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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/05/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1644/2025 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 1644/2025 RG promosso da
, c.f. , residente a [...] C.F._1
Giulio Zanon 102 lett. F, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Tacchetto del Foro di
PA (C.F. , pec: fax C.F._2 Email_1
049/8871043), con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore Email_1 attrice contro
, c.f. e p.iva , con sede in via Stradella dei Nodari 3, Vicenza, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore convenuta contumace
OGGETTO: risoluzione per inadempimento dell'appaltatore
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 31.03.2025, la committente , Parte_1 proprietaria degli immobili, costituenti complessivamente una bifamiliare, siti a PA in via
Giulio Zanon 102 lett. G e F, espone che nel corso dell'anno 2019, ella decideva di eseguire nell'unità immobiliare di cui al civico n. 102 lett. G (individuato catastalmente al NCEU di
PA al Fg. 17, Mapp. 492, sub 1, 2, 3, 4), opere e lavori di ristrutturazione e di ampliamento.
In data 18 settembre 2020, ella sottoscriveva un contratto d'appalto “chiavi in mano” con la resistente che si impegnava ad eseguire i lavori e le opere entro il termine di Controparte_1 giorni 90 dall'inizio dei lavori, concordato per il mese di ottobre 2020, a fronte dell'importo complessivo, a corpo, di euro 90.000,00 oltre IVA. Considerando che detto termine finale di gennaio 2021 non veniva rispettato, come pure quello del 18 giugno successivo;
che anzi
1 l'appaltatrice aveva abbandonato il cantiere senza terminare i lavori;
e che si erano anche verificate varie infiltrazioni di pioggia causate dall'incuria della medesima appaltatrice;
la committente l'1.09.2022 promuoveva l'accertamento tecnico Parte_1 preventivo rubricato al n. 5278/2022 RG, che si svolgeva nel contraddittorio con la cit.
[...]
Durante tale procedimento, in data 8.06.2023 veniva sottoscritta una transazione CP_1 che prevedeva l'obbligo dell'appaltatrice di iniziare i lavori il 15.06.2023 e di terminarli entro il
30.11.2023, e l'obbligo della di pagare il saldo di euro 54.000,00 oltre iva;
ma Parte_1 neppure tale obbligo veniva adempiuto dalla con la conseguenza che le Controparte_1
operazioni peritali proseguivano, terminando con gli elaborati 10.03.2024 e 7.08.2024 depositati dalla ctu ing. . Ciò premesso, ha chiesto Persona_1 Parte_1 che venga dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice con condanna della medesima alla restituzione del corrispettivo versato oltre Controparte_1 al dovuto, al rimborso delle spese per l'eliminazione dei vizi, difetti, difformità o opere non eseguite a regola d'arte, nonché al risarcimento dei danni patiti, nella misura quantificata dall'elaborato dell'ing. , oltre ad euro 11.100,00 a titolo di penale per il ritardo Persona_1 pari ad euro 100,00 al giorno dal 30.09.2023 al 19.01.2024.
benché ritualmente notificata il 9.04.2025, non si è costituita. Controparte_1
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ciò premesso, questo tribunale ritiene che debbano condividersi le conclusioni cui è pervenuta l'ing. nel proprio elaborato definitivo del 7.08.2024 all'esito di indagini Persona_2 approfondite - durate circa un anno e mezzo - che hanno tenuto conto di tutte le osservazioni delle parti.
Detto ausiliario ha accertato l'inadempimento dell'appaltatrice sia al Controparte_1 contratto di appalto 18.09.2020, sia alla transazione del dell'8.06.2023, e, tenendo conto sia delle opere effettivamente eseguite, sia dei vizi e dei danni, nonché degli acconti pagati dalla ha quantificato un credito di quest'ultima pari ad euro 43.053,00 oltre iva. Parte_1
Per quanto riguarda la penale di euro 11.100,00 per il ritardo pari ad euro 100,00 al giorno dal 30.09.2023 al 19.01.2024, essa è stata effettivamente prevista dagli artt. 6 e 11 della transazione (v. doc. 13 attoreo) anche nel caso di risoluzione della transazione medesima. Tra il 30.09.2023 al 19.01.2024 intercorrono 111 giorni. Sommano euro 11.100,00.
Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio, comprese quelle di atp e di ctp, seguono la soccombenza.
Considerando l'inadempimento anche alla cit. transazione dell'8.06.2023, sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
P Q M
2 definitivamente pronunziando, dichiara che il contratto di appalto 18.09.2020 si è risolto per inadempimento di che condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 43.053,00 oltre iva con interessi legali dalla data della messa in mora al saldo, oltre alla somma di euro 11.100,00 con gli stessi interessi dal 20.01.2024 al saldo, oltre ad euro 10.000,00 con i medesimi interessi dalla data odierna al saldo ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La condanna inoltre a rifondere a le spese dell'accertamento Parte_1
tecnico preventivo e quelle del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.072,00 per spese, euro 4.674,15,00 per compenso professionale dell'atp ed euro 12.898,27 per compenso professionale del presente giudizio, sempre oltre accessori di legge e spese generali, oltre alle spese di ctp liquidate in euro 5.568,00.
Pone infine anche le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_1
PA, 29 maggio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 1644/2025 RG promosso da
, c.f. , residente a [...] C.F._1
Giulio Zanon 102 lett. F, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Tacchetto del Foro di
PA (C.F. , pec: fax C.F._2 Email_1
049/8871043), con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore Email_1 attrice contro
, c.f. e p.iva , con sede in via Stradella dei Nodari 3, Vicenza, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore convenuta contumace
OGGETTO: risoluzione per inadempimento dell'appaltatore
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 31.03.2025, la committente , Parte_1 proprietaria degli immobili, costituenti complessivamente una bifamiliare, siti a PA in via
Giulio Zanon 102 lett. G e F, espone che nel corso dell'anno 2019, ella decideva di eseguire nell'unità immobiliare di cui al civico n. 102 lett. G (individuato catastalmente al NCEU di
PA al Fg. 17, Mapp. 492, sub 1, 2, 3, 4), opere e lavori di ristrutturazione e di ampliamento.
In data 18 settembre 2020, ella sottoscriveva un contratto d'appalto “chiavi in mano” con la resistente che si impegnava ad eseguire i lavori e le opere entro il termine di Controparte_1 giorni 90 dall'inizio dei lavori, concordato per il mese di ottobre 2020, a fronte dell'importo complessivo, a corpo, di euro 90.000,00 oltre IVA. Considerando che detto termine finale di gennaio 2021 non veniva rispettato, come pure quello del 18 giugno successivo;
che anzi
1 l'appaltatrice aveva abbandonato il cantiere senza terminare i lavori;
e che si erano anche verificate varie infiltrazioni di pioggia causate dall'incuria della medesima appaltatrice;
la committente l'1.09.2022 promuoveva l'accertamento tecnico Parte_1 preventivo rubricato al n. 5278/2022 RG, che si svolgeva nel contraddittorio con la cit.
[...]
Durante tale procedimento, in data 8.06.2023 veniva sottoscritta una transazione CP_1 che prevedeva l'obbligo dell'appaltatrice di iniziare i lavori il 15.06.2023 e di terminarli entro il
30.11.2023, e l'obbligo della di pagare il saldo di euro 54.000,00 oltre iva;
ma Parte_1 neppure tale obbligo veniva adempiuto dalla con la conseguenza che le Controparte_1
operazioni peritali proseguivano, terminando con gli elaborati 10.03.2024 e 7.08.2024 depositati dalla ctu ing. . Ciò premesso, ha chiesto Persona_1 Parte_1 che venga dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice con condanna della medesima alla restituzione del corrispettivo versato oltre Controparte_1 al dovuto, al rimborso delle spese per l'eliminazione dei vizi, difetti, difformità o opere non eseguite a regola d'arte, nonché al risarcimento dei danni patiti, nella misura quantificata dall'elaborato dell'ing. , oltre ad euro 11.100,00 a titolo di penale per il ritardo Persona_1 pari ad euro 100,00 al giorno dal 30.09.2023 al 19.01.2024.
benché ritualmente notificata il 9.04.2025, non si è costituita. Controparte_1
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ciò premesso, questo tribunale ritiene che debbano condividersi le conclusioni cui è pervenuta l'ing. nel proprio elaborato definitivo del 7.08.2024 all'esito di indagini Persona_2 approfondite - durate circa un anno e mezzo - che hanno tenuto conto di tutte le osservazioni delle parti.
Detto ausiliario ha accertato l'inadempimento dell'appaltatrice sia al Controparte_1 contratto di appalto 18.09.2020, sia alla transazione del dell'8.06.2023, e, tenendo conto sia delle opere effettivamente eseguite, sia dei vizi e dei danni, nonché degli acconti pagati dalla ha quantificato un credito di quest'ultima pari ad euro 43.053,00 oltre iva. Parte_1
Per quanto riguarda la penale di euro 11.100,00 per il ritardo pari ad euro 100,00 al giorno dal 30.09.2023 al 19.01.2024, essa è stata effettivamente prevista dagli artt. 6 e 11 della transazione (v. doc. 13 attoreo) anche nel caso di risoluzione della transazione medesima. Tra il 30.09.2023 al 19.01.2024 intercorrono 111 giorni. Sommano euro 11.100,00.
Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio, comprese quelle di atp e di ctp, seguono la soccombenza.
Considerando l'inadempimento anche alla cit. transazione dell'8.06.2023, sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
P Q M
2 definitivamente pronunziando, dichiara che il contratto di appalto 18.09.2020 si è risolto per inadempimento di che condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 43.053,00 oltre iva con interessi legali dalla data della messa in mora al saldo, oltre alla somma di euro 11.100,00 con gli stessi interessi dal 20.01.2024 al saldo, oltre ad euro 10.000,00 con i medesimi interessi dalla data odierna al saldo ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La condanna inoltre a rifondere a le spese dell'accertamento Parte_1
tecnico preventivo e quelle del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.072,00 per spese, euro 4.674,15,00 per compenso professionale dell'atp ed euro 12.898,27 per compenso professionale del presente giudizio, sempre oltre accessori di legge e spese generali, oltre alle spese di ctp liquidate in euro 5.568,00.
Pone infine anche le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_1
PA, 29 maggio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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