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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: rappresentato e difeso dagli avvocati Prete Cosimo e Tarantini Parte_1
Giovanni, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Raho Marcello, resistente;
oggetto: indennità di accompagnamento, pensione di inabilità ex L.n. 118/71;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 6.6.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede - ha chiesto al giudice del lavoro adito di accertare che il proprio stato patologico fosse tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità ex l. 118/1971 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione.
1 Sulla scorta del supplemento di indagine resosi necessario, il consulente tecnico, dott.
, dopo aver significativamente rilevato che il sig. Persona_1 Parte_1
è affetto dal seguente complesso patologico: “poltartrosi rachidea con
[...] discopatie e gonartrosi con deficit della deambulazione cod 7010 e 7339 40% - 30%; cardiopatia ipertensiva cod 6441 20%; bpco con disventilopatia medio severa in eupnea a riposo cod 6014 38%; sindrome ansisoso-depressiva cod 2205 25%; ipoacusia bilaterale cod 4005 10%; incontineza urinaria in ipertrofia prostatica benigna cod 6204 20%”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “Tali patologie determinano inabilità totale. 100% decorrenza: 1.11.2024”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653, nonché Cass. sez. lav. 1 marzo 2025 n. 5422, secondo cui “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa”; Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845). Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 06.06.2023, da Parte_1
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova
[...] CP_1 Parte_1 nella condizione sanitaria che dà diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dall'1/11/2024, compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica, liquidate separatamente.
2 Lecce, 28 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: rappresentato e difeso dagli avvocati Prete Cosimo e Tarantini Parte_1
Giovanni, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Raho Marcello, resistente;
oggetto: indennità di accompagnamento, pensione di inabilità ex L.n. 118/71;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 6.6.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede - ha chiesto al giudice del lavoro adito di accertare che il proprio stato patologico fosse tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità ex l. 118/1971 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione.
1 Sulla scorta del supplemento di indagine resosi necessario, il consulente tecnico, dott.
, dopo aver significativamente rilevato che il sig. Persona_1 Parte_1
è affetto dal seguente complesso patologico: “poltartrosi rachidea con
[...] discopatie e gonartrosi con deficit della deambulazione cod 7010 e 7339 40% - 30%; cardiopatia ipertensiva cod 6441 20%; bpco con disventilopatia medio severa in eupnea a riposo cod 6014 38%; sindrome ansisoso-depressiva cod 2205 25%; ipoacusia bilaterale cod 4005 10%; incontineza urinaria in ipertrofia prostatica benigna cod 6204 20%”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “Tali patologie determinano inabilità totale. 100% decorrenza: 1.11.2024”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653, nonché Cass. sez. lav. 1 marzo 2025 n. 5422, secondo cui “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa”; Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845). Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 06.06.2023, da Parte_1
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova
[...] CP_1 Parte_1 nella condizione sanitaria che dà diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dall'1/11/2024, compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica, liquidate separatamente.
2 Lecce, 28 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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