ad assegnare la Controparte_1
medesima alle mansioni rientranti nella qualifica D5 o presso l'economato o presso il Centro di
Costo di Cassino”.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la chiedendo Parte_3 il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. L'amministrazione convenuta eccepisce che l'assegnazione della ricorrente alla di Pt_4
è stata disposta per far fronte alla grave carenza di personale e alla nuova organizzazione CP_1 dell'ADI, dovuta alla nuova gestione delle attività tramite società accreditate. Evidenzia che, in accoglimento dell'istanza della lavoratrice, la medesima è stata assegnata alla sede di Parte_5
Cassino e che continua a prestare la propria attività lavorativa non solo nel medesimo comune di
Cassino, ma nello stesso stabile in cui lavorava prima dell'impugnato trasferimento. Osserva, pertanto, che al trasferimento, disposto entro i limiti di cui all'art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 165 del
2001, non si applica l'art. 2103 cod. civ. Afferma che presso la nuova sede la ricorrente svolge mansioni tipiche della propria qualifica contrattuale.
6. Acquisiti i documenti prodotti ed assunta la prova testimoniale, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, la causa è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 15 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta all'accertamento dell'illegittimità e al conseguente annullamento dell'atto con cui l'azienda convenuta ne ha disposto il trasferimento presso l'
[...]
, sede di Cassino, facente capo Controparte_2
al Dipartimento Assistenza Primaria nonché all'accertamento del Controparte_3
demansionamento subito presso tale sede di destinazione e alla conseguente condanna dell'amministrazione convenuta a riassegnare la lavoratrice alle mansioni rientranti nella propria qualifica di collaboratore amministrativo professionale, categoria D del CCNL Comparto Sanità, e alla sede dell'economato o del centro di costo di Cassino.
8. Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti. 9. È pacifico che la ricorrente lavora alle dipendenze della dal 17.8.1988, Parte_3
attualmente con qualifica di collaboratore amministrativo professionale ed inquadramento nella categoria D, livello economico D5, del CCNL Comparto Sanità applicato al rapporto.
10. Con atto datoriale prot. n. 7691 del 31.3.2021 (doc. 20 prod. , oggetto di impugnazione Pt_1
nel presente giudizio, la ha disposto, con decorrenza dal 1° aprile 2021, Parte_3
l'assegnazione della sig.ra al , “ove Pt_1 Parte_6
continuerà a svolgere le funzioni proprie del profilo di appartenenza (collaboratore amministrativo professionale)”, nella sede di servizio che “il Direttore del predetto Dipartimento…avrà cura di individuare”. La sede di servizio della ricorrente è stata inizialmente individuata con la nota prot. n.
7742 del 31.3.2021, a firma del dr. , responsabile del Dipartimento Testimone_1 CP_2
Parte Primaria e (doc. 21 prod. , presso la sede dell'UOC Unità Operativa Controparte_3 Pt_1
Complessa - Assistenza Domiciliare Integrata) di In accoglimento dell'istanza della CP_1
lavoratrice del 27.4.2021 (doc. 4 prod. ASL), il medesimo dr. ha disposto che lavoratrice Tes_1
prestasse la propria attività presso la , sede di Cassino, individuando così, con nota Parte_5
prot. n. 26871 del 30.4.2021, la nuova sede di servizio della ricorrente (doc. 25 prod. Gallone). Con quest'ultimo provvedimento sono state altresì indicate le mansioni che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere, consistenti nelle attività amministrative facenti capo alla , “assicurando le Parte_5 attività legate alla liquidazione delle fatture di Sora e Cassino”. Le mansioni venivano ulteriormente specificate con la nota prot. n. 11235 del 10.5.2021 (doc. 26 prod. , a firma del responsabile Pt_1
Parte
, dr. La ricorrente avrebbe dovuto assicurare “le attività Pt_5 Persona_1
amministrative della struttura in oggetto con specifica attenzione alle attività inerenti le liquidazioni delle fatture legate all'attività delle Ditte accreditate per l'Assistenza Domiciliare”, limitatamente alle “attività assistenziali di bassa e media intensità”.
11. È rimasto incontestato che, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, prot. n. 7691 del 31.3.2021, la ricorrente risultava assegnata alla medesima sede di Cassino, presso lo stesso stabile in cui ha poi continuato a prestare la propria attività in virtù dei provvedimenti da ultimo richiamati.
12. Tanto premesso, emerge la manifesta infondatezza dell'impugnazione del trasferimento. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 2001 nella formulazione vigente all'epoca del trasferimento
“i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile”. La norma dell'art. 2103 cod. civ. richiamata in funzione derogatoria vieta il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva all'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. La disciplina della mobilità obbligatoria o d'ufficio del dipendente pubblico contenuta nella norme citate consente dunque all'amministrazione il trasferimento di ufficio del dipendente senza necessità di acquisire il suo consenso e di dimostrare le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, allorché la nuova sede sia ubicata nel medesimo comune della sede di originaria assegnazione del dipendente o comunque ad una distanza non superiore ai 50 chilometri.
Poiché nella specie è rimasto incontestato che la nuova sede di servizio della ricorrente, a seguito del disposto trasferimento ad altro servizio della medesima amministrazione, era ubicata nel medesimo comune di Cassino ed anzi nello stesso stabile dell'ufficio di provenienza, il censurato provvedimento, sotto il profilo della variazione del luogo di esecuzione della prestazione, con assegnazione ad altro ufficio, deve ritenersi pienamente legittimo, costituendo estrinsecazione dello ius variandi datoriale, con la conseguenza che non può accogliersi in parte qua l'impugnazione del provvedimento datoriale né la domanda della lavoratrice avente ad oggetto la condanna dell'amministrazione convenuta ad assegnarla presso gli uffici dell'economato o del centro di costo di Cassino, posto che l'individuazione della sede di servizio del dipendente, nel rispetto dei limiti appena evidenziati di cui al citato art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, rientra nell'esercizio dei poteri organizzativi del datore di lavoro pubblico, non sindacabili nel merito dal giudice, salva la verifica dell'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.
13. È invece fondata e merita accoglimento l'ulteriore domanda proposta. La lavoratrice deduce che presso il nuovo ufficio di assegnazione, sede di Cassino, nell'ambito del Dipartimento Parte_5
Assistenza Primaria e Cure Intermedie, è stata chiamata a svolgere mansioni riconducibili ad un profilo professionale di livello inferiore a quello di inquadramento, essendole state assegnate attività asseritamente proprie del profilo di coadiutore amministrativo di categoria B anziché del profilo di appartenenza, collaboratore amministrativo professionale di categoria D. La ricorrente chiede quindi di accertare l'avvenuto demansionamento e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta ad adibirla a mansioni rientranti nella qualifica e categoria di appartenenza.
14. Secondo il sistema di classificazione del personale di cui all'allegato 1 del CCNL Comparto
Sanità del 7 aprile 1999, quadriennio normativo 1998-2001, appartengono alla categoria D “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
15. Rientra in tale categoria il profilo del collaboratore amministrativo professionale, il quale “svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative
e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
16. Nella categoria C rientrano invece i “lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
17. In tale categoria rientra il profilo dell'assistente amministrativo, il quale “svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
18. Quanto alla categoria B, vi sono inquadrati “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. Nel superiore livello economico BS sono inquadrati “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”. 19. È inserito della categoria B il profilo del coadiutore amministrativo, che “Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia,
l'attività di sportello”. Il profilo del coadiutore amministrativo esperto, di livello BS, “Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative di una certa complessità, quali, ad esempio, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura contabile con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi - anche di autonoma elaborazione - mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello”.
20. Le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente presso la sede di Cassino, Parte_5
individuate negli atti aziendali sopra richiamati quali attività afferenti e propedeutiche alla liquidazione delle fatture emesse dalle società esterne accreditate per le prestazioni di assistenza domiciliare a bassa e media intensità, sono state con precisione e senza contraddizioni descritte dai testi escussi.
21. Il teste comune , all'epoca dei fatti di causa responsabile della struttura Persona_1
Parte semplice istretto di Cassino e Sora cui era stata assegnata la ricorrente, ha dichiarato: “La ricorrente, da quando è venuta al Centro di Assistenza Domiciliare di Cassino, si occupa della verifica delle fatture inviate dalle ditte che svolgono attività di assistenza domiciliare e all'esito della verifica compila il modulo che mi si mostra. Non svolge ulteriori mansioni rispetto a questa. La verifica consiste nel valutare se le pezze d'appoggio inviate dalle ditte corrispondono a quanto le stesse ditte richiedono nella fattura. I dati ove corrispondenti, vengono inseriti nel modulo che mi mostra. Restano agli atti dell'ufficio. La ricorrente, al fine di individuare i totali, effettua la somma degli importi riscontrati. Non ci sono molte più mansioni da svolgere, oltre a questa, nell'ufficio cui
è assegnata la ricorrente. Non saprei quantificare quante fatture compila al giorno, dipende da quelle che arrivano, abbiamo centinaia di pazienti e nove ditte che effettuano l'attività. Non so dire se ci siano giorni in cui le fatture non arrivano. Non mi è capitato di essere presente durante lo svolgimento del lavoro di ufficio della ricorrente, ma ne abbiamo parlato. Confermo di avere informato la ricorrente del lavoro che sarebbe venuta a svolgere presso l'ufficio di Cassino, ciò quando la ricorrente mi comunicò il suo desiderio di venire a lavorare presso l'ufficio di Cassino. La ricorrente mi disse della sua volontà di lavorare a Cassino e mi chiese che tipo di lavoro avrebbe svolto a Cassino. E io la informai del lavoro che avrebbe svolto presso il CAD di Cassino”.
22. Il teste comune , all'epoca dei fatti di causa direttore del Dipartimento Assistenza Testimone_1
Primaria e Intermedie e della struttura complessa Assistenza Domiciliare, cui faceva capo la CP_3
struttura semplice a cui era stata assegnata la ricorrente, ha dichiarato: “La ricorrente si occupa del riscontro delle fatture delle ditte accreditate di assistenza domiciliare che al momento sono 12.
Riscontra la congruità delle fatture con le prestazioni erogate in base al piano assistenziale, come da documentazione allegata dalle ditte. Verifica che gli allegati alle fatture siano conformi al piano assistenziale della ASL. All'esito compila il modulo che mi si esibisce, che mi arriva già sottoscritto dal dott. responsabile della struttura semplice Assistenza Domiciliare Cassino - Persona_2
Sora. L'attività di riscontro delle fatture di cui si occupa la ricorrente riguarda le prestazioni di media e bassa complessità, cioè le più numerose. L'attività comprende anche la verifica di cui al capitolo 7 in appendice al ricorso, quella di cui al capitolo 8, non mi risulta che la ricorrente svolga altre mansioni, oltre a quelle di cui ho riferito o almeno io non ne sono a conoscenza. ADR: le pratiche sono raggruppate, non ne arrivano tante, ma ogni modulo che mi arriva si riferisce a fatture omnicomprensive relative a tutti i pazienti trattati da quella ditta nell'arco mensile di riferimento delle fatture. A Cassino ci sono circa 800 pazienti. Sempre a Cassino un collega della ricorrente si occupa del riscontro delle fatture delle prestazioni ad alta intensità (pochi pazienti con frequenti prestazioni)”.
23. Il teste , assistente amministrativo di livello C, addetto all'ufficio di Testimone_2
assistenza domiciliare presso il comune di Aquino, ha descritto le proprie mansioni di controllo delle fatture emesse dalle ditte accreditate che erogano prestazioni di assistenza domiciliare ai pazienti, mansioni analoghe a quelle della ricorrente, con l'unica differenza che le attività di assistenza domiciliare in questione sono quelle ad alta intensità (pochi pazienti con frequenti prestazioni, cfr. teste ), mentre le fatture di cui si occupa la ricorrente si riferiscono alle prestazioni a bassa e Tes_1
media complessità, che sono le più numerose (cfr. sempre il teste ). Pertanto, pur avendo il teste Tes_1
dichiarato di non conoscere personalmente la ricorrente e le mansioni svolte dalla Tes_2
stessa, la sua descrizione delle proprie mansioni fornisce indicazioni preziose, unitamente a quelle degli altri due testi sopra menzionati, per comprendere in cosa in concreto consiste l'attività di controllo delle fatture svolta dalla ricorrente. Il teste ha dichiarato: “Posso dire di aver visto il modulo che mi si esibisce sottoscritto dalla sig.ra dal sig. e dal sig. Io mi occupo Pt_1 Tes_1 Persona_2
a differenza della ricorrente delle prestazioni ad alta intensità. Io a fine mese controllo le fatture e i fogli firma delle ditte che prestano le attività ad alta intensità presso il domicilio dei pazienti. A fine mese le ditte inviano le fatture con i fogli firma degli operatori (infermieri, terapisti, logopedisti, medici specialisti). A monte c'è un PAI (piano di assistenza integrata) in cui si stabiliscono le prestazioni giornaliere per ogni singolo paziente. Verifico la rispondenza dei dati indicati nelle fatture dell'azienda con quanto previsto nel PAI. Se tutto è posto compilo un modulo come quello che mi è stato sottoposto, sottoscritto dal sig. e dal sig. e successivamente inviato alla Tes_1 Persona_2
Ragioneria per il pagamento. Io devo provvedere alle operazioni aritmetiche per la determinazione degli importi complessivi, di cui verificare la corrispondenza.
24. I testi escussi sono da ritenersi pienamente attendibili. Le descrizioni delle mansioni svolte dalla ricorrente (testi e , oltre ad essere precise e puntuali, sono sostanzialmente tra Tes_1 Persona_1
loro sovrapponibili, senza incoerenze e contraddizioni, e trovano riscontro anche nella deposizione del teste , che svolgeva mansioni analoghe a quelle della ricorrente. I testi e Tes_2 Tes_1 [...]
erano i responsabili rispettivamente della struttura complessa e di quella semplice do Per_1
assegnazione della ricorrente e dunque non potevano non avere piena cognizione del tipo di attività che questa era chiamata a svolgere.
25. Dalle deposizioni testimoniali raccolte emerge in termini assolutamente univoci il carattere elementare e ripetitivo delle operazioni contabili, di controllo e compilative svolte dalla ricorrente, secondo schemi rigidamente predeterminati e senza margini significativi di autonomia e discrezionalità operativa con le connesse responsabilità proprie, posto che tali attività si riducono unicamente alla effettuazione di somme aritmetiche degli importi indicati nelle fatture emesse mensilmente da ciascuna delle ditte accreditate per le prestazioni di assistenza domiciliare erogate ai pazienti nel mese di riferimento (tra le nove e le dodici ditte complessivamente) e ad un riscontro meramente formale e documentale della corrispondenza tra i dati riportati nelle fatture con il piano di assistenza integrata e la documentazione allegata, con conseguente compilazione di un semplice modulo prestampato, del tipo di quello prodotto dalla ricorrente sub doc. 28 e riconosciuto dai testi escussi, il quale viene poi trasmesso al UL (Centro Unico Liquidazione Fatture), previa sottoscrizione da parte dei superiori della ricorrente, vale a dire dal direttore della UOS e Pt_5
dal direttore UOC ADI, unici responsabili per le liquidazione delle fatture, come si evince dal modulo in questione. I campi del modulo da compilare a cura della ricorrente richiedono di specificare unicamente il servizio per il quale sono state emesse le fatture, il distretto di afferenza, il numero e la data del documento nonché il relativo importo. 26. Non è emerso lo svolgimento da parte della sig.ra di ulteriori attività e la ASL convenuta Pt_1
non ha evidenziato alcun profilo dei compiti assegnati involgente valutazioni complesse o implicante margini significativi di autonomia e discrezionalità operativa e connesse responsabilità proprie, cosicché può senz'altro ritenersi che le mansioni svolte dalla ricorrente si riducono unicamente alla effettuazione di “operazioni semplici di natura contabile”, implicanti “conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati” e “autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”, proprie del profilo di coadiutore amministrativo di categoria B, e non certo riconducibili al profilo del collaboratore amministrativo professionale di categoria D, difettando la
“autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito” con impiego di “conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti” e l'esercizio di “discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici” con “autonomia e responsabilità proprie”. A ben vedere, le mansioni in questione non sono neppure riconducibili al profilo dell'assistente amministrativo del livello C, in quanto le semplici operazioni compiute dalla ricorrente, di calcolo aritmetico e di controllo documentale delle fatture mediante riscontro con le pezze d'appoggio documentali e il
P.A.I., in funzione della compilazione standardizzata del semplice modulo prestampato, da sottoporre all'approvazione dei superiori e trasmettere all'ufficio per la liquidazione delle fatture, non richiede lo svolgimento di “mansioni amministrativo-contabili complesse” presupponenti “conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni”.
27. In conclusione, la ha attribuito alla ricorrente, a seguito della sua assegnazione Parte_3
al Dipartimento Assistenza Primaria e Cure Intermedie, UOS ADI C/D sede di Cassino, mansioni riconducibili ad un profilo professionale – coadiutore amministrativo – rientrante nella categoria B, inferiore di ben due livelli alla categoria D cui afferisce il profilo di collaboratore amministrativo professionale nel quale la lavoratrice è contrattualmente inquadrata, in tal modo rendendosi responsabile nei confronti della dipendente di un grave demansionamento, in palese violazione degli obblighi contrattuali gravanti sul datore di lavoro pubblico in forza dell'art. 52 D.Lgs. n. 165 del
2001, il quale stabilisce al primo comma, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti di causa e per quanto qui rileva, che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento”.
28. Sul punto la Suprema Corte, premesso che la materia delle mansioni del pubblico dipendente contrattualizzato è disciplinata compiutamente dall'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. civ. n. 18283/2010; n. 7106/2014; n.
18817/2018; n. 1665/2024), ha però anche chiarito che nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, in forza del dovere di leale collaborazione attuativo non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c., ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'intesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività, può essere adibito a mansioni accessorie inferiori a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico (Cass. civ. n.
19419/2020). Tali condizioni nella specie non sussistono, tenuto conto che l'azienda convenuta, oltre ad avere adibito la lavoratrice, in via esclusiva e non meramente accessoria, a mansioni corrispondenti ad un profilo inferiore di ben due livelli a quello di inquadramento, non ha neppure provato le reali esigenze organizzative poste alla base dell'esercizio dello ius variandi del contenuto dell'obbligazione lavorativa, solo prospettate in termini di “grave carenza di personale” e di “nuova organizzazione dell'ADI”.
29. Non può valorizzarsi, per escludere la responsabilità della ASL convenuta, la circostanza riferita dal teste secondo cui la ricorrente, informata del tipo di lavoro che avrebbe svolto Persona_1
Parte presso la sede di Cassino, manifestò comunque la sua volontà di svolgere la propria Pt_5
attività presso tale sede di servizio. In primo luogo, la resistente nella memoria difensiva non ha specificamente allegato né ha documentato alcun patto di demansionamento sottoscritto dalla lavoratrice. In secondo luogo, anche a voler ritenere ammissibile tale tipo di pattuizione nel pubblico impiego contrattualizzato, come extrema ratio in alternativa al licenziamento, nella situazione eccezionale della procedura di mobilità per eccedenze di personale (cfr., sul punto, Cass. civ. n.
5543/2017), in forza del combinato disposto dell'art. 33, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 2001
(“Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità”) e dell'art. 4, comma 11, L. n. 223 del 1991 (“Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte”), si tratta di situazione che all'evidenza non ricorre nel caso di specie.
30. La ricorrente non ha formulato domanda di risarcimento dei danni derivanti dal dedotto – e provato – demansionamento, ma ha chiesto la condanna dell'amministrazione datrice di lavoro all'esatto adempimento dell'obbligazione, mediante la riassegnazione a mansioni rientranti nella propria qualifica. Tale domanda, ai sensi dell'art. 1453, comma 1, cod. civ. (“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”) e dell'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001 (“Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”) merita accoglimento. La va pertanto condannata Parte_3
ad adibire la lavoratrice a mansioni proprie della qualifica di collaboratore amministrativo professionale e comunque rientranti nella categoria D del CCNL Comparto Sanità.
31. Le spese di lite, compensate nella misura di un terzo per l'accoglimento solo parziale del ricorso, per i restanti due terzi sono poste a carico della quale parte (parzialmente) Parte_3
soccombente e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la responsabilità contrattuale della per il demansionamento Parte_3 della ricorrente a seguito dell'assegnazione della stessa al Dipartimento Assistenza Primaria e
Cure Intermedie, /D sede di Cassino;
Pt_5
− per l'effetto, condanna la ad adibire la ricorrente a mansioni proprie del profilo Parte_3
di collaboratore amministrativo professionale e comunque rientranti nella categoria D del CCNL
Comparto Sanità;
− rigetta per il resto il ricorso;
− compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna la ASL di al CP_1
pagamento dei restanti due terzi in favore della ricorrente, liquidandoli in euro 6.171,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 259,00.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci