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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 799/2024 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La OR di Appello di IN, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 799/2024 R. G. cont., posta in decisione in data 1-
2.04.2025
vertente tra
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in IN via Pippo Romeo n. 6 presso lo studio dell'avv. Carmela Currò
( detta Carmen) , che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello
Appellante
e
c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in IN Viale Cadorna n. 32 presso lo studio dell'avv. Caterina D'Angelo, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione
Appellato- ammesso al patrocinio gratuito
e nei confronti di
avv. Carolina Favazzi (c.f. nella qualità di curatore dei minori C.F._3 [...]
nata a [...] il [...] CF e nato a Per_1 C.F._4 Controparte_2
IN il 17.08.2009 CF , rappresentata e difesa da se stessa C.F._5
Appellata-ammessa al patrocinio gratuito
e con l'intervento del P. M. – sede in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe
Lombardo
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1990/2024 emessa dal Tribunale di IN il 09.09.2024 e pubblicata l'11.09.2024
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l' appellante :1) ammettere per la forma e accogliere nel merito Parte_1
l'appello proposto col presente atto avverso la sentenza sopra indicata;
2) riformare la sentenza impugnata pronunciando l'addebito della separazione al marito, per i motivi esposti in narrativa;
3) revocare la pronuncia di addebito della separazione alla moglie, per come esposto in narrativa;
4) riformare la sentenza impugnata revocando il mandato ai Servizi Sociali e disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, signora Per_1 CP_2 Parte_2
per le ragioni esposte in narrativa;
5) dare atto di quanto emerso dalle relazioni in atti in ordine al rapporto padre figli e rimettere alla volontà dei minori , di anni sedici e Persona_1 CP_2
, di anni quindici, la possibilità di incontri e di frequentazione con il padre, signor
[...] CP_1
, atteso il recente e fallimentare tentativo di favorire un riavvicinamento tra i figli e lo stesso;
6)
[...]
riformare la statuizione relativa alle spese e competenze del giudizio di primo grado revocando la condanna a carico della signora in ragione di quanto esposto in Parte_2 narrativa con distrazione a favore dell'Erario attesa l'ammissione nel primo grado al patrocinio a spese dello Stato;
7) condannare controparte alle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge”
Per l'appellato “CHIEDE che la OR d'Appello adita, respinta ogni contraria CP_1 istanza, voglia rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi in favore dello Stato, vista l'ammissione di Toro al Patrocinio a Spese dello Stato”;
Per l'avv. Carolina Favazzi n.q.: “Escludendo l'affido superesclusivo richiesto da parte appellante non essendovi nel casi di specie i presupposti, ritengo che l'affido esclusivo alla madre come evidenziato in primo grado, possa essere l'unica forma prevedibile affinchè quest'ultima possa assumere le decisioni più adeguate nell'interesse di quest'ultimi, alla luce peraltro della manifesta incomunicabilità tra i coniugi che potrebbe causare un pregiudizio alla prole, paralizzando le scelte da assumere nell'interesse dei minori, fermo restando che i servizi sociali come sopra rilevato, potranno sempre intervenire nel sollecitare gli incontri”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinnanzi al Tribunale di IN in data 5.06.2020 , Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in data 21.05.1987 con e che
[...] CP_1 dall'unione erano nati due figli, (06.03.2008) e (17.08.2009), chiedeva Per_1 CP_2
pronunciarsi la separazione personale.
A tal fine, esponeva:
- che la serenità dell'unione coniugale era stata pregiudicata dagli atteggiamenti prevaricatori e sconsiderati del marito, dovuti all'abuso di sostanze stupefacenti, non emendati neppure a seguito di collocazione in comunità ed a causa dei quali il predetto aveva perso il lavoro;
- che, conseguentemente, il non aveva contribuito alle necessità familiari ed, anzi, sottratto CP_1 sostanze alla famiglia per l'acquisto di stupefacenti , pure assumendo atteggiamenti aggressivi nei confronti di essa moglie;
-che lo stesso aveva più volte tentato il suicidio;
- che il predetto , inoltre, a seguito delle denunce di maltrattamenti presentati da essa ricorrente, era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e, successivamente , a causa dell'aggravarsi dei comportamenti minacciosi con il mezzo telefonico, a quella degli arresti domiciliari;
- che dopo l'assoluzione dal reato di maltrattamenti e la revoca della misura degli arresti domiciliari, aveva continuato ad assumere atteggiamenti scomposti ai danni della ricorrente;
- che il Tribunale per i Minorenni aveva adottato provvedimento di sospensione del Toro dalla responsabilità genitoriale e di affidamento dei figli minori al servizio sociale.
Integrando i detti comportamenti violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio , che rendevano il del tutto inadeguato all'esercizio della responsabilità genitoriale, la per quanto CP_1 Parte_1 qui di specifico rilievo, chiedeva l'addebito della separazione al predetto convenuto e l'affidamento esclusivo dei minori.
Si costituiva in giudizio il resistente, che contestava i fatti esposti da controparte, evidenziando di essere stato assolto dal reato di maltrattamenti e di essere stato privato dell'affetto e della frequentazione dei figli a causa delle iniziative processuali della moglie.
Assumendo che la relazione coniugale fosse stata compromessa dall'infedeltà della stessa, chiedeva l'addebito della separazione a carico della medesima.
A seguito dell'istruzione, disposta la nomina di un curatore speciale dei minori ex art. 473 bis 8 c.p.c. con sentenza emessa in data 09.09.2024 e pubblicata l'11.09.2024, il Tribunale di IN dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla per violazione del dovere di Parte_1
fedeltà; rigettava la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
confermava l'ordinanza presidenziale resa all'udienza 13 luglio 2020 con riferimento all'affidamento dei minori ai servizi sociali , fissandola in 18 mesi, alla loro collocazione prevalente presso la madre ed alla contribuzione del Toro nel mantenimento ordinario e nelle spese straordinarie;
attribuiva al servizio sociale il compito di assumere le decisioni di maggiore interesse per i minori previo confronto con entrambi i genitori, di attivare percorsi di monitoraggio e supporto alla genitorialità delle parti, ribadendo la necessità di concentrarsi sui bisogni dei minori concernenti la relazione genitoriale con il padre e predisponendo gli strumenti ed il personale necessari al relativo recupero, una volta che i ragazzi avranno manifestato interesse in tal senso;
disponeva l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
condannava, infine, quest'ultima al pagamento delle spese di lite, disponendone il versamento in favore dell'Erario.
Avverso la sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituiva , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_1
c.p.c. e, nel merito, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto. Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la OR, alla scadenza dei termini assegnati, con ordinanza del 4.02.2025 rinviava la causa per la decisione ad altra data, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Quindi con ordinanza del 2-4.04.2025, assumeva la causa in decisione senza termini, attesa la natura camerale del rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea motivazione della sentenza in punto di rigetto della domanda di addebito della separazione a carico di . CP_1
In particolare, evidenzia la contraddittorietà della ricostruzione dei fatti di causa da parte del primo decidente, che non aveva tenuto conto di una serie di circostanze documentate e provate nel giudizio, che avrebbero dovuto condurre ad una decisione opposta.
In particolare, nel censurare la negativa valutazione espressa in punto di nesso eziologico tra le condotte addebitate al e la definitiva compromissione del menage coniugale nonché in merito CP_1
alla ritenuta riconducibilità della condotta reattiva del predetto alla scoperta della relazione extraconiugale di essa moglie, l'appellante sostiene che tale convincimento non teneva conto del contesto familiare in cui la crisi era maturata.
Sottolinea, in proposito, :
- l'assunzione di sostanze stupefacenti ( marijuana e cocaina) da parte del , a far data dall'anno CP_1
2010 e la successiva ammonizione da parte del Prefetto di IN giusta decreto del 27.11.2011 a seguito del ritrovamento di sostanza stupefacente;
-il ritiro della patente ad opera dei Carabinieri di Scaletta Zanclea in conseguenza della detenzione di sostanza stupefacente ( verbale di contestazione del 5.04.2014);
- la sottrazione, da parte del , di denaro e gioielli dei figli e della moglie per l'acquisto di droga CP_1
e commissione al medesimo fine di piccoli furti;
-il fallimento dei tentativi posti in essere da essa appellante per aiutare il coniuge a riabilitarsi, mediante percorsi di recupero in comunità, che quest'ultimo aveva abbandonato o portato a termine ma senza esito positivo;
-i tentativi di suicidio da parte del nell'anno 2017, con conseguente ricovero presso l'ospedale CP_1
Papardo, ove gli era stato diagnosticato “ disturbo distimico, abuso di cannabinoidi, disturbo di personalità borderline”; - i comportamenti ingiuriosi, minacciosi e finanche violenti posti in essere ai danni di essa moglie ed, in particolare, l'aggressione subita durante le festività pasquali del 2018, a fronte della mera richiesta rivolta al marito di lasciare la casa coniugale, avendone accertato l'uso di cocaina;
aggressione non denunciata a causa dell'ulteriore tentativo di suicidio;
- l'avvio di un ulteriore percorso di recupero in comunità, ove il era rimasto fino all'estate 2018, CP_1 riprendendo, una volta rientrato a casa, l'uso di sostanze stupefacenti;
-la sottrazione dal conto postale del suocero di euro 2.400,00, con successiva condanna alla pena di un anno e quattro mesi per furto;
-l' applicazione, da parte del Tribunale di IN, a seguito della querela sporta da essa deducente in data 13.03.2019 per le subite violenze fisiche e verbali, della misura cautelare del divieto di avvicinamento;
- la conseguente sospensione dalla responsabilità genitoriale del Toro disposta con decreto del 30.04-
7.05.2019 dal Tribunale per i Minorenni su istanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di IN, con affidamento dei minori ai Servizi Sociali e mandato al Consultorio Familiare di sottoporre il medesimo a un percorso di recupero della capacità genitoriale;
CP_1
- la denuncia sporta in data 2.07.2019 nei confronti del predetto a seguito delle minacce di morte proferite ai danni di essa a causa del rapporto di amicizia nel frattempo instaurato con Parte_1
, con conseguente aggravamento della misura cautelare e sostituzione del divieto Persona_2
di avvicinamento con gli arresti domiciliari;
- le ulteriori ingiurie e minacce proferite attraverso social network;
- il conseguente ammonimento del da parte del Questore a desistere da qualsivoglia condotta CP_1
violenta e aggressiva nei confronti della Parte_1
-l'ennesima querela sporta a seguito del rinvenimento del , nonostante la sottoposizione alla CP_1 misura cautelare, nei pressi dell'abitazione familiare.
L'insieme di tali circostanze, ad avviso dell'appellante, avrebbe dovuto comportare l'addebito della separazione al e non anche alla stessa a causa dell' asserita violazione del dovere di fedeltà. CP_1
Evidenzia, infatti, che, come riferito dai testi, la scoperta, da parte del marito, della relazione extraconiugale dalla stessa intrattenuta risaliva al mese di giugno 2019 e, dunque, a epoca successiva ai gravi fatti denunciati dalla medesima nel mese di marzo 2019. Tali comportamenti aggressivi, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, non potevano qualificarsi in termini di conseguenza della scoperta della relazione extraconiugale, essendo a essa precedenti.
Aggiunge l'appellante che la ripresa della convivenza non era stata impedita dalla scoperta della propria infedeltà a opera del marito, come, invece, affermato dal primo decidente, quanto, piuttosto, dalla denuncia presentata a carico del predetto , cui aveva fatto seguito l'ordine di allontanamento dalla casa coniugale.
Lamenta, inoltre, che il giudice di prime cure non aveva considerato il grave episodio di violenza fisica ai suoi danni, verificatosi nelle festività pasquali dell'anno 2018.
In tale occasione, il , che si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, era stato invitato a CP_1
lasciare la casa coniugale, reagendo, tuttavia, in modo violento, picchiandola con schiaffi al volto e facendola precipitare a terra svenuta.
Tale episodio era stato confermato dalla teste , la quale aveva riferito di aver assistito al Tes_1
litigio e di aver aiutato la a sollevarsi da terra. Parte_1
Sulla scorta di tali deduzioni, insiste sulla riforma della sentenza in punto di addebito, richiamando,
a supporto della domanda, l'orientamento della OR di legittimità in materia di violazione dei doveri matrimoniali integrata da condotte di violenza fisica.
2.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata applicazione dell'art. 151 co. 2
c.c. in relazione alla pronuncia di addebito di separazione a suo carico.
Più in particolare, evidenzia che la violazione del dovere di fedeltà, individuata dal giudice come causa della pronuncia di addebito della separazione a suo carico, si era verificata in un contesto già compromesso in modo irreparabile e caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale.
Invero, la scoperta di tale relazione , da parte del , risaliva al mese di giugno 2019 e, dunque, ad CP_1
epoca successiva ai gravi fatti denunciati nel mese di marzo 2019 , integranti reiterate condotte contrarie ai doveri coniugali ad opera del predetto.
Ne discendeva il difetto del nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo di fedeltà ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza a fronte della pregressa crisi del rapporto coniugale.
3.- Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata statuizione in punto di affidamento dei figli minori ai servizi sociali. In particolare, il giudice di prime cure aveva confermato l'ordinanza presidenziale resa all'udienza del 13.07.2020, nella parte in cui erano stati richiamati i provvedimenti emessi dal Tribunale per i
Minorenni in data 30.04.2019 e 14.01.2020 a disciplina dei rapporti tra genitori e la prole e per effetto dei quali era stata disposta la sospensione del dalla responsabilità genitoriale ( poi revocata con CP_1 decreto 92/2023) e l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali anche a supporto della capacità genitoriale della madre.
Il giudice di prime cure – continua l'appellante – applicando l'art. 5 bis L. 183/1983, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, aveva escluso l'adozione di interventi ablativi della responsabilità genitoriale, disponendo quello che, più che un affidamento dei minori ai servizi sociali, era corretto definire un mandato di vigilanza e supporto, volto ad ampliare – secondo il dictum della Suprema OR
(Cass.32290/2023)- le risorse destinate al benessere dei minori
L'adozione di siffatta misura era stata giustificata in ragione di “ carenze riscontrabili nella capacità genitoriale di entrambe le parti”, ritenendo il Tribunale che la madre fosse “ soggetto certamente incapace di farsi carico delle reali esigenze affettive della prole , non possedendo l'autorevolezza o forse la volontà necessarie a garantire una corretta relazione con il padre, e plausibilmente, ella riesce a soddisfare solo le esigenze materiali e contingenti dei figli in atto inseriti nel nuovo nucleo, come riferito dal curatore speciale e dai servizi sociali che ne hanno osservato l'assestamento nell'attuale dimensione familiare”.
Sempre secondo il giudice di primo grado, “ tale convincimento è supportato dalla constatazione secondo cui lo stesso curatore speciale dei minori si è limitato a dare conto del riferito della donna in ordine ai propri interventi a supporto della relazione genitoriale con il , senza circostanziare CP_1
in alcun modo tali tentativi fallimentari, mentre il servizio sociale ha riferito di una condotta insistente e collaborativa della madre nel condurre i figli allo spazio neutro, certamente tardiva e non più idonea a disinnescare il rifiuto maturato nei figli appena adolescenti”.
Ad avviso dell'appellante, tale motivazione non poteva essere condivisa, alla luce delle valutazioni dei Servizi Sociali, da cui era emerso che essa aveva sempre tenuto un comportamento collaborativo e non ostacolante con l'obiettivo di assicurare la serenità e il benessere dei figli.
Inoltre, aggiunge che nelle relazioni del 6.05.2024 e del 28.04.2021 i responsabili del Servizio Sociale avevano, rispettivamente, segnalato che i minori “rifiutavano categoricamente ogni tipo di rapporto con il padre” e che l'unico incontro tra il e i figli si era verificato solo grazie all'insistenza CP_1 della madre, che ha sempre fornito la propria collaborazione nel percorso individuato dal giudice”. Peraltro, la stessa curatrice speciale dei minori aveva dato atto degli svariati tentativi posti in essere da essa madre per convincere i figli ad incontrare il genitore.
L'appellante contesta, inoltre, la severa argomentazione del giudice di prime cure , che aveva evidenziato “le capacità manipolatorie esperite in questa vicenda processuale e nei contesti processuali alla cui attenzione la aveva inteso portare la vicenda familiare prima Parte_1 dell'instaurazione dell'odierna lite, al solo fine di screditare la figura del coniuge e di determinare il definitivo allontanamento dei figli”.
Sul punto, nel lamentare il travisamento dei fatti, sottolinea che le iniziative giudiziarie intraprese nei confronti del erano state motivate dall'esclusiva esigenza di tutelare sé stessa e i figli minori dai CP_1
gravi comportamenti posti in essere dal coniuge, anche alla presenza dei figli, in una situazione di altissima tensione e pericolosità sociale dello stesso e non certo al fine di screditare la sua figura, come, del resto, dimostrato dalla disposta applicazione di misure cautelari.
4.- Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata liquidazione delle spese processuali, anche alla luce dell'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda di cui al punto 5 della memoria difensiva di parte resistente, volta ad ottenere l'assegnazione del garage annesso alla casa coniugale.
5.-Le argomentazioni dell'appellante risultano specificamente contestate dal , che ha chiesto la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
Quanto all'addebito della separazione alla moglie, ribadisce che , come riferito dai testi, solo la relazione extraconiugale della aveva determinato la disgregazione del vincolo coniugale, Parte_1
dato che fino a maggio/giugno 2019 i coniugi si erano sempre riconciliati.
Quanto, invece, al rigetto dell'analoga domanda di addebito svolta dalla moglie nei propri confronti, contesta di aver posto in essere condotte di maltrattamenti e /o persecuzione ai danni delle predetta né, tantomeno, a danno dei figli, tanto da essere stato assolto in sede penale.
In ordine al contestato affidamento dei minori, ribadisce l'inadeguatezza genitoriale della
Parte_1
Evidenzia di aver mantenuto con i figli un rapporto sano ed equilibrato fino alle false e pretestuose denunce sporte dalla moglie il 3 luglio 2019, il 15 e 18 maggio 2020, a seguito delle quali i minori avevano frapposto un rifiuto agli incontri. Assume che, non essendo mai stati i predetti vittime di violenza assistita né protagonisti di episodi in cui si erano sentiti minacciati dal padre, tale rifiuto non era riconducibile a paura nei suoi confronti, quanto, piuttosto, alla condotta manipolatrice della madre.
Contesta che la abbia tenuto un comportamento collaborativo e non ostacolante, come, Parte_1
invece, dalla stessa affermato ed evidenzia che le generiche conclusioni dei servizi sociali dalla medesima richiamate non sono il frutto di un effettivo approfondimento sulle capacità genitoriali della predetta .
Richiama quanto osservato dal Tribunale circa la tardività della condotta collaborante della controparte , quale emersa dalla relazione del 2021, non più idonea a disinnescare il rifiuto maturato nei figli appena adolescenti .
§
5.- Preliminare all'esame delle questioni devolute alla OR è la disamina dell'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Essa è evidentemente infondata.
In proposito, vale rammentare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), è da intendersi nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 36481/2022; 40560/2021; 7675/2019;
20836/2018)
Nel caso in esame le doglianze dell'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto
(anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla OR di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
6.-Ciò posto e procedendo al vaglio di merito, possono essere esaminati congiuntamente il primo e il secondo motivo di gravame, concernenti l'addebito della separazione a carico di Parte_1
.
[...] I motivi sono infondati.
Giova, anzitutto, sottolineare la correttezza dell'argomentazione dell'appellante, secondo cui le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole- quand'anche concretatisi in un unico episodio di percosse-non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore.
In proposito , la OR di Cassazione ha reiteratamente affermato che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (ex ultimis Cass.22294/2024)
Trattasi, infatti, di comportamenti inaccettabili nella relazione coniugale, idonei a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivi della pari dignità di ogni persona e muniti di incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. nn. 31351/22; 7388/2017).
Tuttavia, nel caso in esame, non vi è prova di quelle violenze fisiche poste in essere dal ai danni CP_1
della moglie e su cui la predetta ha basato la pronuncia di addebito, avuto riguardo sia all'assoluzione del predetto dall'accusa di maltrattamenti, sia all'insufficienza della prova testimoniale.
Va, in proposito, rammentato che la valutazione del giudice penale in ordine all'esclusione dell'illecito non preclude al giudice civile, che sugli stessi fatti sia chiamato a pronunciarsi in sede di separazione tra coniugi, di apprezzarli diversamente ai fini dell'addebito della separazione, attribuendo a essi autonoma rilevanza causale.
Fuori dalle ipotesi disciplinate dagli artt. 651 e 652 c.p.c., invero, il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente (Cass.n.17316/2018).
Tuttavia, nel caso in esame, pur escludendo la valenza di giudicato alla sentenza di assoluzione, deve prendersi atto dell'insufficienza delle prove acquisite al fine di dimostrare la dedotta condotta violenta del . CP_1 La teste (v. udienza 8.04.2022) - le cui dichiarazioni sono state richiamata dalla stessa Tes_1
appellante a sostegno delle proprie argomentazioni- , quanto all'episodio verificatosi durante le feste pasquali 2018, si è limitata a riferire di essere a conoscenza dei fatti “perché mi ha telefonato la signora e precisato di averla “aiutata a sollevarsi da terra” , pure aggiungendo che i Parte_1
coniugi avevano continuato a litigare anche dopo il suo arrivo.
Trattasi, evidentemente, di una ricostruzione dei fatti insufficiente a dimostrare l'avvenuta aggressione con schiaffi e pugni ad opera del , nulla avendo la teste potuto riferire in merito alla CP_1
causa della caduta della avendola trovata già a terra. Parte_1
Né, tantomeno, la ha fatto riferimento a condotte violente poste in essere in sua presenza, Tes_1 di guisa che la prova della verificazione dell'accaduto nei termini descritti dalla è Parte_1
rimasta affidata esclusivamente al racconto delle medesima.
Neanche vi è prova della mancata contribuzione del al mantenimento familiare ed alla CP_1 sottrazione di soldi per l'acquisto di sostanze stupefacenti, trattandosi di circostanza che la predetta ha riferito per averle apprese dalla stessa Tes_1 CP_3
E se, invece, dalla deposizione delle testi e può trarsi conferma delle violenze verbali Tes_1 Tes_2
poste in essere dal ai danni della perfino nel momento in cui la stessa si era recata CP_1 Parte_1
presso i Carabinieri per denunciarlo, nondimeno, ad avviso della OR , tali risultanze non sono sufficienti a fondare la pronuncia di addebito a carico dell'appellato a causa della ripetuta riconciliazione tra i coniugi (oltre che – come meglio si dirà in seguito – a causa del contesto temporale di collocazione ).
Dalle varie testimonianze, invero, è emerso che, prima della scoperta della relazione extraconiugale dell'appellante, i coniugi si erano “sempre riconciliati”, come riferito dalla . Tes_1
Anche teste dell'appellante ha riferito che “nonostante l'allontanamento e la denuncia Tes_3
i coniugi restavano insieme e confidava di rientrare a casa dalla moglie, come aveva sempre CP_1
fatto dopo ogni precedente litigio. Ciò so per avermelo riferito la signora sia perché Parte_1 vedevo lo stesso andare a prendere la figlia a danza “. CP_1 Per_1
In definitiva, alla pronuncia di addebito della separazione a carico del osta la continua CP_1
riconciliazione tra i coniugi, fino alla scoperta, a opera dello stesso, della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie.
Conseguentemente, siffatta relazione deve considerarsi la causa della disgregazione del vincolo coniugale, non potendosi attribuire rilevanza causale in tal senso ai comportamenti del . CP_1 Sul punto, giova richiamare l'orientamento della OR di Cassazione, secondo cui la riconciliazione consiste nella ricostituzione del consorzio familiare, attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzano in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. ( v. Cass. n. 28655/2013).
Come condivisibilmente osservato in sentenza “è vero che il , durante il matrimonio, è incorso CP_1 nell'abuso di stupefacenti con le note conseguenze devastanti sulla propria vita familiare, lavorativa
e sociale;
se è vero che egli ha resistito agli inviti della moglie a farsi curare con costanza ed effettiva partecipazione ed ha adottato comportamenti fuori dalle righe ed imbarazzanti in presenza della ricorrente e dei figli nonché, in alcune occasioni, di fronte a terzi, è anche vero che non è ravvisabile alcun nesso eziologico tra tali condotte e la definitiva compromissione del ménage coniugale, posto che solo la violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della e la relativa scoperta Parte_1
da parte del marito si sono rivelate impeditive della ripresa della convivenza, come confermato espressamente dai testi escussi tra essi compresi quelli indicati dalla ricorrente” .
Sebbene la OR non condivida l'argomentazione del primo decidente, che ha ricondotto i comportamenti del “improntati alla reattività ed al discontrollo” alla consapevolezza del CP_1 predetto “di avere perso l'amore della moglie”, trattandosi di condotte inaccettabili in un contesto familiare improntato al rispetto reciproco e basato sulla pari dignità dei coniugi, nondimeno, alla stregua delle emergenze probatorie acquisite, non vi sono, ragioni per dissentire dalle restanti considerazioni in punto di addebito.
Invero, risulta dagli atti che quelle condotte di violenza verbale , consistenti nelle minacce di morte proferite all'indirizzo della (v. dep. ) si sono verificate dopo che il era Parte_1 Tes_1 CP_1
venuto a conoscenza della relazione della moglie , ossia allorquando il vincolo coniugale risultava ampiamente compromesso.
Deve, pertanto, escludersi il nesso eziologico tra tali minacce (benchè integranti violazione dei doveri matrimoniali ) e la definitiva compromissione del menage coniugale, come concluso dal primo decidente.
§
7.- Resta a questo punto da esaminare la questione dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale per la durata di 18 mesi. Avuto riguardo all'età dei predetti, ritiene la OR necessario procedere alla loro audizione a fine di verificare le ragioni del loro rifiuto di vedere il padre.
La causa va, pertanto, rimessa dul ruolo come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva va riservata la regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
La OR d'Appello di IN , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 799/2024 sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 1990/2024 emessa dal Parte_1 CP_1
Tribunale di IN il 09.09.2024 e pubblicata l'11.09.2024 così provvede:
a) rigetta il primo ed il secondo motivo di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata nel capo relativo all'addebito della separazione;
b) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere all'audizione dei minori;
c) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 6.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Marisa Salvo dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La OR di Appello di IN, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 799/2024 R. G. cont., posta in decisione in data 1-
2.04.2025
vertente tra
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in IN via Pippo Romeo n. 6 presso lo studio dell'avv. Carmela Currò
( detta Carmen) , che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello
Appellante
e
c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in IN Viale Cadorna n. 32 presso lo studio dell'avv. Caterina D'Angelo, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione
Appellato- ammesso al patrocinio gratuito
e nei confronti di
avv. Carolina Favazzi (c.f. nella qualità di curatore dei minori C.F._3 [...]
nata a [...] il [...] CF e nato a Per_1 C.F._4 Controparte_2
IN il 17.08.2009 CF , rappresentata e difesa da se stessa C.F._5
Appellata-ammessa al patrocinio gratuito
e con l'intervento del P. M. – sede in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe
Lombardo
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1990/2024 emessa dal Tribunale di IN il 09.09.2024 e pubblicata l'11.09.2024
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l' appellante :1) ammettere per la forma e accogliere nel merito Parte_1
l'appello proposto col presente atto avverso la sentenza sopra indicata;
2) riformare la sentenza impugnata pronunciando l'addebito della separazione al marito, per i motivi esposti in narrativa;
3) revocare la pronuncia di addebito della separazione alla moglie, per come esposto in narrativa;
4) riformare la sentenza impugnata revocando il mandato ai Servizi Sociali e disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, signora Per_1 CP_2 Parte_2
per le ragioni esposte in narrativa;
5) dare atto di quanto emerso dalle relazioni in atti in ordine al rapporto padre figli e rimettere alla volontà dei minori , di anni sedici e Persona_1 CP_2
, di anni quindici, la possibilità di incontri e di frequentazione con il padre, signor
[...] CP_1
, atteso il recente e fallimentare tentativo di favorire un riavvicinamento tra i figli e lo stesso;
6)
[...]
riformare la statuizione relativa alle spese e competenze del giudizio di primo grado revocando la condanna a carico della signora in ragione di quanto esposto in Parte_2 narrativa con distrazione a favore dell'Erario attesa l'ammissione nel primo grado al patrocinio a spese dello Stato;
7) condannare controparte alle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge”
Per l'appellato “CHIEDE che la OR d'Appello adita, respinta ogni contraria CP_1 istanza, voglia rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi in favore dello Stato, vista l'ammissione di Toro al Patrocinio a Spese dello Stato”;
Per l'avv. Carolina Favazzi n.q.: “Escludendo l'affido superesclusivo richiesto da parte appellante non essendovi nel casi di specie i presupposti, ritengo che l'affido esclusivo alla madre come evidenziato in primo grado, possa essere l'unica forma prevedibile affinchè quest'ultima possa assumere le decisioni più adeguate nell'interesse di quest'ultimi, alla luce peraltro della manifesta incomunicabilità tra i coniugi che potrebbe causare un pregiudizio alla prole, paralizzando le scelte da assumere nell'interesse dei minori, fermo restando che i servizi sociali come sopra rilevato, potranno sempre intervenire nel sollecitare gli incontri”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinnanzi al Tribunale di IN in data 5.06.2020 , Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in data 21.05.1987 con e che
[...] CP_1 dall'unione erano nati due figli, (06.03.2008) e (17.08.2009), chiedeva Per_1 CP_2
pronunciarsi la separazione personale.
A tal fine, esponeva:
- che la serenità dell'unione coniugale era stata pregiudicata dagli atteggiamenti prevaricatori e sconsiderati del marito, dovuti all'abuso di sostanze stupefacenti, non emendati neppure a seguito di collocazione in comunità ed a causa dei quali il predetto aveva perso il lavoro;
- che, conseguentemente, il non aveva contribuito alle necessità familiari ed, anzi, sottratto CP_1 sostanze alla famiglia per l'acquisto di stupefacenti , pure assumendo atteggiamenti aggressivi nei confronti di essa moglie;
-che lo stesso aveva più volte tentato il suicidio;
- che il predetto , inoltre, a seguito delle denunce di maltrattamenti presentati da essa ricorrente, era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e, successivamente , a causa dell'aggravarsi dei comportamenti minacciosi con il mezzo telefonico, a quella degli arresti domiciliari;
- che dopo l'assoluzione dal reato di maltrattamenti e la revoca della misura degli arresti domiciliari, aveva continuato ad assumere atteggiamenti scomposti ai danni della ricorrente;
- che il Tribunale per i Minorenni aveva adottato provvedimento di sospensione del Toro dalla responsabilità genitoriale e di affidamento dei figli minori al servizio sociale.
Integrando i detti comportamenti violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio , che rendevano il del tutto inadeguato all'esercizio della responsabilità genitoriale, la per quanto CP_1 Parte_1 qui di specifico rilievo, chiedeva l'addebito della separazione al predetto convenuto e l'affidamento esclusivo dei minori.
Si costituiva in giudizio il resistente, che contestava i fatti esposti da controparte, evidenziando di essere stato assolto dal reato di maltrattamenti e di essere stato privato dell'affetto e della frequentazione dei figli a causa delle iniziative processuali della moglie.
Assumendo che la relazione coniugale fosse stata compromessa dall'infedeltà della stessa, chiedeva l'addebito della separazione a carico della medesima.
A seguito dell'istruzione, disposta la nomina di un curatore speciale dei minori ex art. 473 bis 8 c.p.c. con sentenza emessa in data 09.09.2024 e pubblicata l'11.09.2024, il Tribunale di IN dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla per violazione del dovere di Parte_1
fedeltà; rigettava la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
confermava l'ordinanza presidenziale resa all'udienza 13 luglio 2020 con riferimento all'affidamento dei minori ai servizi sociali , fissandola in 18 mesi, alla loro collocazione prevalente presso la madre ed alla contribuzione del Toro nel mantenimento ordinario e nelle spese straordinarie;
attribuiva al servizio sociale il compito di assumere le decisioni di maggiore interesse per i minori previo confronto con entrambi i genitori, di attivare percorsi di monitoraggio e supporto alla genitorialità delle parti, ribadendo la necessità di concentrarsi sui bisogni dei minori concernenti la relazione genitoriale con il padre e predisponendo gli strumenti ed il personale necessari al relativo recupero, una volta che i ragazzi avranno manifestato interesse in tal senso;
disponeva l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
condannava, infine, quest'ultima al pagamento delle spese di lite, disponendone il versamento in favore dell'Erario.
Avverso la sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituiva , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_1
c.p.c. e, nel merito, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto. Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la OR, alla scadenza dei termini assegnati, con ordinanza del 4.02.2025 rinviava la causa per la decisione ad altra data, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Quindi con ordinanza del 2-4.04.2025, assumeva la causa in decisione senza termini, attesa la natura camerale del rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea motivazione della sentenza in punto di rigetto della domanda di addebito della separazione a carico di . CP_1
In particolare, evidenzia la contraddittorietà della ricostruzione dei fatti di causa da parte del primo decidente, che non aveva tenuto conto di una serie di circostanze documentate e provate nel giudizio, che avrebbero dovuto condurre ad una decisione opposta.
In particolare, nel censurare la negativa valutazione espressa in punto di nesso eziologico tra le condotte addebitate al e la definitiva compromissione del menage coniugale nonché in merito CP_1
alla ritenuta riconducibilità della condotta reattiva del predetto alla scoperta della relazione extraconiugale di essa moglie, l'appellante sostiene che tale convincimento non teneva conto del contesto familiare in cui la crisi era maturata.
Sottolinea, in proposito, :
- l'assunzione di sostanze stupefacenti ( marijuana e cocaina) da parte del , a far data dall'anno CP_1
2010 e la successiva ammonizione da parte del Prefetto di IN giusta decreto del 27.11.2011 a seguito del ritrovamento di sostanza stupefacente;
-il ritiro della patente ad opera dei Carabinieri di Scaletta Zanclea in conseguenza della detenzione di sostanza stupefacente ( verbale di contestazione del 5.04.2014);
- la sottrazione, da parte del , di denaro e gioielli dei figli e della moglie per l'acquisto di droga CP_1
e commissione al medesimo fine di piccoli furti;
-il fallimento dei tentativi posti in essere da essa appellante per aiutare il coniuge a riabilitarsi, mediante percorsi di recupero in comunità, che quest'ultimo aveva abbandonato o portato a termine ma senza esito positivo;
-i tentativi di suicidio da parte del nell'anno 2017, con conseguente ricovero presso l'ospedale CP_1
Papardo, ove gli era stato diagnosticato “ disturbo distimico, abuso di cannabinoidi, disturbo di personalità borderline”; - i comportamenti ingiuriosi, minacciosi e finanche violenti posti in essere ai danni di essa moglie ed, in particolare, l'aggressione subita durante le festività pasquali del 2018, a fronte della mera richiesta rivolta al marito di lasciare la casa coniugale, avendone accertato l'uso di cocaina;
aggressione non denunciata a causa dell'ulteriore tentativo di suicidio;
- l'avvio di un ulteriore percorso di recupero in comunità, ove il era rimasto fino all'estate 2018, CP_1 riprendendo, una volta rientrato a casa, l'uso di sostanze stupefacenti;
-la sottrazione dal conto postale del suocero di euro 2.400,00, con successiva condanna alla pena di un anno e quattro mesi per furto;
-l' applicazione, da parte del Tribunale di IN, a seguito della querela sporta da essa deducente in data 13.03.2019 per le subite violenze fisiche e verbali, della misura cautelare del divieto di avvicinamento;
- la conseguente sospensione dalla responsabilità genitoriale del Toro disposta con decreto del 30.04-
7.05.2019 dal Tribunale per i Minorenni su istanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di IN, con affidamento dei minori ai Servizi Sociali e mandato al Consultorio Familiare di sottoporre il medesimo a un percorso di recupero della capacità genitoriale;
CP_1
- la denuncia sporta in data 2.07.2019 nei confronti del predetto a seguito delle minacce di morte proferite ai danni di essa a causa del rapporto di amicizia nel frattempo instaurato con Parte_1
, con conseguente aggravamento della misura cautelare e sostituzione del divieto Persona_2
di avvicinamento con gli arresti domiciliari;
- le ulteriori ingiurie e minacce proferite attraverso social network;
- il conseguente ammonimento del da parte del Questore a desistere da qualsivoglia condotta CP_1
violenta e aggressiva nei confronti della Parte_1
-l'ennesima querela sporta a seguito del rinvenimento del , nonostante la sottoposizione alla CP_1 misura cautelare, nei pressi dell'abitazione familiare.
L'insieme di tali circostanze, ad avviso dell'appellante, avrebbe dovuto comportare l'addebito della separazione al e non anche alla stessa a causa dell' asserita violazione del dovere di fedeltà. CP_1
Evidenzia, infatti, che, come riferito dai testi, la scoperta, da parte del marito, della relazione extraconiugale dalla stessa intrattenuta risaliva al mese di giugno 2019 e, dunque, a epoca successiva ai gravi fatti denunciati dalla medesima nel mese di marzo 2019. Tali comportamenti aggressivi, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, non potevano qualificarsi in termini di conseguenza della scoperta della relazione extraconiugale, essendo a essa precedenti.
Aggiunge l'appellante che la ripresa della convivenza non era stata impedita dalla scoperta della propria infedeltà a opera del marito, come, invece, affermato dal primo decidente, quanto, piuttosto, dalla denuncia presentata a carico del predetto , cui aveva fatto seguito l'ordine di allontanamento dalla casa coniugale.
Lamenta, inoltre, che il giudice di prime cure non aveva considerato il grave episodio di violenza fisica ai suoi danni, verificatosi nelle festività pasquali dell'anno 2018.
In tale occasione, il , che si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, era stato invitato a CP_1
lasciare la casa coniugale, reagendo, tuttavia, in modo violento, picchiandola con schiaffi al volto e facendola precipitare a terra svenuta.
Tale episodio era stato confermato dalla teste , la quale aveva riferito di aver assistito al Tes_1
litigio e di aver aiutato la a sollevarsi da terra. Parte_1
Sulla scorta di tali deduzioni, insiste sulla riforma della sentenza in punto di addebito, richiamando,
a supporto della domanda, l'orientamento della OR di legittimità in materia di violazione dei doveri matrimoniali integrata da condotte di violenza fisica.
2.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata applicazione dell'art. 151 co. 2
c.c. in relazione alla pronuncia di addebito di separazione a suo carico.
Più in particolare, evidenzia che la violazione del dovere di fedeltà, individuata dal giudice come causa della pronuncia di addebito della separazione a suo carico, si era verificata in un contesto già compromesso in modo irreparabile e caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale.
Invero, la scoperta di tale relazione , da parte del , risaliva al mese di giugno 2019 e, dunque, ad CP_1
epoca successiva ai gravi fatti denunciati nel mese di marzo 2019 , integranti reiterate condotte contrarie ai doveri coniugali ad opera del predetto.
Ne discendeva il difetto del nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo di fedeltà ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza a fronte della pregressa crisi del rapporto coniugale.
3.- Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata statuizione in punto di affidamento dei figli minori ai servizi sociali. In particolare, il giudice di prime cure aveva confermato l'ordinanza presidenziale resa all'udienza del 13.07.2020, nella parte in cui erano stati richiamati i provvedimenti emessi dal Tribunale per i
Minorenni in data 30.04.2019 e 14.01.2020 a disciplina dei rapporti tra genitori e la prole e per effetto dei quali era stata disposta la sospensione del dalla responsabilità genitoriale ( poi revocata con CP_1 decreto 92/2023) e l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali anche a supporto della capacità genitoriale della madre.
Il giudice di prime cure – continua l'appellante – applicando l'art. 5 bis L. 183/1983, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, aveva escluso l'adozione di interventi ablativi della responsabilità genitoriale, disponendo quello che, più che un affidamento dei minori ai servizi sociali, era corretto definire un mandato di vigilanza e supporto, volto ad ampliare – secondo il dictum della Suprema OR
(Cass.32290/2023)- le risorse destinate al benessere dei minori
L'adozione di siffatta misura era stata giustificata in ragione di “ carenze riscontrabili nella capacità genitoriale di entrambe le parti”, ritenendo il Tribunale che la madre fosse “ soggetto certamente incapace di farsi carico delle reali esigenze affettive della prole , non possedendo l'autorevolezza o forse la volontà necessarie a garantire una corretta relazione con il padre, e plausibilmente, ella riesce a soddisfare solo le esigenze materiali e contingenti dei figli in atto inseriti nel nuovo nucleo, come riferito dal curatore speciale e dai servizi sociali che ne hanno osservato l'assestamento nell'attuale dimensione familiare”.
Sempre secondo il giudice di primo grado, “ tale convincimento è supportato dalla constatazione secondo cui lo stesso curatore speciale dei minori si è limitato a dare conto del riferito della donna in ordine ai propri interventi a supporto della relazione genitoriale con il , senza circostanziare CP_1
in alcun modo tali tentativi fallimentari, mentre il servizio sociale ha riferito di una condotta insistente e collaborativa della madre nel condurre i figli allo spazio neutro, certamente tardiva e non più idonea a disinnescare il rifiuto maturato nei figli appena adolescenti”.
Ad avviso dell'appellante, tale motivazione non poteva essere condivisa, alla luce delle valutazioni dei Servizi Sociali, da cui era emerso che essa aveva sempre tenuto un comportamento collaborativo e non ostacolante con l'obiettivo di assicurare la serenità e il benessere dei figli.
Inoltre, aggiunge che nelle relazioni del 6.05.2024 e del 28.04.2021 i responsabili del Servizio Sociale avevano, rispettivamente, segnalato che i minori “rifiutavano categoricamente ogni tipo di rapporto con il padre” e che l'unico incontro tra il e i figli si era verificato solo grazie all'insistenza CP_1 della madre, che ha sempre fornito la propria collaborazione nel percorso individuato dal giudice”. Peraltro, la stessa curatrice speciale dei minori aveva dato atto degli svariati tentativi posti in essere da essa madre per convincere i figli ad incontrare il genitore.
L'appellante contesta, inoltre, la severa argomentazione del giudice di prime cure , che aveva evidenziato “le capacità manipolatorie esperite in questa vicenda processuale e nei contesti processuali alla cui attenzione la aveva inteso portare la vicenda familiare prima Parte_1 dell'instaurazione dell'odierna lite, al solo fine di screditare la figura del coniuge e di determinare il definitivo allontanamento dei figli”.
Sul punto, nel lamentare il travisamento dei fatti, sottolinea che le iniziative giudiziarie intraprese nei confronti del erano state motivate dall'esclusiva esigenza di tutelare sé stessa e i figli minori dai CP_1
gravi comportamenti posti in essere dal coniuge, anche alla presenza dei figli, in una situazione di altissima tensione e pericolosità sociale dello stesso e non certo al fine di screditare la sua figura, come, del resto, dimostrato dalla disposta applicazione di misure cautelari.
4.- Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata liquidazione delle spese processuali, anche alla luce dell'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda di cui al punto 5 della memoria difensiva di parte resistente, volta ad ottenere l'assegnazione del garage annesso alla casa coniugale.
5.-Le argomentazioni dell'appellante risultano specificamente contestate dal , che ha chiesto la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
Quanto all'addebito della separazione alla moglie, ribadisce che , come riferito dai testi, solo la relazione extraconiugale della aveva determinato la disgregazione del vincolo coniugale, Parte_1
dato che fino a maggio/giugno 2019 i coniugi si erano sempre riconciliati.
Quanto, invece, al rigetto dell'analoga domanda di addebito svolta dalla moglie nei propri confronti, contesta di aver posto in essere condotte di maltrattamenti e /o persecuzione ai danni delle predetta né, tantomeno, a danno dei figli, tanto da essere stato assolto in sede penale.
In ordine al contestato affidamento dei minori, ribadisce l'inadeguatezza genitoriale della
Parte_1
Evidenzia di aver mantenuto con i figli un rapporto sano ed equilibrato fino alle false e pretestuose denunce sporte dalla moglie il 3 luglio 2019, il 15 e 18 maggio 2020, a seguito delle quali i minori avevano frapposto un rifiuto agli incontri. Assume che, non essendo mai stati i predetti vittime di violenza assistita né protagonisti di episodi in cui si erano sentiti minacciati dal padre, tale rifiuto non era riconducibile a paura nei suoi confronti, quanto, piuttosto, alla condotta manipolatrice della madre.
Contesta che la abbia tenuto un comportamento collaborativo e non ostacolante, come, Parte_1
invece, dalla stessa affermato ed evidenzia che le generiche conclusioni dei servizi sociali dalla medesima richiamate non sono il frutto di un effettivo approfondimento sulle capacità genitoriali della predetta .
Richiama quanto osservato dal Tribunale circa la tardività della condotta collaborante della controparte , quale emersa dalla relazione del 2021, non più idonea a disinnescare il rifiuto maturato nei figli appena adolescenti .
§
5.- Preliminare all'esame delle questioni devolute alla OR è la disamina dell'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Essa è evidentemente infondata.
In proposito, vale rammentare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), è da intendersi nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 36481/2022; 40560/2021; 7675/2019;
20836/2018)
Nel caso in esame le doglianze dell'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto
(anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla OR di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
6.-Ciò posto e procedendo al vaglio di merito, possono essere esaminati congiuntamente il primo e il secondo motivo di gravame, concernenti l'addebito della separazione a carico di Parte_1
.
[...] I motivi sono infondati.
Giova, anzitutto, sottolineare la correttezza dell'argomentazione dell'appellante, secondo cui le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole- quand'anche concretatisi in un unico episodio di percosse-non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore.
In proposito , la OR di Cassazione ha reiteratamente affermato che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (ex ultimis Cass.22294/2024)
Trattasi, infatti, di comportamenti inaccettabili nella relazione coniugale, idonei a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivi della pari dignità di ogni persona e muniti di incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. nn. 31351/22; 7388/2017).
Tuttavia, nel caso in esame, non vi è prova di quelle violenze fisiche poste in essere dal ai danni CP_1
della moglie e su cui la predetta ha basato la pronuncia di addebito, avuto riguardo sia all'assoluzione del predetto dall'accusa di maltrattamenti, sia all'insufficienza della prova testimoniale.
Va, in proposito, rammentato che la valutazione del giudice penale in ordine all'esclusione dell'illecito non preclude al giudice civile, che sugli stessi fatti sia chiamato a pronunciarsi in sede di separazione tra coniugi, di apprezzarli diversamente ai fini dell'addebito della separazione, attribuendo a essi autonoma rilevanza causale.
Fuori dalle ipotesi disciplinate dagli artt. 651 e 652 c.p.c., invero, il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente (Cass.n.17316/2018).
Tuttavia, nel caso in esame, pur escludendo la valenza di giudicato alla sentenza di assoluzione, deve prendersi atto dell'insufficienza delle prove acquisite al fine di dimostrare la dedotta condotta violenta del . CP_1 La teste (v. udienza 8.04.2022) - le cui dichiarazioni sono state richiamata dalla stessa Tes_1
appellante a sostegno delle proprie argomentazioni- , quanto all'episodio verificatosi durante le feste pasquali 2018, si è limitata a riferire di essere a conoscenza dei fatti “perché mi ha telefonato la signora e precisato di averla “aiutata a sollevarsi da terra” , pure aggiungendo che i Parte_1
coniugi avevano continuato a litigare anche dopo il suo arrivo.
Trattasi, evidentemente, di una ricostruzione dei fatti insufficiente a dimostrare l'avvenuta aggressione con schiaffi e pugni ad opera del , nulla avendo la teste potuto riferire in merito alla CP_1
causa della caduta della avendola trovata già a terra. Parte_1
Né, tantomeno, la ha fatto riferimento a condotte violente poste in essere in sua presenza, Tes_1 di guisa che la prova della verificazione dell'accaduto nei termini descritti dalla è Parte_1
rimasta affidata esclusivamente al racconto delle medesima.
Neanche vi è prova della mancata contribuzione del al mantenimento familiare ed alla CP_1 sottrazione di soldi per l'acquisto di sostanze stupefacenti, trattandosi di circostanza che la predetta ha riferito per averle apprese dalla stessa Tes_1 CP_3
E se, invece, dalla deposizione delle testi e può trarsi conferma delle violenze verbali Tes_1 Tes_2
poste in essere dal ai danni della perfino nel momento in cui la stessa si era recata CP_1 Parte_1
presso i Carabinieri per denunciarlo, nondimeno, ad avviso della OR , tali risultanze non sono sufficienti a fondare la pronuncia di addebito a carico dell'appellato a causa della ripetuta riconciliazione tra i coniugi (oltre che – come meglio si dirà in seguito – a causa del contesto temporale di collocazione ).
Dalle varie testimonianze, invero, è emerso che, prima della scoperta della relazione extraconiugale dell'appellante, i coniugi si erano “sempre riconciliati”, come riferito dalla . Tes_1
Anche teste dell'appellante ha riferito che “nonostante l'allontanamento e la denuncia Tes_3
i coniugi restavano insieme e confidava di rientrare a casa dalla moglie, come aveva sempre CP_1
fatto dopo ogni precedente litigio. Ciò so per avermelo riferito la signora sia perché Parte_1 vedevo lo stesso andare a prendere la figlia a danza “. CP_1 Per_1
In definitiva, alla pronuncia di addebito della separazione a carico del osta la continua CP_1
riconciliazione tra i coniugi, fino alla scoperta, a opera dello stesso, della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie.
Conseguentemente, siffatta relazione deve considerarsi la causa della disgregazione del vincolo coniugale, non potendosi attribuire rilevanza causale in tal senso ai comportamenti del . CP_1 Sul punto, giova richiamare l'orientamento della OR di Cassazione, secondo cui la riconciliazione consiste nella ricostituzione del consorzio familiare, attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzano in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. ( v. Cass. n. 28655/2013).
Come condivisibilmente osservato in sentenza “è vero che il , durante il matrimonio, è incorso CP_1 nell'abuso di stupefacenti con le note conseguenze devastanti sulla propria vita familiare, lavorativa
e sociale;
se è vero che egli ha resistito agli inviti della moglie a farsi curare con costanza ed effettiva partecipazione ed ha adottato comportamenti fuori dalle righe ed imbarazzanti in presenza della ricorrente e dei figli nonché, in alcune occasioni, di fronte a terzi, è anche vero che non è ravvisabile alcun nesso eziologico tra tali condotte e la definitiva compromissione del ménage coniugale, posto che solo la violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della e la relativa scoperta Parte_1
da parte del marito si sono rivelate impeditive della ripresa della convivenza, come confermato espressamente dai testi escussi tra essi compresi quelli indicati dalla ricorrente” .
Sebbene la OR non condivida l'argomentazione del primo decidente, che ha ricondotto i comportamenti del “improntati alla reattività ed al discontrollo” alla consapevolezza del CP_1 predetto “di avere perso l'amore della moglie”, trattandosi di condotte inaccettabili in un contesto familiare improntato al rispetto reciproco e basato sulla pari dignità dei coniugi, nondimeno, alla stregua delle emergenze probatorie acquisite, non vi sono, ragioni per dissentire dalle restanti considerazioni in punto di addebito.
Invero, risulta dagli atti che quelle condotte di violenza verbale , consistenti nelle minacce di morte proferite all'indirizzo della (v. dep. ) si sono verificate dopo che il era Parte_1 Tes_1 CP_1
venuto a conoscenza della relazione della moglie , ossia allorquando il vincolo coniugale risultava ampiamente compromesso.
Deve, pertanto, escludersi il nesso eziologico tra tali minacce (benchè integranti violazione dei doveri matrimoniali ) e la definitiva compromissione del menage coniugale, come concluso dal primo decidente.
§
7.- Resta a questo punto da esaminare la questione dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale per la durata di 18 mesi. Avuto riguardo all'età dei predetti, ritiene la OR necessario procedere alla loro audizione a fine di verificare le ragioni del loro rifiuto di vedere il padre.
La causa va, pertanto, rimessa dul ruolo come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva va riservata la regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
La OR d'Appello di IN , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 799/2024 sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 1990/2024 emessa dal Parte_1 CP_1
Tribunale di IN il 09.09.2024 e pubblicata l'11.09.2024 così provvede:
a) rigetta il primo ed il secondo motivo di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata nel capo relativo all'addebito della separazione;
b) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere all'audizione dei minori;
c) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 6.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Marisa Salvo dott. Massimo Gullino