Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1127/2023 R.G.,
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura speciale in atti, dall'avv. Stanislao Giammarino.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante p.t., RT
P.IV , rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti P.IV_1
Nunzio Fascina e Rosario Piemonte, elettivamente domiciliato nello studio del primo,
in Salerno alla via Velia n.15.
APPELLATA
Avente a oggetto: appello alla sentenza n. 1904/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha proposto Parte_1
opposizione al D.I. n. n. 1549/2015 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva somma di € 12.265,00, RT
oltre interessi e spese, quale residuo dovuto per il contratto di appalto di lavori edili;
a motivi dell'opposizione contestava la esistenza della creditoria, deducendo di aver corrisposto importi maggiori rispetto ai lavori edili effettivamente eseguiti dalla ditta con pagamento anticipato;
evidenziava, poi, che la ditta RT
aveva abbandonato l'esecuzione delle opere, lasciandone una parte CP_1
incompleta, oltre a non aver eseguito a regola d'arte i lavori portati a termine, e che, più volte sollecitata, dapprima si impegnava a completare le opere incompiute e a sistemare quelle mal eseguite, riconoscendo così il proprio inadempimento, ma poi abbandonava i lavori, rinviando le opere riparatrici a data successiva.
Si costituiva la che, in via preliminare, instava per la RT
concessione della provvisoria esecuzione, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di C.T.U. tecnica e di altra integrativa.
Con sentenza n. 1904/2023 il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava l'opposto D.I. e condannava l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di €. 7.554,41, oltre interessi al tasso e alle decorrenze di legge;
nonché alla refusione della metà delle spese di lite, ponendo
2 definitivamente le spese di CTU per il 75% in capo a parte opponente, e per il restante
25% in capo a parte opposta.
Avverso tale sentenza ha proposto chiedendone la riforma, con il favore Parte_1
delle spese, deducendo a motivi:
1) L'omesso riconoscimento da parte del Tribunale del versamento della complessiva somma di € 33.000,00, essendo stato ritenuto il mancato raggiungimento della prova di tale ulteriore pagamento, in quanto la quietanza prodotta non contiene gli elementi minimi richiesti dalla legge ai fini della riconducibilità al rapporto intercorso tra le parti;
che con tale quietanza l'appellata ha data atto della ricezione di n. 20 cambiali, per il complessivo importo di €. 33.000,00, tutte emesse da all'ordine del Parte_2
e da questi girate in pagamento alla società che Pt_1 RT
ha prodotto all'uopo documentazione attestante la esistenza e l'avvenuto pagamento delle cambiali, nonché estratto movimenti dell'archivio storico della
CRA BCC di Fisciano relativo a movimenti di alcune delle 20 cambiali versate per l'incasso, documentazione venuta in suo possesso tardivamente, avendo il rinvenutala e inviatala a mezzo posta soltanto in data 18.10.2023 e, Parte_2
quindi, dopo l'emissione della sentenza impugnata, e, pertanto, esente dal divieto di nuove prove sancito dall'art. 345 c.p.c., integrando ipotesi di causa non imputabile alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore, che ne ha reso, in questo caso, impossibile il deposito nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, con grave pregiudizio per le sue ragioni;
in ogni caso, munito di procura speciale ha deferito giuramento decisorio a , legale Testimone_1
rapp.te p.t. della sui seguenti capitoli: 1) “G e RT
3 giurando affermo o nego essere vero che sottoscritto l'elenco (documento A
produzione memorie ex art 183, VI comma, c.p.c. di parte opponente) delle 20 cambiali (tutte numerate da 1 a 20) per complessivi € 33.000,00 a firma con prenditore e da questi girate alla Parte_2 Parte_1
; 2) “G e giurando affermo o nego essere vero RT
che la ha incassato la cambiale 1/20 che mi viene RT
mostrata di € 2.000,00 con scadenza 10.5.2011”; 3) “G e giurando affermo o nego essere vero che la ha incassato la cambiale RT
2/20 che mi viene mostrata di € 2.000,00 con scadenza 10.6.2011”; 4) “G e giurando affermo o nego essere vero che la ha RT
incassato la cambiale 3/20 che mi viene mostrata di € 2.000,00 con scadenza
10.7.2011”; 5) “G e giurando affermo o nego essere vero che, rimasto insoluto l'effetto cambiario 4/20 di € 2.000,00 con scadenza 10.8.2011, non protestata perché fuori termine per il protesto (f.t.p.), il corrispondente importo mi è stato versato in contanti come da ricevuta che mi viene mostrata”; 6) “G
e giurando affermo o nego essere vero che, l'importo di € 2.000,00 di cui all'effetto cambiario 5/20 con scadenza 10.9.2011, è stato da me incassato e versato presso la CRA BCC di Fisciano come da estratto movimenti dell'archivio storico che mi viene mostrato”; 7) “G e giurando affermo o nego essere vero che, rimasto insoluto l'effetto cambiario 6/20 di € 1.000,00 con scadenza 10.9.2011, non protestata perché fuori termine per il protesto (f.t.p.), il corrispondente importo mi è stato versato in contanti come da ricevuta che mi viene mostrata”; 8) “G e giurando affermo o nego essere vero che, rimasto insoluto l'effetto cambiario 7/20 di € 2.000,00 con scadenza 10.10.2011, non
4 protestata perché fuori termine per il protesto (f.t.p.), il corrispondente importo mi è stato versato in contanti come da ricevuta che mi viene mostrata”; 9) “G
e giurando affermo o nego essere vero che, l'importo di € 2.000,00 di cui all'effetto cambiario 8/20 con scadenza 10.11.2011, è stato da me incassato e versato presso la CRA BCC di Fisciano come da estratto movimenti dell'archivio storico che mi viene mostrato”; 10) “G e giurando affermo o nego essere vero che la ha incassato l'importo di € RT
2.000,00 di cui alla cambiale 9/20 (f.t.p.) con scadenza 10.12.2011 che mi viene mostrata”; 11) “G e giurando affermo o nego essere vero che la
[...]
ha incassato l'importo di € 1.500,00 di cui alla cambiale 10/20 RT
con scadenza 10.01.2012 che mi viene mostrata”; 12) “G e giurando affermo o nego essere vero che la ha incassato l'importo di RT
€ 1.500,00 di cui alla cambiale 11/20 con scadenza 10.01.2012 che mi viene mostrata”; 13) “G e giurando affermo o nego essere vero che la
[...]
ha incassato l'importo di € 1.500,00 di cui alla cambiale 12/20 RT
con scadenza 10.2.2012 che mi viene mostrata”; 14) “G e giurando affermo o nego essere vero che la ha incassato l'importo di RT
€ 1.500,00 di cui alla cambiale 13/20 con scadenza 10.3.2012 che mi viene mostrata”; 15) “G e giurando affermo o nego essere vero che la
[...]
ha incassato l'importo di € 1.500,00 di cui alla cambiale 14/20 RT
con scadenza 10.4.2012 che mi viene mostrata”; 14) “G e giurando affermo o nego essere vero che la ha incassato l'importo di RT
€ 1.500,00 di cui alla cambiale 15/20 con scadenza 10.5.2012 che mi viene mostrata”; 15) “G e giurando affermo o nego essere vero che la
[...]
[...
[...] ha incassato l'importo di € 1.500,00 di cui alla cambiale 16/20 Parte_3
(f.t.p.) con scadenza 10.6.2012 che mi viene mostrata”; 16) “G e giurando affermo o nego essere vero che la ha incassato RT
l'importo di € 1.500,00 di cui alla cambiale 17/20 con scadenza 10.7.2012 che mi viene mostrata”; 17) “G e giurando affermo o nego essere vero che la ha incassato l'importo di € 1.500,00 di cui alla RT
cambiale 18/20 con scadenza 10.8.2012 che mi viene mostrata”; 18) “G e giurando affermo o nego essere vero che la ha RT
incassato l'importo di € 1.500,00 di cui alla cambiale 19/20 con scadenza
10.9.2012 che mi viene mostrata”; 19) “G e giurando affermo o nego essere vero che la ha incassato l'importo di € 1.000,00 di RT
cui alla cambiale 20/20 con scadenza 10.9.2012 che mi viene mostrata”; 20)
“G e giurando affermo o nego essere vero che la RT
ha ricevuto dal sig. l'importo di € 414,23 a saldo della
[...] Parte_1
fattura n. 161 del 16.10.2012 relativa alle spese per insoluti delle 7 (sette)
cambiali analiticamente indicate nel prospetto allegato alla fattura che mi viene mostrata”; ha chiesto, poi, all'esito della riforma della impugnata sentenza, il riconosciuto dell'avvenuto pagamento della complessiva somma di €
155.000,00.
2) La errata valutazione da parte del Tribunale delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, avendo posto a base dei calcoli le quantificazioni operate dal
C.T.U., ing. , nella prima versione del proprio elaborato peritale, Persona_1
ovvero quella depositata in data 08.03.2019 in cui i lavori non eseguiti erano quantificati in €. 2.616,35, laddove, poi, a seguito di quesiti integrativi, li ha
6 quantificati in € 4.127,85, con un totale “Verifica computo” di €. 149.197,99, da cui vanno detratti €. 2.094,24 relativi ai vizi e ai difetti sulle lavorazioni individuati e stimati dal consulente, pervenendosi al totale complessivo di €
147.109,75.
3) L'inesistenza del credito vantato da controparte emergendo, sulla scorta di quanto dedotto e provato, e, cioè, del pagamento di €. 33.000,00 con i titoli cambiari, e in virtù dell'importo complessivo dei lavori, in misura di €
147.109,75 cosi come ricalcolato dal consulente, il pagamento da parte del Pt_1
di una somma evidentemente maggiore, per €. 155.000,00, rispetto a quella definita in sentenza per €. 122.000,00, rendendo del tutto illegittima qualsiasi ulteriore richiesta da parte della società opposta e la condanna dell'appellante al pagamento di € 7.554,41, oltre interessi, riservandosi di agire in separata sede per la restituzione dell'importo in esubero corrisposto.
Si è costituita la che, in via preliminare, ha eccepito la RT
inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della documentazione nuova prodotta dall'appellante, e, nel merito, ha contestato il gravame chiedendone il rigetto.
All'udienza del 28.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note di trattazione scritta depositate telematicamente, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è parzialmente fondato e va, quindi, accolto per quanto di ragione.
7 Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
L'appellante, invero, intende provare in tale sede l'avvenuto pagamento di importi maggiori rispetto ai lavori edili eseguiti dalla mediante esibizione di Controparte_2
titoli cambiari per complessivi €. 33.000,00 ed estratto dei movimenti dell'archivio storico della CRA BCC Fisciano, relativo a movimenti di alcune delle 20 cambiali versate per l'incasso, documentazione di cui deduce essere venuto in data 18.10.2023, dopo che il la ha rinvenuta e inviata a mezzo posta. Parte_2
Tale documentazione è tardiva e, come tale, inammissibile.
Invero, secondo il disposto di cui all'art. 345 co. III c.p.c., nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti,
salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Orbene, nel caso di specie, la documentazione prodotta in appello è tutta di formazione antecedente al giudizio di primo grado e non può l'appellante invocare l'eccezione di cui al terzo comma, non avendo coltivato con la dovuta diligenza le proprie istanze istruttorie nel corso del giudizio di primo grado.
Al riguardo, va evidenziato che, per costante orientamento giurisprudenziale, non può invocarsi l'eccezione di cui al terzo comma dell'art. 345 c.p.c., né chiedere in appello la produzione di documentazione, seppure sopravvenuta, qualora non siano state coltivate le istanze istruttorie e si tratti di circostanze pregresse e dimostrabili
“aliunde”, ex artt. 210 e 213 c.p.c..
Peraltro, è costantemente affermato che costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'articolo 345, comma 3 c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile
8 incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato.
La produzione di nuovi documenti in appello è, ex articolo 345 comma 3 c.p.c. anche nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la legge n. 69 del 2009,
ammissibile a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile, ovvero che la formazione sia successiva e la relativa produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo
(Cassazione civile, sez. II, 26/04/2023, n. 10941; Cassazione civile, sez. III,
16/05/2022, n. 15503).
Orbene, applicando tali principi al caso in esame, deve rilevarsi che la produzione della documentazione poteva, e doveva, essere richiesta nei termini istruttori, ex artt. 210 e
213 c.p.c..
In ogni caso, anche prescindendo da tali considerazioni, deve rilevarsi che il Tribunale
non ha ritenuto probante la documentazione prodotta, non già perché inesistente, bensì
perché difficilmente riconducibile al rapporto in esame, trattandosi di pagamenti tutti effettuati in anni precedenti alla instaurazione del giudizio di primo grado e avulsi rispetto al contratto di appalto in esame.
Consegue, quindi, la inconferenza del giuramento decisorio volto a provare l'incasso di tali somme senza, però, alcun riferimento al rapporto in esame e alla imputazione ai lavori in questione.
In relazione alla doglianza relativa alla mancata considerazione dell'importo totale dei lavori come ricalcolati dal consulente, giova evidenziare che nella prima relazione peritale del C.T.U. ha stimato l'importo totale dei lavori in €. 162.930,46, da cui
9 detrarre le somme di € 2.616,35 per le opere non completate dalla società appaltatrice e €. 2.094,24, pari alla somma corrispondente al costo delle riparazioni dei vizi accertati.
Il consulente ha, altresì, chiarito, nel rispondere alle osservazioni del C.T.P., che,
applicando il Prezzario OO.PP. Regione Campania dell'Anno 2013 l'importo dei lavori è pari a €. 149.197,99.
Orbene, in sede di chiarimenti, il consulente non ha, però, ricalcolato l'importo finale dei lavori, limitandosi ad evidenziare che l'importo finale dei lavori è stato determinato secondo i prezzi applicati in contabilità dalla Ditta e accettati dalla committenza in sede di collaudo senza alcuna riserva.
In conseguenza, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'importo finale dei lavori
è di €. 162.930,46.
Tuttavia, da tali somme va detratto, oltre all'importo di €. 2.094,24 pari alla somma corrispondente al costo delle riparazioni dei vizi accertati, anche l'ulteriore importo, non già per €. 2.616,35, bensì di €. 4.127,85 per le opere non completate.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che il C.T.U. nella relazione peritale integrativa ha aggiunto alla precedente quantificazione anche una serie di lavorazioni non completate,
non individuate precedentemente, concludendo che l'importo dei lavori non completati
è pari a €. 4.127,85.
Per quanto suesposto, dunque, in parziale riforma della impugnata sentenza,
[...]
va condannato al pagamento, in favore della Pt_1 RT
del complessivo importo di €. 6.043,26, oltre interessi come disposti in sentenza.
10 In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese di giudizio vanno compensate in ragione della metà, ponendosi la restante parte a carico dell'appellante in virtù della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della avverso la sentenza Parte_1 RT
n. 1904/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale riforma della impugnata sentenza condanna al Parte_1
pagamento, in favore della della somma di €. 6.043,26, RT
oltre interessi al tasso e decorrenza di legge.
2) Dichiara compensate per la metà le spese di lite, ponendo a carico di
[...]
la restante metà, liquidate, già dimezzata, per il primo grado, in €. Pt_1
1300,00 e per il secondo grado, in €. 1500,00 per il secondo grado, il tutto oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme che distrae in favore degli avv.ti Nunzio Fascina e Rosario Piemonte, dichiaratisi antistatari.
3) Conferma nel resto.
Salerno, 27 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Aldo Gubitosi
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