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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 556/2019, concernente l'impugnativa della sentenza n.728/2019, del 8/07/2019, del Tribunale Civile di Barcellona P.G.,
depositata il 10/02/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
proposta da
, nato a [...] P.G. il 26/05/1940 c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...] P.G. il 31/07/1969, c.f. elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2
domiciliati in Messina, Strada S. Giacomo, n. 19 (studio legale Avv. Giuseppe Fortino,),
recapito professionale dell'avv. Vincenzo Mandanici, che li rappresenta e difende per procura in atti;
- appellanti -
contro , nata il [...] a [...] P.G. C.F. , CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell' avv. Benedetto Calpona, che la rappresenta e difende, per procura in atti;
- appellata -
con Controparte_2 Controparte_3
[...
, in persona del procuratore generale, avv. , , rapp.ta e difesa dall'avv. CP_4
Gioacchino F. Bifulco, cf ed elett.te dom.ta in Barcellona Pozzo di CodiceFiscale_4
Goto via Papa Giovanni XXIII, 29, nello studio dell'avv. Sara Sidoti, per procura in atti;
- appellata -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
17.10.2024: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali
di causa, con rigetto di ogni contraria eccezione, deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione con richiesta di provvedimento d'urgenza, notificato in data 12.2.2009,
e , premettendo di essere proprietari di un immobile Parte_1 Parte_2
ciascuno facente parte di un fabbricato sito in Barcellona e che sulla terrazza di copertura dello stesso erano iniziati i lavori di installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, citavano, dinanzi al Tribunale civile di Barcellona P.G., e CP_1 CP_2
, al fine di ottenere la sospensione dei lavori in corso e nel merito la Controparte_5
rimessione in pristino e il risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio i convenuti i quali chiedevano il rigetto delle domande. Disposta CTU, la fase cautelare si concludeva con un provvedimento di rigetto. Nel merito il Tribunale, con sentenza n. 728/2019, sulla scorta dell'espletata CTU e della documentazione in atti, rigettava le domande degli attori,
ritenendo l'impianto in oggetto e le sue potenzialità conformi al dettato legislativo in materia.
Rigettava altresì l'azione a tutela del diritto di proprietà essendo stato accertato già in fase cautelare, la realizzazione dell'impianto su porzione di esclusiva proprietà della convenuta , senza alcun danno alle parti comuni dell'edificio, con condanna alle spese di CP_1
lite.
Avverso la superiore statuizione, con atto di citazione regolarmente notificato in data
12.8.2019, proponevano gravane e , asserendo che il Tribunale avrebbe Pt_1 Pt_2
omesso di pronunciarsi su tutte le domande spiegate dagli stessi con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in particolare sulla richiesta di rimessione in pristino e risarcimento del danno per lesione del decoro ed invasività dell'opera in relazione al contesto architettonico dello stabile condominiale.
Si costituivano gli appellati, contestando e contrastando il gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese
Con ordinanza del 6.10.2022 la Corte disponeva ctu allo scopo di: “accertare se
l'installazione della stazione radio base (SRB) per telefonia mobile sulla copertura
dell'edificio oggetto di causa leda il decoro architettonico dell'edificio, da intendersi quale
estetica complessiva data dall'insieme delle linee e strutture ornamentali che conferisce
un'armoniosa fisionomia ed un'unica impronta all'aspetto dell'edificio; che il ctu vorrà anche
accertare l'eventuale deprezzamento dell'edificio e delle singole unità immobiliari degli
appellanti, quantificandone la misura, per effetto della installazione della predetta stazione
radio mobile”.
Espletata CTU, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2024, resa a trattazione scritta, la Corte assumeva la causa in decisione, con i termini per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un articolato gravame gli appellanti lamentano Violazione dell'art. 1120 c.c. - Violazione
dell'art. 1122 c.c. - Violazione dell'art. 1108 c.c. - Violazione dell'art. 32 Cost. - Violazione
dell'art. 112 c.p.c. Asseriscono di avere chiesto, in primo grado, la rimessione in pristino e il risarcimento del danno prospettando non solo esposizione a pericolo della sicurezza del fabbricato, sotto il profilo del danno alla salute per gli occupanti derivante da emissioni elettromagnetiche, ma anche violazione dell'art.1120 e 1122 c.c. sotto il profilo che la sia un'innovazione Pt_3
vietata in quanto pregiudica sicurezza, stabilità e decoro architettonico ed aggravamento di servitù.
Gli appellanti avrebbero proposto diverse domande, involgenti distinti aspetti in diritto, in considerazione che la stazione radio base insiste: - sia su porzioni di proprietà comune dello stabile (soletta del vano scala, facciata condominiale (IPOTESI A); - sia su porzione del lastrico solare di proprietà esclusiva della Giunta (IPOTESI B). Per tali distinte ipotesi erano state dedotte violazioni di diverse norme (1120 c.c., 1122 c.c., art. 1108 c.c., art. 32 Cost.)
discendenti: 1) non solo dall'inquinamento elettromagnetico generato dalla stazione radio base;
2) ma anche dal deprezzamento dello stabile intero, e quindi delle unità immobiliari in proprietà esclusiva degli attori, per effetto della invasività e il non organico inserimento dell'opera nel contesto architettonico dell'edificio condominiale. La sentenza di primo grado ha rigettato le domande degli attori alla luce della sola ctu, che si è occupata esclusivamente di rilevare se le onde irradiate dalla stazione radio base rientrassero nei limiti (dalla legislazione attuale ritenuti “sicuri”), senza minimamente vagliare le domande relative al
deprezzamento, sia per lesione del decoro ed invasività dell'opera in relazione al contesto architettonico dello stabile condominiale, sia per aggravamento di servitù in favore di soggetto terzo rispetto al condominio, ossia la per i necessari interventi di CP_2
manutenzione sulla stazione radio base.
il motivo di gravame è infondato
Il CTU arch. tanto riferisce nella sua relazione: “lo scrivente ritiene di poter Persona_1
affermare che l'installazione della stazione radio base (SRB) per telefonia mobile non lede
il decoro architettonico dell'edificio oggetto di causa. Il decoro architettonico è una qualità immateriale dell'edificio la cui alterazione può essere tuttavia rilevata, o meno, attraverso la
valutazione, (caso per caso), di alcuni “parametri” suggeriti (anche), dalla giurisprudenza
formatasi in materia . Nel caso in esame, lo scrivente ha potuto individuare le linee e le
strutture ornamentali che conferiscono un'unica impronta all'aspetto dell'edificio ravvisabili
nelle linee elementari del parallelepipedo e nella distribuzione dei volumi in facciata che,
come osservato in precedente descrizione, imprimono allo stesso una specifica identità .
Occorre infatti osservare, sotto il profilo esclusivamente estetico, che l'installazione della
Parte non ha comportato la modifica dei prospetti dell'edificio (o di una parte di essi), e non
ha modificato le strutture ornamentali identificate dalle linee geometriche che caratterizzano
l'aspetto del fabbricato . La predetta antenna, infatti, seppur percepita alla vista, (in modo
chiaro soltanto dalla via Garibaldi), non ha alcun riflesso sull'aspetto dello stabile nel suo
insieme; essa non disperde le proporzioni ne la simmetria delle facciate;
non compromette
la distribuzione dei volumi (vuoto/pieno), e non incide sulle partiture delle bucature, (in
questo caso l'interruzione del ritmo è introdotto dalle bucature non allineate del piano terra)
. In estrema sintesi, l'opera oggetto di contestazione non modifica l'estetica complessiva
dell'edificio impressa dallo stile architettonico informato a “grande semplicità”. A Margine di
quanto sopra, appare opportuno precisare che la definizione “grande semplicità” non vuole
significare “privo di pregio” ma, diversamente, vuole indicare una conformazione scevra di
elementi compositi, ritenuta comunque idonea ad assicurare il decoro architettonico….
Accertato che l'installazione della stazione radio mobile non ha procurato alcuna lesione del
decoro architettonico dell'edificio, lo scrivente ritiene di non dover quantificare alcun
deprezzamento dello stesso, (edificio), e delle singole unità immobiliari degli appellanti”.
La CTU, priva di vizi logici e giuridici, compiutamente motivata anche rispetto alle osservazioni delle parti, viene condivisa dalla Corte e viene avallata dalla
[...]
, che ha dato parere favorevole, giusta Controparte_6
autorizzazione all'impianto del 19/11/2008 prot. n. 8446/cc.; dal arcellona P.G. CP_7 giusta autorizzazione edilizia n. 18 del 17.12.2008; dal Genio Civile di Messina giusta autorizzazione prot. N. 5082 del 15/04/2008; dell' Parte_4
giusta autorizzazione del 20/05/2008.
[...]
In ordine poi al presunto costituirsi, in favore della di una servitù, si rileva che la stessa CP_2
ha diritto di accedere alle strutture locate in virtù di un contratto di locazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A.
556/2019, concernente l'impugnativa della Sentenza n.728/2019, del 8/07/2019, del
Tribunale Civile di Barcellona P.G., depositata il 10/02/2020, avente ad oggetto:
responsabilità extracontrattuale, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così
provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna in solido e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
delle spese del presente grado, che liquida in complessive euro 7.600,00, oltre
[...]
rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA, che distrae in favore dell'avv. Benedetto
Calpona, dichiaratosi antistatario;
- condanna in solido e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado, CP_2
che liquida in complessive euro 7.600,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA.
Pone le spese di ctu, come da decreto di liquidazione in atti, definitivamente a carico degli appellanti in solido;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti. Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 6.2.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)