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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7420 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2019
Avente a oggetto: “Indebito soggettivo – Indebito oggettivo” vertente
TRA
(incorporante di )., (P.I. ), in persona del legale _1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Giovanna Palmeri, con studio in
Milano, via Mercalli 11 (CF , fax 035/4220007) e dall'avv. Rossella Gravina CodiceFiscale_1 con studio in Caserta, piazza Gramsci 4, (CF ) presso la quale ultima CodiceFiscale_2 elettivamente domicilia;
-Attrice-
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 Pt_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Patierno (C.F. ) dall'avv. Elio Di C.F._3
Caprio (C.F. ), Umberto Santoro (c.f. nonché dall'avv. C.F._4 C.F._5
Tassinari Antonio (c.f. ed elettivamente domiciliata in Caserta, alla via C.F._6
Genovesi civico 1;
-Convenuta-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente CP_ Part notificato la conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la società Controparte_2
e premesso di aver stipulato con la stessa, in data 01.07.2017, un contratto con il quale si
[...] impegnava all'acquisto di n. 7 strutture blindate per distributori automatici per la successiva installazione presso un cliente, TI MO, il cui prezzo veniva concordato nella complessiva somma di € 28.000,00 oltre Iva, compreso il trasporto e l'installazione, di cui il 40% era da pagarsi, quale acconto sul prezzo, al momento della conclusione del contratto, esponeva “ di aver pagato alla convenuta n. 2 acconti rispettivamente di € 11.200 + Iva ed € 5.600 + Iva per un totale di € 20.496,00; che nel novembre 2017 l'istante, tramite il Sig. comunicava ai Tes_1 rappresentanti della TE.Da di sospendere la fornitura richiesta, in quanto il cliente finale non era più gestito da , bensì da altra società di vending;
di aver concordato quindi verbalmente CP_2 Co la risoluzione del contratto stipulato, con l'accordo che si sarebbe attivata affinché le strutture CP_ ordinate fossero da .Da vendute ad altra società (la stessa che sarebbe andata a gestire il cliente finale in luogo di IVS); che l'accordo fra le parti prevedeva che a avrebbe restituito CP_3
Co l'acconto pagato da nel momento in cui avesse venduto le strutture;
che all'inizio del 2018
a effettivamente consegnava le strutture ordinate da a NA VE, CP_3 CP_2 incassando il prezzo di € 38.000,00, senza però comunicarle nulla;
che nel mese di dicembre 2018
apprendeva proprio da NA VE di aver acquistato e pagato le strutture CP_2
Co Co ordinate da;
che in data 19.02.2019 (presso la filiale di in Ciampino) le parti si Co accordavano per la restituzione dell'acconto e che Da, in data 08.03.2019, inviava ad CP_3
l'atto transattivo firmato, ma con alcune modifiche ai punti 3 e 4 e III, considerate inaccettabili”.
In conseguenza dei fatti denunciati, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato fra le parti in data 1/7/2017 e, pe l'effetto condannare la convenuta a restituire ad la somma di € 20.496,00, oltre CP_2 interessi dalla data della richiesta al saldo, dalla stessa pagata a titolo di acconto sul prezzo - Con integrale vittoria di competenze e spese”. Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta TE. la quale eccepiva che: “ l'attrice Parte_1 non aveva rispettato il contratto, non facendosi consegnare la merce e non pagando la restante somma di € 8.000,00 circa, oltre iva, nonostante i vari solleciti verbali e scritti e che la transazione non si era mai perfezionata, perché la merce realizzata per essa non veniva mai acquistata da
NA VE”.
In conseguenza di ciò concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa.
Così instauratosi il contraddittorio, venivano concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie e la causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita a mezzo prova testi.
All'udienza del 24 marzo 2025, sulle conclusioni ed istanze delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente ricostruiti i fatti processuali salienti, si dà atto che la scrivente è subentrata sul ruolo in data 10 settembre 2019, come da decreto in atti.
Si dà atto altresì dell'asserito esperimento, con esito negativo, della negoziazione assistita (cfr. doc.
1 parte attrice).
In limine litis, le circostanze indicate con l'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, sono idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Venendo al merito, la domanda spiegata dalla (incorporante di ) è _1 Controparte_2 fondata e va accolta per i motivi di seguito esplicitati.
In relazione a quanto precede, forma oggetto dell'odierno scrutinio la domanda di risoluzione del contratto stipulato fra le parti in data 1/7/2017 e di condanna alla restituzione della complessiva somma di € 20.496,00, oltre interessi dalla data della richiesta al saldo, versata a titolo di acconto sul prezzo.
La domanda proposta dagli attori deve essere inquadrata nella fattispecie tipica della risoluzione contrattuale per inadempimento, ex art. 1453 c.c..
L'art. 1453 cod. civ. stabilisce che “ nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. Com'è noto, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10).
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere del convenuto eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, che impone al convenuto di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Com'è noto, il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel
2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale. Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n.
13079/08; n. 5191/08). In una successiva pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione:
“L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato” (Cass. n. 22837/10).
Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che la società attrice ha prodotto il titolo
(ossia il contratto) ed allegato l'inadempimento della controparte.
Le allegazioni attoree hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta in atti ed in particolare, il contratto sottoscritto in data 01.07.2017, e l' l'atto di transazione del 08 marzo 2019 con il quale la convenuta società riconosce il rapporto contrattuale e l'acconto versato dalla
[...]
. CP_2
Tali circostanze, sono state confermate anche dalle svolte prove orali.
In particolare, il teste responsabile commerciale di escusso Testimone_2 Parte_2 all'udienza del 12.12.2022, ha riferito: “ sono a conoscenza ch a non ha mai consegnato ad CP_3
alcuna struttura blindata per distributori automatici….; ero presente all'incontro con i CP_2 CP_ responsabili di TE.Da a Ciampino nel febbraio 2019 durante il quale concordavano che la .Da Co avrebbe restituito l'acconto pagato da nel momento in cui avesse venduto le strutture… e raggiungevano un accordo verbale che successivamente è stato trascritto, dopo aver concordato il testo, e spedito via email alla TE.Da per la sottoscrizione. L'accordo è stato restituito dalla CP_
.Da sottoscritto con alcune modifiche ed in particolare l'accordo prevedeva come modalità di restituzione il versamento di un importo che non ricordo con precisione in contanti e la differenza come acconti sui futuri lavori fino ad arrivare all'importo di euro 20.496,00, nella misura del 30% sul valore dei lavori. Invece la Da ha modificato la parte rateizzata alzando la percentuale a CP_3 CP_ 60% e quindi non abbiamo restituito l'accordo sottoscritto. Non è stato versato nulla dalla .
Da”.
Parimenti il secondo teste, all'epoca dei fatti amministratore della Testimone_3 Controparte_2 escusso all'udienza 26 giugno 2023 ha riferito:” Preciso che TE.Da ci doveva consegnare le strutture blindate per il cliente TI che però non ci ha mai consegnato… a ha Pt_3 consegnato delle strutture simili al gestore che è subentrato al nostro posto nella gestione del servizio presso TI….; NA VE è il gestore che è subentrato al nostro posto nel servizio di TI… Non ero presente all'incontro avvenuto il 19.2.2019 ma ho visto l'accordo in quanto mi è stato inviato sotto forma di scansione. La TE.Da ha fatturato i due acconti che
[...]
aveva versato e con l'accordo si impegnava a restituirli con comoda dilazione. Ricordo che CP_2
l'accordo era sottoscritto sia d che d ”. CP_2 Per_1
Anche il teste , escusso all'udienza del 21.11.2024 ha così riferito “ ho comunicato Testimone_4 nel mese di novembre ai rappresentanti della TE.Da di sospendere la fornitura richiesta in data
01/07/2017 di 7 strutture blindate per distributori automatici, in quanto il cliente finale TI
MO non era più gestito da , bensì da altra società di vending e che veniva CP_2 Co concordato verbalmente la risoluzione del contratto stipulato, con l'accordo che si sarebbe attivata affinchè le strutture ordinate fossero vendute ad altra società... Preciso che l'acconto non è CP_ mai stato restituito nonostante la .Da ha venduto le strutture anche ad un prezzo più alto.
Precisamente ha incassato E. 38.000,00 più Iva invece che euro 28.000,00 più Iva. Sono a conoscenza di tale circostanza perché ho trovato io gli acquirenti e li ho messi in contatto con CP_ CP_
.Da. L'importo riscosso da .Da mi è stato comunicato da tramite Testimone_5 messaggio whattsapp di TE.Da oltre che dalla società acquirente NA. è il Testimone_5
CP_ marito dell'amministratrice d . Da, UI NO. L'acconto versato da era del 50% CP_2 sull'importo di euro 28.000,00… Ero personalmente presente quando è stato sottoscritto l'accordo da TE.Da”.
Ferme le risultanze degli accertamenti compiuti, va rilevato che non appare supportato da alcun elemento probatorio l'assunto di parte convenuta di aver venduto a NA altre e diverse strutture, come riferito anche dal teste (marito dell'amministratore unico, nonché Testimone_5
CP_ socio di .Da).
In particolare, la convenuta TE.Da non ha allegato e non prodotto alcuna documentazione ( fatture e contratti), idonea a dimostrare specificamente le “ altre e diverse strutture” vendute a
NA né di aver provveduto alla restituzione dell'acconto alla società attrice.
Considerata la mancata contestazione delle singole circostanze dedotte dall'attrice e la genericità delle difese svolte, non può che affermarsi il grave inadempimento della società convenuta costituito nella mancata restituzione dell'acconto versato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata la risoluzione del contratto stipulato fra le parti in data 01/07/2017.
A questo punto appare necessario verificare le conseguenze della risoluzione del contratto.
L'art. 1548 I° comma cod. civ. stabilisce che “ la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo i casi di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”, mentre la
Giurisprudenza è pacifica nel ritenere che gli effetti restitutori, conseguenti alla pronuncia di risoluzione del contratto ed il venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, siano subordinate da una espressa domanda di parte, domanda peraltro svincolante dall'eventuale responsabilità nella risoluzione del contratto stesso” ( Cfr: Corte di Cass. 7829/03).
Al riguardo si rammenta che il debito restitutorio non trova giustificazione nella colpa, ma nella risoluzione che sanziona il venir meno del contratto ed impone il riequilibrio delle situazioni anteriori al contratto stesso.
Pertanto, gli effetti liberatori (ex nunc) e restitutori (ex tunc) si verificano anche nei confronti ed a favore della parte inadempiente per il semplice fatto della risoluzione che lascia privo di causa ogni adempimento futuro in relazione al contratto e rende indebite ob causam finitam, le prestazioni già effettuate (Cfr.: Tribunale di Roma III sez. civ. Sent. N. 21339 del 29/10/2010).
Nel caso di specie la parte attrice ha chiesto, in conseguenza e per l'effetto della risoluzione del contratto, la restituzione della complessiva somma di € 20.496,00, oltre interessi dalla data della richiesta al saldo, dalla stessa pagata a titolo di acconto sul prezzo.
Pertanto, se, sul piano sostanziale, il diritto ad ottenere le restituzioni sorge ipso iure per effetto della pronuncia di risoluzione del contratto, sul piano processuale, invece, tale diritto soggiace al principio della domanda, in quanto rientra nell'autonomia delle parti disporre delle conseguenze della risoluzione e, pertanto, di chiedere o meno la restituzione della prestazione eseguita in base al contratto risolto e rimasto senza causa oltre al risarcimento del danno.
Conseguentemente rimane preclusa al giudice la possibilità di pronunciare ex officio (ex multis,
Cass., sez. II, 8 ottobre 2001, n. 12322; Cass., sez. II, 19 maggio 2003, n. 7829; Cass., sez. II, 20 ottobre 2005, n. 20257; Cass., sez. II, 20 febbraio 2008, n. 4371; Cass., sez. III, 29 gennaio 2013,
n. 2075), potendo quest'ultimo statuire solo sugli effetti restitutori.
Nel caso in esame, è' provato per tabulas che la società istante ha pagato a titolo di acconto prezzo la complessiva somma di 20.496,00, tra l'altro mai contestato.
Tanto era previsto e di tanto si è dato prova con il deposito della copia di n. 2 acconti rispettivamente di € 11.200 + Iva ed € 5.600 + Iva per un totale di € 20.496,00 (cfr. doc. 3 e 4). Co Ne consegue che parte convenuta va condannata al pagamento in favore della della complessiva somma di € 20.496,00 a titolo di acconto prezzo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione, dell'attività processuale svolta e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 7420/2019 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
- Accoglie la domanda spiegata dalla (incorporante di ) e dichiara la _1 Controparte_2 risoluzione del contratto stipulato data 01.07.2017 con la società CP_3 Pt_1
Par
- Per l'effetto, condanna la TE. Da. in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della complessiva somma di € 20.496,00 oltre interessi dalla data della richiesta al saldo, a titolo di acconto sul prezzo;
CP_ Par
. Condanna la . Da. in persona del legale rapp.te p.t. a rifondere in favore della _1
(incorporante di ) le spese del presente giudizio che liquida in € 237,00 per spese
[...] Controparte_2 vive, € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 25 giugno 2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Anna Ruotolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7420 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2019
Avente a oggetto: “Indebito soggettivo – Indebito oggettivo” vertente
TRA
(incorporante di )., (P.I. ), in persona del legale _1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Giovanna Palmeri, con studio in
Milano, via Mercalli 11 (CF , fax 035/4220007) e dall'avv. Rossella Gravina CodiceFiscale_1 con studio in Caserta, piazza Gramsci 4, (CF ) presso la quale ultima CodiceFiscale_2 elettivamente domicilia;
-Attrice-
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 Pt_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Patierno (C.F. ) dall'avv. Elio Di C.F._3
Caprio (C.F. ), Umberto Santoro (c.f. nonché dall'avv. C.F._4 C.F._5
Tassinari Antonio (c.f. ed elettivamente domiciliata in Caserta, alla via C.F._6
Genovesi civico 1;
-Convenuta-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente CP_ Part notificato la conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la società Controparte_2
e premesso di aver stipulato con la stessa, in data 01.07.2017, un contratto con il quale si
[...] impegnava all'acquisto di n. 7 strutture blindate per distributori automatici per la successiva installazione presso un cliente, TI MO, il cui prezzo veniva concordato nella complessiva somma di € 28.000,00 oltre Iva, compreso il trasporto e l'installazione, di cui il 40% era da pagarsi, quale acconto sul prezzo, al momento della conclusione del contratto, esponeva “ di aver pagato alla convenuta n. 2 acconti rispettivamente di € 11.200 + Iva ed € 5.600 + Iva per un totale di € 20.496,00; che nel novembre 2017 l'istante, tramite il Sig. comunicava ai Tes_1 rappresentanti della TE.Da di sospendere la fornitura richiesta, in quanto il cliente finale non era più gestito da , bensì da altra società di vending;
di aver concordato quindi verbalmente CP_2 Co la risoluzione del contratto stipulato, con l'accordo che si sarebbe attivata affinché le strutture CP_ ordinate fossero da .Da vendute ad altra società (la stessa che sarebbe andata a gestire il cliente finale in luogo di IVS); che l'accordo fra le parti prevedeva che a avrebbe restituito CP_3
Co l'acconto pagato da nel momento in cui avesse venduto le strutture;
che all'inizio del 2018
a effettivamente consegnava le strutture ordinate da a NA VE, CP_3 CP_2 incassando il prezzo di € 38.000,00, senza però comunicarle nulla;
che nel mese di dicembre 2018
apprendeva proprio da NA VE di aver acquistato e pagato le strutture CP_2
Co Co ordinate da;
che in data 19.02.2019 (presso la filiale di in Ciampino) le parti si Co accordavano per la restituzione dell'acconto e che Da, in data 08.03.2019, inviava ad CP_3
l'atto transattivo firmato, ma con alcune modifiche ai punti 3 e 4 e III, considerate inaccettabili”.
In conseguenza dei fatti denunciati, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato fra le parti in data 1/7/2017 e, pe l'effetto condannare la convenuta a restituire ad la somma di € 20.496,00, oltre CP_2 interessi dalla data della richiesta al saldo, dalla stessa pagata a titolo di acconto sul prezzo - Con integrale vittoria di competenze e spese”. Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta TE. la quale eccepiva che: “ l'attrice Parte_1 non aveva rispettato il contratto, non facendosi consegnare la merce e non pagando la restante somma di € 8.000,00 circa, oltre iva, nonostante i vari solleciti verbali e scritti e che la transazione non si era mai perfezionata, perché la merce realizzata per essa non veniva mai acquistata da
NA VE”.
In conseguenza di ciò concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa.
Così instauratosi il contraddittorio, venivano concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie e la causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita a mezzo prova testi.
All'udienza del 24 marzo 2025, sulle conclusioni ed istanze delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente ricostruiti i fatti processuali salienti, si dà atto che la scrivente è subentrata sul ruolo in data 10 settembre 2019, come da decreto in atti.
Si dà atto altresì dell'asserito esperimento, con esito negativo, della negoziazione assistita (cfr. doc.
1 parte attrice).
In limine litis, le circostanze indicate con l'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, sono idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Venendo al merito, la domanda spiegata dalla (incorporante di ) è _1 Controparte_2 fondata e va accolta per i motivi di seguito esplicitati.
In relazione a quanto precede, forma oggetto dell'odierno scrutinio la domanda di risoluzione del contratto stipulato fra le parti in data 1/7/2017 e di condanna alla restituzione della complessiva somma di € 20.496,00, oltre interessi dalla data della richiesta al saldo, versata a titolo di acconto sul prezzo.
La domanda proposta dagli attori deve essere inquadrata nella fattispecie tipica della risoluzione contrattuale per inadempimento, ex art. 1453 c.c..
L'art. 1453 cod. civ. stabilisce che “ nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. Com'è noto, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10).
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere del convenuto eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, che impone al convenuto di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Com'è noto, il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel
2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale. Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n.
13079/08; n. 5191/08). In una successiva pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione:
“L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato” (Cass. n. 22837/10).
Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che la società attrice ha prodotto il titolo
(ossia il contratto) ed allegato l'inadempimento della controparte.
Le allegazioni attoree hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta in atti ed in particolare, il contratto sottoscritto in data 01.07.2017, e l' l'atto di transazione del 08 marzo 2019 con il quale la convenuta società riconosce il rapporto contrattuale e l'acconto versato dalla
[...]
. CP_2
Tali circostanze, sono state confermate anche dalle svolte prove orali.
In particolare, il teste responsabile commerciale di escusso Testimone_2 Parte_2 all'udienza del 12.12.2022, ha riferito: “ sono a conoscenza ch a non ha mai consegnato ad CP_3
alcuna struttura blindata per distributori automatici….; ero presente all'incontro con i CP_2 CP_ responsabili di TE.Da a Ciampino nel febbraio 2019 durante il quale concordavano che la .Da Co avrebbe restituito l'acconto pagato da nel momento in cui avesse venduto le strutture… e raggiungevano un accordo verbale che successivamente è stato trascritto, dopo aver concordato il testo, e spedito via email alla TE.Da per la sottoscrizione. L'accordo è stato restituito dalla CP_
.Da sottoscritto con alcune modifiche ed in particolare l'accordo prevedeva come modalità di restituzione il versamento di un importo che non ricordo con precisione in contanti e la differenza come acconti sui futuri lavori fino ad arrivare all'importo di euro 20.496,00, nella misura del 30% sul valore dei lavori. Invece la Da ha modificato la parte rateizzata alzando la percentuale a CP_3 CP_ 60% e quindi non abbiamo restituito l'accordo sottoscritto. Non è stato versato nulla dalla .
Da”.
Parimenti il secondo teste, all'epoca dei fatti amministratore della Testimone_3 Controparte_2 escusso all'udienza 26 giugno 2023 ha riferito:” Preciso che TE.Da ci doveva consegnare le strutture blindate per il cliente TI che però non ci ha mai consegnato… a ha Pt_3 consegnato delle strutture simili al gestore che è subentrato al nostro posto nella gestione del servizio presso TI….; NA VE è il gestore che è subentrato al nostro posto nel servizio di TI… Non ero presente all'incontro avvenuto il 19.2.2019 ma ho visto l'accordo in quanto mi è stato inviato sotto forma di scansione. La TE.Da ha fatturato i due acconti che
[...]
aveva versato e con l'accordo si impegnava a restituirli con comoda dilazione. Ricordo che CP_2
l'accordo era sottoscritto sia d che d ”. CP_2 Per_1
Anche il teste , escusso all'udienza del 21.11.2024 ha così riferito “ ho comunicato Testimone_4 nel mese di novembre ai rappresentanti della TE.Da di sospendere la fornitura richiesta in data
01/07/2017 di 7 strutture blindate per distributori automatici, in quanto il cliente finale TI
MO non era più gestito da , bensì da altra società di vending e che veniva CP_2 Co concordato verbalmente la risoluzione del contratto stipulato, con l'accordo che si sarebbe attivata affinchè le strutture ordinate fossero vendute ad altra società... Preciso che l'acconto non è CP_ mai stato restituito nonostante la .Da ha venduto le strutture anche ad un prezzo più alto.
Precisamente ha incassato E. 38.000,00 più Iva invece che euro 28.000,00 più Iva. Sono a conoscenza di tale circostanza perché ho trovato io gli acquirenti e li ho messi in contatto con CP_ CP_
.Da. L'importo riscosso da .Da mi è stato comunicato da tramite Testimone_5 messaggio whattsapp di TE.Da oltre che dalla società acquirente NA. è il Testimone_5
CP_ marito dell'amministratrice d . Da, UI NO. L'acconto versato da era del 50% CP_2 sull'importo di euro 28.000,00… Ero personalmente presente quando è stato sottoscritto l'accordo da TE.Da”.
Ferme le risultanze degli accertamenti compiuti, va rilevato che non appare supportato da alcun elemento probatorio l'assunto di parte convenuta di aver venduto a NA altre e diverse strutture, come riferito anche dal teste (marito dell'amministratore unico, nonché Testimone_5
CP_ socio di .Da).
In particolare, la convenuta TE.Da non ha allegato e non prodotto alcuna documentazione ( fatture e contratti), idonea a dimostrare specificamente le “ altre e diverse strutture” vendute a
NA né di aver provveduto alla restituzione dell'acconto alla società attrice.
Considerata la mancata contestazione delle singole circostanze dedotte dall'attrice e la genericità delle difese svolte, non può che affermarsi il grave inadempimento della società convenuta costituito nella mancata restituzione dell'acconto versato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata la risoluzione del contratto stipulato fra le parti in data 01/07/2017.
A questo punto appare necessario verificare le conseguenze della risoluzione del contratto.
L'art. 1548 I° comma cod. civ. stabilisce che “ la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo i casi di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”, mentre la
Giurisprudenza è pacifica nel ritenere che gli effetti restitutori, conseguenti alla pronuncia di risoluzione del contratto ed il venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, siano subordinate da una espressa domanda di parte, domanda peraltro svincolante dall'eventuale responsabilità nella risoluzione del contratto stesso” ( Cfr: Corte di Cass. 7829/03).
Al riguardo si rammenta che il debito restitutorio non trova giustificazione nella colpa, ma nella risoluzione che sanziona il venir meno del contratto ed impone il riequilibrio delle situazioni anteriori al contratto stesso.
Pertanto, gli effetti liberatori (ex nunc) e restitutori (ex tunc) si verificano anche nei confronti ed a favore della parte inadempiente per il semplice fatto della risoluzione che lascia privo di causa ogni adempimento futuro in relazione al contratto e rende indebite ob causam finitam, le prestazioni già effettuate (Cfr.: Tribunale di Roma III sez. civ. Sent. N. 21339 del 29/10/2010).
Nel caso di specie la parte attrice ha chiesto, in conseguenza e per l'effetto della risoluzione del contratto, la restituzione della complessiva somma di € 20.496,00, oltre interessi dalla data della richiesta al saldo, dalla stessa pagata a titolo di acconto sul prezzo.
Pertanto, se, sul piano sostanziale, il diritto ad ottenere le restituzioni sorge ipso iure per effetto della pronuncia di risoluzione del contratto, sul piano processuale, invece, tale diritto soggiace al principio della domanda, in quanto rientra nell'autonomia delle parti disporre delle conseguenze della risoluzione e, pertanto, di chiedere o meno la restituzione della prestazione eseguita in base al contratto risolto e rimasto senza causa oltre al risarcimento del danno.
Conseguentemente rimane preclusa al giudice la possibilità di pronunciare ex officio (ex multis,
Cass., sez. II, 8 ottobre 2001, n. 12322; Cass., sez. II, 19 maggio 2003, n. 7829; Cass., sez. II, 20 ottobre 2005, n. 20257; Cass., sez. II, 20 febbraio 2008, n. 4371; Cass., sez. III, 29 gennaio 2013,
n. 2075), potendo quest'ultimo statuire solo sugli effetti restitutori.
Nel caso in esame, è' provato per tabulas che la società istante ha pagato a titolo di acconto prezzo la complessiva somma di 20.496,00, tra l'altro mai contestato.
Tanto era previsto e di tanto si è dato prova con il deposito della copia di n. 2 acconti rispettivamente di € 11.200 + Iva ed € 5.600 + Iva per un totale di € 20.496,00 (cfr. doc. 3 e 4). Co Ne consegue che parte convenuta va condannata al pagamento in favore della della complessiva somma di € 20.496,00 a titolo di acconto prezzo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione, dell'attività processuale svolta e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 7420/2019 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
- Accoglie la domanda spiegata dalla (incorporante di ) e dichiara la _1 Controparte_2 risoluzione del contratto stipulato data 01.07.2017 con la società CP_3 Pt_1
Par
- Per l'effetto, condanna la TE. Da. in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della complessiva somma di € 20.496,00 oltre interessi dalla data della richiesta al saldo, a titolo di acconto sul prezzo;
CP_ Par
. Condanna la . Da. in persona del legale rapp.te p.t. a rifondere in favore della _1
(incorporante di ) le spese del presente giudizio che liquida in € 237,00 per spese
[...] Controparte_2 vive, € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 25 giugno 2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Anna Ruotolo