CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 372/2023 R.G., vertente TRA
, nato in [...] il [...], CF Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Taccone, CF C.F._1
, fax 0966.610511, pec e dall'Avv. C.F._2 Email_1 Maria Carmela Bonarrigo, CF , elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio legale Taccone sito in Taurianova alla Piazza Libertà n. 16, appellante CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 appellato contumace E
(Ente Pubblico Economico subentrato ad Controparte_2 ex art. 1 D.L. 193/2016), P.I. in persona Controparte_3 P.IVA_1 del procuratore speciale , giusta procura speciale per Notar Controparte_4 Per_1
del 22.06.2023, Rep. 180134, Racc. 12348, conferita da
[...] Controparte_5
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla via
[...] Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Dell'Anna, C.F.
, con studio in Lecce (LE) alla via 95° Reggimento Fanteria n. 113, C.F._4 pec fax 0832/347843 Email_2 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti e verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 01.08.2022 innanzi al Tribunale di Palmi, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9001438605000, notificata il 1° giugno 2022, emessa dalla , limitatamente Controparte_5 alla cartella n. 094 2012 0027172907 000, di € 1.339,95, inerente al pagamento di contributi
, gestione lavoratore autonomo, di cui agli anni 2011 – 2012. CP_1 Precisava che l'intimazione di pagamento era fondata anche sull'utilizzo di titoli (cartella di pagamento) non più esistenti in virtù di pregressi pronunciamenti giudiziali di annullamento, precedenti alla formazione e notificazione della intimazione di pagamento n. 094 2022 90014386 05/000. 2
Infatti, per la cartella di pagamento 094 2012 0027172907 000 notificata il 11.01.2013, afferente a rate premio e correlate sanzioni per gli anni 2011 - 2012, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria, erano state già dichiarate CP_1 prescritte le somme da essa portata ed era stata annullata la correlata iscrizione a ruolo con sentenza n. 325/2021 resa dal Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 15.03.2021; Ritenuto tale provvedimento giudiziale, l'intimazione di pagamento era illegittima per l'utilizzo di questo titolo (cartella di pagamento) giudizialmente non più dovuto e, comunque, privato di efficacia esecutiva per l'importo complessivo di € 1.339,95. Pertanto, era necessario quantomeno ritenere giudizialmente la nullità della intimazione di pagamento per la somma indicata, ravvisandosi, altresì, l'illegittimità e illiceità della richiesta di pagamento per debiti assicurativi dichiarati perenti per prescrizione ed anche non utilizzabili per fini esecutivi. Concludeva chiedendo: “accogliere il presente ricorso, e per l'effetto dichiarare illegittima e nulla l'intimazione di pagamento N. 094 2022 90014386 05/000 per la parte sottesa attinente la cartella di pagamento N. 094 2012 0027172907 000 poiché già dichiarate prescritte le somme da essa portate ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 325/2021 resa dal Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 15.03.2021 in epoca antecedente rispetto alla emissione e notificazione della intimazione;
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario”. Si costituivano in giudizio ed deducendo l'attualità del credito e chiedendo CP_6 CP_1 il rigetto della domanda, infondata in fatto ed in diritto.
2 La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 243/2023, pubblicata il 03.03.2023, il Tribunale di Palmi, così provvedeva: “1) Rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara attuale ed esigibile il credito oggetto di causa;
2) Condanna il ricorrente a rifondere, in favore dei resistenti, le spese di lite, che, liquida in € 310,10, cadauno, oltre accessori, come per legge, ove dovuti”. Era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da : il CP_1 ricorrente aveva eccepito questioni inerenti al merito, vale a dire la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui tutte le parti chiamate in giudizio dovevano ritenersi legittimati passivi. Passando al merito della questione, non era fondata l'eccezione di prescrizione del credito portato dall'intimazione di pagamento impugnata e dalla cartella di pagamento ad essa sottesa. Il ricorrente eccepiva l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo. Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivevano in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivevano in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicavano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. La cartella impugnata n. 09420120027172907000 era stata notificata in data 11.01.2013 (doc.01) ed il termine prescrizionale era stato interrotto mediante notificazione 3
del sollecito di pagamento 09420149003008227000, in data 13.07.2015 (doc.02), dell'AVI 09420179001386231000 in data 07.02.2017 (doc.03), dell'AVI 09420179005631172000 in data 30.08.2017 (doc.04), dell'AVI 09420189003982227000 in data 01.06.2018 (doc.05), dell'AVI 09420199002256450000 in data 06.04.2019 (doc.06). L' eccezione di prescrizione era, pertanto, infondata, considerata, altresì, la data di comunicazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 01.06.2022. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio di appello. La sentenza veniva appellata dal , che ne chiedeva la riforma. Pt_1 Affermava che il Tribunale si era pronunciato su domande mai proposte dal ricorrente, che aveva espressamente ed unicamente richiesto l'annullamento parziale della intimazione per la parte afferente alla cartella di pagamento portante somme già dichiarate non dovute per prescrizione, giusta sentenza 325/2021 resa dal Tribunale di Palmi in data 15.03.2021, divenuta cosa giudicata stante il mancato appello avverso la stessa. Le somme portate dalla cartella di pagamento 094 2012 0027172907 000 risultavano già dichiarate prescritte (in epoca anteriore alla emissione e notificazione della intimazione opposta) come da sentenza n. 325/2021 resa dal Tribunale Civile di Palmi. Pertanto, la domanda proposta dal ricorrente era fondata. Non aveva mai chiesto pronuncia nel merito afferente alla prescrizione, né i resistenti avevano proposto ricorso incidentale per chiedere la tenutezza dei contributi in CP_1 oggetto. Impugnava, altresì, il capo della sentenza afferente alla condanna alle spese di giudizio del ricorrente sopra richiamata. Concludeva chiedendo: “1. - In accoglimento del proposto appello, riformare l'appellata sentenza n. 243/2023 emessa inter partes dal Giudice del Tribunale di Palmi, sezione lavoro, dott.ssa Maria Romeo il 03.03.2023. 2.- In riforma dell'appellata sentenza dichiarare illegittima e nulla l'intimazione di pagamento N. 094 2022 90014386 05/000 per la parte sottesa attinente la cartella di pagamento N. 094 2012 0027172907 000 poiché già dichiarate prescritte le somme da essa portate ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 325/2021 resa dal Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 15.03.2021 in epoca antecedente rispetto alla emissione e notificazione della intimazione. 3.- Condannare gli appellati al pagamento delle spese giudiziali di primo grado e di secondo grado da distrarre ai sensi dell'art. 93 c. p.c. in favore dei nominati procuratori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Costituitosi l'Agente della Riscossione dichiarava di prendere atto della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Palmi depositata in primo grado da parte ricorrente, del cui passaggio in giudicato avrebbe dovuto essere offerta rigorosa prova giudiziale. Rilevava che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1-bis, D.P.R. 602/1973, “I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione”. Nel caso di specie, nessuno sgravio era stato effettuato e trasmesso dall'Ente impositore a seguito della sentenza indicata e solo l'Ente impositore, anche a seguito CP_1 di provvedimento giudiziale, era ex lege abilitato a discaricare l'iscrizione a ruolo, trasmessa ad telematicamente. CP_6 Nessuna responsabilità poteva essere attribuita all'Agente della Riscossione. Rilevava, altresì, che la cartella impugnata n. 09420120027172907000 era stata notificata in data 11.01.2013 (doc.01 fascicolo primo grado ). CP_6 4
Il termine prescrizionale era stato interrotto mediante notificazione del sollecito di pagamento 09420149003008227000 in data 13.07.2015 (doc.02 fascicolo primo grado
), dell'AVI 09420179001386231000 in data 07.02.2017 (doc.03 fascicolo primo grado CP_6
), dell'AVI 09420179005631172000 in data 30.08.2017 (doc.04 fascicolo primo grado CP_6
), dell'AVI 09420189003982227000 in data 01.06.2018 (doc.05 fascicolo primo grado CP_6
), dell'AVI 09420199002256450000 in data 06.04.2019 (doc.06 fascicolo primo grado CP_6
), e dell'AVI 09420229001438605000 in data 01.06.2022 (doc.07 fascicolo primo CP_6 grado ). CP_6
Il termine prescrizionale dell'esazione esattoriale era stato, peraltro, sospeso dal 08.03.2020 al 31.08.2021 (542 gg.) dal Decreto Cura Italia a causa dell'emergenza pandemica Covid-19. Concludeva chiedendo: “A)Rigettare l'appello promosso dal contribuente, in quanto inammissibile, tardivo, nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, per le causali di cui alla narrativa del presente atto;
B) In ogni caso rigettare le domande avanzate in primo e/o in secondo grado dal sig. , in Parte_1 quanto inammissibili, tardive nonché infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui alla narrativa del presente atto;
C) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva, ovvero l'estraneità, di rispetto all'assunto attoreo, per le causali Controparte_5 di cui alla narrativa del presente atto;
D) In caso di declaratoria di fondatezza della domanda avversa, dichiarare tenuto l in persona del suo legale rappresentante p.t., a garantire CP_1 e manlevare lo scrivente Agente della Riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole a quest'ultimo eventualmente derivante al presente giudizio, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
E) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con ordinanza del 26.01.2024, la Corte dichiarava la contumacia di , appellato CP_1 non costituitosi, benché regolarmente citato. Con ordinanza del 11.06.2025, la Corte - rilevato che la sentenza n. 325/2021 era stata depositata dall'appellante, senza esser corredata della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., indispensabile ai fini della decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, 28/12/2023, n. 36258; Cass. civ. sez. I, 02/03/2022, n. 6868) - invitava l'appellante a produrre la sentenza n. 325/2021 corredata dalla certificazione di passaggio in giudicato. L'incombente veniva assolto dall'appellante in data 23.07.2025 e, all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte, queste venivano ritualmente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è fondato. Invero, l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9001438605000, notificata il 1° giugno 2022, emessa dalla , aveva ad oggetto anche il credito Controparte_5 di € 1.339,95, per pagamento di contributi , gestione lavoratore autonomo per gli anni CP_1
2011 – 2012, recato dalla cartella n. 094 2012 0027172907 000. Dalla sentenza n. 325/2021 emessa dal Tribunale di Palmi il 15.03.2021, nel giudizio n. 1457/2019 RG, della quale è stato documentato il passaggio in giudicato come da attestazione delle competenti cancellerie, risulta che, in quel giudizio, Parte_1 aveva impugnato, fra le altre, l'intimazione di pagamento n. 094 2019 90022564 50/000 ricevuta in data 06.04.2019 con riferimento anche alla cartella 094 2012 0027172907 000 notificata il 11.01.2013, afferente a rate premio e correlate sanzioni civili per gli anni 2011 –
2012, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1 La sentenza n. 325/2021 ha così accertato e statuito: “In particolare, parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'intervenuta prescrizione dei crediti portati nelle cartelle suddette e maturata successivamente alla data di eventuale notifica delle stesse. La domanda è fondata. 5
La domanda, qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art 615 c 1 c.p.c., è fondata. In effetti emerge per tabulas che i crediti sono estinti per prescrizione, che tra la data di notifica delle cartelle esattoriali suddette – l'ultima delle quali notificata in data 04.03.2013
- e quella della notifica dell'intimazione del 6.4.2019 è decorso il quinquennio”.
“Ebbene, nella specie, i crediti portati nelle cartelle suddette devono ritenersi prescritti per essere decorsi più di cinque anni tra la notifica delle cartelle – circostanza pacifica tra le parti oltre che emergente dall'esame della documentazione in atti- e la data di notifica dell'intimazione impugnata. Sul termine di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella basta richiamare la recentissima decisione delle Sezioni Unite, che ha confermato l'orientamento invero già seguito dalla Tribunale adito, che nel fare il punto sulla questione di diritto sottesa ha affermato che “La scadenza del termine pacificamente perentorio, per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.” (Cass. Sez. Un. n. 2339/2016). Ne segue che deve dichiararsi la prescrizione dei crediti portati nelle cartella sopra indicate con totale accoglimento del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' CP_7
attese le ragioni della decisione e l'accertamento della prescrizione maturata
[...] dopo l'iscrizione a ruolo del credito, mentre vanno compensate con l'ente impositore”. È fondato, quindi, il motivo di appello, con cui il - reiterando il motivo di Pt_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9001438605000 già proposto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ma non esaminato dal Tribunale - ha affermato che le somme portate dalla cartella di pagamento 094 2012 0027172907 000, all'atto della notifica dell'intimazione, 01.06.2022, erano già state dichiarate prescritte. Essendosi formato sul punto il giudicato, non v'era luogo a procedere ad una nuova disamina da parte del Tribunale, il quale avrebbe dovuto limitare la cognizione al petitum rassegnato dal ricorrente: “accogliere il presente ricorso, e per l'effetto dichiarare illegittima e nulla l'intimazione di pagamento N. 094 2022 90014386 05/000 per la parte sottesa attinente la cartella di pagamento N. 094 2012 0027172907 000 poiché già dichiarate prescritte le somme da essa portate ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 325/2021 resa dal Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 15.03.2021 in epoca antecedente rispetto alla emissione e notificazione della intimazione”. Questo era l'unico motivo di opposizione non oggetto di disamina da parte del Tribunale, che, essendo fondato, è meritevole di accoglimento. La sentenza in questa sede appellata deve essere, quindi, riformata e, in accoglimento della domanda proposta da deve essere annullata l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 094 2022 9001438605000, limitatamente alle somme recate dalla cartella di pagamento 094 2012 0027172907 000, poiché il relativo credito è già stato dichiarato prescritto con sentenza n. 325/2021 emessa dal Tribunale di Palmi in data 15.03.2021, passata in giudicato. L'esito vittorioso della lite conseguito dal ricorrente appellante impone che i resistenti/appellati siano condannati in solido al pagamento, in favore dei difensori distrattari di delle spese del giudizio di primo grado, liquidate - valore della Parte_1 controversia € 1.339,95, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità alcuna nelle questioni dedotte in lite - in € 43,00 per esborsi e € 1.312,00 per onorari, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi e
€ 1.458,00 per onorari, oltre accessori come per legge. 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e di Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_5 sentenza n. 243/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 03/03/2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9001438605000 limitatamente alle somme recate dalla cartella di pagamento 094 2012 0027172907 000, essendo il relativo credito già dichiarato prescritto con sentenza n. 325/2021 emessa dal Tribunale di Palmi in data 15.03.2021, in giudicato. 2. Condanna Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t., e di
[...] Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in solido in favore dei
[...] difensori distrattari di delle spese del giudizio di primo grado, liquidate Parte_1 in € 43,00 per esborsi e € 1.312,00 per onorari, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi e € 1.458,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 372/2023 R.G., vertente TRA
, nato in [...] il [...], CF Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Taccone, CF C.F._1
, fax 0966.610511, pec e dall'Avv. C.F._2 Email_1 Maria Carmela Bonarrigo, CF , elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio legale Taccone sito in Taurianova alla Piazza Libertà n. 16, appellante CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 appellato contumace E
(Ente Pubblico Economico subentrato ad Controparte_2 ex art. 1 D.L. 193/2016), P.I. in persona Controparte_3 P.IVA_1 del procuratore speciale , giusta procura speciale per Notar Controparte_4 Per_1
del 22.06.2023, Rep. 180134, Racc. 12348, conferita da
[...] Controparte_5
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla via
[...] Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Dell'Anna, C.F.
, con studio in Lecce (LE) alla via 95° Reggimento Fanteria n. 113, C.F._4 pec fax 0832/347843 Email_2 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti e verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 01.08.2022 innanzi al Tribunale di Palmi, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9001438605000, notificata il 1° giugno 2022, emessa dalla , limitatamente Controparte_5 alla cartella n. 094 2012 0027172907 000, di € 1.339,95, inerente al pagamento di contributi
, gestione lavoratore autonomo, di cui agli anni 2011 – 2012. CP_1 Precisava che l'intimazione di pagamento era fondata anche sull'utilizzo di titoli (cartella di pagamento) non più esistenti in virtù di pregressi pronunciamenti giudiziali di annullamento, precedenti alla formazione e notificazione della intimazione di pagamento n. 094 2022 90014386 05/000. 2
Infatti, per la cartella di pagamento 094 2012 0027172907 000 notificata il 11.01.2013, afferente a rate premio e correlate sanzioni per gli anni 2011 - 2012, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria, erano state già dichiarate CP_1 prescritte le somme da essa portata ed era stata annullata la correlata iscrizione a ruolo con sentenza n. 325/2021 resa dal Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 15.03.2021; Ritenuto tale provvedimento giudiziale, l'intimazione di pagamento era illegittima per l'utilizzo di questo titolo (cartella di pagamento) giudizialmente non più dovuto e, comunque, privato di efficacia esecutiva per l'importo complessivo di € 1.339,95. Pertanto, era necessario quantomeno ritenere giudizialmente la nullità della intimazione di pagamento per la somma indicata, ravvisandosi, altresì, l'illegittimità e illiceità della richiesta di pagamento per debiti assicurativi dichiarati perenti per prescrizione ed anche non utilizzabili per fini esecutivi. Concludeva chiedendo: “accogliere il presente ricorso, e per l'effetto dichiarare illegittima e nulla l'intimazione di pagamento N. 094 2022 90014386 05/000 per la parte sottesa attinente la cartella di pagamento N. 094 2012 0027172907 000 poiché già dichiarate prescritte le somme da essa portate ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 325/2021 resa dal Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 15.03.2021 in epoca antecedente rispetto alla emissione e notificazione della intimazione;
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario”. Si costituivano in giudizio ed deducendo l'attualità del credito e chiedendo CP_6 CP_1 il rigetto della domanda, infondata in fatto ed in diritto.
2 La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 243/2023, pubblicata il 03.03.2023, il Tribunale di Palmi, così provvedeva: “1) Rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara attuale ed esigibile il credito oggetto di causa;
2) Condanna il ricorrente a rifondere, in favore dei resistenti, le spese di lite, che, liquida in € 310,10, cadauno, oltre accessori, come per legge, ove dovuti”. Era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da : il CP_1 ricorrente aveva eccepito questioni inerenti al merito, vale a dire la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui tutte le parti chiamate in giudizio dovevano ritenersi legittimati passivi. Passando al merito della questione, non era fondata l'eccezione di prescrizione del credito portato dall'intimazione di pagamento impugnata e dalla cartella di pagamento ad essa sottesa. Il ricorrente eccepiva l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo. Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivevano in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivevano in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicavano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. La cartella impugnata n. 09420120027172907000 era stata notificata in data 11.01.2013 (doc.01) ed il termine prescrizionale era stato interrotto mediante notificazione 3
del sollecito di pagamento 09420149003008227000, in data 13.07.2015 (doc.02), dell'AVI 09420179001386231000 in data 07.02.2017 (doc.03), dell'AVI 09420179005631172000 in data 30.08.2017 (doc.04), dell'AVI 09420189003982227000 in data 01.06.2018 (doc.05), dell'AVI 09420199002256450000 in data 06.04.2019 (doc.06). L' eccezione di prescrizione era, pertanto, infondata, considerata, altresì, la data di comunicazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 01.06.2022. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio di appello. La sentenza veniva appellata dal , che ne chiedeva la riforma. Pt_1 Affermava che il Tribunale si era pronunciato su domande mai proposte dal ricorrente, che aveva espressamente ed unicamente richiesto l'annullamento parziale della intimazione per la parte afferente alla cartella di pagamento portante somme già dichiarate non dovute per prescrizione, giusta sentenza 325/2021 resa dal Tribunale di Palmi in data 15.03.2021, divenuta cosa giudicata stante il mancato appello avverso la stessa. Le somme portate dalla cartella di pagamento 094 2012 0027172907 000 risultavano già dichiarate prescritte (in epoca anteriore alla emissione e notificazione della intimazione opposta) come da sentenza n. 325/2021 resa dal Tribunale Civile di Palmi. Pertanto, la domanda proposta dal ricorrente era fondata. Non aveva mai chiesto pronuncia nel merito afferente alla prescrizione, né i resistenti avevano proposto ricorso incidentale per chiedere la tenutezza dei contributi in CP_1 oggetto. Impugnava, altresì, il capo della sentenza afferente alla condanna alle spese di giudizio del ricorrente sopra richiamata. Concludeva chiedendo: “1. - In accoglimento del proposto appello, riformare l'appellata sentenza n. 243/2023 emessa inter partes dal Giudice del Tribunale di Palmi, sezione lavoro, dott.ssa Maria Romeo il 03.03.2023. 2.- In riforma dell'appellata sentenza dichiarare illegittima e nulla l'intimazione di pagamento N. 094 2022 90014386 05/000 per la parte sottesa attinente la cartella di pagamento N. 094 2012 0027172907 000 poiché già dichiarate prescritte le somme da essa portate ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 325/2021 resa dal Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 15.03.2021 in epoca antecedente rispetto alla emissione e notificazione della intimazione. 3.- Condannare gli appellati al pagamento delle spese giudiziali di primo grado e di secondo grado da distrarre ai sensi dell'art. 93 c. p.c. in favore dei nominati procuratori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Costituitosi l'Agente della Riscossione dichiarava di prendere atto della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Palmi depositata in primo grado da parte ricorrente, del cui passaggio in giudicato avrebbe dovuto essere offerta rigorosa prova giudiziale. Rilevava che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1-bis, D.P.R. 602/1973, “I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione”. Nel caso di specie, nessuno sgravio era stato effettuato e trasmesso dall'Ente impositore a seguito della sentenza indicata e solo l'Ente impositore, anche a seguito CP_1 di provvedimento giudiziale, era ex lege abilitato a discaricare l'iscrizione a ruolo, trasmessa ad telematicamente. CP_6 Nessuna responsabilità poteva essere attribuita all'Agente della Riscossione. Rilevava, altresì, che la cartella impugnata n. 09420120027172907000 era stata notificata in data 11.01.2013 (doc.01 fascicolo primo grado ). CP_6 4
Il termine prescrizionale era stato interrotto mediante notificazione del sollecito di pagamento 09420149003008227000 in data 13.07.2015 (doc.02 fascicolo primo grado
), dell'AVI 09420179001386231000 in data 07.02.2017 (doc.03 fascicolo primo grado CP_6
), dell'AVI 09420179005631172000 in data 30.08.2017 (doc.04 fascicolo primo grado CP_6
), dell'AVI 09420189003982227000 in data 01.06.2018 (doc.05 fascicolo primo grado CP_6
), dell'AVI 09420199002256450000 in data 06.04.2019 (doc.06 fascicolo primo grado CP_6
), e dell'AVI 09420229001438605000 in data 01.06.2022 (doc.07 fascicolo primo CP_6 grado ). CP_6
Il termine prescrizionale dell'esazione esattoriale era stato, peraltro, sospeso dal 08.03.2020 al 31.08.2021 (542 gg.) dal Decreto Cura Italia a causa dell'emergenza pandemica Covid-19. Concludeva chiedendo: “A)Rigettare l'appello promosso dal contribuente, in quanto inammissibile, tardivo, nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, per le causali di cui alla narrativa del presente atto;
B) In ogni caso rigettare le domande avanzate in primo e/o in secondo grado dal sig. , in Parte_1 quanto inammissibili, tardive nonché infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui alla narrativa del presente atto;
C) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva, ovvero l'estraneità, di rispetto all'assunto attoreo, per le causali Controparte_5 di cui alla narrativa del presente atto;
D) In caso di declaratoria di fondatezza della domanda avversa, dichiarare tenuto l in persona del suo legale rappresentante p.t., a garantire CP_1 e manlevare lo scrivente Agente della Riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole a quest'ultimo eventualmente derivante al presente giudizio, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
E) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con ordinanza del 26.01.2024, la Corte dichiarava la contumacia di , appellato CP_1 non costituitosi, benché regolarmente citato. Con ordinanza del 11.06.2025, la Corte - rilevato che la sentenza n. 325/2021 era stata depositata dall'appellante, senza esser corredata della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., indispensabile ai fini della decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, 28/12/2023, n. 36258; Cass. civ. sez. I, 02/03/2022, n. 6868) - invitava l'appellante a produrre la sentenza n. 325/2021 corredata dalla certificazione di passaggio in giudicato. L'incombente veniva assolto dall'appellante in data 23.07.2025 e, all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte, queste venivano ritualmente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è fondato. Invero, l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9001438605000, notificata il 1° giugno 2022, emessa dalla , aveva ad oggetto anche il credito Controparte_5 di € 1.339,95, per pagamento di contributi , gestione lavoratore autonomo per gli anni CP_1
2011 – 2012, recato dalla cartella n. 094 2012 0027172907 000. Dalla sentenza n. 325/2021 emessa dal Tribunale di Palmi il 15.03.2021, nel giudizio n. 1457/2019 RG, della quale è stato documentato il passaggio in giudicato come da attestazione delle competenti cancellerie, risulta che, in quel giudizio, Parte_1 aveva impugnato, fra le altre, l'intimazione di pagamento n. 094 2019 90022564 50/000 ricevuta in data 06.04.2019 con riferimento anche alla cartella 094 2012 0027172907 000 notificata il 11.01.2013, afferente a rate premio e correlate sanzioni civili per gli anni 2011 –
2012, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1 La sentenza n. 325/2021 ha così accertato e statuito: “In particolare, parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'intervenuta prescrizione dei crediti portati nelle cartelle suddette e maturata successivamente alla data di eventuale notifica delle stesse. La domanda è fondata. 5
La domanda, qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art 615 c 1 c.p.c., è fondata. In effetti emerge per tabulas che i crediti sono estinti per prescrizione, che tra la data di notifica delle cartelle esattoriali suddette – l'ultima delle quali notificata in data 04.03.2013
- e quella della notifica dell'intimazione del 6.4.2019 è decorso il quinquennio”.
“Ebbene, nella specie, i crediti portati nelle cartelle suddette devono ritenersi prescritti per essere decorsi più di cinque anni tra la notifica delle cartelle – circostanza pacifica tra le parti oltre che emergente dall'esame della documentazione in atti- e la data di notifica dell'intimazione impugnata. Sul termine di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella basta richiamare la recentissima decisione delle Sezioni Unite, che ha confermato l'orientamento invero già seguito dalla Tribunale adito, che nel fare il punto sulla questione di diritto sottesa ha affermato che “La scadenza del termine pacificamente perentorio, per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.” (Cass. Sez. Un. n. 2339/2016). Ne segue che deve dichiararsi la prescrizione dei crediti portati nelle cartella sopra indicate con totale accoglimento del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' CP_7
attese le ragioni della decisione e l'accertamento della prescrizione maturata
[...] dopo l'iscrizione a ruolo del credito, mentre vanno compensate con l'ente impositore”. È fondato, quindi, il motivo di appello, con cui il - reiterando il motivo di Pt_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9001438605000 già proposto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ma non esaminato dal Tribunale - ha affermato che le somme portate dalla cartella di pagamento 094 2012 0027172907 000, all'atto della notifica dell'intimazione, 01.06.2022, erano già state dichiarate prescritte. Essendosi formato sul punto il giudicato, non v'era luogo a procedere ad una nuova disamina da parte del Tribunale, il quale avrebbe dovuto limitare la cognizione al petitum rassegnato dal ricorrente: “accogliere il presente ricorso, e per l'effetto dichiarare illegittima e nulla l'intimazione di pagamento N. 094 2022 90014386 05/000 per la parte sottesa attinente la cartella di pagamento N. 094 2012 0027172907 000 poiché già dichiarate prescritte le somme da essa portate ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 325/2021 resa dal Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 15.03.2021 in epoca antecedente rispetto alla emissione e notificazione della intimazione”. Questo era l'unico motivo di opposizione non oggetto di disamina da parte del Tribunale, che, essendo fondato, è meritevole di accoglimento. La sentenza in questa sede appellata deve essere, quindi, riformata e, in accoglimento della domanda proposta da deve essere annullata l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 094 2022 9001438605000, limitatamente alle somme recate dalla cartella di pagamento 094 2012 0027172907 000, poiché il relativo credito è già stato dichiarato prescritto con sentenza n. 325/2021 emessa dal Tribunale di Palmi in data 15.03.2021, passata in giudicato. L'esito vittorioso della lite conseguito dal ricorrente appellante impone che i resistenti/appellati siano condannati in solido al pagamento, in favore dei difensori distrattari di delle spese del giudizio di primo grado, liquidate - valore della Parte_1 controversia € 1.339,95, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità alcuna nelle questioni dedotte in lite - in € 43,00 per esborsi e € 1.312,00 per onorari, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi e
€ 1.458,00 per onorari, oltre accessori come per legge. 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e di Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_5 sentenza n. 243/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 03/03/2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9001438605000 limitatamente alle somme recate dalla cartella di pagamento 094 2012 0027172907 000, essendo il relativo credito già dichiarato prescritto con sentenza n. 325/2021 emessa dal Tribunale di Palmi in data 15.03.2021, in giudicato. 2. Condanna Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t., e di
[...] Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in solido in favore dei
[...] difensori distrattari di delle spese del giudizio di primo grado, liquidate Parte_1 in € 43,00 per esborsi e € 1.312,00 per onorari, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi e € 1.458,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti