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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/04/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1
Con l'Avv. Bava e Del vecchio ricorrente
Contro
Controparte_1
Con Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
resistente Oggetto: Vittime del dovere
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10.5.23 la parte ricorrente, premesso di aver riportato lesioni psico-fisiche in conseguenza del servizio operativo reso come impiantista presso l'Arsenale di Taranto e segnatamente l'insorgenza delle infermità: 1) “noduli pleurici”, chiede i benefici quale vittima del dovere.
Il si costituiva ritualmente in giudizio sostenendo Controparte_1
l'infondatezza delle domande. La causa, espletata CTU medico legale, all'udienza odierna, veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c.. Preliminarmente deve ribadirsi la giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo basti richiamare il principio affermato, a Sezioni Unite, dai giudici di legittimità nell'ordinanza n. 26626 del 18.12.2007: “le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, essendo al riguardo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”. Nel medesimo senso si è espressa Cass. S.U. nella sentenza n. 17078 dell'8.08.2011, secondo cui “In tema di speciali elargizioni per le vittime del terrorismo e loro familiari, gli art. 11 e 12 della legge 3 agosto 2004, n. 206, hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la dipendenza dell'invalidità (e il suo grado) ovvero della morte da atti o stragi di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità, per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento di tutti i benefici economici assicurati dalla legislazione in materia. Ne consegue che, anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione, previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dall'art. 3 della legge n. 206 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non già quella esclusiva delle commissioni tributarie), avendo il legislatore inteso derogare, anche nella materia tributaria, alle norme sulla attribuzione della giurisdizione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario.”. La tutela in sede di giurisdizione ordinaria dei diritti soggettivi di cui all'art. 442 c.p.c. non soffre, poi, deroga per il fatto che la consistenza della pretesa previdenziale dipenda da accertamenti inerenti al rapporto di impiego, dal momento che le relative questioni devono essere esaminate solamente in via incidentale e senza efficacia di giudicato, nei limiti dell'accertamento incidentale previsto dall'art. 34 c.p.c. Deve, pertanto, dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario, e nella fattispecie del Giudice del lavoro, trattandosi di prestazioni di chiara natura assistenziale. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e per le considerazioni che seguono. Infondata è la eccezione di prescrizione atteso che la Suprema Corte ormai ha affermato chiaramente che lo status di vittima del dovere sia imprescrittibile. Sul punto è di recente intervenuta infatti la Cassazione con sentenza 17440/22 per chiarire che lo status di vittima del dovere è imprescrittibile e ciò che si prescrive nel termine decennale sono solo i ratei della prestazioni richieste. Nel merito va riconosciuto il diritto del ricorrente ai benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere. Sul punto non può che citarsi la sentenza della Cassazione n. 4238 del 2019 che ha affermato i seguenti principi “ Nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dai comma 364 dell'art. 1 legge n. 266/2005 sono ricompresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali. 2.- Il concetto di "missione di qualunque natura" di cui al comma 364 dell'art. 1 legge n. 266/2005 va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di "particolari condizioni ambientali od operative" va riscontrato, in primo luogo, alla luce dei rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori. 3.- Nella prospettiva assistenziale solidaristica che viene in rilievo, ai fini del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti considerati nello svolgimento delle loro attività istituzionali, ed in specifico in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica;
ovvero essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori;
allo scopo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento dell'attività lavorativa allora praticato, pur in sé lecito ma assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia professionale (come ad es. il mesotelioma)". Nel caso di specie il ricorrente ha lavorato per la Marina militare prima come servizio sulle navi, poi a terra nell'arsenale militare come impiantista, venendo esposto ad amianto, tanto da sviluppare una patologia asbesto correlata. Si è allora proceduto alla CTU conferendo l'incarico al Dott. per quantificare i Per_1 postumi riportati a seguito degli episodi descritti. Lo stesso ha altresì quantificato la percentuale di invalidità in misura del 53%. In particolare quanto all'inclusione del danno morale nel danno permanente complessivo, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 6 legge n. 206/2004, “le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale”. Il D.P.R. 181/2009 (Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell' invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell' articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206) ha dato attuazione a tale disposizione, prevedendo, all'art. 2, che
“la valutazione della percentuale d'invalidità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206 è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”. I successivi artt. 3 e 4 del D.P.R. hanno stabilito i criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente ed i criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale. Sulla base di tali criteri il CTU ha correttamente proceduto alla quantificazione di un'unica percentuale di invalidità, comprensiva del danno biologico e morale. Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, “il D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 si propone di dettare una disciplina univoca e generale che consenta l'applicazione pratica della L. n. 206 del 2004, art. 6, norma che impone la rivalutazione delle indennità tenendo conto anche del danno biologico e morale, senza tuttavia individuarne i criteri. La portata applicativa del provvedimento si desume dalle premesse, ove si esplicita che i provvedimenti previgenti in tema di riconoscimento delle invalidità (DPR 510/1999 e 243/2006) "necessitano di integrazioni al fine dell'applicazione" del citato art. 6 ed ove si chiarisce che le disposizioni ivi contenute hanno carattere generale e che ad esse debbono attenersi le commissioni mediche competenti ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata. Nelle disposizioni finali inoltre si prevede che le valutazioni dell'invalidità operate in difformità rispetto alle disposizioni del regolamento possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari previa domanda degli interessati;
si aggiunge che la determinazione della nuova percentuale di invalidità si applica anche alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della L. n. 216, citata cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle commissioni mediche per sopravvenuto decesso del danneggiato. .. In tal senso quindi alla normativa richiamata è stata assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione della L. n. 206, art. 6, e portata interpretativa per la sua applicazione, sicché deve operare anche nei procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore” (Cass., sez. lav., 27 maggio 2014, n.
11834). Pertanto le prestazioni, dunque, devono essere commisurate alla percentuale unica di invalidità, comprensiva del danno biologico e morale. Resta da valutare dunque con riferimento a tale percentuale di invalidità a quale delle numerose prestazioni richieste il ricorrente abbia diritto. Occorre allora un esame analitico, prestazione per prestazione in quanto non è sufficiente il mero riconoscimento dello status di vittima del dovere, ma ogni beneficio richiesto ha le sue peculiarità.
1.Elargizione ex art. 5 commi 1 l. 206/04 Ai sensi del citato art. 5 co. 1, “l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”. Pertanto l'elargizione spetta in misura correlata alla percentuale di invalidità riconosciuta, ossia il 53%.
2) Assegno vitalizio previsto dall'art. 2 comma 1 legge n. 407/1998 dell'importo di €. 500,00 mensili Orbene l'assegno vitalizio mensile di € 500,00 è previsto solo a condizione che il soggetto abbia una lesione invalidante pari al 25%, requisito presente nel caso di specie sicchè spetta anche questa prestazione;
3) Assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5 comma 3 legge n. 204/2006 di
€. 1.033,00 soggetto a perequazione automatica Anche lo speciale assegno vitalizio per le vittime del dovere di € 1.033,00 mensili è previsto a condizione che il soggetto abbia una lesione invalidante pari al 25%, sicchè spetta nel caso di specie. 4) assistenza psicologica ex art.6 comma 2 l.206/04, nonché il diritto alla esenzione dal ticket e ai medicinali di fascia C. In definitiva il ricorso merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione per l'effetto dichiara che il ricorrente è soggetto equiparato alle vittime del dovere con percentuale di invalidità del 53% e che ha diritto all'Elargizione ex art. 5 commi 1 l. 206/04, all'assegno vitalizio previsto dall'art.2 comma 1 l. 407/1998 e dall'art.5 comma 3 l.204/06 e assistenza psicologica ex art.6 comma 2 l.206/04, nonché il diritto alla esenzione dal ticket e ai medicinali di fascia C.
3. Condanna altresì il al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 2800,00 oltre iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Taranto, 28.4.25 Il gdl Dott.ssa Maria LEONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1
Con l'Avv. Bava e Del vecchio ricorrente
Contro
Controparte_1
Con Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
resistente Oggetto: Vittime del dovere
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10.5.23 la parte ricorrente, premesso di aver riportato lesioni psico-fisiche in conseguenza del servizio operativo reso come impiantista presso l'Arsenale di Taranto e segnatamente l'insorgenza delle infermità: 1) “noduli pleurici”, chiede i benefici quale vittima del dovere.
Il si costituiva ritualmente in giudizio sostenendo Controparte_1
l'infondatezza delle domande. La causa, espletata CTU medico legale, all'udienza odierna, veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c.. Preliminarmente deve ribadirsi la giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo basti richiamare il principio affermato, a Sezioni Unite, dai giudici di legittimità nell'ordinanza n. 26626 del 18.12.2007: “le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, essendo al riguardo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”. Nel medesimo senso si è espressa Cass. S.U. nella sentenza n. 17078 dell'8.08.2011, secondo cui “In tema di speciali elargizioni per le vittime del terrorismo e loro familiari, gli art. 11 e 12 della legge 3 agosto 2004, n. 206, hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la dipendenza dell'invalidità (e il suo grado) ovvero della morte da atti o stragi di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità, per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento di tutti i benefici economici assicurati dalla legislazione in materia. Ne consegue che, anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione, previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dall'art. 3 della legge n. 206 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non già quella esclusiva delle commissioni tributarie), avendo il legislatore inteso derogare, anche nella materia tributaria, alle norme sulla attribuzione della giurisdizione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario.”. La tutela in sede di giurisdizione ordinaria dei diritti soggettivi di cui all'art. 442 c.p.c. non soffre, poi, deroga per il fatto che la consistenza della pretesa previdenziale dipenda da accertamenti inerenti al rapporto di impiego, dal momento che le relative questioni devono essere esaminate solamente in via incidentale e senza efficacia di giudicato, nei limiti dell'accertamento incidentale previsto dall'art. 34 c.p.c. Deve, pertanto, dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario, e nella fattispecie del Giudice del lavoro, trattandosi di prestazioni di chiara natura assistenziale. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e per le considerazioni che seguono. Infondata è la eccezione di prescrizione atteso che la Suprema Corte ormai ha affermato chiaramente che lo status di vittima del dovere sia imprescrittibile. Sul punto è di recente intervenuta infatti la Cassazione con sentenza 17440/22 per chiarire che lo status di vittima del dovere è imprescrittibile e ciò che si prescrive nel termine decennale sono solo i ratei della prestazioni richieste. Nel merito va riconosciuto il diritto del ricorrente ai benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere. Sul punto non può che citarsi la sentenza della Cassazione n. 4238 del 2019 che ha affermato i seguenti principi “ Nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dai comma 364 dell'art. 1 legge n. 266/2005 sono ricompresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali. 2.- Il concetto di "missione di qualunque natura" di cui al comma 364 dell'art. 1 legge n. 266/2005 va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di "particolari condizioni ambientali od operative" va riscontrato, in primo luogo, alla luce dei rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori. 3.- Nella prospettiva assistenziale solidaristica che viene in rilievo, ai fini del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti considerati nello svolgimento delle loro attività istituzionali, ed in specifico in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica;
ovvero essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori;
allo scopo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento dell'attività lavorativa allora praticato, pur in sé lecito ma assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia professionale (come ad es. il mesotelioma)". Nel caso di specie il ricorrente ha lavorato per la Marina militare prima come servizio sulle navi, poi a terra nell'arsenale militare come impiantista, venendo esposto ad amianto, tanto da sviluppare una patologia asbesto correlata. Si è allora proceduto alla CTU conferendo l'incarico al Dott. per quantificare i Per_1 postumi riportati a seguito degli episodi descritti. Lo stesso ha altresì quantificato la percentuale di invalidità in misura del 53%. In particolare quanto all'inclusione del danno morale nel danno permanente complessivo, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 6 legge n. 206/2004, “le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale”. Il D.P.R. 181/2009 (Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell' invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell' articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206) ha dato attuazione a tale disposizione, prevedendo, all'art. 2, che
“la valutazione della percentuale d'invalidità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206 è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”. I successivi artt. 3 e 4 del D.P.R. hanno stabilito i criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente ed i criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale. Sulla base di tali criteri il CTU ha correttamente proceduto alla quantificazione di un'unica percentuale di invalidità, comprensiva del danno biologico e morale. Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, “il D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 si propone di dettare una disciplina univoca e generale che consenta l'applicazione pratica della L. n. 206 del 2004, art. 6, norma che impone la rivalutazione delle indennità tenendo conto anche del danno biologico e morale, senza tuttavia individuarne i criteri. La portata applicativa del provvedimento si desume dalle premesse, ove si esplicita che i provvedimenti previgenti in tema di riconoscimento delle invalidità (DPR 510/1999 e 243/2006) "necessitano di integrazioni al fine dell'applicazione" del citato art. 6 ed ove si chiarisce che le disposizioni ivi contenute hanno carattere generale e che ad esse debbono attenersi le commissioni mediche competenti ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata. Nelle disposizioni finali inoltre si prevede che le valutazioni dell'invalidità operate in difformità rispetto alle disposizioni del regolamento possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari previa domanda degli interessati;
si aggiunge che la determinazione della nuova percentuale di invalidità si applica anche alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della L. n. 216, citata cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle commissioni mediche per sopravvenuto decesso del danneggiato. .. In tal senso quindi alla normativa richiamata è stata assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione della L. n. 206, art. 6, e portata interpretativa per la sua applicazione, sicché deve operare anche nei procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore” (Cass., sez. lav., 27 maggio 2014, n.
11834). Pertanto le prestazioni, dunque, devono essere commisurate alla percentuale unica di invalidità, comprensiva del danno biologico e morale. Resta da valutare dunque con riferimento a tale percentuale di invalidità a quale delle numerose prestazioni richieste il ricorrente abbia diritto. Occorre allora un esame analitico, prestazione per prestazione in quanto non è sufficiente il mero riconoscimento dello status di vittima del dovere, ma ogni beneficio richiesto ha le sue peculiarità.
1.Elargizione ex art. 5 commi 1 l. 206/04 Ai sensi del citato art. 5 co. 1, “l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”. Pertanto l'elargizione spetta in misura correlata alla percentuale di invalidità riconosciuta, ossia il 53%.
2) Assegno vitalizio previsto dall'art. 2 comma 1 legge n. 407/1998 dell'importo di €. 500,00 mensili Orbene l'assegno vitalizio mensile di € 500,00 è previsto solo a condizione che il soggetto abbia una lesione invalidante pari al 25%, requisito presente nel caso di specie sicchè spetta anche questa prestazione;
3) Assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5 comma 3 legge n. 204/2006 di
€. 1.033,00 soggetto a perequazione automatica Anche lo speciale assegno vitalizio per le vittime del dovere di € 1.033,00 mensili è previsto a condizione che il soggetto abbia una lesione invalidante pari al 25%, sicchè spetta nel caso di specie. 4) assistenza psicologica ex art.6 comma 2 l.206/04, nonché il diritto alla esenzione dal ticket e ai medicinali di fascia C. In definitiva il ricorso merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione per l'effetto dichiara che il ricorrente è soggetto equiparato alle vittime del dovere con percentuale di invalidità del 53% e che ha diritto all'Elargizione ex art. 5 commi 1 l. 206/04, all'assegno vitalizio previsto dall'art.2 comma 1 l. 407/1998 e dall'art.5 comma 3 l.204/06 e assistenza psicologica ex art.6 comma 2 l.206/04, nonché il diritto alla esenzione dal ticket e ai medicinali di fascia C.
3. Condanna altresì il al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 2800,00 oltre iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Taranto, 28.4.25 Il gdl Dott.ssa Maria LEONE