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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4261/2024 R.G., posta in decisione in data 08/01/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Parte_1
Marzia Marchetto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Marzia CP_1
Marchetto, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Busto Arsizio il 03/11/1973 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 432, parte II, serie A, anno 1973, nonché all'Ufficiale dello Stato Civile del pagina 1 di 2 Comune di San Giorgio Su Legnano di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 113, parte II, serie B, anno 1973, con la compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/11/1973 è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta nel corso del giudizio di separazione consensuale conclusosi con la sentenza n. 177 pubblicata il 05/02/2024 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'adesione del resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Stante l'adesione del resistente, possono compensarsi tra le parti le spese di lite, come del resto dalle stesse richiesto.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/11/1973 in Busto
Arsizio;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 432, parte II, serie A, anno 1973, nonché all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giorgio Su Legnano di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 113, parte II, serie B, anno 1973;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'08/01/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4261/2024 R.G., posta in decisione in data 08/01/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Parte_1
Marzia Marchetto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Marzia CP_1
Marchetto, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Busto Arsizio il 03/11/1973 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 432, parte II, serie A, anno 1973, nonché all'Ufficiale dello Stato Civile del pagina 1 di 2 Comune di San Giorgio Su Legnano di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 113, parte II, serie B, anno 1973, con la compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/11/1973 è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta nel corso del giudizio di separazione consensuale conclusosi con la sentenza n. 177 pubblicata il 05/02/2024 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'adesione del resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Stante l'adesione del resistente, possono compensarsi tra le parti le spese di lite, come del resto dalle stesse richiesto.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/11/1973 in Busto
Arsizio;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 432, parte II, serie A, anno 1973, nonché all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giorgio Su Legnano di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 113, parte II, serie B, anno 1973;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'08/01/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2