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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 894/2024 con OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa promossa da:
(C.F. , quale rappresentate comune della co- Parte_1 C.F._1 munione indivisa fra e e personalmente Parte_2 Parte_3 [...]
(C.F. ) e Persona_1 C.F._2 Parte_4
de
[...] C.F._3
CE EN, FR NI
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. IA- Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Giudizio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 2660/2024 pubblicata il 29/01/2024, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2977/2019 pubblicata il 10/12/2019, che aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese n. 2267/2018 pubblicata il 14.08.2018.
CONCLUSIONI
1 In data 14 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclu- sioni:
Per la parte attrice in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'invalidità ai sensi dell'art. 2479 ter c.p.c., per tutte le ra- gioni esposte in narrativa, della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci di
[...] in data 30 settembre 2015 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Parte_5
Lucca in data 5 ottobre 2015 e in particolare della deliberazione avente ad oggetto
l'eliminazione della clausola di gradimento e di prelazione che lo Statuto abrogato ga- rantiva ai soci in caso di trasferimento delle partecipazioni fra i soci e loro parenti e af- fini entro il terzo grado, oltre che nei confronti di terzi;
per l'effetto pronunciare
l'annullamento e/o in ogni caso l'inefficacia e la mancanza di qualsiasi effetto giuridico dell'impugnata delibera, con ogni consequenziale statuizione così come indicato al pa- ragrafo 7 del presente atto di citazione in riassunzione.
- In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare altresì in per- Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore, alla integrale rifusione delle spese proces- suali di tutti i gradi di giudizio.
Per la parte convenuta in riassunzione:
“Affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello voglia:
- In via preliminare, dichiarare inammissibili e/o comunque improcedibili le do- mande svolte in violazione dei limiti devolutivi di cui all'Ordinanza n. 2660/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione.
- Nel merito respingere, in fatto e diritto, le domande avversarie in quanto infon- date e per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, funzioni e onorari di tutti e tre i gradi del giudizio tenuto conto anche del passaggio in giudicato della sentenza di Appello nella parte in cui re- spinge la formulazione del recesso da parte degli odierni appellanti”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
2 1. uale rappresentate della comunione indivisa fra Parte_1 Parte_2
e e personalmente questi ultimi convenivano davanti al Tri- Parte_3 bunale di Firenze- Sezione Imprese la esponendo : Controparte_1
- che la società convenuta (svolgente attività di vendita di motocicli e relativi acces- sori e ricambi, concessionaria Piaggio per la provincia di Lucca) si qualificava come so- cietà familiare chiusa, a composizione sociale predefinita e paritaria, con quote ripartite sino al 2010 tra i tre fratelli ( , e con quote rispetti- Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 vamente del 34%, 33%, 33%; nel 2010 aveva ceduto le proprie quote al figlio Per_4 CP_2
[... ; cedeva poi la propria quota in comunione indivisa ai figli e Per_5 Parte_2
; Parte_3
- che l'iniziale composizione sociale predefinita, con equa suddivisione delle quote tra i rami familiari era garantita dall'art. 6 dello Statuto che prevedeva una clausola di mero gradimento a favore degli altri soci nel caso di trasferimento tra soci, loro parenti e affini e verso terzi e dall'art. 11 dello Statuto, che richiedeva una maggioranza qualificata di 2/3 per tutte le deliberazioni assembleari;
- che con delibera in data 30.09.2015, assunta con il voto favorevole e determinante dei soci e , era stato modificato l'art. 6 dello Statuto, Parte_6 Parte_7 limitando l'esercizio del diritto di gradimento e di prelazione alle sole cessioni a terzi, con espressa esclusione delle cessioni tra soci e a favore di parenti ed affini entro il terzo grado e otto giorni dopo aveva ceduto la propria intera quota a Parte_6 CP_3
moglie dell'altro socio di maggioranza , che, quale affine en-
[...] Parte_7 tro il terzo grado, non era più ricompresa nel necessario previo gradimento degli altri so- ci;
- che tale delibera era illegittima, assunta dai soci di maggioranza allo scopo di le- dere gli interessi dei soci di minoranza, al precipuo fine di impedire loro l'esercizio del diritto di gradimento in occasione della cessione in data 8.10.2015;
- che, in conseguenza della delibera illegittima e della correlata cessione era stato sovvertito l'ordine costitutivo della società, alterando il principio di equa suddivisione delle quote tra i rami familiari, consentendo al socio in unione con la Parte_7 moglie di ottenere una quota pari ai 2/3 del capitale sociale della società, con l'effetto di
3 rendere gli attori, in modo definitivo e matematico, titolari di una partecipazione di mi- noranza pari a un terzo, laddove in precedenza essi avevano un peso paritetico a quello degli altri soci, con lesione del diritto di poter influire sulle sorti della società.
Gli attori chiedevano in via principale che fosse accertato il loro diritto di recesso ex
2473 c.c. con rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale;
in su- bordine chiedevano l'annullamento della delibera del 30 settembre 2015 ex 2479 ter c.c. per abuso e/o eccesso di potere della maggioranza e violazione del principio di buona fe- de oggettiva e correttezza ex art. 1375 c.c. nella parte avente ad oggetto l'eliminazione della clausola di gradimento e di prelazione che lo Statuto abrogato garantiva ai soci in caso di trasferimento delle partecipazioni fra i soci e loro parenti e affini entro il terzo grado, oltre che nei confronti di terzi.
Si costituiva in giudizio la società opponendosi alle do- Controparte_1 mande.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Firenze – Sezione Imprese con sen- tenza n. 2267/2018 rigettava le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese;
la sentenza di primo grado era confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 2977/2019, che compensava la spese del grado.
Proponevano ricorso in Cassazione e Parte_1 Parte_2 Parte_8
[...]
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 2660 depositata il 29 gennaio 2024 dichia- rava infondati-inammissibili i motivi dal primo al terzo, relativi al rigetto della domanda di accertamento del diritto di recesso e rimborso della partecipazione;
dichiarava invece fondati il quarto e quinto motivo, relativi alla invalidità della delibera del 30 settembre
2015, cassava “la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti”, rinviando a que- sta Corte in diversa composizione.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava la Corte di Cassazione:
“- con il quarto motivo i ricorrenti criticano la decisione impugnata per violazione
e falsa applicazione degli artt. 2436, quinto comma, 2479 e 2479 ter cod. civ., nella par- te in cui ha ritenuto che l'accertato pregiudizio del diritto di voice dei ricorrenti sarebbe
4 stato determinato non tanto dalla delibera assembleare, quanto dalla condotta osser- vata dai ricorrenti medesimi;
- il motivo è fondato;
- la Corte di appello ha riconosciuto che la delibera contestata aveva determinato un pregiudizio del diritto di voice degli odierni ricorrenti, inteso nel senso del loro inte- resse a non veder peggiorare il peso specifico della propria posizione e a non veder mi- gliorare il peso specifico dell'altrui partecipazione senza al contempo veder migliorare il proprio, in ragione dell'eliminazione del diritto di prelazione e di mero gradimento sulle cessioni tra soci e del solo mero gradimento (anche) sulle cessioni verso parenti e affini dell'alienante e dei rimanenti soci;
- ha, tuttavia, ritenuto che il lamentato pregiudizio conseguente alla cessione della partecipazione sociale in favore della moglie del socio non fosse ri- Parte_7 conducibile al nuovo assetto statutario, in quanto si sarebbe potuto verificare anche nel vigore della previgente disciplina statutaria e, comunque, era imputabile alla condotta osservata dagli stessi ricorrenti, i quali non avevano negato il loro placet alla cessione della quota e non avevano esercitato il loro diritto di prelazione su tale quota;
- ciò posto, si osserva che il venir meno, per effetto della disposta modifica statu- taria, del diritto di mero gradimento sulle cessioni tra soci e verso parenti e affini dell'alienante e dei rimanenti soci non consentiva agli odierni ricorrenti di potersi esprimere sulla cessione della quota di in favore della moglie di Parte_6 [...]
, intervenuta successivamente all'approvazione della delibera;
Parte_9
- né, tanto meno, questi avrebbero potuto esercitare su tale quota un diritto di prelazione, in quanto, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla inter- venuta denunzia della proposta di cessione, un siffatto diritto, secondo quanto accerta- to dalla Corte di appello, non era previsto per le cessioni verso parenti e affini dell'alie- nante e dei rimanenti soci né dall'originaria previsione statutaria, né da quella risul- tante a seguito dell'approvazione della contestata delibera assembleare;
- il non aver tenuto conto degli effetti legali di tale delibera inficia l'argomenta- zione della Corte di appello, in quanto fondata sulla possibilità per i ricorrenti di eser- citare facoltà che la modifica statutaria aveva eliminato;
5 - con l'ultimo motivo i ricorrenti criticano la decisione impugnata per violazione degli artt. 1375 e 2479 ter cod. proc. civ., per aver escluso che la delibera impugnata fosse invalida per abuso della maggioranza;
- evidenziano, sul punto, che la valutazione del giudice di merito si era incentrata solo sull'aspetto della rispondenza della delibera approvata all'interesse sociale senza prendere in esame l'aspetto della riferibilità della stessa a una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari in pregiudizio dei diritti di partecipazione e patrimo- niali dei soci di minoranza;
- il motivo è fondato;
- l'abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una in- tenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (così, Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387);
- è stato chiarito che ricorre tale ultima situazione quando il voto determinante del socio (o dei soci) di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente
i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone genera- le di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. 20 gennaio 2011, n. 1361; Cass.
11 giugno 2003, n. 9353; Cass. 26 ottobre 1995, n. 11151)
- orbene, la Corte di appello ha escluso la ricorrente del dedotto vizio in ragione del fatto che l'interesse perseguito dalla maggioranza con tale delibera non si poneva in contrasto con quello sociale, avuto riguardo, in particolare, alla circostanza che con essa era stato possibile realizzare l'uscita dalla compagine sociale di e, Parte_6 in tal modo, porre fine a una situazione di disarmonie interne e di stallo, oltre a elimi- nare "la non limpida chiarezza " della originaria previsione statutaria concernente la clausola di mero gradimento e di prelazione;
6 - ha omesso, tuttavia, di verificare se la delibera in contestazione sia stata appro- vata al fine pregiudicare gli interessi degli odierni ricorrenti, soci di minoranza, non facendo corretta applicazione del richiamato principio di diritto”.
Il giudizio era tempestivamente riassunto da e Parte_1 Parte_2 [...]
si costituiva la società ; la causa, senza attività Controparte_4 Controparte_1 istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 14 febbraio 2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
2. All'intervenuto decesso di allegato dalla difesa della società con- Parte_2 venuta in riassunzione nella memoria conclusionale non può essere attribuito alcun ef- fetto interruttivo, in difetto di dichiarazione da parte del procuratore costituito.
3. Nel merito questa Corte è chiamata in sede di rinvio a dare applicazione ai prin- cipi di diritto enunziati dalla Cassazione, in particolare considerando:
- che la delibera del 30 settembre 2015, avendo eliminato il mero gradimento con riferimento alle cessioni a favore dei parenti ed affini entro il terzo grado dei soci, “non consentiva” agli attuali attori in riassunzione “di potersi esprimere sulla cessione della quota di in favore della moglie di , intervenuta suc- Parte_6 Parte_7 cessivamente” (accoglimento del quarto motivo);
- che non è sufficiente escludere il contrasto della delibera del 30 settembre 2015 con l'interesse sociale (come ritenuto dalla Corte di Appello nella pronunzia cassata), ma occorre anche verificare “se la delibera in contestazione sia stata approvata al fine pre- giudicare gli interessi dei .. soci di minoranza”, posto che “l'abuso della regola di mag- gioranza è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari” anche quando “sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provo- care la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (così, Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387)”, in particolare
“quando il voto determinante del socio (o dei soci) di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci oppure risulta in concreto preordinato ad av- vantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass.
7 20 gennaio 2011, n. 1361; Cass. 11 giugno 2003, n. 9353; Cass. 26 ottobre 1995, n.
11151)” (accoglimento del quinto motivo, con il quale era stata dedotta la “violazione de- gli artt. 1375 e 2479 ter cod. proc. civ., per aver escluso che la delibera impugnata fosse invalida per abuso della maggioranza”).
4. In applicazione dei principi di diritto in precedenza richiamati la domanda di annullamento della delibera del 30 settembre 2015 nella parte in cui, modificando l'art. 6 dello Statuto, ha eliminato la clausola di gradimento e di prelazione in caso di trasfe- rimento delle partecipazioni fra i soci e loro parenti e affini entro il terzo grado merita accoglimento.
4.1. In fatto è documentale:
- che lo statuto della attraverso il combinato disposto degli ar- Controparte_1 ticoli 6 (clausola di mero gradimento per le cessioni anche a favore dei parenti ed affini entro il terzo grado dei soci) ed 11 (necessità per la validità delle assemblee e delle deli- berazioni della maggioranza qualificata dei due terzi del capitale sociale) e l'originaria ripartizione delle quote (sostanzialmente paritaria tra i tre fratelli : , Per_2 Per_3
e ; successiva cessione da parte di al figlio e di in Per_4 Per_5 Per_4 Pt_6 Per_5 comunione indivisa ai figli e delineavano una strut- Pt_2 Parte_3 tura societaria con equa suddivisione delle quote tra i tre rami familiari, senza predeter- minazione di maggioranze e possibilità per ciascuno dei tre rami di incidere sulle scelte societarie;
- che tale assetto e struttura societaria poteva di fatto subire modifiche solo con il consenso unanime dei soci, in relazione alla clausola di mero gradimento che operava non solo nei confronti dei terzi ma anche nei confronti di parenti ed affini dei soci stessi;
- che la delibera del 30 settembre 2015 di modifica dello statuto è stata formalmen- te motivata dalla addotta necessità di adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 6/2003
(vedi verbale di assemblea: “Il Presidente, infine, riferisce all'assemblea dei motivi i mo- tivi che consigliano, in virtù delle modifiche introdotte al capo V del libro quinto del
Codice Civile in materia di società di capitali, dall'art. 1 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.
6, di adottare un nuovo statuto sociale, parzialmente rielaborato, al fine di renderlo compatibile con la nuova normativa”), ma non è dato riscontrare alcun collegamento
8 tra le disposizioni del D. Lgs. 6/2003 e la soppressione, dodici anni dopo, della clausola di gradimento con riferimento alle cessioni a favore di parenti e affini entro il terzo gra- do;
- che tale delibera, nonostante la preventiva opposizione e diffida di Parte_1 quale rappresentate della comunione fra e è stata Pt_2 Parte_3 adottata con il voto favorevole di e;
Parte_6 Parte_7
- che solo otto giorni dopo ha ceduto la propria quota del 33% alla Parte_6 moglie di , affine entro il terzo grado e quindi esclusa dal gradimento a Parte_7 seguito della intervenuta modifica dell'art. 6 dello Statuto.
4.2. In base a tali elementi obbiettivi appare quindi chiaro che la delibera del 30 settembre 2015 sia stata adottata dai soci di maggioranza e Pt_6 Parte_7 all'esclusivo fine di rendere possibile la programmata ed immediatamente dopo attuata cessione delle quote dal primo alla moglie del secondo, cessione che in difetto della mo- difica statutaria non sarebbe stata possibile se non con il gradimento della terza compo- nente societaria.
La maggioranza ha quindi surrettiziamente privato la minoranza dei propri prece- denti diritti statutari al solo scopo di consentire una operazione negoziale di interesse esclusivo della stessa maggioranza;
è stato poi profondamente alterato l'assetto societa- rio attribuendo conclusivamente ad un solo ramo familiare la maggioranza di due terzi e la possibilità quindi di adottare qualsiasi delibera societaria ai sensi dell'art. 11 dello Sta- tuto, ponendo stabilmente in minoranza quella componente che in precedenza aveva pa- ri possibilità, rispetto alle altre due, di incidere nelle scelte societarie.
Ricorrono i presupposti per l'annullamento quali indicati dalla Corte di Cassazione nel principio di diritto al quale questa Corte deve attenersi:
- lesione dei diritti di partecipazione dei soci di minoranza (privati del diritto di esprimere o meno il gradimento con riferimento alle cessioni a favore di parenti ed affini degli altri soci;
privati stabilmente della possibilità, risultate dal precedente assetto so- cietario, di concorrere in parità con gli altri rami familiari, alle decisioni societarie e rele- gati, stabilmente, in minoranza);
9 - violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto ex 1375
c.c. (adozione a maggioranza di una modifica statutaria introdotta al solo fine di rendere possibile una operazione negoziale di cessione quote interessante sostanzialmente i me- desimi soci di maggioranza e che, in difetto della modifica, richiedeva il consenso ed il gradimento anche dei soci di minoranza).
Conclusivamente i soci di maggioranza, con l'adozione della delibera di abolizione parziale del gradimento, hanno agito in modo strumentale per perseguire essenzialmen- te un interesse proprio, ottenendo di escludere la minoranza dalla possibilità di far vale- re i propri diritti di partecipazione con riferimento ad una immediatamente successiva e ragionevolmente programmata operazione negoziale di cessione delle quote, posta in es- sere tra un socio e la moglie dell'altro di maggioranza.
Dagli elementi di fatto in precedenza riassunti risulta complessivamente provato, sia pure in via indiziaria e presuntiva ma comunque nel rispetto dei canoni di gravità, precisione e concordanza, che vi sia stato un abuso ed eccesso di potere della maggioran- za, con l'adozione di una delibera che, per quanto formalmente regolare, risulta diretta solo ad avvantaggiare alcuni soci in danno di altri, per fini extra sociali.
4.3. La pronunzia deve essere limitata alla dichiarazione di invalidità ed annulla- mento della delibera impugnata;
non forma oggetto del presente giudizio, secondo le conclusioni già rassegnate in primo grado, l'annullamento della successiva cessione delle quote da a richiesto nelle memorie conclusive dagli at- Parte_6 Parte_10 tori in opposizione, annullamento che peraltro avrebbe necessariamente richiesto l'evocazione in giudizio non solo della società ma anche delle parti del contratto di ces- sione.
5. Deve procedersi in questa sede a nuova regolamentazione delle spese di giudizio, tenendo presente l'esito complessivo della lite, in base ad un criterio unitario e globale
(vedi Cass. 07/03/2024, n.6151: “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare
10 le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”; Cass 28/09/2022, n.28285: “la Cassazione di una sentenza di rinvio travolge la pronuncia sulle spese relative ai precedenti gradi, di talché il giu- dice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di essa, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali”).
La parziale soccombenza reciproca (con rigetto della domanda principale di recesso e liquidazione della quota, ma accoglimento della domanda subordinata di annullamen- to della delibera), le ragioni della decisione quali in precedenza esposte (lesione dei dirit- ti di partecipazione dei soci di minoranza con violazione del canone generale di buona fede e correttezza) giustificano la compensazione parziale delle spese di lite nella misura della metà; la residua metà delle spese degli attori in riassunzione deve essere posta a ca- rico della convenuta in riassunzione e si liquida, per tale frazione (valore indeterminabi- le, complessità media), per il primo grado in € 5.000,00 (fase di studio € 2.100,00; fase introduttiva € 1.400,00; fase istruttoria € 3.000,00; fase decisionale € 3.500,00; totale
€ 10.000,00; riduzione del 50% € 5.000,00), per il giudizio di appello in € 4.000,00 (fa- se di studio € 2.500,00; fase introduttiva € 1.500,00; fase decisionale € 4.000,00; tota- le € 8.000,00; riduzione del 50% € 4.000,00); per il giudizio di Cassazione in €
3.200,00 (fase di studio € 2.800,00; fase introduttiva € 2.200,00; fase decisionale €
1.400,00; totale € 6.400,00; riduzione del 50% € 3.200,00) e per il presente giudizio di rinvio in € 4.000,00 (fase di studio € 2.500,00; fase introduttiva € 1.500,00; fase deci- sionale € 4.000,00; totale € 8.000,00; riduzione del 50% € 4.000,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, quale giudice di rin- vio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 2660/2024 pubblicata il
29/01/2024 , così provvede:
11 - annulla la delibera assunta dall'assemblea dei soci di in data Controparte_1
30 settembre 2015 nella parte in cui, modificando l'art. 6 dello Statuto, ha eliminato la clausola di gradimento e di prelazione in caso di trasferimento delle partecipazioni fra i soci e loro parenti e affini entro il terzo grado;
- dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio nella misura della metà; condanna parte convenuta in riassunzione a rimborsare a parte attri- ce in riassunzione la residua metà delle spese che liquida, per tale frazione, per il primo grado in € 5.000,00, per il giudizio di appello in € 4.000,00, per il giudizio di Cassazio- ne in € 3.200,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 4.000,00, oltre 15% spese gene- rali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 maggio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 894/2024 con OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa promossa da:
(C.F. , quale rappresentate comune della co- Parte_1 C.F._1 munione indivisa fra e e personalmente Parte_2 Parte_3 [...]
(C.F. ) e Persona_1 C.F._2 Parte_4
de
[...] C.F._3
CE EN, FR NI
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. IA- Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Giudizio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 2660/2024 pubblicata il 29/01/2024, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2977/2019 pubblicata il 10/12/2019, che aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese n. 2267/2018 pubblicata il 14.08.2018.
CONCLUSIONI
1 In data 14 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclu- sioni:
Per la parte attrice in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'invalidità ai sensi dell'art. 2479 ter c.p.c., per tutte le ra- gioni esposte in narrativa, della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci di
[...] in data 30 settembre 2015 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Parte_5
Lucca in data 5 ottobre 2015 e in particolare della deliberazione avente ad oggetto
l'eliminazione della clausola di gradimento e di prelazione che lo Statuto abrogato ga- rantiva ai soci in caso di trasferimento delle partecipazioni fra i soci e loro parenti e af- fini entro il terzo grado, oltre che nei confronti di terzi;
per l'effetto pronunciare
l'annullamento e/o in ogni caso l'inefficacia e la mancanza di qualsiasi effetto giuridico dell'impugnata delibera, con ogni consequenziale statuizione così come indicato al pa- ragrafo 7 del presente atto di citazione in riassunzione.
- In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare altresì in per- Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore, alla integrale rifusione delle spese proces- suali di tutti i gradi di giudizio.
Per la parte convenuta in riassunzione:
“Affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello voglia:
- In via preliminare, dichiarare inammissibili e/o comunque improcedibili le do- mande svolte in violazione dei limiti devolutivi di cui all'Ordinanza n. 2660/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione.
- Nel merito respingere, in fatto e diritto, le domande avversarie in quanto infon- date e per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, funzioni e onorari di tutti e tre i gradi del giudizio tenuto conto anche del passaggio in giudicato della sentenza di Appello nella parte in cui re- spinge la formulazione del recesso da parte degli odierni appellanti”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
2 1. uale rappresentate della comunione indivisa fra Parte_1 Parte_2
e e personalmente questi ultimi convenivano davanti al Tri- Parte_3 bunale di Firenze- Sezione Imprese la esponendo : Controparte_1
- che la società convenuta (svolgente attività di vendita di motocicli e relativi acces- sori e ricambi, concessionaria Piaggio per la provincia di Lucca) si qualificava come so- cietà familiare chiusa, a composizione sociale predefinita e paritaria, con quote ripartite sino al 2010 tra i tre fratelli ( , e con quote rispetti- Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 vamente del 34%, 33%, 33%; nel 2010 aveva ceduto le proprie quote al figlio Per_4 CP_2
[... ; cedeva poi la propria quota in comunione indivisa ai figli e Per_5 Parte_2
; Parte_3
- che l'iniziale composizione sociale predefinita, con equa suddivisione delle quote tra i rami familiari era garantita dall'art. 6 dello Statuto che prevedeva una clausola di mero gradimento a favore degli altri soci nel caso di trasferimento tra soci, loro parenti e affini e verso terzi e dall'art. 11 dello Statuto, che richiedeva una maggioranza qualificata di 2/3 per tutte le deliberazioni assembleari;
- che con delibera in data 30.09.2015, assunta con il voto favorevole e determinante dei soci e , era stato modificato l'art. 6 dello Statuto, Parte_6 Parte_7 limitando l'esercizio del diritto di gradimento e di prelazione alle sole cessioni a terzi, con espressa esclusione delle cessioni tra soci e a favore di parenti ed affini entro il terzo grado e otto giorni dopo aveva ceduto la propria intera quota a Parte_6 CP_3
moglie dell'altro socio di maggioranza , che, quale affine en-
[...] Parte_7 tro il terzo grado, non era più ricompresa nel necessario previo gradimento degli altri so- ci;
- che tale delibera era illegittima, assunta dai soci di maggioranza allo scopo di le- dere gli interessi dei soci di minoranza, al precipuo fine di impedire loro l'esercizio del diritto di gradimento in occasione della cessione in data 8.10.2015;
- che, in conseguenza della delibera illegittima e della correlata cessione era stato sovvertito l'ordine costitutivo della società, alterando il principio di equa suddivisione delle quote tra i rami familiari, consentendo al socio in unione con la Parte_7 moglie di ottenere una quota pari ai 2/3 del capitale sociale della società, con l'effetto di
3 rendere gli attori, in modo definitivo e matematico, titolari di una partecipazione di mi- noranza pari a un terzo, laddove in precedenza essi avevano un peso paritetico a quello degli altri soci, con lesione del diritto di poter influire sulle sorti della società.
Gli attori chiedevano in via principale che fosse accertato il loro diritto di recesso ex
2473 c.c. con rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale;
in su- bordine chiedevano l'annullamento della delibera del 30 settembre 2015 ex 2479 ter c.c. per abuso e/o eccesso di potere della maggioranza e violazione del principio di buona fe- de oggettiva e correttezza ex art. 1375 c.c. nella parte avente ad oggetto l'eliminazione della clausola di gradimento e di prelazione che lo Statuto abrogato garantiva ai soci in caso di trasferimento delle partecipazioni fra i soci e loro parenti e affini entro il terzo grado, oltre che nei confronti di terzi.
Si costituiva in giudizio la società opponendosi alle do- Controparte_1 mande.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Firenze – Sezione Imprese con sen- tenza n. 2267/2018 rigettava le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese;
la sentenza di primo grado era confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 2977/2019, che compensava la spese del grado.
Proponevano ricorso in Cassazione e Parte_1 Parte_2 Parte_8
[...]
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 2660 depositata il 29 gennaio 2024 dichia- rava infondati-inammissibili i motivi dal primo al terzo, relativi al rigetto della domanda di accertamento del diritto di recesso e rimborso della partecipazione;
dichiarava invece fondati il quarto e quinto motivo, relativi alla invalidità della delibera del 30 settembre
2015, cassava “la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti”, rinviando a que- sta Corte in diversa composizione.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava la Corte di Cassazione:
“- con il quarto motivo i ricorrenti criticano la decisione impugnata per violazione
e falsa applicazione degli artt. 2436, quinto comma, 2479 e 2479 ter cod. civ., nella par- te in cui ha ritenuto che l'accertato pregiudizio del diritto di voice dei ricorrenti sarebbe
4 stato determinato non tanto dalla delibera assembleare, quanto dalla condotta osser- vata dai ricorrenti medesimi;
- il motivo è fondato;
- la Corte di appello ha riconosciuto che la delibera contestata aveva determinato un pregiudizio del diritto di voice degli odierni ricorrenti, inteso nel senso del loro inte- resse a non veder peggiorare il peso specifico della propria posizione e a non veder mi- gliorare il peso specifico dell'altrui partecipazione senza al contempo veder migliorare il proprio, in ragione dell'eliminazione del diritto di prelazione e di mero gradimento sulle cessioni tra soci e del solo mero gradimento (anche) sulle cessioni verso parenti e affini dell'alienante e dei rimanenti soci;
- ha, tuttavia, ritenuto che il lamentato pregiudizio conseguente alla cessione della partecipazione sociale in favore della moglie del socio non fosse ri- Parte_7 conducibile al nuovo assetto statutario, in quanto si sarebbe potuto verificare anche nel vigore della previgente disciplina statutaria e, comunque, era imputabile alla condotta osservata dagli stessi ricorrenti, i quali non avevano negato il loro placet alla cessione della quota e non avevano esercitato il loro diritto di prelazione su tale quota;
- ciò posto, si osserva che il venir meno, per effetto della disposta modifica statu- taria, del diritto di mero gradimento sulle cessioni tra soci e verso parenti e affini dell'alienante e dei rimanenti soci non consentiva agli odierni ricorrenti di potersi esprimere sulla cessione della quota di in favore della moglie di Parte_6 [...]
, intervenuta successivamente all'approvazione della delibera;
Parte_9
- né, tanto meno, questi avrebbero potuto esercitare su tale quota un diritto di prelazione, in quanto, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla inter- venuta denunzia della proposta di cessione, un siffatto diritto, secondo quanto accerta- to dalla Corte di appello, non era previsto per le cessioni verso parenti e affini dell'alie- nante e dei rimanenti soci né dall'originaria previsione statutaria, né da quella risul- tante a seguito dell'approvazione della contestata delibera assembleare;
- il non aver tenuto conto degli effetti legali di tale delibera inficia l'argomenta- zione della Corte di appello, in quanto fondata sulla possibilità per i ricorrenti di eser- citare facoltà che la modifica statutaria aveva eliminato;
5 - con l'ultimo motivo i ricorrenti criticano la decisione impugnata per violazione degli artt. 1375 e 2479 ter cod. proc. civ., per aver escluso che la delibera impugnata fosse invalida per abuso della maggioranza;
- evidenziano, sul punto, che la valutazione del giudice di merito si era incentrata solo sull'aspetto della rispondenza della delibera approvata all'interesse sociale senza prendere in esame l'aspetto della riferibilità della stessa a una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari in pregiudizio dei diritti di partecipazione e patrimo- niali dei soci di minoranza;
- il motivo è fondato;
- l'abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una in- tenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (così, Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387);
- è stato chiarito che ricorre tale ultima situazione quando il voto determinante del socio (o dei soci) di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente
i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone genera- le di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. 20 gennaio 2011, n. 1361; Cass.
11 giugno 2003, n. 9353; Cass. 26 ottobre 1995, n. 11151)
- orbene, la Corte di appello ha escluso la ricorrente del dedotto vizio in ragione del fatto che l'interesse perseguito dalla maggioranza con tale delibera non si poneva in contrasto con quello sociale, avuto riguardo, in particolare, alla circostanza che con essa era stato possibile realizzare l'uscita dalla compagine sociale di e, Parte_6 in tal modo, porre fine a una situazione di disarmonie interne e di stallo, oltre a elimi- nare "la non limpida chiarezza " della originaria previsione statutaria concernente la clausola di mero gradimento e di prelazione;
6 - ha omesso, tuttavia, di verificare se la delibera in contestazione sia stata appro- vata al fine pregiudicare gli interessi degli odierni ricorrenti, soci di minoranza, non facendo corretta applicazione del richiamato principio di diritto”.
Il giudizio era tempestivamente riassunto da e Parte_1 Parte_2 [...]
si costituiva la società ; la causa, senza attività Controparte_4 Controparte_1 istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 14 febbraio 2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
2. All'intervenuto decesso di allegato dalla difesa della società con- Parte_2 venuta in riassunzione nella memoria conclusionale non può essere attribuito alcun ef- fetto interruttivo, in difetto di dichiarazione da parte del procuratore costituito.
3. Nel merito questa Corte è chiamata in sede di rinvio a dare applicazione ai prin- cipi di diritto enunziati dalla Cassazione, in particolare considerando:
- che la delibera del 30 settembre 2015, avendo eliminato il mero gradimento con riferimento alle cessioni a favore dei parenti ed affini entro il terzo grado dei soci, “non consentiva” agli attuali attori in riassunzione “di potersi esprimere sulla cessione della quota di in favore della moglie di , intervenuta suc- Parte_6 Parte_7 cessivamente” (accoglimento del quarto motivo);
- che non è sufficiente escludere il contrasto della delibera del 30 settembre 2015 con l'interesse sociale (come ritenuto dalla Corte di Appello nella pronunzia cassata), ma occorre anche verificare “se la delibera in contestazione sia stata approvata al fine pre- giudicare gli interessi dei .. soci di minoranza”, posto che “l'abuso della regola di mag- gioranza è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari” anche quando “sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provo- care la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (così, Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387)”, in particolare
“quando il voto determinante del socio (o dei soci) di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci oppure risulta in concreto preordinato ad av- vantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass.
7 20 gennaio 2011, n. 1361; Cass. 11 giugno 2003, n. 9353; Cass. 26 ottobre 1995, n.
11151)” (accoglimento del quinto motivo, con il quale era stata dedotta la “violazione de- gli artt. 1375 e 2479 ter cod. proc. civ., per aver escluso che la delibera impugnata fosse invalida per abuso della maggioranza”).
4. In applicazione dei principi di diritto in precedenza richiamati la domanda di annullamento della delibera del 30 settembre 2015 nella parte in cui, modificando l'art. 6 dello Statuto, ha eliminato la clausola di gradimento e di prelazione in caso di trasfe- rimento delle partecipazioni fra i soci e loro parenti e affini entro il terzo grado merita accoglimento.
4.1. In fatto è documentale:
- che lo statuto della attraverso il combinato disposto degli ar- Controparte_1 ticoli 6 (clausola di mero gradimento per le cessioni anche a favore dei parenti ed affini entro il terzo grado dei soci) ed 11 (necessità per la validità delle assemblee e delle deli- berazioni della maggioranza qualificata dei due terzi del capitale sociale) e l'originaria ripartizione delle quote (sostanzialmente paritaria tra i tre fratelli : , Per_2 Per_3
e ; successiva cessione da parte di al figlio e di in Per_4 Per_5 Per_4 Pt_6 Per_5 comunione indivisa ai figli e delineavano una strut- Pt_2 Parte_3 tura societaria con equa suddivisione delle quote tra i tre rami familiari, senza predeter- minazione di maggioranze e possibilità per ciascuno dei tre rami di incidere sulle scelte societarie;
- che tale assetto e struttura societaria poteva di fatto subire modifiche solo con il consenso unanime dei soci, in relazione alla clausola di mero gradimento che operava non solo nei confronti dei terzi ma anche nei confronti di parenti ed affini dei soci stessi;
- che la delibera del 30 settembre 2015 di modifica dello statuto è stata formalmen- te motivata dalla addotta necessità di adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 6/2003
(vedi verbale di assemblea: “Il Presidente, infine, riferisce all'assemblea dei motivi i mo- tivi che consigliano, in virtù delle modifiche introdotte al capo V del libro quinto del
Codice Civile in materia di società di capitali, dall'art. 1 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.
6, di adottare un nuovo statuto sociale, parzialmente rielaborato, al fine di renderlo compatibile con la nuova normativa”), ma non è dato riscontrare alcun collegamento
8 tra le disposizioni del D. Lgs. 6/2003 e la soppressione, dodici anni dopo, della clausola di gradimento con riferimento alle cessioni a favore di parenti e affini entro il terzo gra- do;
- che tale delibera, nonostante la preventiva opposizione e diffida di Parte_1 quale rappresentate della comunione fra e è stata Pt_2 Parte_3 adottata con il voto favorevole di e;
Parte_6 Parte_7
- che solo otto giorni dopo ha ceduto la propria quota del 33% alla Parte_6 moglie di , affine entro il terzo grado e quindi esclusa dal gradimento a Parte_7 seguito della intervenuta modifica dell'art. 6 dello Statuto.
4.2. In base a tali elementi obbiettivi appare quindi chiaro che la delibera del 30 settembre 2015 sia stata adottata dai soci di maggioranza e Pt_6 Parte_7 all'esclusivo fine di rendere possibile la programmata ed immediatamente dopo attuata cessione delle quote dal primo alla moglie del secondo, cessione che in difetto della mo- difica statutaria non sarebbe stata possibile se non con il gradimento della terza compo- nente societaria.
La maggioranza ha quindi surrettiziamente privato la minoranza dei propri prece- denti diritti statutari al solo scopo di consentire una operazione negoziale di interesse esclusivo della stessa maggioranza;
è stato poi profondamente alterato l'assetto societa- rio attribuendo conclusivamente ad un solo ramo familiare la maggioranza di due terzi e la possibilità quindi di adottare qualsiasi delibera societaria ai sensi dell'art. 11 dello Sta- tuto, ponendo stabilmente in minoranza quella componente che in precedenza aveva pa- ri possibilità, rispetto alle altre due, di incidere nelle scelte societarie.
Ricorrono i presupposti per l'annullamento quali indicati dalla Corte di Cassazione nel principio di diritto al quale questa Corte deve attenersi:
- lesione dei diritti di partecipazione dei soci di minoranza (privati del diritto di esprimere o meno il gradimento con riferimento alle cessioni a favore di parenti ed affini degli altri soci;
privati stabilmente della possibilità, risultate dal precedente assetto so- cietario, di concorrere in parità con gli altri rami familiari, alle decisioni societarie e rele- gati, stabilmente, in minoranza);
9 - violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto ex 1375
c.c. (adozione a maggioranza di una modifica statutaria introdotta al solo fine di rendere possibile una operazione negoziale di cessione quote interessante sostanzialmente i me- desimi soci di maggioranza e che, in difetto della modifica, richiedeva il consenso ed il gradimento anche dei soci di minoranza).
Conclusivamente i soci di maggioranza, con l'adozione della delibera di abolizione parziale del gradimento, hanno agito in modo strumentale per perseguire essenzialmen- te un interesse proprio, ottenendo di escludere la minoranza dalla possibilità di far vale- re i propri diritti di partecipazione con riferimento ad una immediatamente successiva e ragionevolmente programmata operazione negoziale di cessione delle quote, posta in es- sere tra un socio e la moglie dell'altro di maggioranza.
Dagli elementi di fatto in precedenza riassunti risulta complessivamente provato, sia pure in via indiziaria e presuntiva ma comunque nel rispetto dei canoni di gravità, precisione e concordanza, che vi sia stato un abuso ed eccesso di potere della maggioran- za, con l'adozione di una delibera che, per quanto formalmente regolare, risulta diretta solo ad avvantaggiare alcuni soci in danno di altri, per fini extra sociali.
4.3. La pronunzia deve essere limitata alla dichiarazione di invalidità ed annulla- mento della delibera impugnata;
non forma oggetto del presente giudizio, secondo le conclusioni già rassegnate in primo grado, l'annullamento della successiva cessione delle quote da a richiesto nelle memorie conclusive dagli at- Parte_6 Parte_10 tori in opposizione, annullamento che peraltro avrebbe necessariamente richiesto l'evocazione in giudizio non solo della società ma anche delle parti del contratto di ces- sione.
5. Deve procedersi in questa sede a nuova regolamentazione delle spese di giudizio, tenendo presente l'esito complessivo della lite, in base ad un criterio unitario e globale
(vedi Cass. 07/03/2024, n.6151: “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare
10 le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”; Cass 28/09/2022, n.28285: “la Cassazione di una sentenza di rinvio travolge la pronuncia sulle spese relative ai precedenti gradi, di talché il giu- dice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di essa, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali”).
La parziale soccombenza reciproca (con rigetto della domanda principale di recesso e liquidazione della quota, ma accoglimento della domanda subordinata di annullamen- to della delibera), le ragioni della decisione quali in precedenza esposte (lesione dei dirit- ti di partecipazione dei soci di minoranza con violazione del canone generale di buona fede e correttezza) giustificano la compensazione parziale delle spese di lite nella misura della metà; la residua metà delle spese degli attori in riassunzione deve essere posta a ca- rico della convenuta in riassunzione e si liquida, per tale frazione (valore indeterminabi- le, complessità media), per il primo grado in € 5.000,00 (fase di studio € 2.100,00; fase introduttiva € 1.400,00; fase istruttoria € 3.000,00; fase decisionale € 3.500,00; totale
€ 10.000,00; riduzione del 50% € 5.000,00), per il giudizio di appello in € 4.000,00 (fa- se di studio € 2.500,00; fase introduttiva € 1.500,00; fase decisionale € 4.000,00; tota- le € 8.000,00; riduzione del 50% € 4.000,00); per il giudizio di Cassazione in €
3.200,00 (fase di studio € 2.800,00; fase introduttiva € 2.200,00; fase decisionale €
1.400,00; totale € 6.400,00; riduzione del 50% € 3.200,00) e per il presente giudizio di rinvio in € 4.000,00 (fase di studio € 2.500,00; fase introduttiva € 1.500,00; fase deci- sionale € 4.000,00; totale € 8.000,00; riduzione del 50% € 4.000,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, quale giudice di rin- vio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 2660/2024 pubblicata il
29/01/2024 , così provvede:
11 - annulla la delibera assunta dall'assemblea dei soci di in data Controparte_1
30 settembre 2015 nella parte in cui, modificando l'art. 6 dello Statuto, ha eliminato la clausola di gradimento e di prelazione in caso di trasferimento delle partecipazioni fra i soci e loro parenti e affini entro il terzo grado;
- dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio nella misura della metà; condanna parte convenuta in riassunzione a rimborsare a parte attri- ce in riassunzione la residua metà delle spese che liquida, per tale frazione, per il primo grado in € 5.000,00, per il giudizio di appello in € 4.000,00, per il giudizio di Cassazio- ne in € 3.200,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 4.000,00, oltre 15% spese gene- rali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 maggio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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