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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5219 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 09/04/2025, vertente TRA
(c.f. ), difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliata in VIA CP_1 C.F._1
ALBERTO DA GIUSSANO, 26 -20145 MILANO, presso lo studio dell'avv. BIANUCCI MARCO, che la rappresenta e difende per procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la ordinanza n. 16064 rep. del Tribunale di
Roma, emessa in data 03/08/2022.
Conclusioni dell'appellante: “preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza gravata;
➢ nel merito e in accoglimento del presente appello, annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e, per l'effetto, disporre la rimessione del giudizio al primo giudice ovvero rigettare la domanda proposta ex adverso;
➢ in subordine, in parziale accoglimento dell'appello riconoscere come dovute solo le provvidenze tra loro compatibili e nei limiti di quanto allegato e provato nel corso del giudizio. In ogni caso con vittoria di r.g. n. 1 spese”
Conclusioni dell'appellata: “➢ IN VIA PRELIMINARE: • RIGETTARE E/O RESPINGERE la domanda avanzata ex adverso di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata del 3.8.2022 emessa dal
Tribunale di Roma, Sez. II Civile, R.G. 58510/2021, in quanto inammissibile e/o manifestamente infondata, difettandone “in toto” i presupposti di legge.
• ➢ IN VIA PRINCIPALE: • RIGETTARE E/O RESPINGERE integralmente le conclusioni rassegnate dal , parte Parte_1 appellante, nell'atto di impugnazione proposto, in quanto decadute già in primo grado e comunque inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi sovra esposti e per l'effetto:
• CONFERMARE l'ordinanza impugnata del 3.8.2022 emessa dal
Tribunale di Roma, Sez. II Civile, R.G. 58510/2021 e quindi confermare l'annullamento del decreto n. 55/2021 del , Parte_1
, CP_2 Parte_2 Controparte_3
I
[...] Controparte_4Controparte_3 CP_5 [...]
criminalità organizzata”, nonché il conseguente Parte_3 CP_6 accertamento del diritto di di accesso ai benefici delle leggi CP_1 nn. 302 del 20 ottobre 1990, n. 407 del 23 novembre 1998 e n. 206 del 3 agosto 2004, relativi ai componenti della famiglia alle vittime di criminalità organizzata, ovvero di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
quindi confermare la condanna del , in persona del Parte_1
pro-tempore, ed il CP_7 Controparte_8
[...] [...]
Controparte_9
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a disporre
[...]
l'accesso di ai suindicati benefici relativi ai componenti CP_1 della famiglia alle vittime di criminalità organizzata, ovvero di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
con ulteriore conferma della condanna delle controparti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali già liquidate in primo grado.
• • Condannare parte appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio ed in via equitativa in favore della . CP_1
r.g. n. 2 ➢ IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, relativi e successive occorrende, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Nell'ambito del primo grado di giudizio, celebratosi davanti al Tribunale di
Roma (R.G. 58510/2021) , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., CP_1 conveniva il , nonché il Parte_1 Controparte_8
,
[...] [...]
Controparte_10
e del Vittime di Reati
[...] Controparte_11 di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, istituito presso il
[...]
, per far dichiarare l'annullamento del Decreto di rigetto n. Parte_1
55/2021 con cui veniva rigettata la domanda della di accesso a tutti i CP_1 benefici previsti dalle leggi n. 302 del 20 ottobre 1990, n. 407 del 23 novembre 1998 e n. 206 del 3 agosto 2004, esponendo di averne diritto e legittimazione.
Di conseguenza, si chiedeva al Tribunale di Roma di veder riconosciuto il diritto di accesso ai predetti benefici previsti ex lege in qualità di coniuge allora convivente del defunto , nato a [...] Persona_1
(CZ) il 13.8.1968 e barbaramente assassinato in data 16 dicembre 1996 in
Lamezia Terme nell'ambito di quello che – come scoperto solo successivamente – era un omicidio di stampo mafioso.
Il movente e la natura dell'efferato crimine – compiuto nel contesto della criminalità organizzata – venivano accertati solo all'esito dei procedimenti penali instaurati – a partire dal 2015 – nei confronti dell'esecutore materiale e del mandante CP_12 [...]
, detto della cosca 'ndranghetista Cannizzaro- Controparte_13 CP_14
procedimenti separati e conclusi solo in tempi piu' recenti. Nel CP_15 dettaglio:
a. a carico del (esecutore materiale) solo in data 16.10.2019 CP_12 veniva depositata dalla Suprema Corte di Cassazione la decisione con cui veniva pronunciata l'inammissibilità del ricorso dell'imputato (R.G. Cass.
10367/19) avverso la sentenza di condanna n. 105/2017 del 8.5.2017
r.g. n. 3 depositata il 10.5.2018 dal Tribunale di Catanzaro (R.G.N.R. 9350/2018), confermata in II grado con sentenza emessa il 21.12.2018 e depositata il
31.12.2018.
b. a carico del (mandante) solo in data 4.05.2021 veniva CP_13 depositata dalla Suprema Corte di Cassazione (R.G. Cass. 17049/21) la decisione n. 630/20, a mezzo della quale veniva rigettato il ricorso presentato dall'imputato, con conseguente conferma della pronuncia di condanna, in specie con definitiva statuizione in ordine alla sussistenza dell'aggravante mafiosa, nell'ambito del proc. pen. n. 9350/15 R.G.N.R.
Per l'effetto si domandava dalla opponente quindi di condannare il e il relativo Dipartimento competente, come sopra Parte_1 identificati, a disporre l'accesso ai suindicati benefici previsti per legge, in favore della coniuge di vittima di stampo mafioso. CP_1
La Avvocatura dello Stato, costituendosi, ribadiva la validità delle motivazioni della Commissione consultiva di cui all'art.11 del D.P.R. n.
510/1999, nella seduta del 6 luglio 2020, la quale aveva espresso parere non favorevole alla concessione delle provvidenze richieste, ritenuta l'improcedibilità della domanda dell'odierna appellata, per essere stata presentata solamente in data 8 novembre 2019, rispetto all'evento avvenuto il 16 dicembre 1996, dunque ben oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., in combinato disposto con l'art. 2935 c.c., il cui
“dies a quo” sarebbe da individuarsi nell'11 dicembre 1998, data di entrata in vigore della legge n. 407/1998, con termine definitivamente spirato il 10 dicembre 2008, poiché è solo con la legge citata che il legislatore ha soppresso il termine, di cui all'allora vigente art. 6 della legge n. 302/1990, di decadenza di due anni dalla data dell'evento per la presentazione delle istanze;
si esponeva poi da parte del resistente che la predetta istanza del 21 novembre 2019 sarebbe improcedibile anche rispetto al termine inderogabile di decadenza previsto dall'art. 6, comma 1 della legge n.
302/1990 (comma così sostituito prima dall'art. 1, legge n. 407/1998 e poi dall'art. 23 della legge n. 44/1999), che fissa il termine di presentazione della domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza sull'evento, avvenuto in data 5 giugno 2019, con termine spirato definitivamente, quindi, in data 5 settembre 2019.
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: “[…] a) annulla il decreto n. 55/2021 del , Parte_1 Controparte_8
r.g. n. 4 civili e , diritti civili, la cittadinanza Parte_2 Controparte_3
e le minoranze - ufficio I “vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”; b) accerta il diritto di di accesso ai benefici CP_1 delle leggi nn. 302 del 20 ottobre 1990, n. 407 del 23 novembre 1998 e n.
206 del 3 agosto 2004, relative ai componenti della famiglia delle vittime di criminalità organizzata, ovvero ai fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale;
c) condanna il , in persona del Parte_1 ministro pro-tempore, ed il Controparte_16
, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, a disporre l'accesso di ai CP_1 suindicati benefici relativi ai componenti della famiglia alle vittime di criminalità organizzata, ovvero di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale;
d) condanna il , in persona del Parte_1 ministro pro-tempore, ed il Controparte_16
, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido spese processuali pari ad in euro 3.800,00 per compensi ed euro 340,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa”. A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […]-Per quanto concerne la decadenza, si osserva che la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 21.12.2018 è stata impugnata con ricorso in Cassazione, la quale lo ha dichiarato inammissibile con ordinanza n. 42486/19 del 5.6.2019, depositata il
16.10.2019. Ne consegue che il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 6, comma 1 della legge n. 302/1990 decorre da tale data e, dunque, l'istanza depositata in data 8.10.2019, addirittura anteriore, è tempestiva.
-Per quanto concerne la prescrizione decennale, la stessa decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 14/03/2016, n. 4899. Affermano lo stesso principio, tra le altre,
“Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 18/06/2019, n. 16217 e Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 19/12/2013, n. 28464).
Nella fattispecie, non solo andava accertato il reato, ma era anche
r.g. n. 5 necessario conoscere se lo stesso fosse riconducibile all'ipotesi delle vittime della criminalità organizzata, dunque accertare le circostanze stesse dell'omicidio di . Persona_1
Applicando tali principi, il diritto alla percezione dell'indennizzo solidaristico di cui alle leggi n. 302/1990, n. 407/1998 e n. 206/2004 e la decorrenza della relativa prescrizione può ricondursi alla sentenza del
Tribunale di Catanzaro, Sezione Gip - Gup, depositata il 10.5.2018, con la quale è accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.c., con la conseguenza che rispetto all'istanza dell'8.10.2019 nessuna prescrizione può ritenersi maturata».
Il ha proposto appello. Parte_1
ha resistito al gravame. CP_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 09/04/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, previa richiesta di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato, contiene n.3 motivi:
I) il primo è rubricato: «nullità della sentenza per non aver il giudice di prime cure dichiarato la nullità del ricorso;
nullità della sentenza per ontologica incompatibilità tra i benefici astrattamente ricompresi dalle disposizioni richiamate nella pronuncia»;
II) il secondo è rubricato: «erroneità della decisione gravata nella parte in cui disattende l'eccezione di decadenza»; III) il terzo è rubricato: «erroneità dell'ordinanza nella parte in cui rigetta l'eccezione di prescrizione»; IV) il quarto è rubricato: «erroneità dell'ordinanza nella parte in cui sembra riconoscere anche i benefici di cui alla l. n. 206/2004»;
L'appello è infondato. 1).Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio
(per tutte Cass. Civ., Sez. II, n. 1236 del 27.1.2012 e Cass. Civ., Sez. III, n.
17180 del 6.8.2007), sono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d. “causa petendi”, rappresentata dal fatto di essere parente di vittima di reato di stampo mafioso, con conseguente danno e diritto al relativo indennizzo, ed il c.d. “petitum”, costituito, appunto, dalla domanda di indennizzo per come riconosciuta dalla legge.
r.g. n. 6 Sul punto, va ricordato che il procedimento in oggetto originava dal rigetto della domanda formulata dalla con istanza del 8 ottobre 2019, con cui CP_1 chiedeva il debito accesso ai benefici previsti dalle leggi n. 302 del 20 ottobre 1990, n. 407 del 23 novembre 1998 e n. 206 del 3 agosto 2004.
Ciò formalizzando la richiesta sullo stesso modello dei FORMAT e
MODELLI editabili reperibili sul sito del , in cui risulta Parte_1 sufficiente la richiesta in forza delle richiamate disciplina, nonché
l'attestazione di essere in possesso dei relativi requisiti. E quindi, in data 8 agosto 2021, veniva emesso decreto n. 55/2021 dal
Capo dell'Ufficio sopra identificato, Fasc. n. 36960/VCO/2018, con cui veniva comunicato il rigetto della domanda.
Pertanto, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di cui al procedimento di primo grado risultava condizionato, quanto alla formulazione del “petitum”, proprio dal diniego ivi espresso.
Rigetto opposto esclusivamente sulla base di una valutazione in merito alla asseritamente intercorsa prescrizione e decadenza, ma in alcun modo per asserita genericità e indefinitezza della domanda;
anzi, nell'opposto provvedimento era persino lo stesso a richiamare proprio le Parte_1 norme ed i benefici in oggetto e di cui la ha chiesto il debito accesso, CP_1 senza palesare alcun dubbio e confusione di sorta rispetto all'oggetto della domanda amministrativa.
2). e 3) -Per quanto concerne la decadenza, si osserva che la sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro del 21.12.2018 è stata impugnata con ricorso in Cassazione, la quale lo ha dichiarato inammissibile con ordinanza n.
42486/19 del 5.6.2019, depositata il 16.10.2019.
Ne consegue che il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 6, comma 1 della legge n. 302/1990 decorreva da tale ultima data e, dunque, l'istanza depositata in data 21.11.2019 è da considerarsi tempestiva (ciò quanto alla posizione a carico del citato , CP_12 mentre quella a carico del , per una completa ricostruzione del CP_13 fatto di reato, la decisione finale della S.C. Cass. è addirittura successiva alla istanza).
-Per quanto concerne la prescrizione decennale, come è noto, la stessa decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 14/03/2016, n. 4899. Affermano lo stesso principio,
r.g. n. 7 tra le altre, “Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 18/06/2019, n. 16217 e
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19/12/2013, n. 28464). Nella fattispecie, non solo andava accertato il reato, ma era anche necessario conoscere se lo stesso fosse riconducibile all'ipotesi delle vittime della criminalità organizzata, dunque accertare le circostanze stesse dell'omicidio di R_
(quanto alla attribuibilità a mandanti ed esecutore materiale del
[...] fatto delittuoso, in ordine ai quali erano in corso due distinti procedimenti penali); per cui il detto termine non può certo essere fatto decorrere dalla entrata in vigore della legge 407/2008 (così opinando si lascerebbero senza tutela tutti i fatti di reato, anche se anteriormente commessi, accertati dopo il 2018), ma dalla emissione della sentenza di primo grado resa a carico del primo di tali soggetti, che, come detto, è del maggio 2018.
4). Altresì è da ritenersi fondata la domanda di accesso ai benefici delle leggi nn. 302 del 20 ottobre 1990, n. 407 del 23 novembre 1998 e n. 206 del 3 agosto 2004, con relativa condanna del , benefici che Parte_1 devono intendersi riferiti a quelli relativi ai componenti della famiglia delle vittime di criminalità organizzata, ovvero di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale, in quanto oggetto tutte tali provvigioni della domanda amministrativa inoltrata in data 8.10.2019 alla Prefettura di Roma e alla volta a ottenere il riconoscimento dei benefici Controparte_17 economici previsti dalle leggi n. 302/1990, n. 407/1998 e n. 206/2004 in favore delle vittime della criminalità organizzata.
Del resto il provvedimento del Tribunale non prevede una liquidazione dei benefici richiesti, in maniera generica, dalla odierna appellata, rimessa la valutazione di compatibilità ed il calcolo dei benefici spettanti all'Ufficio a ciò deputato (tenendosi conto sul punto che vi è già una statuizione del giudice penale in ordine ad un danno provvisionale in favore degli altri congiunti stretti del che, a differenza della coniuge del deceduto, R_ si erano costituiti parte civile in sede penale).
Va pertanto disatteso totalmente il proposto appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da r.g. n. 8 nei confronti di , Parte_1 CP_1 contro la ordinanza di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello,
b) condanna parte appellante al rimborso, in favore della appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il giorno 26/06/2025. il.cons.est.-dr.E.Colognesi
-il presidente dr.Diego Pinto
r.g. n. 9