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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5510/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 5510/2024; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
in persona del legale Parte_1 rappr.te p.t., (P.IVA ), rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Lucia Piscitelli (C.F.
, presso il cui studio, sito in C.F._1
Caserta (CE) alla via Fulvio Renella n. 88 , elettivamente domicilia;
appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente dom.to in Casapulla (CE) alla Via
Nazionale Appia n. 57, presso lo studio dell'Avv.
Raffaele Anastasio, dal quale è rapp.to e difeso;
appellato
E
(C.F. Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., con P.IVA_2 sede in Massa (MS) in via Baracchini n . 147; appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di tr attazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 371/2024 del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Si costituiva eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e chiedendo il rigetto.
All'udienza del 24.03.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di
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fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello va rigettato.
Diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non vi sono ragioni che inducono a dubitare dell'attendibilità del teste escusso. Né a tali conclusioni si può giungere sulla sola base della circostanza che il teste non è stato indicato nella richiesta risarcitoria, nell'atto di citazione o in un verbale di incidente stradale (verbale assente in quanto non si evince l'intervento delle autorità).
Parimenti infondate sono le censure all e CTU.
Entrambi gli elaborati (sia tecnico che medico) risultano precisi, dettagliati e senza contraddizioni, imprecisioni o altre discordanze. I consulenti, inoltre, hanno anche specificatamente risposto alle osservazioni. Con riferimento a queste ultime, inoltre, si rammenti anche che non solo queste rappresentano valutazioni sì tecniche ma pur sempre di parte ma sono esse stesse che risultano in parte di carattere generico.
Proprio le caratteristiche delle consulenze, inoltre, sono tali per cui si ritiene che ben abbia fatto il giudice di prime cure a fondare le proprie valutazioni, specie in punto di quantum, su di esse, senza che si necessitava di specifiche motivazioni circa l'accoglimento delle relative conclusioni.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
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Vista l'assenza di attività istruttoria e la circostanza che il procedimento si è sviluppato in sole due udienze
(prima udienza e quella di discussione orale ) si ritiene di non dover liquidare la fase istruttoria/trattazione.
Vanno applicate, poi, le riduzioni di cui all'art. 4 D.M.
55/2014 in riferimento alla fase decisionale, stante il carattere sintetico della discussione orale.
Il tutto con attribuzione.
Nulla sulle spese nei confronti della parte non costituita.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu to per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma
1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
• Condanna la società Parte_1 al pagamento, nei confronti di Controparte_1 delle spese del presente giudizio di appello, pari a € 2.547,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione;
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• Nulla sulle spese nei confronti della parte non costituita;
• Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002.
S. Maria C.V., 24.03.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
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