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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/12/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 747/2020 del R.G. Trib. in data 19/3/2020, promossa d a
- C.F. , nata in [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in 93600 Aulnay, Rue D'Alembert n. 51, Sous Bois, appresentata e difesa dall'avv.
PP AM
a t t r i c e
c o n t r o
- C.F. nato in [...] il Parte_2 C.F._2
09/12/1938, originario convenuto, deceduto il 7/1/2023
- C.F. nata in [...] il [...], quale Persona_1 C.F._3 erede di C.F. , nata in [...] il [...], Persona_2 C.F._4 originaria convenuta, deceduta il 31/8/2022
c o n v e n u t i – c o n t u m a c i
- , C.F. , nato in [...] il Parte_3 C.F._5
30.06.1972, residente in [...], 10 Avenue du Général Leclerc, Montreuil Sur Mer Pas-de-Calais
c o n v e n u t o – c o n t u m a c e
avente per oggetto: divisione di beni caduti in successione;
trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 17.10.2025, sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte attrice, come da nota depositata telematicamente il 6/10/25 e pertanto:
“Nel merito, in via principale:
− in adesione alla proposta divisionale del Ctu geom. , disporsi lo scioglimento della CP_1 comunione ereditaria degli immobili siti nel Comune di Annone Veneto (VE), via Cao De Sora nn.
14-16, così censiti: foglio 1 – mappale 1126 – sub 1 – Cat. C/2 – classe 8 – consistenza mq. 135 –
R.C. € 125,50; foglio 1 – mappale 1126 – sub 2 – Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 3,5 vani – R.C. €
180,76; foglio 1 – mappale 1126 – sub 3 – Cat. C/6 – classe 7 – consistenza mq. 16 – R.C. € 24,79; foglio 1 – mappale 1126 – sub 4 – bene comune non censibile ai sub 2 e 3; foglio 1 – mappale 1126
– sub 5 – Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 9,5 vani – R.C. € 490,63; foglio 1 – mappale 1126 – sub
6 – Cat. C6 – classe 6 – consistenza mq. 31 – R.C. € 40,03; foglio 1 – mappale 1126 – sub 7 – Cat.
A/2 – classe 2 – consistenza 4 vani – R.C. € 206,58; foglio 1 – mappale 1126 – sub 8 – Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 5 vani – R.C. € 258,23; foglio 1 – mappale 1126 – sub 9 – bene comune non censibile ai sub 5,6,7,8,) ed assegnare i beni alle parti di causa come da progetto del Ctu geom.
di cui alla perizia d.d. 22.04.2025, come rettificata in codesta sede, ossia con Controparte_2 rinuncia dell'attrice alla comproprietà del sub 1/c, che andrà assegnato in comunione a Parte_2
e ed assorbito dal sub 1/b già di proprietà degli stessi,
[...] Parte_3 disponendo i relativi conguagli ivi indicati.
In ogni caso:
• ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza;
• spese di lite interamente rifuse, come da nota spese allegata.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 18.03.2020, regolarmente notificato,
[...]
ha citato in giudizio i tre fratelli Parte_1 Parte_2 Per_2
e al fine della divisione giudiziale della comunione
[...] Parte_3 instauratasi per effetto del decesso dei genitori. La divisione è stata chiesta nel rispetto delle seguenti quote di spettanza (determinate dalle due successioni e da un atto di cessione ad esse posteriore, con il quale aveva acquistato le due quote di 17/90 Parte_1 originariamente spettanti alle altre due sorelle e Persona_3 Parte_1
2 : 51/90 per l'attrice 17/90 per i convenuti Controparte_3 Parte_1
e 5/90 per il convenuto Parte_2 Persona_2 Parte_3
Nell'atto introduttivo i beni da dividere sono stati indicati in un compendio
[...] immobiliare sito in Annone Veneto (Ve), Via Cao De Sora nn. 14-16. L'attrice ha chiesto l'assegnazione dei beni in natura, secondo le risultanze di un progetto divisionale di parte presentato ai condividenti prima dell'instaurazione del giudizio, anche in sede di mediazione, alla quale però i convenuti non avevano partecipato.
Con comparsa depositata in data 6.11.2020, i convenuti e Parte_2 Per_2
si sono costituiti, aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ma contestando
[...] le proposte divisionali dell'attrice, per misura e per valorizzazione delle quote. In particolare, i due convenuti hanno chiesto la rideterminazione delle quote spettanti ai condividenti per effetto della richiesta inefficacia o nullità dell'atto di cessione con il quale l'attrice aveva acquistato le quote dalle altre due precedenti comproprietarie.
Il convenuto è rimasto contumace. Parte_3
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante C.T.U. che, descritti e stimati gli immobili oggetto di domanda, ha predisposto tre progetti divisionali alternativi.
Precisate le conclusioni, con le quali i convenuti e Parte_2 Persona_2 non hanno coltivato l'originaria domanda di dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto di cessione quote a favore dell'attrice e quindi di rideterminazione delle quote di spettanza dei condividenti, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per comparse conclusionali e repliche.
Il giudice precedente assegnatario ha rimesso la causa in istruttoria per un'integrazione della
C.T.U..
Per effetto del successivo decesso dei convenuti e Persona_2 Parte_2
è stata disposta una duplice interruzione del procedimento, in entrambi i casi riassunto da parte attrice, con ricorso regolarmente notificato ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c. agli eredi delle parti decedute, che sono rimasti contumaci. I chiamati all'eredità di non sono Parte_2 stati individuati e identificati, mentre tra i chiamati all'eredità di è stata Persona_2 identificata, per aver presentato la dichiarazione di successione, Persona_1
3 Dopo il deposito dell'integrazione della C.T.U., nel frattempo riassegnato il procedimento a nuovo giudice, è stata fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., nella quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dell'attrice, unica parte costituita ancora presente nel giudizio.
2. La decisione si deve fondare sulle conclusioni della C.T.U. (relazione principale di data
15/11/2021 e integrazione di data 27/5/2025), che sono puntuali, logiche, motivate e documentate.
2.1. Non vi sono motivi ostativi all'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione, che ha a oggetto il compendio immobiliare così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Annone
Veneto, al foglio 1 mappale 1126:
- Sub 1 - C/2 - classe 8 - consistenza 135 m2 - rendita catastale € 125,50.
- Sub 2 – Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 3,5 vani – R.C. € 180,76;
- Sub 3 – Cat. C/6 – classe 7 – consistenza mq. 16 – R.C. € 24,79;
- Sub 4 – bene comune non censibile ai sub 2 e 3;
- Sub 5 – Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 9,5 vani – R.C. € 490,63;
- Sub 6 – Cat. C6 – classe 6 – consistenza mq. 31 – R.C. € 40,03;
- Sub 7 – Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 4 vani – R.C. € 206,58;
- Sub 8 – Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 5 vani – R.C. € 258,23;
- Sub 9 – bene comune non censibile ai sub 5,6,7,8.
Il C.T.U. ha menzionato i titoli edilizi e ha attestato che, dal punto di vista urbanistico e catastale, non vi sono difformità che possono ostacolare la divisione (pagg. 7 e 8 relazione integrativa
27/5/25).
2.2. Per effetto della rinuncia all'originaria domanda di rideterminazione delle quote, non è più in discussione l'attuale ripartizione pro-quota del compendio immobiliare, riassunta dal C.T.U. come segue:
1) – – quota 17/30; Parte_1 C.F._1
2) – – quota 17/90; Parte_2 C.F._2
3) – – quale erede di quota Persona_1 C.F._3 Persona_2
17/90;
4 4) – – quota 5/90. Parte_4 C.F._5
2.3. Il valore complessivo dei beni da dividere è stato stimato in € 459.970,67. La valutazione è congrua, essendo derivata dal calcolo puntuale delle superfici e dall'applicazione di metodi di stima comparativi di mercato, opportunamente adattati alle caratteristiche peculiari dei singoli immobili.
2.4. La divisione deve essere disposta secondo il progetto finale descritto nella relazione integrativa del C.T.U., ulteriormente (e marginalmente) corretto secondo le indicazioni fornite dall'attrice nelle ultime conclusioni, perché tale progetto ha il vantaggio di prevedere lotti omogenei autonomamente utilizzabili dagli assegnatari, di comportare conguagli monetari contenuti, di rispondere alle preferenze della quotista maggioritaria, la quale è l'unica parte rimasta in causa, di risolvere le esigenze pratiche nella gestione separata dei beni.
Il progetto prevede l'assegnazione di alcuni beni indivisi tra condividenti non costituiti, anche al fine di facilitarne la futura gestione.
È prevista, inoltre, la costituzione di una servitù di passaggio, su una porzione della corte da assegnare all'attrice, per consentire l'accesso agli immobili sub 6 e 8 da assegnare ad altro condividente, che altrimenti sarebbero interclusi.
3. Quanto alle spese di lite, posto che, come è noto, quelle relative al giudizio di divisione attengono all'interesse comune dei condividenti, e considerato altresì che, per effetto della già menzionata rinuncia alla domanda sulla misura delle quote (inizialmente proposta dalle parti convenute), non vi
è stato alcun effettivo contenzioso, va disposta la compensazione integrale delle spese, non trovando applicazione il principio della soccombenza.
Sugli eredi devono ricadere pro quota le spese della consulenza tecnica d'ufficio, rientranti tra le spese divisionali.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 747/20 R.G., così decide:
1) dichiara lo scioglimento della comunione sui beni di cui è causa tra Parte_1
, eredi di quale erede di
[...] Parte_2 Persona_1
5 insorta in morte di Persona_2 Parte_4 Persona_4 deceduto il 17.11.2005 e di deceduta il 25.04.2007; Persona_5
2) assegna a C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
25.12.1946, la piena proprietà dei seguenti beni:
Catasto Fabbricati del Comune di Annone Veneto, foglio 1 mappale 1126:
- sub 1/a – Cat. C/2 - per un valore di € 17.917,90;
- sub 5 - Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 9,5 vani – R.C. € 490,63 - per un valore di € 144.053,14;
- sub 7 - Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 4 vani – R.C. € 206,58 - per un valore di € 49.481,74;
- sub 9 - corte di mq 643,40 – bene comune non censibile di pertinenza ai sub 5 e sub 7 per un valore di € 49.541,80 - gravata da servitù come sotto specificata al punto 6); con obbligo di pagamento a favore degli eredi di del conguaglio di € Parte_2
3.526,93;
3) assegna agli EREDI di C.F. nato in [...] il Parte_2 C.F._2
09/12/1938 e deceduto il 7/1/2023, la quota pari a 17/22 della piena proprietà dei seguenti beni:
Catasto Fabbricati del Comune di Annone Veneto, foglio 1 mappale 1126:
- sub1/b - piano primo - per un valore di € 31.132,28;
- sub 1/b – vano scale - per un valore di € 168,68;
- sub 1/b - zona ingresso - per un valore di € 394,49;
- sub 2 - Cat. A/2 - classe 2 - consistenza 3,5 vani - R.C. € 180,76 - per un valore di € 35.877,23;
- sub 3 - Cat. C/6 - classe 7 - consistenza mq. 16 - R.C. € 24,79 - per un valore di € 6.544,77;
- sub 4 - bene non censibile comune ai sub 2 e sub 3 - per un valore di € 5.473,81; con diritto al pagamento, a carico degli altri condividenti, del conguaglio complessivo di €
6.513,64, secondo le quote rispettivamente specificate;
4) assegna a C.F. , nato in [...] il Parte_3 C.F._5
30.06.1972, la quota pari a 5/22 della piena proprietà dei seguenti beni:
Catasto Fabbricati del Comune di Annone Veneto, foglio 1 mappale 1126:
- sub1/b - piano primo - per un valore di € 9.157,97;
- sub 1/b – vano scale - per un valore di € 49,62;
- sub 1/b - zona ingresso - per un valore di € 116,02;
- sub 2 - Cat. A/2 - classe 2 - consistenza 3,5 vani - R.C. € 180,76 - per un valore di € 10.553,77;
6 - sub 3 - Cat. C/6 - classe 7 - consistenza mq. 16 - R.C. € 24,79 - per un valore di € 1.925,23;
- sub 4 - bene non censibile comune ai sub 2 e sub 3 - per un valore di € 1.610,19. con diritto al pagamento, a carico di del conguaglio complessivo di € Persona_1
1.912,15;
5) assegna a C.F. nata in [...] il [...], Persona_1 C.F._3 quale erede di la piena proprietà dei seguenti beni: Persona_2
Catasto Fabbricati del Comune di Annone Veneto, foglio 1 mappale 1126:
- sub 6 - Cat. C/6 - classe 6 - consistenza mq. 31 - R.C. € 40,03 - per un valore di € 18.865,00.;
- sub 8 - Cat. A/2 - classe 2 - consistenza 5 vani - R.C. € 258,23- per un valore di € 71.941,49
a favore dei subalterni 6 e 8 è costituita la servitù specificata al punto 6); con obbligo di pagamento a favore degli eredi di del conguaglio di € Parte_2
2.986,70 e a favore di del conguaglio di € 1.912,15; Parte_3
6) costituisce a carico del fondo foglio 1 mapp. 1126 sub.9 e a favore dei fondi foglio 1 mapp. 1126 sub.6 e 8 servitù di passaggio pedonale, servitù di passaggio con automezzi, servitù di manovra e di sosta su porzione della corte come meglio indicata nella planimetria sub. 4 allegata alla relazione integrativa del C.T.U. di data 27/5/2025;
7) ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
8) ordina l'iscrizione d'ipoteca legale a garanzia dei suindicati crediti da conguaglio in favore degli e in favore di sui beni Parte_2 Parte_3 come sopra assegnati a e;
Parte_1 Per_1 Persona_1
9) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
10) pone le spese di C.T.U., già liquidate, ed ogni ulteriore spesa divisionale a carico delle parti secondo le rispettive quote.
Così deciso in Pordenone, l'11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 747/2020 del R.G. Trib. in data 19/3/2020, promossa d a
- C.F. , nata in [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in 93600 Aulnay, Rue D'Alembert n. 51, Sous Bois, appresentata e difesa dall'avv.
PP AM
a t t r i c e
c o n t r o
- C.F. nato in [...] il Parte_2 C.F._2
09/12/1938, originario convenuto, deceduto il 7/1/2023
- C.F. nata in [...] il [...], quale Persona_1 C.F._3 erede di C.F. , nata in [...] il [...], Persona_2 C.F._4 originaria convenuta, deceduta il 31/8/2022
c o n v e n u t i – c o n t u m a c i
- , C.F. , nato in [...] il Parte_3 C.F._5
30.06.1972, residente in [...], 10 Avenue du Général Leclerc, Montreuil Sur Mer Pas-de-Calais
c o n v e n u t o – c o n t u m a c e
avente per oggetto: divisione di beni caduti in successione;
trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 17.10.2025, sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte attrice, come da nota depositata telematicamente il 6/10/25 e pertanto:
“Nel merito, in via principale:
− in adesione alla proposta divisionale del Ctu geom. , disporsi lo scioglimento della CP_1 comunione ereditaria degli immobili siti nel Comune di Annone Veneto (VE), via Cao De Sora nn.
14-16, così censiti: foglio 1 – mappale 1126 – sub 1 – Cat. C/2 – classe 8 – consistenza mq. 135 –
R.C. € 125,50; foglio 1 – mappale 1126 – sub 2 – Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 3,5 vani – R.C. €
180,76; foglio 1 – mappale 1126 – sub 3 – Cat. C/6 – classe 7 – consistenza mq. 16 – R.C. € 24,79; foglio 1 – mappale 1126 – sub 4 – bene comune non censibile ai sub 2 e 3; foglio 1 – mappale 1126
– sub 5 – Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 9,5 vani – R.C. € 490,63; foglio 1 – mappale 1126 – sub
6 – Cat. C6 – classe 6 – consistenza mq. 31 – R.C. € 40,03; foglio 1 – mappale 1126 – sub 7 – Cat.
A/2 – classe 2 – consistenza 4 vani – R.C. € 206,58; foglio 1 – mappale 1126 – sub 8 – Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 5 vani – R.C. € 258,23; foglio 1 – mappale 1126 – sub 9 – bene comune non censibile ai sub 5,6,7,8,) ed assegnare i beni alle parti di causa come da progetto del Ctu geom.
di cui alla perizia d.d. 22.04.2025, come rettificata in codesta sede, ossia con Controparte_2 rinuncia dell'attrice alla comproprietà del sub 1/c, che andrà assegnato in comunione a Parte_2
e ed assorbito dal sub 1/b già di proprietà degli stessi,
[...] Parte_3 disponendo i relativi conguagli ivi indicati.
In ogni caso:
• ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza;
• spese di lite interamente rifuse, come da nota spese allegata.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 18.03.2020, regolarmente notificato,
[...]
ha citato in giudizio i tre fratelli Parte_1 Parte_2 Per_2
e al fine della divisione giudiziale della comunione
[...] Parte_3 instauratasi per effetto del decesso dei genitori. La divisione è stata chiesta nel rispetto delle seguenti quote di spettanza (determinate dalle due successioni e da un atto di cessione ad esse posteriore, con il quale aveva acquistato le due quote di 17/90 Parte_1 originariamente spettanti alle altre due sorelle e Persona_3 Parte_1
2 : 51/90 per l'attrice 17/90 per i convenuti Controparte_3 Parte_1
e 5/90 per il convenuto Parte_2 Persona_2 Parte_3
Nell'atto introduttivo i beni da dividere sono stati indicati in un compendio
[...] immobiliare sito in Annone Veneto (Ve), Via Cao De Sora nn. 14-16. L'attrice ha chiesto l'assegnazione dei beni in natura, secondo le risultanze di un progetto divisionale di parte presentato ai condividenti prima dell'instaurazione del giudizio, anche in sede di mediazione, alla quale però i convenuti non avevano partecipato.
Con comparsa depositata in data 6.11.2020, i convenuti e Parte_2 Per_2
si sono costituiti, aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ma contestando
[...] le proposte divisionali dell'attrice, per misura e per valorizzazione delle quote. In particolare, i due convenuti hanno chiesto la rideterminazione delle quote spettanti ai condividenti per effetto della richiesta inefficacia o nullità dell'atto di cessione con il quale l'attrice aveva acquistato le quote dalle altre due precedenti comproprietarie.
Il convenuto è rimasto contumace. Parte_3
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante C.T.U. che, descritti e stimati gli immobili oggetto di domanda, ha predisposto tre progetti divisionali alternativi.
Precisate le conclusioni, con le quali i convenuti e Parte_2 Persona_2 non hanno coltivato l'originaria domanda di dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto di cessione quote a favore dell'attrice e quindi di rideterminazione delle quote di spettanza dei condividenti, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per comparse conclusionali e repliche.
Il giudice precedente assegnatario ha rimesso la causa in istruttoria per un'integrazione della
C.T.U..
Per effetto del successivo decesso dei convenuti e Persona_2 Parte_2
è stata disposta una duplice interruzione del procedimento, in entrambi i casi riassunto da parte attrice, con ricorso regolarmente notificato ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c. agli eredi delle parti decedute, che sono rimasti contumaci. I chiamati all'eredità di non sono Parte_2 stati individuati e identificati, mentre tra i chiamati all'eredità di è stata Persona_2 identificata, per aver presentato la dichiarazione di successione, Persona_1
3 Dopo il deposito dell'integrazione della C.T.U., nel frattempo riassegnato il procedimento a nuovo giudice, è stata fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., nella quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dell'attrice, unica parte costituita ancora presente nel giudizio.
2. La decisione si deve fondare sulle conclusioni della C.T.U. (relazione principale di data
15/11/2021 e integrazione di data 27/5/2025), che sono puntuali, logiche, motivate e documentate.
2.1. Non vi sono motivi ostativi all'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione, che ha a oggetto il compendio immobiliare così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Annone
Veneto, al foglio 1 mappale 1126:
- Sub 1 - C/2 - classe 8 - consistenza 135 m2 - rendita catastale € 125,50.
- Sub 2 – Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 3,5 vani – R.C. € 180,76;
- Sub 3 – Cat. C/6 – classe 7 – consistenza mq. 16 – R.C. € 24,79;
- Sub 4 – bene comune non censibile ai sub 2 e 3;
- Sub 5 – Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 9,5 vani – R.C. € 490,63;
- Sub 6 – Cat. C6 – classe 6 – consistenza mq. 31 – R.C. € 40,03;
- Sub 7 – Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 4 vani – R.C. € 206,58;
- Sub 8 – Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 5 vani – R.C. € 258,23;
- Sub 9 – bene comune non censibile ai sub 5,6,7,8.
Il C.T.U. ha menzionato i titoli edilizi e ha attestato che, dal punto di vista urbanistico e catastale, non vi sono difformità che possono ostacolare la divisione (pagg. 7 e 8 relazione integrativa
27/5/25).
2.2. Per effetto della rinuncia all'originaria domanda di rideterminazione delle quote, non è più in discussione l'attuale ripartizione pro-quota del compendio immobiliare, riassunta dal C.T.U. come segue:
1) – – quota 17/30; Parte_1 C.F._1
2) – – quota 17/90; Parte_2 C.F._2
3) – – quale erede di quota Persona_1 C.F._3 Persona_2
17/90;
4 4) – – quota 5/90. Parte_4 C.F._5
2.3. Il valore complessivo dei beni da dividere è stato stimato in € 459.970,67. La valutazione è congrua, essendo derivata dal calcolo puntuale delle superfici e dall'applicazione di metodi di stima comparativi di mercato, opportunamente adattati alle caratteristiche peculiari dei singoli immobili.
2.4. La divisione deve essere disposta secondo il progetto finale descritto nella relazione integrativa del C.T.U., ulteriormente (e marginalmente) corretto secondo le indicazioni fornite dall'attrice nelle ultime conclusioni, perché tale progetto ha il vantaggio di prevedere lotti omogenei autonomamente utilizzabili dagli assegnatari, di comportare conguagli monetari contenuti, di rispondere alle preferenze della quotista maggioritaria, la quale è l'unica parte rimasta in causa, di risolvere le esigenze pratiche nella gestione separata dei beni.
Il progetto prevede l'assegnazione di alcuni beni indivisi tra condividenti non costituiti, anche al fine di facilitarne la futura gestione.
È prevista, inoltre, la costituzione di una servitù di passaggio, su una porzione della corte da assegnare all'attrice, per consentire l'accesso agli immobili sub 6 e 8 da assegnare ad altro condividente, che altrimenti sarebbero interclusi.
3. Quanto alle spese di lite, posto che, come è noto, quelle relative al giudizio di divisione attengono all'interesse comune dei condividenti, e considerato altresì che, per effetto della già menzionata rinuncia alla domanda sulla misura delle quote (inizialmente proposta dalle parti convenute), non vi
è stato alcun effettivo contenzioso, va disposta la compensazione integrale delle spese, non trovando applicazione il principio della soccombenza.
Sugli eredi devono ricadere pro quota le spese della consulenza tecnica d'ufficio, rientranti tra le spese divisionali.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 747/20 R.G., così decide:
1) dichiara lo scioglimento della comunione sui beni di cui è causa tra Parte_1
, eredi di quale erede di
[...] Parte_2 Persona_1
5 insorta in morte di Persona_2 Parte_4 Persona_4 deceduto il 17.11.2005 e di deceduta il 25.04.2007; Persona_5
2) assegna a C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
25.12.1946, la piena proprietà dei seguenti beni:
Catasto Fabbricati del Comune di Annone Veneto, foglio 1 mappale 1126:
- sub 1/a – Cat. C/2 - per un valore di € 17.917,90;
- sub 5 - Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 9,5 vani – R.C. € 490,63 - per un valore di € 144.053,14;
- sub 7 - Cat. A/2 – classe 2 – consistenza 4 vani – R.C. € 206,58 - per un valore di € 49.481,74;
- sub 9 - corte di mq 643,40 – bene comune non censibile di pertinenza ai sub 5 e sub 7 per un valore di € 49.541,80 - gravata da servitù come sotto specificata al punto 6); con obbligo di pagamento a favore degli eredi di del conguaglio di € Parte_2
3.526,93;
3) assegna agli EREDI di C.F. nato in [...] il Parte_2 C.F._2
09/12/1938 e deceduto il 7/1/2023, la quota pari a 17/22 della piena proprietà dei seguenti beni:
Catasto Fabbricati del Comune di Annone Veneto, foglio 1 mappale 1126:
- sub1/b - piano primo - per un valore di € 31.132,28;
- sub 1/b – vano scale - per un valore di € 168,68;
- sub 1/b - zona ingresso - per un valore di € 394,49;
- sub 2 - Cat. A/2 - classe 2 - consistenza 3,5 vani - R.C. € 180,76 - per un valore di € 35.877,23;
- sub 3 - Cat. C/6 - classe 7 - consistenza mq. 16 - R.C. € 24,79 - per un valore di € 6.544,77;
- sub 4 - bene non censibile comune ai sub 2 e sub 3 - per un valore di € 5.473,81; con diritto al pagamento, a carico degli altri condividenti, del conguaglio complessivo di €
6.513,64, secondo le quote rispettivamente specificate;
4) assegna a C.F. , nato in [...] il Parte_3 C.F._5
30.06.1972, la quota pari a 5/22 della piena proprietà dei seguenti beni:
Catasto Fabbricati del Comune di Annone Veneto, foglio 1 mappale 1126:
- sub1/b - piano primo - per un valore di € 9.157,97;
- sub 1/b – vano scale - per un valore di € 49,62;
- sub 1/b - zona ingresso - per un valore di € 116,02;
- sub 2 - Cat. A/2 - classe 2 - consistenza 3,5 vani - R.C. € 180,76 - per un valore di € 10.553,77;
6 - sub 3 - Cat. C/6 - classe 7 - consistenza mq. 16 - R.C. € 24,79 - per un valore di € 1.925,23;
- sub 4 - bene non censibile comune ai sub 2 e sub 3 - per un valore di € 1.610,19. con diritto al pagamento, a carico di del conguaglio complessivo di € Persona_1
1.912,15;
5) assegna a C.F. nata in [...] il [...], Persona_1 C.F._3 quale erede di la piena proprietà dei seguenti beni: Persona_2
Catasto Fabbricati del Comune di Annone Veneto, foglio 1 mappale 1126:
- sub 6 - Cat. C/6 - classe 6 - consistenza mq. 31 - R.C. € 40,03 - per un valore di € 18.865,00.;
- sub 8 - Cat. A/2 - classe 2 - consistenza 5 vani - R.C. € 258,23- per un valore di € 71.941,49
a favore dei subalterni 6 e 8 è costituita la servitù specificata al punto 6); con obbligo di pagamento a favore degli eredi di del conguaglio di € Parte_2
2.986,70 e a favore di del conguaglio di € 1.912,15; Parte_3
6) costituisce a carico del fondo foglio 1 mapp. 1126 sub.9 e a favore dei fondi foglio 1 mapp. 1126 sub.6 e 8 servitù di passaggio pedonale, servitù di passaggio con automezzi, servitù di manovra e di sosta su porzione della corte come meglio indicata nella planimetria sub. 4 allegata alla relazione integrativa del C.T.U. di data 27/5/2025;
7) ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
8) ordina l'iscrizione d'ipoteca legale a garanzia dei suindicati crediti da conguaglio in favore degli e in favore di sui beni Parte_2 Parte_3 come sopra assegnati a e;
Parte_1 Per_1 Persona_1
9) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
10) pone le spese di C.T.U., già liquidate, ed ogni ulteriore spesa divisionale a carico delle parti secondo le rispettive quote.
Così deciso in Pordenone, l'11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini
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