Art. 7.
Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'articolo 1, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti relativa alle qualifiche inferiori a presidente di sezione e' aumentata di nove unita' per le seguenti funzioni: due consiglieri, un vice procuratore generale e sei primi referendari o referendari. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione e' aumentata di una unita'. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti - gia' fissati nella meta' dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 - sono aumentati di una unita'.
Alla sezione e' assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un primo dirigente preposto alla segreteria, il quale sara' collocato fuori ruolo; due funzionari della carriera direttiva; cinque impiegati della carriera di concetto;
tre impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno uno con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.
All'ufficio del pubblico ministero e' assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un funzionario della carriera direttiva; quattro impiegati della carriera di concetto; quattro impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno due con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.
Le tabelle organiche del personale amministrativo della Corte dei conti sono incrementate del seguente numero di posti da ripartire, nelle varie carriere, ai sensi degli articoli 13, 18, secondo comma, 23, secondo comma, e 29 , secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 :
a) carriera direttiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3;
b) carriera di concett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 9;
c) carriera esecutiva - personale amministrativo. . . . . . . . n. 7;
d) carriera ausiliaria - personale addetto agli uffici. . . . . n. 4.
Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'articolo 1, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti relativa alle qualifiche inferiori a presidente di sezione e' aumentata di nove unita' per le seguenti funzioni: due consiglieri, un vice procuratore generale e sei primi referendari o referendari. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione e' aumentata di una unita'. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti - gia' fissati nella meta' dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 - sono aumentati di una unita'.
Alla sezione e' assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un primo dirigente preposto alla segreteria, il quale sara' collocato fuori ruolo; due funzionari della carriera direttiva; cinque impiegati della carriera di concetto;
tre impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno uno con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.
All'ufficio del pubblico ministero e' assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un funzionario della carriera direttiva; quattro impiegati della carriera di concetto; quattro impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno due con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.
Le tabelle organiche del personale amministrativo della Corte dei conti sono incrementate del seguente numero di posti da ripartire, nelle varie carriere, ai sensi degli articoli 13, 18, secondo comma, 23, secondo comma, e 29 , secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 :
a) carriera direttiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3;
b) carriera di concett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 9;
c) carriera esecutiva - personale amministrativo. . . . . . . . n. 7;
d) carriera ausiliaria - personale addetto agli uffici. . . . . n. 4.