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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro
Caccaviello; letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del l4.12.23, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30216 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(P. IVA in per- Parte_1 P.IVA_1
sona del titolare (C.f.: ) rappre- Parte_1 C.F._1
sentato e difeso, giusta mandato allegato all'atto di citazione, dall'avv. Federico
De Filippis ( ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_2
studio di quest'ultimo in Cava de' Tirreni al Corso Principe Amedeo n. 17.
OPPONENTE
E
(già C.F. e P.IVA Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, P.IVA_2
dall'Avv. Ritassunta Catalano (C.F. ) e dall'Avv. Diego C.F._3
Sabatino (C.F. ), in virtù di procura rilasciata su foglio se- C.F._4
parato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTO
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.904 a titolo di corrispettivo per la fornitura di caffé.
L'opponente premesso che: nel contratto stipulato in data 17.5.21 l'opponente si impegnava ad acquistare dalla in un arco temporale di 60 mesi, 4200 Kg di caffè; CP_1
era prevista una penale di € 3,00 per ogni kg di caffè non acquistato al di sotto del quantitativo minimo stabilito in contratto;
a fronte di tale impegno, l'opposta gli concedeva in comodato d'uso una macchi-
na da caffè (San Marco), un macinadosatore per caffè tostato (marca Macaf mo- dello Luxor) ed un depuratore 12 lt. ed un'elettropompa per un valore totale di €
7.808;
la somma richiesta da rappresenta, in realtà, il valore dei macchinari non CP_1
restituiti e la penale contrattuale per aver il somministrato acquistato soli 168 kg di caffè;
ha dedotto che:
il quantitativo di caffè pattuito andava acquistato entro il 17.5.26;
non esiste quindi alcun obbligo di acquisto mensile;
controparte in data 14.3.2022 ha inoltrato a mezzo pec al sig. una diffida Pt_1
ad adempiere con contestuale invito alla negoziazione assistita ex art. 3
DL.132/2014 conv. in L. 162/2014 per la risoluzione contrattuale;
nell'immediatezza del ricevimento della diffida il sig. ha contattato tele- Pt_1
fonicamente la ditta nella persona del sig. raggiungendo CP_1 Parte_2
un accordo che faceva venir meno l'atto diffidatorio con conseguente continua- zione del rapporto contrattuale;
la prova di quanto si afferma è fornita dagli ordinativi di caffè, tutti eseguiti dalla società opposta nei mesi successivi come si evince dalle fatture n. 5880 del
21.3.22 di € 347,16 - n. 7803 del 13.4.22 di € 181,17 – n. 9987 del 10.5.22 di €
181,17 –n. 12424 del 7.6.22 di € 120,78 il tutto per un totale di 36 Kg di caffè;
2
il contratto, quindi, è tuttora vigente e non è possibile, pertanto, richiedere le pe-
nali contrattuali che sono ricollegate alla risoluzione anticipata;
ha chiesto, pertanto, revocarsi l'opposto decreto, con vittoria di spese.
L'opposta ha dedotto che:
l'art. 3 del contratto impone alla debitrice l'obbligo di acquisto del quantitativo mensile di 70 kg per raggiungere la quantità pattuita di kg. 4200;
non è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento delle 4 fatture successive n.
5880 del 21.3.22 di € 347,16, n.7803 del 13.04.22 di € 181,17, n.9987 del
10.05.22 di € 181,17, n.12424 del 7.06.22 di € 120,78 emesse per la fornitura di
Kg 36 di miscela di caffè;
dal giugno 2022 la ditta debitrice non ha più effettuato alcun ordinativo;
tale condotta configura il grave in adempimento contrattuale;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 cpc.
Tanto premesso si osserva il credito vantato è stato documentalmente provato con la produzione in giudizio del contratto di somministrazione, non contestato, e delle fatture relative alle merci fornite, corredate dai DDT sottoscritti dal vettore che ne attestano la ricezione.
L'opponente non contesta di aver acquistato soli kg 168 di prodotto né di non aver mai restituito i macchinari ricevuti in comodato.
Le eccezioni proposte non sono fondate in quanto l'inosservanza reiterata dell'obbligo di acquistare il quantitativo minimo mensile di prodotto previsto in contratto (kg 70) legittima senz'altro la risoluzione del contratto.
Nemmeno vi è prova del pagamento delle ulteriori, ridotte forniture effettuate successivamente.
Ne consegue l'applicabilità della penale pattuita sia per il mancato acquisto che per la mancata restituzione.
Tali clausole sono state anch'esse specificamente sottoscritte dall'opponente e non risultano inique.
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Esse, infatti, sono giustificate dal fatto che il fornitore fornisce in comodato gra- tuito all'acquirente le macchine e le insegne necessarie e si obbliga alla fornitura del prodotto nelle quantità indicate per il periodo pattuito e, pertanto, ha diritto ad una certa garanzia per l'investimento fatto.
I macchinari forniti sono quelli indicati in contratto ed accettati senza riserve dal-
la cliente.
Orbene l'art. 1384 cc. stabilisce che “La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'am-
montare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'inte- resse che il creditore aveva all'adempimento.”
La penale non è manifestamente eccessiva se è commisurata al danno subito dal fornitore ovvero, nella specie, il lucro previsto per il contratto in questione e non ottenuto in quanto questo è l'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Da questo punto di vista il mancato utile sul prezzo del caffè non consumato è
una misura corretta.
L'opponente, infatti, non ha dato prova che il prezzo praticato fosse fuori merca- to né ha dedotto alcunché sul punto nonostante la questione venisse sollevata dal giudicante.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositi-
vo.
La vacuità dei motivi di opposizione merita la condanna ex art. 96 cpc, da liqui- darsi in una somma pari all'importo delle spese processuali.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n.
8171/2022 emesso in data 14.11.2022 proposta da Parte_1
in persona del titolare nei confronti di
[...] Parte_1 CP_1
con atto di citazione notificato il 21.12.22, così provvede:
[...]
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1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario oltre s.g., IVA e CPA;
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma ul- teriore di € 3.387.
Così deciso in Napoli il 23.1.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
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