Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 24/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 555/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. BOVE FRANCESCO, con Pt_1
domicilio eletto in CORSO GARIBALDI 38 C/O AVVOCATURA INPS 84100
SALERNO
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in Controparte_1 C.F._1 atti dall'Avv. ACAMPORA RAFFAELLA con domicilio eletto in VIA DELLA
VITTORIA 8 AGEROLA
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1441/2023, emessa in data 05/10/2023 dal
Tribunale di Salerno
1
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con il ricorso di primo grado, proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'avviso di addebito n. 40020220002935219000, notificatogli il 23.07.2022 e l'avviso addebito n.40020220006992039000 notificatogli il 26.1.2023, con i quali l' gli Pt_1
intimava il pagamento della somma di euro 39.059,13 a titolo di omesso versamento di contributi, richiesti per l'iscrizione alla Gestione commercianti per il periodo compreso 01/2025 al 12/2021.
L'opponente contestava la fondatezza delle pretese creditorie eccependo, in particolare:
1) l'insussistenza dei requisiti per la sua iscrizione nella gestione separata, essendo già iscritto alla cassa previdenziale di appartenenza dal 1.1.2009 in quanto dottore commercialista;
2) l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dagli avvisi sopradescritti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' ribadendo la legittimità Pt_1
della propria pretesa e sostenendo principalmente l'assoluta inconferenza delle contestazioni del ricorrente in quanto le obbligazioni contributive non si riferivano alla gestione separata, alla quale non risultava essere stato iscritto, bensì alla gestione dei lavoratori autonomi commercianti, dovuti dal ricorrente in quanto amministratore e legale rappresentante della società in nome collettivo denominata” LAU.
[...]
– Controparte_2 Parte_2
ed in quanto, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2015,
[...]
egli aveva dichiarato di svolgere l'attività di impresa in modo prevalente.
2. Con la sentenza impugnata n. 1441/2023, pubblicata in data 05/10/2023, il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile , perché tardiva, l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n.40020220002935219000. Con riferimento al secondo degli avvisi di addebito sopra menzionati , l'unico ritenuto tempestivamente impugnato, rigettava l'eccezione di prescrizione sul rilievo che nell'anno 2020 l' ne avesse interrotto il Pt_1
decorso comunicando l'avvenuta iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti a partire dall'anno 2015 e la debenza dei contributi a partire da tale anno. Quanto alla sussistenza die presupposti del debito contributivo, pur rilevando che il ricorrente aveva proposto una contestazione che nulla aveva a che vedere con i contributi richiesti,
2 riteneva di poter svolgere una lettura sostanzialistica del ricorso introduttivo, nel senso di una negazione della debenza dei contributi richiesti dall' , a prescindere se questi Pt_1
fossero stati richiesti per la gestione commercianti o per la gestione separata.
Ricostruito l'impianto normativo e giurisprudenziale formatosi in tema di Società tra professionisti, accoglieva pertanto per quanto di ragione l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 40020220006992039000 e, per l'effetto, ne disponeva l'annullamento, compensando per metà tra le parti le spese del giudizio.
3. Con il proposto gravame, l' censurava l'indicata sentenza deducendo: Pt_1
-violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., in quanto il giudice si era pronunciato oltre i limiti della domanda proposta;
-vizio di ultrapetizione (avendo il giudice integrato o comunque amplificato gli effetti giuridici della domanda rispetto a quanto richiesto dalle parti), ovvero di extrapetizione
(avendo comunque il giudice sostituito altri effetti rispetto a quelli connessi alla domanda proposta), con conseguente nullità della sentenza.
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva con memoria con la quale resisteva al gravame e ne ha chiedeva come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
5. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
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L'appello è fondato e va accolto.
Dalla piana lettura del ricorso di primo grado emerge che il ricorrente-odierno appellato non ha mai contestato la sua iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi commercianti, che ha dato luogo all'emissione degli avvisi di addebito opposti e, in particolare, a quello oggetto del devolutum di questa Corte.
Dunque, non ha contestato, prestandovi acquiescenza, i presupposti per la richiesta della contribuzione previdenziale, discendente dalla iscrizione alla gestione commercianti, oggetto di causa, con conseguente legittimità dei crediti vantati dall' a tale titolo avanzati. CP_3
La contribuzione richiesta con l'avviso di addebito notificato al ricorrente atteneva infatti alla gestione commercianti e non alla gestione separata, conformemente alla comunicazione fatta al ricorrente-odierno appellato nell'anno 2020 e relativa
3 all'avvenuta iscrizione dello stesso nella gestione commercianti, mentre la difesa del ricorrente in primo grado veniva parametrata esclusivamente sull'iscrizione alla gestione separata.
Pertanto, non era possibile una lettura sostanzialistica del ricorso, come svolta dal primo
Giudice, perchè la contestazione svolta con il ricorso di primo grado non poteva essere letta come negazione tout court della debenza dei contributi richiesti dall' , a Pt_1
prescindere dal titolo della richiesta.
Il Tribunale, quindi, ha autonomamente esaminato i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, la disciplina delle società tra professionisti, nonché il trattamento previdenziale dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro, dei redditi di
Cont impresa prodotti dai soci di questioni che esulano completamente sia dalla causa petendi che dal petitum del ricorso introduttivo.
La Suprema Corte (cfr. ord. n. 4343 del 14 Febbraio 2019) ha ribadito che il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ( petitum mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.
Fermo il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, formalmente consacrato nel disposto dell'art. 112 c.p.c., può pacificamente affermarsi che il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, alterando così gli elementi obiettivi dell'azione, petitum e/o causa petendi (cfr Cass.civile, sezione terza, ordinanza del 20.08.2018, n.
20810).
Cont Dunque, l'appello è fondato ed il ricorso di primo grado, con riferimento all' cui è circoscritto il devolutum, andava rigettato.
Le spese seguono la totale soccombenza della parte appellata e vanno liquidate come da dispositivo riportato in calce.
P. Q. M.
4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Pt_1
sentenza n. 1441/23, emessa dal Tribunale di Salerno-sez. lavoro in data 05/10/2023, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1
b) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Controparte_1
dalla parte appellante nel doppio grado, liquidate in:
- € 2906,00 per il primo grado;
- € 3.473,00 per il grado di appello oltre maggiorazione spese generali in misura del
15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, il 24.03.2024
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Maura Stassano
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