TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17933 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12201/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 12201/2025 promossa da:
( ) nata il [...] in [...], con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 degli avv.ti Enzo Esposito del Foro di Locri e Valentina Pegorari del Foro di Roma, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso i difensori;
RICORRENTE
contro
( ) nato il [...] in [...], con il Controparte_1 CodiceFiscale_2 patrocinio dell'avv. Gianmarco Mascia, con elezione di domicilio telematico presso il difensore;
RESISTENTE
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: affidamento figlio naturale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2.07.2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, adiva l'intestato Tribunale, premettendo: di avere intrattenuto una Parte_1 relazione con , dalla quale era nato il figlio (14.06.2018); che con Controparte_1 Per_1 sentenza del Tribunale di Roma n.8580/2024 del 10.05.2024 erano state recepite le condizioni di affidamento del figlio minore concordate tra le parti, condizioni prevedenti l'affidamento condiviso del figlio, l'assegnazione alla madre della casa familiare ed il collocamento prevalente del figlio presso la stessa, e disciplinanti il regime di frequentazione paterna;
successivamente era insorto un contrasto tra le parti in ordine all'esigenza manifestata dalla di trasferirsi e di trasferire la residenza del minore a Firenze, ove avrebbe potuto Parte_1 svolgere un lavoro maggiormente redditizio con conseguente possibilità di assistenza più efficiente per ( affetto da disabilità derivante da “esiti di ictus cerebrale sinistro” e Per_1 necessitante di cure fisioterapiche e di assistenza da parte di persone competenti di gestire eventuali crisi epilettiche ).
Evidenziava che il minore era stato seguito in forma pressocché esclusiva dalla madre, con l'aiuto del proprio nuovo compagno – il quale aveva esperienza nella gestione di bambini affetti da disabilità ed era riuscito a creare con il minore un rapporto molto empatico- laddove invece il padre si era mostrato poco collaborativo e disinteressato, nonché assente sia alle visite mediche del minore che alle sedute di fisioterapia.
Deduceva di svolgere la professione di venditrice al dettaglio con contratto a tempo indeterminato e di percepire un reddito di lavoro pari ad euro 1.300,00 mensili, oltre ad un assegno di invalidità per il minore pari ad euro 200,00 mensili e all'assegno di mantenimento per il figlio versato dal padre pari ad euro 250,00 mensili.
Dichiarava di aver ricevuto una proposta di lavoro da un'autoscuola di Firenze per esercitare la professione di istruttrice di guida , con una prospettiva di guadagno maggiore rispetto al lavoro attualmente svolto ( circa 2.000,00 euro al mese) e con la possibilità di trascorrere a casa tutti i fine settimana e di poter seguire quindi maggiormente suo figlio. Deduceva anche di aver reperito un'abitazione e che il figlio avrebbe potuto essere seguito per la Per_1 fisioterapia presso l'Ospedale IRCSS Don Gnocchi di Firenze, presso il quale aveva già effettuato delle cure, ed avvalersi delle cure dell'Ospedale Meyer.
2 Evidenziava la vicinanza di Firenze a Roma in treno e dichiarava di essere disponibile a facilitare la frequentazione padre-figlio, mostrando collaborazione nell'accompagnare e riprendere presso la stazione ferroviaria. Per_1
Chiedeva quindi, stante il dissenso immotivato espresso dal padre al trasferimento, di autorizzare il trasferimento di a Firenze con collocamento prevalente presso la Per_1 madre, regolando le modalità di frequentazione paterna. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio , deducendo che il proprio diniego al trasferimento Controparte_1 della residenza del minore era giustificato dal fatto che tale trasferimento non avrebbe consentito al minore di mantenere un rapporto con il padre, il quale lavora a Roma, e con i nonni paterni che a Roma risiedono, e che inoltre tale trasferimento non appariva conforme all'interesse del minore, in quanto avrebbe determinato lo spostamento in una città estranea e la necessità di interrompere il percorso sanitario e terapeutico di cui aveva sinora usufruito a
Roma.
Dichiarava di essersi sempre occupato del figlio, e di averlo accompagnato a visiti e precorsi terapeutici, e che era felice di frequentare sia il padre che i nonni paterni i quali Per_1 avevano un rapporto consolidato con il minore.
Evidenziava inoltre che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova né della asserita proposta di lavoro ricevuta, né del conseguimento del titolo abilitativo all'esercizio della professione di istruttrice di scuola guida, e che il minore veniva seguito a Roma in centro medici di elevato livello qualitativo, con terapie e percorsi che avevano portato un miglioramento delle condizioni di salute.
Rilevava quindi che il trasferimento del minore a Firenze avrebbe ostacolato la frequentazione paterna, in particolare quella infrasettimanale.
In conclusione, sottolineava come la richiesta di trasferimento avanzata dalla ricorrente non fosse in alcun modo conforme all'interesse superiore del figlio, il quale sarebbe stato sradicato dall'ambiente in cui viveva ed era inserito, sotto il profilo affettivo, scolastico e terapeutico, rispondendo solo all'interesse della ricorrente di trasferirsi a vivere con il nuovo compagno.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda della ricorrente, con conseguente conferma delle condizioni stabilite con la sentenza n.8580/2024 del Tribunale di Roma e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente, l'assegnazione a sé della casa familiare, sita in Roma via Irpinia n.1.
All'udienza del 2.07.2025 le parti comparivano in udienza e ribadivano le rispettive posizioni.
3 Il Giudice riservava la decisione al Collegio.
La domanda di parte ricorrente di autorizzazione del trasferimento del figlio a Firenze non può essere accolta.
Infatti il Collegio rileva che non è stato dedotto, e neanche provato, che tale trasferimento possa essere favorevole all'interesse del figlio minore delle parti, affetto da una importante disabilità, come emerge dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti di causa.
Deve ritenersi che interesse prevalente del figlio sia quello al mantenimento dell'habitat domestico, ed altresì al mantenimento della rete di frequentazione familiare, sociale, scolastica e, nel caso di specie, anche terapeutica, in cui è inserito dalla nascita.
Nel caso di specie il trasferimento, sia pure in una città non molto distante da Roma, determinerebbe necessariamente lo sradicamento del minore da tale rete e, del tutto ragionevolmente, creerebbe degli ostacoli alla frequentazione paterna e degli ascendenti paterni.
Pertanto si ritiene che il trasferimento di in una città diversa da quella in cui è nato Per_1
e cresciuto sinora non sia rispondente all'interesse del minore.
D'altra parte si evidenzia che la ricorrente, che vive attualmente nella casa di proprietà di entrambe le parti e a lei assegnata, e che ha dichiarato di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato da 14 anni, pur allegando prospettive di miglioramento della situazione lavorativa legate al richiesto trasferimento nella città di Firenze, non versa attualmente in una situazione di necessità di trasferimento legate alla necessità di reperire o di mantenere un'occupazione lavorativa, che potrebbero giustificare una differente valutazione della situazione familiare.
Per le considerazioni esposte, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta, e devono essere integralmente confermate le condizioni stabilite nella sentenza del Tribunale di Roma
n. 8580/2024.
Attesa la materia, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Respinge la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, conferma le condizioni stabilite nella sentenza del Tribunale di Roma n. 8580/2024.
2) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Roma, 10.12.2025
4 Il Giudice Il Presidente dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
5