Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3638 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GROSSO FABRIZIO, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. PICCIONE SERGIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
05/11/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] l'[...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 30/06/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 124, parte 1;
- che dall'unione era nata il [...] la figlia Per_1
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. le parti, nel rispetto reciproco, sono autorizzate a vivere separatamente, con obbligo di non interferire nella vita privata l'una nei confronti dell'altra, impegnandosi, altresì, a mantenere con la figlia n costante, armonioso ed equilibrato rapporto, garantendo, in Per_1
ogni caso, il sano e corretto sviluppo psico-fisico della stessa;
2. l'affidamento della figlia, ancora minorenne, sarà congiunto, con esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa e, separatamente, nei tempi di permanenza della figlia presso ognuno di loro, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3. la domiciliazione prevalente della figlia, a far data dalla sottoscrizione del ricorso, sarà presso l'abitazione sita in Messina, via
Andrea di Anfuso n. 47 Rione Aldisio, di proprietà della sig.ra presso la quale Parte_1
le parti concordano il cambio di residenza della stessa;
4. le parti concordano che l'attuale abitazione familiare, sita in Messina, via Treno 2L rimanga, sino alla scadenza contrattuale di
Febbraio 2025, nell'esclusiva disponibilità del sig. , il quale si impegnerà in via CP_1
esclusiva - e senza diritto di rimborso o rivalsa - a corrispondere interamente il canone di locazione sino alla scadenza contrattuale e comunque sino alla vigenza dell'obbligo di pagamento del canone, per legge o per contratto;
del pari, il sig. rimane obbligato in CP_1
via esclusiva e senza diritto di rivalsa nei confronti della sig.ra per il pagamento Parte_1
di tutte le spese condominiali, ordinarie e straordinarie, delle utenze e dei servizi in uso presso l'abitazione (es. energia elettrica, acqua, gas, telefonia), delle tasse e delle imposte (es. tari, imu), di eventuali finanziamenti contratti per finalità della famiglia, in corso ed eventualmente pregressi;
5. le parti concordano che gli arredi presenti nell'abitazione familiare rimangano nella disponibilità del sig. , ad eccezione dei beni personali della Sig.ra e CP_1 Parte_1
della figlia dei beni acquistati interamente dalla sig.ra (camera da letto Per_1 Parte_1
degli ospiti, divano, consolle con specchiera, tavolo da biliardo) per i quali le parti concordano la messa in vendita, con attribuzione del ricavato interamente alla sig.ra e la Parte_1
collocazione, nelle more della vendita, presso l'abitazione di via Trento 2L, con ogni obbligo di cura e custodia a titolo gratuito in capo al sig. ; rimane salva la facoltà di trasferimento CP_1 di altri arredi e beni mobili richiesti dalla figlia /o necessari per le sue necessità; 6. Per_1
salva diversa determinazione concorde delle parti e tenendo conto della volontà della figlia e delle esigenze personali, di studio, sportive, ricreative ed extrascolastiche della stessa, il Sig.
potrà esercitare il proprio diritto di vedere la figlia e tenerla con sé: a) almeno un CP_1
pomeriggio infrasettimanale (dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 o sino all'indomani fino all'orario di ingresso a scuola, laddove possibile, voluto e richiesto dalla figlia); b) un fine settimana ogni due (dalle ore 14.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, salvo diverse richieste e necessità della figlia e salvo diverso accordo da stabilire preventivamente secondo le esigenze del minore); c) durante le vacanze estive, alternativamente, per un periodo di quindici giorni consecutivi (da concordare preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno) tenendo conto delle esigenze della minore, oppure, in difetto, ad anni alternati, dall'1 al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita dell'altro genitore;
d) per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, in modo da consentire al padre di trascorrere con la figlia, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il
31 ottobre di ogni anno, oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; f) il giorno del compleanno della figlia, ove non sia possibile festeggiarlo insieme ad entrambi i genitori, alternativamente il pranzo o la cena, ad anni alterni;
7. ad integrazione del punto precedente, la figlia trascorrerà l'intera giornata con il padre o con la madre il giorno del loro compleanno e del loro onomastico, compatibilmente con le varie esigenze e secondo le modalità che i genitori concorderanno con congruo anticipo;
del pari, la figlia trascorrerà la festa della mamma e del papà con ciascuno di essi, qualora non corrisponda ai giorni sopra previsti, dalle ore 16.00 alle ore
21.00, salvo diversi accordi ed impegni della minorenne;
le parti, altresì, si impegnano a mantenere e garantire costanti e sereni rapporti con la rete familiare paterna e materna;
8. viene fatta salva la facoltà di modificare le determinazioni di cui sopra, relative al diritto di visita e permanenza della figlia minorenne, in ragione di giustificate e/o concordate esigenze dei genitori o della figlia;
salvo diverso accordo tra le parti, laddove il diritto di visita e permanenza con la figlia dovesse esplicarsi al di fuori dell'immobile in cui insistono le abitazioni, le parti si impegnano reciprocamente a riaccompagnare la figlia presso il domicilio dell'altro genitore entro l'orario concordato;
9. viene stabilito espressamente che la figlia potrà trascorrere periodi di vacanza, anche brevi o giornalieri, al di fuori del Comune di residenza solo previo consenso espresso di entrambi i genitori;
10.ritenute le disponibilità economiche delle parti e le capacità reddituali di ognuna delle stesse, il sig. riconosce alla sig.ra CP_1
quale contributo per il suo mantenimento, un assegno quantificato in €. 100,00 Parte_1
mensili, rivalutabile annualmente secondo indice f.o.i. ISTAT, da corrispondere entro il 10 di ogni mese;
11.il sig. si impegna a corrispondere, altresì, alla sig.ra a titolo CP_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento ordinario della figlia l'importo di €. 300,00 mensili, Per_1
da corrispondere entro il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indice f.o.i.
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia;
12.le parti concordano che ogni somma erogata o erogabile a titolo di sussidio o contributo per la figlia, variamente denominata e da qualsiasi Ente corrisposto, sarà richiesta ed incassata direttamente e totalmente dalla sig.ra la quale si impegna ad Parte_1
utilizzare le somme in oggetto per le necessità della figlia;
quanto all'assegno unico per la figlia erogato dall'INPS ed attualmente incassato dal sig. , le parti concordano che lo CP_1
stesso continuerà a richiedere tale beneficio sino al mese di dicembre 2024 o altra scadenza prevista, impegnandosi a corrispondere, dal mese di novembre 2024, l'intero importo percepito alla sig.ra a far data dal mese di Gennaio 2025 o diversa decorrenza Parte_1
di legge, le parti concordano che la domanda per l'assegno unico ed ogni altra ulteriore o diversa domanda di beneficio per la figlia verrà richiesta dalla sig.ra ed incassata Parte_1
interamente dalla stessa, per far fronte alle esigenze della figlia e, a tal fine, il sig. Per_1
si impegna a collaborare per quanto necessario, anche sottoscrivendo eventuali CP_1
documenti di legge e consegnando i documenti necessari per la redazione dell'ISEE e ogni altro previsto o necessario;
13. per espressa pattuizione fra le parti, si conviene che gli effetti del presente accordo, ferma la necessità dell'omologa del Tribunale, decorreranno sin dalla data del deposito del presente ricorso presso il Tribunale di Messina”.
All'udienza del 12/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/11/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] l'[...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 30/06/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 124, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)