CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 603/2024 R.G. promossa d a
, rappresentato e difeso dall'avv. BENAGLIO Parte_1
OGGETTO:
elettivamente domiciliato in VIA SALETTI 2 25047 DARFO B.T. Pt_2
Vendita di cose immobili presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. ORIZIO Controparte_1
MARCO e dall'avv. VERGANO STEFANO, elettivamente domiciliata in
PIAZZA DELLA LOGGIA 5 25100 BRESCIA presso il loro studio pagina 1 di 3 , rappresentata e difesa dall'avv. AMBROSI DAVIDE, CP_2
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LOGGIA, 5 25100 BRESCIA
presso il suo studio
APPELLATI
Fatto e Diritto
proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia, seconda sezione, n. 696/2024, pubblicata in data 01.03.2024
con la quale il Tribunale rigettava le domande da lui proposte nei confronti delle altre parti;
dichiarava obbligato e condannava l'attore alla rifusione, a favore delle convenute costituite, delle spese di lite.
Nelle more del giudizio è stato raggiunto un accordo a definizione del contenzioso tra loro in essere.
Conseguentemente con atto depositato telematicamente in data 12.02.2025
l'appellante rinunciava al contenzioso, e le parti appellate, con atto depositato in data
17.02.2025, accettavano la rinuncia a spese integralmente compensate.
L'art. 306 c.p.c. così testualmente dispone: “Il processo si estingue per rinuncia agli
atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere
interesse alla prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte
dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente in udienza o con atti
sottoscritti e notificati alle parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese
alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro …”
pagina 2 di 3 Nel caso concreto, parte appellante ha effettuato valida rinuncia attraverso il procuratore munito di relativo potere, debitamente accettata dalle parti appellate costituite, anch'esse tramite il procuratore munito di analogo potere.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate dovendo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Brescia, seconda sezione, n. 696/2024, pubblicata in data 01.03.2024, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
dichiara l'estinzione del processo a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 3 di 3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 603/2024 R.G. promossa d a
, rappresentato e difeso dall'avv. BENAGLIO Parte_1
OGGETTO:
elettivamente domiciliato in VIA SALETTI 2 25047 DARFO B.T. Pt_2
Vendita di cose immobili presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. ORIZIO Controparte_1
MARCO e dall'avv. VERGANO STEFANO, elettivamente domiciliata in
PIAZZA DELLA LOGGIA 5 25100 BRESCIA presso il loro studio pagina 1 di 3 , rappresentata e difesa dall'avv. AMBROSI DAVIDE, CP_2
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LOGGIA, 5 25100 BRESCIA
presso il suo studio
APPELLATI
Fatto e Diritto
proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia, seconda sezione, n. 696/2024, pubblicata in data 01.03.2024
con la quale il Tribunale rigettava le domande da lui proposte nei confronti delle altre parti;
dichiarava obbligato e condannava l'attore alla rifusione, a favore delle convenute costituite, delle spese di lite.
Nelle more del giudizio è stato raggiunto un accordo a definizione del contenzioso tra loro in essere.
Conseguentemente con atto depositato telematicamente in data 12.02.2025
l'appellante rinunciava al contenzioso, e le parti appellate, con atto depositato in data
17.02.2025, accettavano la rinuncia a spese integralmente compensate.
L'art. 306 c.p.c. così testualmente dispone: “Il processo si estingue per rinuncia agli
atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere
interesse alla prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte
dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente in udienza o con atti
sottoscritti e notificati alle parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese
alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro …”
pagina 2 di 3 Nel caso concreto, parte appellante ha effettuato valida rinuncia attraverso il procuratore munito di relativo potere, debitamente accettata dalle parti appellate costituite, anch'esse tramite il procuratore munito di analogo potere.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate dovendo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Brescia, seconda sezione, n. 696/2024, pubblicata in data 01.03.2024, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
dichiara l'estinzione del processo a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 3 di 3