Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/07/2025, n. 6120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6120 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06120/2025REG.PROV.COLL.
N. 02601/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dal dott.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aristide Police, Paul Simon Falzini e Giuseppe Domenico Rizzi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Liegi, n. 32;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Università degli Studi di Bari “ LD MO ”, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Bianca Massarelli e Lucrezia Saracino e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
nei confronti
dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo -OMISSIS- e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, -OMISSIS-.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza della Sezione -OMISSIS-, che forma oggetto della domanda di ottemperanza;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Bari “ LD MO ” e del dott. -OMISSIS-;
Visti i documenti, le memorie e le repliche delle parti;
Vista l’istanza del dott. -OMISSIS- di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e segg. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Paul Simon Falzini, l’avv. Bianca Massarelli e l’Avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il dott. -OMISSIS- ha agito ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione -OMISSIS-, che, in accoglimento del suo appello principale e in riforma della sentenza appellata, ha accolto il ricorso di primo grado da lui proposto, annullando gli atti con esso impugnati, mentre ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale presentato dal dott. -OMISSIS-.
1.1. In particolare, la sentenza ha annullato il decreto dell’Università di Bari che ha approvato gli atti della selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato nel settore concorsuale -OMISSIS- -OMISSIS-, settore scientifico disciplinare (S.S.D.) -OMISSIS- -OMISSIS- presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina della predetta Università, indetta con -OMISSIS-, all’esito della quale è risultato vincitore il dr. -OMISSIS-, mentre il ricorrente si è classificato al secondo posto.
1.2. In sintesi, la sentenza da ottemperare ha accolto il secondo motivo dell’appello principale del dr. -OMISSIS-, con cui quest’ultimo aveva lamentato che il T.A.R. non avesse colto l’irragionevolezza e l’illogicità palese delle valutazioni dei titoli espresse dalla Commissione, sebbene la relativa censura fosse stata dedotta in primo grado dal ricorrente. Ciò, in quanto nella scheda valutativa del dott. -OMISSIS- l’attività da lui svolta in ambito accademico viene definita di “ ottimo livello qualitativo e quantitativo ” e si attribuiscono al candidato n. -OMISSIS- punti: invece, la scheda del dr. -OMISSIS- riporta un giudizio dell’attività da lui svolta in ambito accademico come “ di buon livello ”, ma ciononostante gli vengono assegnati per tale parametro n. -OMISSIS- punti. La sentenza n. -OMISSIS- ha pertanto colto una contraddizione tra il giudizio migliore ottenuto dal dr. -OMISSIS- per il criterio in esame rispetto al dr. -OMISSIS- e il punteggio più basso da lui ottenuto in relazione allo stesso criterio, per giunta con un divario di n. 3 punti (-OMISSIS-), idoneo a incidere sull’esito della selezione, visto che il distacco finale tra i due candidati è stato di n. 2 punti -OMISSIS-, con il corollario del soddisfacimento della c.d. prova di resistenza.
1.3. La sentenza ottemperanda ha altresì registrato un analogo profilo di illogicità e irragionevolezza, pur se di minore entità, con riguardo alla valutazione delle pubblicazioni, anche se a ruoli invertiti e cioè tale da svantaggiare il dott. -OMISSIS-: per quest’ultimo, infatti, a un giudizio migliore (“ più che buono ”, rispetto al “ buono ” dell’appellante principale) si è accompagnato un punteggio inferiore (-OMISSIS-), anziché maggiore, come sarebbe stato logico. Tale elemento – conclude la pronuncia – va a sommarsi al precedente e ne accresce il valore, poiché concorre a dimostrare ancora di più i vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà e contraddittorietà delle valutazioni svolte dalla Commissione sui profili dei due candidati.
2. Con il motivo A il ricorrente espone che la nuova Commissione, nominata dall’Università per dare esecuzione al giudicato, ha proceduto a rinnovare integralmente l’attività valutativa nei confronti dei due candidati riesaminando e valutando non solo i titoli posseduti, ma anche le pubblicazioni, sebbene i punteggi relativi alla produzione scientifica non avessero mai formato oggetto di specifiche censure né da parte dell’odierno ricorrente, né da parte del controinteressato (in sede di ricorso incidentale e poi di appello incidentale). All’esito di questa rinnovata valutazione, la (nuova) Commissione ha assegnato complessivamente al ricorrente -OMISSIS-e al controinteressato -OMISSIS-: quindi il dott. -OMISSIS- è stato dichiarato ancora una volta vincitore della selezione.
2.1. Pertanto, l’esponente ha chiesto la declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato dei seguenti atti: il decreto a firma della Prorettrice dell’Università di Bari n. -OMISSIS-, di riapprovazione degli atti della selezione pubblica indetta con il -OMISSIS-, limitatamente alla posizione del dr. -OMISSIS- e del dr. -OMISSIS-, in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- cit., nella parte in cui dichiara vincitore il controinteressato e ratifica l’operato della nuova Commissione valutatrice, con riguardo al punteggio relativo alle pubblicazioni scientifiche; i verbali della nuova Commissione n. -OMISSIS-, con i relativi allegati; la relazione finale con il giudizio espresso dalla Commissione valutatrice sulla produzione scientifica dei candidati; il decreto del Rettore n. -OMISSIS-, recante la convocazione della suddetta Commissione.
2.2. L’esponente lamenta, in estrema sintesi, che il vizio di violazione o elusione del giudicato, da cui sarebbe affetta la rinnovata valutazione della nuova Commissione, consisterebbe proprio nell’avere essa proceduto alla rinnovazione integrale della procedura valutativa dei candidati, anziché limitarsi a rideterminare i soli punteggi relativi ai titoli posseduti, sebbene quest’ultimo fosse l’unico profilo affrontato dalla sentenza passata in giudicato. Così operando, la Commissione avrebbe sconfinato dal perimetro dell’attività di giudizio richiesta dalla predetta sentenza, contravvenendo all’ordine in essa impartito di ottemperarvi in conformità. Ciò, tenuto conto che in via generale l’effetto conformativo discende dalle statuizioni della sentenza di annullamento in relazione ai motivi dedotti dalla parte ricorrente vittoriosa ritenuti fondati dal giudice: orbene, nel caso di specie il motivo accolto sarebbe quello mediante cui era stata dedotta l’illegittimità dell’operato della Commissione nell’attribuzione dei punteggi relativamente ai titoli e non anche alle pubblicazioni, cosicché l’originaria attribuzione dei punteggi per queste ultime sarebbe ormai consolidata e intangibile.
2.3. Alla stregua di quanto esposto, il ricorrente ha concluso chiedendo, unitamente alla pronuncia di nullità degli atti impugnati, nei limiti del proprio interesse, in quanto affetti da violazione o elusione del giudicato, di essere altresì dichiarato vincitore della procedura: infatti, se si prende il punteggio assegnato al dr. -OMISSIS- dalla Commissione in sede di rinnovata valutazione dei titoli (-OMISSIS-) – nel ché avrebbe dovuto esclusivamente consistere l’esecuzione del giudicato – e lo si somma al punteggio da lui ottenuto all’origine per la produzione scientifica (-OMISSIS-) – che non avrebbe dovuto formare oggetto della rinnovata valutazione, non avendo costituito motivo di contenzioso – il citato ricorrente ottiene un punteggio totale (-OMISSIS-) superiore a quello del controinteressato (-OMISSIS-).
2.4. In subordine l’esponente presenta domanda di annullamento degli atti impugnati, perché affetti dai vizi di legittimità che analiticamente deduce dal punto B.1 al punto B.4 del ricorso e chiede che la causa sia rimessa al primo giudice, affinché questo possa pronunciarsi su tale domanda.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca, depositando una relazione difensiva, con cui ha chiesto l’estromissione dal giudizio, attesa l’estraneità del Ministero alla causa e non risultando impugnati provvedimenti del medesimo Ministero che abbiano inciso sugli interessi vantati dal ricorrente.
3.1. Si sono altresì costituiti in giudizio, con atti separati, l’Università di Bari e il controinteressato dr. -OMISSIS-, depositando di seguito memorie e concludendo entrambi per la reiezione del ricorso.
3.2. Il ricorrente e il controinteressato hanno depositato una replica, nonché – il controinteressato – istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
3.3. Alla camera di consiglio del 17 giugno 2025 il Collegio, uditi i difensori comparsi delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. In via preliminare, va accolta l’istanza di estromissione del giudizio formulata dalla difesa erariale per il Ministero dell’Università e della Ricerca, poiché quest’ultimo, pur evocato, è sostanzialmente estraneo alla presente controversia.
4.1. Nel merito, il ricorso per ottemperanza non è fondato.
4.2. Occorre muovere dagli insegnamenti giurisprudenziali sull’oggetto del giudizio di ottemperanza, che – come rammentato più volte dalla Sezione (13 maggio 2024, n. 4359; 11 aprile 2024, n. 3309) – “ è rappresentato dalla puntuale verifica dell’esatto adempimento – ad opera dell’Amministrazione – dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione; detta verifica […] comporta per il giudice dell’ottemperanza un’attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza “ petitum - causa petendi - motivi - decisum ” (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2017 n. 5339) ”. La violazione del giudicato sussiste ove il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale, o si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice, invece l’elusione del giudizio è configurabile quando la P.A., pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue lo scopo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5779; id., 4 giugno 20-OMISSIS-, n. 3-OMISSIS-7; id. 30 ottobre 2018 n. 6175; id., 12 gennaio 2017, n. 51; Sez. IV, 1° aprile 2011, n. 2070; id., 4 marzo 2011, n. 1415; id., 31 dicembre 2009, n. 9296).
4.3. La giurisprudenza ha altresì sottolineato che “ i vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono configurabili quando la pronuncia del giudice comporti 'margini liberi di discrezionalità', in relazione ai quali l’Amministrazione può imporre nuovamente l’assetto di interessi che più ritiene congruo per l’interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall’impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile ” (così C.d.S., Sez. III, 28 novembre 2018, n. 6764; nello stesso senso cfr. C.d.S., Sez. VI, 12 luglio 20-OMISSIS- n. 4917; Sez. III, 3 giugno 2015, n. 2732; id., 13 maggio 2014, n. 2449). In altre parole, deve escludersi che qualsiasi ulteriore esercizio del potere amministrativo, collegato in qualunque modo ad una precedente pronuncia giurisdizionale, sia sottoponibile al sindacato di merito del giudice dell’ottemperanza (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. III, n. 6764/2018, cit.; Sez. IV, 20 marzo 2015, n. 1511; id., -OMISSIS- gennaio 2012, n. -OMISSIS-9; Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 899; Sez. V, 20 aprile 2012, n. 23-OMISSIS-).
4.4. Nello svolgimento delle verifiche affidategli, il giudice dell’ottemperanza è chiamato in primo luogo a qualificare le domande proposte, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece riguardano il prosieguo dell’azione amministrativa e traendone le conseguenze necessarie sul piano del rito e dei poteri decisori: nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emesso dall’Amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità; in caso di rigetto dell’azione di nullità, egli dispone la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. (cfr., ex multis , C.d.S., A.P., 15 gennaio 2013, n. 2; Sez. VI, 10 settembre 2020, n. 5425; Sez. IV, 5 febbraio 20-OMISSIS-, n. 875). Peraltro, deve rilevarsi che, nella fase di riedizione del potere successiva all’annullamento di atti concernenti procedure concorsuali, eccetto l’ipotesi di una decisione che contenga un precetto dotato dei caratteri di puntualità e precisione, il giudicato di annullamento mantiene di regola margini di discrezionalità in capo all’Amministrazione (C.d.S., Sez. VII, nn. 4259/2024 e 3309/2024, citt.).
4.5. Dunque, alla configurabilità di differenti situazioni in sede di attività di esecuzione del giudicato e perciò di rinnovo della funzione amministrativa, in esito al giudicato di annullamento, corrisponde la linea di demarcazione tra azione di ottemperanza ed azione impugnatoria. In particolare, in caso di atti emanati nell’esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, si ha violazione od elusione del giudicato solo qualora l’atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute; ove invece i vizi ineriscano unicamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all’autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configurano vizi di legittimità denunziabili in via cognitoria-impugnatoria (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VI, n. 5425/2020, cit.; Sez. III, 21 luglio 2015, n. 3592; Sez. V, 27 maggio 2014 n. 2730).
4.6. Come rilevato da questo Consiglio, infatti, al fine di configurare un vizio di elusione o violazione del giudicato, “ non è sufficiente che l’azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l’assetto di interessi definito. Al contrario, è necessario che la Pubblica Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l’attività asseritamente esecutiva della P.A. sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l’esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l’ipotesi di elusione del giudicato ” (C.d.S. Sez. IV, 17 luglio 2020, n. 4594). In altri termini, solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, l’assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza, o nell’ambito dello stesso; se invece rimangono margini di discrezionalità, in cui sono stati esternati ulteriori e diversi motivi negativi, si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dalla P.A., pur riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all’ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, nn. 4259/2024 e 3309/2024, citt.; Sez. VI, n. 5425/2020, cit.; Sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; Sez. IV, 28 maggio 2013 n. 2899).
5. Tanto premesso in via generale e venendo all’esame del motivo A, con cui è stata dedotta la nullità degli atti impugnati, osserva il Collegio che le censure con lo stesso formulate non sono suscettibili di positivo apprezzamento in sede di ottemperanza, poiché non danno luogo ad alcuna ipotesi di violazione, né di elusione del giudicato.
5.1. A tale conclusione si perviene, anzitutto, sulla base degli ampi poteri discrezionali spettanti alla nuova Commissione, che nell’estendere la rinnovata valutazione anche alla produzione scientifica dei due candidati, ha seguito un criterio di ragionevolezza, cioè quello di far sì che l’intera valutazione (sia dei titoli, sia della produzione scientifica) fosse compiuta secondo uno stesso metro di giudizio, id est il metro da essa adottato.
5.2. Si ricorda, sul punto, che in un recente arresto reso su una fattispecie analoga di una procedura concorsuale universitaria, la Sezione ha affermato che, ove una sentenza passata in giudicato si limiti ad annullare i provvedimenti impugnati senza disporre altro (nella vicenda oggetto della pronuncia in parola: senza cristallizzare i titoli alla data di scadenza del bando originario), l’effetto conformativo si deve intendere limitato al rifacimento della procedura per quel posto di docente universitario emendata dai vizi della precedente (C.d.S., Sez. VII, 24 giugno 2024, n. 5587).
6. In ogni caso, è dirimente la considerazione che, a ben vedere, la nuova Commissione non ha operato contra dictum , né praeter dictum , bensì secundum dictum .
6.1. Ed invero, come correttamente eccepito sia dall’Ateneo, sia dal controinteressato, nella sentenza ottemperanda è stata acclarata l’illogicità e l’irragionevolezza anche della valutazione che la vecchia Commissione ha operato della produzione scientifica dei candidati, che per questo verso ha portato a un esito sfavorevole al dr. -OMISSIS-: come si è accennato al parag. 1.3, infatti, per quanto riguarda le pubblicazioni il controinteressato, sebbene avesse riportato un giudizio migliore di quello del dr. -OMISSIS- (“ più che buono ”, rispetto a “ buono ”), aveva tuttavia ottenuto un punteggio più basso (-OMISSIS-). La sentenza n. -OMISSIS- cit. ha specificato come tale rilievo concorresse a dimostrare, in modo ancor più palese, l’illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà e contraddittorietà che viziavano le valutazioni compiute dalla Commissione sui profili dei due candidati ed ha poi concluso che la portata di tali vizi era assorbente, rendendo essi “ nel complesso inattendibili i giudizi della Commissione sui due candidati in contesa, con conseguente illegittimità dei punteggi a questi attribuiti ”.
6.2. Il giudizio di inattendibilità “ nel complesso ” dei giudizi espressi dalla Commissione originaria dimostra, dunque, che l’effetto conformativo del giudicato ha ad oggetto la rinnovazione dell’intera procedura valutativa dei due candidati in contesa, non solo per quanto riguarda i titoli, ma anche per quanto riguarda le pubblicazioni da essi presentate, poiché la sentenza ottemperanda ha stigmatizzato le illegittimità che connotavano la valutazione sia degli uni che delle altre.
7. In conclusione, pertanto, la domanda di declaratoria di nullità degli atti impugnati, formulata in via principale dal ricorrente, deve essere respinta, non ravvisandosi, come detto, profili di violazione o elusione del giudicato, per la cui ottemperanza il dr. -OMISSIS- ha agito.
7.1. Va invece accolta la domanda formulata dal ricorrente in via subordinata, di conversione del rito in impugnatorio, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., secondo i principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 15 gennaio 2013, con conseguente onere della riassunzione del presente giudizio dinanzi al T.A.R. competente, nelle forme e nei termini di legge, per la cognizione della legittimità della procedura valutativa rinnovata dall’Università in sede di riesercizio del potere.
8. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, in ragione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, dichiarata preliminarmente l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, respinge la domanda di declaratoria di nullità formulata in via principale dal ricorrente e, in accoglimento della domanda da questi formulata in subordine, dispone la conversione del rito e rimette gli atti al giudice di primo grado competente per territorio, presso il quale l’azione di impugnazione potrà essere riassunta nelle forme e nei termini di legge.
Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di ottemperanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. -OMISSIS-6 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.