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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di NZ sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 657/2020 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott.ssa Anna Maria Torchia (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 675/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto diritto di credito derivante da contratto di appalto, vertente tra:
, codice fiscale , nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Crotone, presso lo studio professionale dell'avvocato Silvano Cavarretta (con indirizzo di posta elettronica certificata , che la rappresenta Email_1
e difende come da procura rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di citazione in appello;
Appellante
e
1 partita iva corrente in Controparte_1 P.IVA_1
NZ DO (CZ), alla via Cappellini n. 2, elettivamente domiciliata in NZ, alla via F. Paglia n. 31, presso lo studio professionale dall'avvocato Gianfranco Marcello
(con indirizzo di posta elettronica certificata
, che la rappresentata e difesa come Email_2 da procura rilasciata a margine dell'atto di citazione del 13.4.2015
Appellata
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 450/2020, emessa il 22.2.2020, pubblicata il 18.3.2020 ed in pari data notificata, il Tribunale di NZ - decidendo sulla domanda avanzata dall'
[...] nei confronti di , volta a ottenere la Controparte_1 Parte_1 condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 15.687,00, oltre
I.v.a., a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti dall'impresa attrice presso l'abitazione acquistata dalla convenuta, sita nel Comune di Borgia (CZ), alla via Mattia Preti
(riportata in catasto al foglio 27, p.lla 679, sub 2) - ha così deciso: 1) ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta;
2) ha accolto la domanda proposta dalla parte attrice e, per l'effetto, ha condannato la convenuta a corrisponderle la somma di € 15.687,00, oltre IVA ed interessi legali dal 20.4.2015 fino al soddisfo;
3) ha condannato la convenuta a rifondere a parte attrice le spese processuali.
In sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto, da un lato, provato il titolo delle pretese avanzate dalla parte attrice (segnatamente, il contratto d'appalto, nel caso di specie, prodotto in giudizio privo della sottoscrizione di , ma ritenuto dal Parte_1
Tribunale provato per facta concludentia, avendo quest'ultima ammesso, nella propria comparsa di costituzione e risposta, l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa attrice),
e, dall'altro lato, non provata, da parte della convenuta, la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere, e cioè la corresponsione del corrispettivo rispetto al quale l'impresa attrice ha dedotto il mancato pagamento, nonché generiche le contestazioni mosse dalla stessa convenuta in relazione alle eccezioni di mancato svolgimento dei lavori a regola d'arte o in maniera non integrale.
Con atto di citazione - notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 18.5.2020 - avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , chiedendone, previa Parte_1
2 sospensione dell'efficacia esecutiva e ammissione di mezzi istruttori, l'integrale riforma, avendo errato il Tribunale nell'aver ritenuto fondata la pretesa creditoria avanzata dall'impresa attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 9.9.2020, si è costituita nel presente giudizio di appello l' Controparte_1 opponendosi alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza.
Con ordinanza del 29.12.2020, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
24.11.2020, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, ritenendola matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.11.2023 (cfr. ordinanza in atti).
L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata, più volte, aggiornata, fino a quando, a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di NZ, la trattazione è stata assegnata alla II^ sezione civile.
Con ordinanza del 1°.12.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., rilevato che le parti non avevano depositato note di trattazione scritta, è stato assegnato alle parti medesime, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c., termine perentorio fino al
10.12.2025 per il deposito di note scritte, con l'avvertimento che, in difetto, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e che sarebbe stata dichiarata l'estinzione del giudizio
(cfr. ordinanza in atti).
Le parti, peraltro, non hanno depositato note scritte neppure nel nuovo termine assegnato.
Premesso questo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
In effetti, l'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10°, lett. “b”, del decreto legislativo n. 149/2022, applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data, come modificato dal decreto legislativo n. 164/2024, entrato in vigore il 26.11.2024) dispone che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
3 Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte né nel termine precedentemente assegnato in vista dell'udienza cartolare del 26.11.2025, né nel successivo termine perentorio del 10.12.2025, appositamente assegnato con l'ordinanza del 1°.12.2025.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, essa deve essere emanata con sentenza, dovendosi rilevare che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che, ai sensi dell'art. 307, comma 4°, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NZ, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 450/2020 del Tribunale Parte_1 di NZ, emessa il 22.2.2020 e pubblicata il 18.3.2020, notificata in pari data, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
4
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 657/2020 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott.ssa Anna Maria Torchia (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 675/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto diritto di credito derivante da contratto di appalto, vertente tra:
, codice fiscale , nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Crotone, presso lo studio professionale dell'avvocato Silvano Cavarretta (con indirizzo di posta elettronica certificata , che la rappresenta Email_1
e difende come da procura rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di citazione in appello;
Appellante
e
1 partita iva corrente in Controparte_1 P.IVA_1
NZ DO (CZ), alla via Cappellini n. 2, elettivamente domiciliata in NZ, alla via F. Paglia n. 31, presso lo studio professionale dall'avvocato Gianfranco Marcello
(con indirizzo di posta elettronica certificata
, che la rappresentata e difesa come Email_2 da procura rilasciata a margine dell'atto di citazione del 13.4.2015
Appellata
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 450/2020, emessa il 22.2.2020, pubblicata il 18.3.2020 ed in pari data notificata, il Tribunale di NZ - decidendo sulla domanda avanzata dall'
[...] nei confronti di , volta a ottenere la Controparte_1 Parte_1 condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 15.687,00, oltre
I.v.a., a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti dall'impresa attrice presso l'abitazione acquistata dalla convenuta, sita nel Comune di Borgia (CZ), alla via Mattia Preti
(riportata in catasto al foglio 27, p.lla 679, sub 2) - ha così deciso: 1) ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta;
2) ha accolto la domanda proposta dalla parte attrice e, per l'effetto, ha condannato la convenuta a corrisponderle la somma di € 15.687,00, oltre IVA ed interessi legali dal 20.4.2015 fino al soddisfo;
3) ha condannato la convenuta a rifondere a parte attrice le spese processuali.
In sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto, da un lato, provato il titolo delle pretese avanzate dalla parte attrice (segnatamente, il contratto d'appalto, nel caso di specie, prodotto in giudizio privo della sottoscrizione di , ma ritenuto dal Parte_1
Tribunale provato per facta concludentia, avendo quest'ultima ammesso, nella propria comparsa di costituzione e risposta, l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa attrice),
e, dall'altro lato, non provata, da parte della convenuta, la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere, e cioè la corresponsione del corrispettivo rispetto al quale l'impresa attrice ha dedotto il mancato pagamento, nonché generiche le contestazioni mosse dalla stessa convenuta in relazione alle eccezioni di mancato svolgimento dei lavori a regola d'arte o in maniera non integrale.
Con atto di citazione - notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 18.5.2020 - avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , chiedendone, previa Parte_1
2 sospensione dell'efficacia esecutiva e ammissione di mezzi istruttori, l'integrale riforma, avendo errato il Tribunale nell'aver ritenuto fondata la pretesa creditoria avanzata dall'impresa attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 9.9.2020, si è costituita nel presente giudizio di appello l' Controparte_1 opponendosi alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza.
Con ordinanza del 29.12.2020, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
24.11.2020, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, ritenendola matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.11.2023 (cfr. ordinanza in atti).
L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata, più volte, aggiornata, fino a quando, a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di NZ, la trattazione è stata assegnata alla II^ sezione civile.
Con ordinanza del 1°.12.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., rilevato che le parti non avevano depositato note di trattazione scritta, è stato assegnato alle parti medesime, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c., termine perentorio fino al
10.12.2025 per il deposito di note scritte, con l'avvertimento che, in difetto, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e che sarebbe stata dichiarata l'estinzione del giudizio
(cfr. ordinanza in atti).
Le parti, peraltro, non hanno depositato note scritte neppure nel nuovo termine assegnato.
Premesso questo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
In effetti, l'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10°, lett. “b”, del decreto legislativo n. 149/2022, applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data, come modificato dal decreto legislativo n. 164/2024, entrato in vigore il 26.11.2024) dispone che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
3 Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte né nel termine precedentemente assegnato in vista dell'udienza cartolare del 26.11.2025, né nel successivo termine perentorio del 10.12.2025, appositamente assegnato con l'ordinanza del 1°.12.2025.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, essa deve essere emanata con sentenza, dovendosi rilevare che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che, ai sensi dell'art. 307, comma 4°, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NZ, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 450/2020 del Tribunale Parte_1 di NZ, emessa il 22.2.2020 e pubblicata il 18.3.2020, notificata in pari data, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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