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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 29831/2024 promossa da:
, in persona del Ministro p.t. (C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. , presso i cui uffici è P.IVA_2
domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] ed ivi residente in CP_1 C.F._1
viale Esperia Sperani 78 -00135, elettivamente domiciliata in Roma, Viale XXI Aprile n. 24, presso lo studio dell'Avv. Stefano Florissi (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa C.F._2
come per mandato in atti -
APPELLATA
Previa lettura del seguente dispositivo all'udienza del 25 febbraio 2025:
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione di diritto del giudizio ex art. 21 comma 5 del D.L. n. 202/2024 e successiva legge di conversione. Spese del doppio grado del giudizio compensate.
Roma, lì 25 febbraio 2025
Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 1 SINTETICHE MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato il 4 luglio 2024, il impugnava la sentenza Parte_1
n. 21291/2023, emessa in data 4 gennaio 2024 dal Giudice di Pace di Roma, con la quale era stato dichiarato illegittimo l'avviso di addebito e intimazione di pagamento n. 097 2022 6004361678000 del 14 novembre 2022, annullando così la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 comminata dall'odierno appellante nei confronti di odierna appellata, per violazione CP_1 dell'obbligo vaccinale di cui all'art.
4-sexies, comma 6, del D.L. 44/2021. Con la richiamata sentenza, il Giudice di Pace aveva accolto ai sensi dell'art. 23 della L. 689/81 l'opposizione presentata dalla parte appellata, in quanto riteneva che l'odierna parte appellante avesse omesso di fornire la prova della legittimità del provvedimento opposto, nonché della fondatezza della propria pretesa, prova che secondo il Giudice di prime cure il aveva onere di fornire ( Parte_1
“è onere della Pubblica Amministrazione fornire la prova della legittimità del provvedimento opposto, e della fondatezza della sua pretesa, e non essendo stata fornita tale prova, la domanda deve essere accolta ai sensi dell'art. 23 L. 689/81”). Nel proprio ricorso in appello parte appellante impugnava l'anzidetta sentenza, contestando, in primo luogo, la falsa applicazione dell'art.
4-sexies, co. 7, d.l. 44/2021, avendo il Giudice di prime cure ritenuto il legittimato Parte_1 passivo, nonostante l'art.
4-sexies, co. 7, d.l. 44/2021 prevedesse espressamente al riguardo la legittimazione passiva dell' . In secondo luogo, parte appellante Controparte_2
contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 23 della l. 689/1981 nonché dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011, avendo il giudice di prime cure ritenuto non assolto l'onere della prova in ordine alla “notifica di accertamento di violazione”, all'“avviso di avvio di procedimento sanzionatorio” ed alla “notifica di contestazione e/o una ingiunzione di pagamento”, nonostante il avesse provveduto a depositare sia la comunicazione di avvio del Parte_1 procedimento sanzionatorio n. 09775202200016009816 che l'avviso di addebito n.
09720226004361678000, nonché le rispettive relate di notifica. L'appellante sosteneva infatti che l'anzidetta produzione documentale fosse da considerarsi sufficiente ad assolvere l'onus probandi richiesto al essendo il procedimento di irrogazione della sanzione Parte_1
amministrativa per cui è causa disciplinato dal combinato disposto del d.l. 44/2021 e del Protocollo
d'Intesa sottoscritto dal e dall' in data 8 Parte_1 Controparte_3
febbraio 2022. Inoltre, continuava parte appellante, il fatto che il Giudice di prime cure ritenesse insufficiente la documentazione fornita dal circa la regolarità del Parte_1
procedimento sanzionatorio per cui è causa non lo esonerava comunque dal valutare autonomamente la responsabilità dell'opponente, dato che, come statuito dalla Suprema Corte (cfr.
Pagina 2 Cass. n. 23079/2009; Cass. n. 24691/2018; Cass. 11280/2010; Cass. 2959/2016), la mancata produzione dei documenti non implica di per sé l'automatico accertamento dell'infondatezza della pretesa sanzionatoria. Infine, parte appellante contestava la mancata conoscenza e valutazione nella sentenza impugnata di tutte le eccezioni sollevate in primo grado relative alla conformità dell'art.4 del d.l. n. 44 del 2021 all'art.32 della Costituzione e alla regolarità del procedimento sanzionatorio.
In particolare, per quanto riguarda la conformità alla Costituzione dell'art.4 del d.l. n. 44 del 2021,
l'appellante riteneva la stessa incontestabile, essendo la richiamata disposizione normativa espressione della discrezionalità politica del legislatore, il quale è chiamato ad operare un bilanciamento tra i due interessi tutelati dall'art.32 della Costituzione, ossia il “diritto individuale alla salute” e “l'interesse della collettività” (C. Cost. 288/ 2019, C. Cost. 14 / 2023). Pertanto, continuava l'appellante, sarebbe da ritenersi infondata ogni contestazione circa la presunta violazione del diritto alla “libera scelta della cura nella forma del consenso informato”, non essendo nel caso de quo necessario alcun consenso informato, trovando l'obbligo vaccinale autonomo fondamento nello stesso D.L. 44/2021 (TAR Lazio 8513 / 2022). Per quanto concerneva invece la presunta irregolarità del procedimento sanzionatorio, eccepita da parte appellata ai punti 5) 6) e 7) del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, e, in particolare, la questione del mancato rispetto dei termini del procedimento de quo, l'appellante rilevava che sia la comunicazione di avvio del procedimento de quo che la relativa notifica dell'avviso di addebito (rispettivamente allegati 1 e 4 del ricorso in appello de quo) erano state inviate nei termini stabiliti dal legislatore nel
D.L. 44 / 2021 e nel richiamato Protocollo d'Intesa e che, inoltre, gli anzidetti atti presentavano tutti i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa. Parte appellante concludeva il proprio ricorso in appello chiedendo di “accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, con definitivo rigetto del ricorso di primo grado”. Con Decreto del 15 settembre 2025, il Giudice dott. Pietro Persico, letto il ricorso in appello del , viste le pendenze Parte_1
dei due ruoli unificati in cui era subentrato e la notevole mole di procedimenti già rinviati per conclusioni e per la decisione e di procedimenti già introitati a sentenza, dovendo deve dare priorità di approfondimento e di studio e di decisione alle altre cause aventi numero di ruolo più risalente nel tempo, molte delle quali già introitate a sentenza, fissava al 25 febbraio 2025 l'udienza di discussione di cui all'art. 435 c.p.c. co. I. In data 14-2-2025 si è costituita parte appellata segnalando l'avvenuta cessazione della materia del contendere in seguito ad intervenuto annullamento di ufficio ed in autotutela della sanzione dedotta in lite, in subordine evidenziando la sopravvenuta normativa di cui al D.L. n. 202/2024 in riferimento all'estinzione di diritto dei procedimenti pendenti aventi ad oggetto la medesima materia del presente giudizio, chiedendo la condanna del appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. In Parte_1
Pagina 3 riferimento alla materia del contendere è sopraggiunta la normativa di cui al D.L. n. 202/2024 (cd.
Decreto Milleproroghe 2025) il cui art. 21, comma 5, dispone che “I procedimenti sanzionatori di cui all'art.
4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,..., non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate..., l' trasmette in Controparte_3
via telematica al della Salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi Parte_1
pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate...”. In forza di detto “ius superveniens” è stata disposta l'estinzione di diritto dei procedimenti in corso prevedendosi anche ex lege la compensazione delle spese. Il presente contenzioso in grado di appello rientra tra quelli disciplinati dall'art. 21 comma 5 del D.L. n. 202/2024 convertito in legge
(cd. Decreto milleproroghe 2025). Non è stato proposto formale appello incidentale sul governo delle spese di primo grado non essendo stata specificamente contestata la decisione del primo giudice relativamente al capo della sentenza di primo grado che ha regolato le spese di giudizio.
Pertanto, per la sopravvenuta normativa di cui all'art. 21 comma 5 del D.L. n. 202 del 2024 e relativa legge di conversione, in riferimento alla sorte dei procedimenti pendenti, tra i quali rientra quello in decisione, deve ritenersi assorbente l'estinzione di diritto per cui va dichiarata l'estinzione di diritto del presente processo con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Essendo l'estinzione di diritto del procedimento e la compensazione delle spese disposte in applicazione dello ius superveniens sopra indicato, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002.
Roma, 25-2-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 29831/2024 promossa da:
, in persona del Ministro p.t. (C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. , presso i cui uffici è P.IVA_2
domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] ed ivi residente in CP_1 C.F._1
viale Esperia Sperani 78 -00135, elettivamente domiciliata in Roma, Viale XXI Aprile n. 24, presso lo studio dell'Avv. Stefano Florissi (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa C.F._2
come per mandato in atti -
APPELLATA
Previa lettura del seguente dispositivo all'udienza del 25 febbraio 2025:
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione di diritto del giudizio ex art. 21 comma 5 del D.L. n. 202/2024 e successiva legge di conversione. Spese del doppio grado del giudizio compensate.
Roma, lì 25 febbraio 2025
Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 1 SINTETICHE MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato il 4 luglio 2024, il impugnava la sentenza Parte_1
n. 21291/2023, emessa in data 4 gennaio 2024 dal Giudice di Pace di Roma, con la quale era stato dichiarato illegittimo l'avviso di addebito e intimazione di pagamento n. 097 2022 6004361678000 del 14 novembre 2022, annullando così la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 comminata dall'odierno appellante nei confronti di odierna appellata, per violazione CP_1 dell'obbligo vaccinale di cui all'art.
4-sexies, comma 6, del D.L. 44/2021. Con la richiamata sentenza, il Giudice di Pace aveva accolto ai sensi dell'art. 23 della L. 689/81 l'opposizione presentata dalla parte appellata, in quanto riteneva che l'odierna parte appellante avesse omesso di fornire la prova della legittimità del provvedimento opposto, nonché della fondatezza della propria pretesa, prova che secondo il Giudice di prime cure il aveva onere di fornire ( Parte_1
“è onere della Pubblica Amministrazione fornire la prova della legittimità del provvedimento opposto, e della fondatezza della sua pretesa, e non essendo stata fornita tale prova, la domanda deve essere accolta ai sensi dell'art. 23 L. 689/81”). Nel proprio ricorso in appello parte appellante impugnava l'anzidetta sentenza, contestando, in primo luogo, la falsa applicazione dell'art.
4-sexies, co. 7, d.l. 44/2021, avendo il Giudice di prime cure ritenuto il legittimato Parte_1 passivo, nonostante l'art.
4-sexies, co. 7, d.l. 44/2021 prevedesse espressamente al riguardo la legittimazione passiva dell' . In secondo luogo, parte appellante Controparte_2
contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 23 della l. 689/1981 nonché dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011, avendo il giudice di prime cure ritenuto non assolto l'onere della prova in ordine alla “notifica di accertamento di violazione”, all'“avviso di avvio di procedimento sanzionatorio” ed alla “notifica di contestazione e/o una ingiunzione di pagamento”, nonostante il avesse provveduto a depositare sia la comunicazione di avvio del Parte_1 procedimento sanzionatorio n. 09775202200016009816 che l'avviso di addebito n.
09720226004361678000, nonché le rispettive relate di notifica. L'appellante sosteneva infatti che l'anzidetta produzione documentale fosse da considerarsi sufficiente ad assolvere l'onus probandi richiesto al essendo il procedimento di irrogazione della sanzione Parte_1
amministrativa per cui è causa disciplinato dal combinato disposto del d.l. 44/2021 e del Protocollo
d'Intesa sottoscritto dal e dall' in data 8 Parte_1 Controparte_3
febbraio 2022. Inoltre, continuava parte appellante, il fatto che il Giudice di prime cure ritenesse insufficiente la documentazione fornita dal circa la regolarità del Parte_1
procedimento sanzionatorio per cui è causa non lo esonerava comunque dal valutare autonomamente la responsabilità dell'opponente, dato che, come statuito dalla Suprema Corte (cfr.
Pagina 2 Cass. n. 23079/2009; Cass. n. 24691/2018; Cass. 11280/2010; Cass. 2959/2016), la mancata produzione dei documenti non implica di per sé l'automatico accertamento dell'infondatezza della pretesa sanzionatoria. Infine, parte appellante contestava la mancata conoscenza e valutazione nella sentenza impugnata di tutte le eccezioni sollevate in primo grado relative alla conformità dell'art.4 del d.l. n. 44 del 2021 all'art.32 della Costituzione e alla regolarità del procedimento sanzionatorio.
In particolare, per quanto riguarda la conformità alla Costituzione dell'art.4 del d.l. n. 44 del 2021,
l'appellante riteneva la stessa incontestabile, essendo la richiamata disposizione normativa espressione della discrezionalità politica del legislatore, il quale è chiamato ad operare un bilanciamento tra i due interessi tutelati dall'art.32 della Costituzione, ossia il “diritto individuale alla salute” e “l'interesse della collettività” (C. Cost. 288/ 2019, C. Cost. 14 / 2023). Pertanto, continuava l'appellante, sarebbe da ritenersi infondata ogni contestazione circa la presunta violazione del diritto alla “libera scelta della cura nella forma del consenso informato”, non essendo nel caso de quo necessario alcun consenso informato, trovando l'obbligo vaccinale autonomo fondamento nello stesso D.L. 44/2021 (TAR Lazio 8513 / 2022). Per quanto concerneva invece la presunta irregolarità del procedimento sanzionatorio, eccepita da parte appellata ai punti 5) 6) e 7) del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, e, in particolare, la questione del mancato rispetto dei termini del procedimento de quo, l'appellante rilevava che sia la comunicazione di avvio del procedimento de quo che la relativa notifica dell'avviso di addebito (rispettivamente allegati 1 e 4 del ricorso in appello de quo) erano state inviate nei termini stabiliti dal legislatore nel
D.L. 44 / 2021 e nel richiamato Protocollo d'Intesa e che, inoltre, gli anzidetti atti presentavano tutti i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa. Parte appellante concludeva il proprio ricorso in appello chiedendo di “accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, con definitivo rigetto del ricorso di primo grado”. Con Decreto del 15 settembre 2025, il Giudice dott. Pietro Persico, letto il ricorso in appello del , viste le pendenze Parte_1
dei due ruoli unificati in cui era subentrato e la notevole mole di procedimenti già rinviati per conclusioni e per la decisione e di procedimenti già introitati a sentenza, dovendo deve dare priorità di approfondimento e di studio e di decisione alle altre cause aventi numero di ruolo più risalente nel tempo, molte delle quali già introitate a sentenza, fissava al 25 febbraio 2025 l'udienza di discussione di cui all'art. 435 c.p.c. co. I. In data 14-2-2025 si è costituita parte appellata segnalando l'avvenuta cessazione della materia del contendere in seguito ad intervenuto annullamento di ufficio ed in autotutela della sanzione dedotta in lite, in subordine evidenziando la sopravvenuta normativa di cui al D.L. n. 202/2024 in riferimento all'estinzione di diritto dei procedimenti pendenti aventi ad oggetto la medesima materia del presente giudizio, chiedendo la condanna del appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. In Parte_1
Pagina 3 riferimento alla materia del contendere è sopraggiunta la normativa di cui al D.L. n. 202/2024 (cd.
Decreto Milleproroghe 2025) il cui art. 21, comma 5, dispone che “I procedimenti sanzionatori di cui all'art.
4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,..., non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate..., l' trasmette in Controparte_3
via telematica al della Salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi Parte_1
pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate...”. In forza di detto “ius superveniens” è stata disposta l'estinzione di diritto dei procedimenti in corso prevedendosi anche ex lege la compensazione delle spese. Il presente contenzioso in grado di appello rientra tra quelli disciplinati dall'art. 21 comma 5 del D.L. n. 202/2024 convertito in legge
(cd. Decreto milleproroghe 2025). Non è stato proposto formale appello incidentale sul governo delle spese di primo grado non essendo stata specificamente contestata la decisione del primo giudice relativamente al capo della sentenza di primo grado che ha regolato le spese di giudizio.
Pertanto, per la sopravvenuta normativa di cui all'art. 21 comma 5 del D.L. n. 202 del 2024 e relativa legge di conversione, in riferimento alla sorte dei procedimenti pendenti, tra i quali rientra quello in decisione, deve ritenersi assorbente l'estinzione di diritto per cui va dichiarata l'estinzione di diritto del presente processo con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Essendo l'estinzione di diritto del procedimento e la compensazione delle spese disposte in applicazione dello ius superveniens sopra indicato, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002.
Roma, 25-2-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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