Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 236/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 236/2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 3 giugno 2025 e promossa da:
– CF - nata a Conflenti il [...], in [...] ed in Parte_1 C.F._1 qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore elettivamente domiciliata presso Persona_1 lo studio dell'avv. MARINO GIUSEPPE VITTORIO – CF - che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura alle liti in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO
– CF;
CP_1 C.F._3
- parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 03/03/2025, la sig.ra chiedeva al Parte_1
Tribunale adito: “1. in via principale: previa valutazione del caso, autorizzare la madre, IG.ra
[...]
, a provvedere in via esclusiva alla decisione relativa al trattamento psicologico della minore Parte_1 [...]
senza necessità del consenso del padre, IG. ritenuto contrario all'interesse della Persona_1 CP_1 minore;
2. in subordine: disporre un accertamento sulle condizioni psicologiche della minore al fine di verificare la necessità di un intervento professionale e, per l'effetto, autorizzare il percorso psicologico richiesto dalla madre.”.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che: “In data 16.08.2005 in Conflenti, la IG.ra Pt_1 contraeva matrimonio con il rito concordatario con il IG. trascritto presso i registri dello Stato CP_1
1
31.08.2011, la piccola Tuttavia, con il tempo l'unione coniugale si disgregava ed i coniugi Persona_1 avviavano la separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Lamezia Terme recante RG n.1286/21. Il
Presidente del Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 14.02.2022, comunicata in data 15.02.2022, disponeva l'affidamento congiunto di con collocazione prevalente presso la madre;
il diritto di Persona_1 visita del padre due pomeriggi a settimana da concordare tra le parti e per la durata di tre ore, presso il domicilio ed alla presenza della madre.
Il padre, tuttavia, si è sempre disinteressato della figlia, ignorando i tempi di incontro stabiliti dal Giudice e le disposizioni economiche previste per il suo mantenimento.
Difatti, il IG. ha costantemente manifestato la volontà di ignorare la figlia minore e trascorrere del Per_1 tempo con lei, nonostante le richieste di;
ad oggi ha interrotto qualsiasi contatto telefonico con Per_2 lei e la IG.ra . La minore di anni 14, manifesta un evidente disagio emotivo e Pt_1 Persona_1 psicologico, che si è concretizzato in ansia, crisi di pianto, difficoltà scolastiche. A seguito di tali difficoltà, la madre ha ritenuto opportuno sottoporre la minore a una valutazione preliminare con un professionista psicologo, il quale ha suggerito un percorso di supporto psicologico al fine di tutelare il benessere della minore e prevenire l'aggravarsi della sua condizione” (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Ciò posto, la causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza del 3 giugno
2025, precisate le conclusioni, il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di CP_1
2. Sempre in via preliminare, si evidenza che parte ricorrente ha erroneamente qualificato il ricorso introduttivo quale ricorso ex art. 337 ter c.c. – “Provvedimenti riguardo ai figli” (i cui rapporti tra le parti e la figlia minore venivano già disciplinati in una recente sentenza di separazione personale, emessa dal Tribunale di Lamezia, in data 26 giugno 2024, giudice relatore dott. Salvatore Regasto); ebbene, il ricorso per la soluzione delle controversie insorte tra genitori già separati – quali la richiesta urgente di autorizzazione ad iniziare un percorso psicologico, anche senza il consenso dell'altro genitore - rientra nell'ambito delle domande di attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore ex art. 473-bis.38 c.p.c..
L'art. 473-bis. 38 c.p.c. stabilisce:
“Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, se pende un procedimento avente ad oggetto la titolarità o l'esercizio della stessa è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.
Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. Quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell'attuazione, anche d'ufficio, senza
2 indugio e comunque entro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell'interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito. A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e, in difetto, pronuncia ordinanza con cui determina le modalità dell'attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore del minore.
Nella risoluzione delle controversie relative all'esercizio della responsabilità genitoriale sorte tra i genitori, la decisione del giudice deve essere orientata unicamente alla tutela dell'interesse superiore del figlio.
Ciò detto in iure si osserva in facto che, parte ricorrente ha genericamente dedotto il disagio della figlia minore per l'assenza della figura paterna nella sua vita, e la necessità per la stessa di iniziare un percorso Persona_1 psicologico come suggerito da un professionista psicologo, senza tuttavia allegare specifiche prove sul punto
(es. certificato medico, pagella scolastica in calo ecc..).
Si ricordi, altresì, che la sentenza di separazione tra i coniugi risale a meno di un anno fa, e non è stato dimostrato il sopraggiungere, nel frattempo, di circostanze giustificative di una eventuale modificazione delle determinazioni presidenziali.
3. Resta assorbita ogni altra questione, domanda, eccezione formulata da parte ricorrente – anche in riferimento alle richieste istruttorie - di cui risulta superfluo l'esame, in mancanza di specifiche allegazioni, con conferma
– nel resto – delle precedenti statuizioni.
4. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di CP_1
- RIGETTA la domanda avanzata da;
Parte_1
- DICHIARA assorbita ogni diversa questione;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 03/06/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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