CA
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/06/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 307/2024
all'udienza del 6 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA Parte_1
Avv. Ezio Bonanni appellante E
CP_1
Avv. Angelo Bellaroba CP_2
Avv. Pierfrancesco Damasco appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1143/2023 emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione del giudice del lavoro.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., innanzi al Tribunale di Velletri in funzione del giudice del lavoro, conveniva in giudizio ed per Parte_1 CP_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che le infermità del ricorrente di cui al capo II. del presente ricorso, sono di origine professionale ed asbesto correlate con diritto all'indennizzo e all'accredito CP_2 delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto ex art. 13, comma 7, L. 257/92 per tutti i periodi di cui a capo I delle premesse in fatto del presente ricorso;
b) condannare ad indennizzare la malattia professionale di cui al capo II del CP_2 presente ricorso, con la costituzione della rendita, dal primo giorno del mese successivo al dì della domanda, ovvero dal diverso periodo e per il grado invalidante di cui all'accertamento medico legale disposto dal Tribunale, anche per effetto dei successivi aggravamenti, ex art 149 disp. att. c.p.c. e ex art. 13, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 38/00, con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, e con tutti i ratei medio tempore maturati, fino al dì della costituzione della prestazione;
ovvero, in subordine, con condanna dell' all'indennizzo del CP_2 danno biologico, ex art. 13, comma 2, lettere a) del D.Lgs. n. 38/00, sempre nella misura che sarà accertata dal CTU medico legale, con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto;
in ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi si ritenesse che il grado invalidante fosse inferiore al 6%, in ogni caso volere dichiarare comunque la natura professionale per esposizione ad amianto delle infermità, propedeutica al riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto a carico di c) condannare l' al pagamento degli interessi legali a CP_1 CP_2 decorrere dal 121° giorno dalla maturazione del diritto, ovvero sulle somme dovute;
d) accogliere tutte le domande così come formulate nelle premesse in fatto ed in diritto del presente ricorso nei confronti di , che si intendono riscritte e parti CP_2 integranti delle presenti conclusioni;
nei confronti dell' e) condannare l' CP_1 CP_1
a ricostituire la posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, per effetto dell'esposizione ad amianto, con adeguamento della sua posizione con la moltiplicazione del periodo di esposizione ad amianto, dal 08.02.1987 a tutt'oggi, ovvero dall'08.02.1987 al 31.12.2003, ovvero al diverso periodo che sarà accertato e/o ritenuto in corso di causa, con il coefficiente 1,5, utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione (prepensionamento), e per la rivalutazione delle prestazioni in godimento, ai sensi dell'art. 13, comma 7, L. 257/92; Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto sopra illustrati, che qui si intendono integralmente reiterati e riscritti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”. Il ricorrente deduceva di lavorare alle dipendenze di Controparte_3 dall'8 febbraio 1987, in qualità di manutentore meccanico sulle linee di produzione, quelle di finitura e impianti di fabbricazione nel reparto barre a sapone fino al 2010, e successivamente in tutti i reparti dello stabilimento: di essere stato esposto sul luogo di lavoro a polveri e fibre di amianto, in condizione di rischio;
di aver presentato il 21 febbraio 2019 domanda all' per il riconoscimento della malattia professionale CP_2
“micronoduli sub-pleurici”; che l' aveva rigettato la domanda e il ricorso CP_2 amministrativo successivamente presentato;
di aver presentato il 21 dicembre 2018 domanda all' per il riconoscimento della maggiorazione contributiva di cui CP_1 all'art. 13 comma 7 legge 257/1992, senza alcun provvedimento dell' . CP_4
2. Costituitosi ritualmente in giudizio, l contestava le pretese attoree, CP_1 eccependo la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 del DPR 639/1970, l'intervenuta prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva vantato dal lavoratore, nonché l'improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c. per omessa proposizione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di per il CP_1
2 tramite dell'obbligatorio canale telematico. L'istituto previdenziale, infine, eccepiva altresì la decadenza per omessa presentazione della domanda amministrativa all' entro il 15/06/2005 ex art 47, comma 5, Legge 326/2003. CP_2
3. Si costituiva in giudizio anche l' , contestando le pretese attoree e CP_2 concludendo per l'integrale rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto.
4. Disposta ed espletata c.t.u., con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Velletri rigettava il ricorso stante le risultanze ottenute dall'accertamento peritale, all'esito del quale non veniva riscontrata alcuna correlazione tra le patologie sofferte dal lavoratore e la dedotta esposizione ad amianto.
5. Avverso tale decisione propone appello preliminarmente Parte_1 contestando quanto erroneamente accertato nella c.t.u. svolta in primo grado, altresì dolendosi dell'omessa ammissione della prova per testi e del mancato esperimento di c.t.u. ambientale da parte del Tribunale;
l'appellante, inoltre, eccependo la genericità delle contestazioni avanzate dagli Istituti resistenti e l'illogicità e l'insufficienza della motivazione disposta dal primo Giudice, reitera le conclusioni precedentemente rassegnate in primo grado e chiede l'integrale riforma della gravata pronuncia.
6. Si costituiscono in giudizio gli Istituti appellati, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
7. Rinnovata la c.t.u. medico legale, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
8. L'appello è infondato e non merita pertanto accoglimento.
9. Va infatti tenuto conto delle risultanze degli accertamenti peritali, dalle quali emerge l'insussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento delle prestazioni richieste da parte appellante.
Il consulente d'ufficio, previo attento esame di tutta la documentazione sanitaria esibitagli, visitato l'odierno appellante, ha concluso escludendo l'origine professionale delle patologie da cui è afflitto l e ritenendo non soddisfatti i Pt_1 requisiti di cui all'art.13, commi 7 e 8, della legge n.257/1992.
In particolare, il consulente, rilevato che “l'attuale contenzioso nacque a seguito di una TAC (cfr. 8.1) per la presenza di 3 noduli, di cui uno calcifico, cui seguì nuova TAC (cfr. 8.2) la quale presenta una morfologia se non totalmente, quasi totalmente diversa: scomparsa del nodulo calcifico (???); generica citazione di micronoduli;
presenza di un micronodulo sul lobo superiore sinistro il quale si è verosimilmente ridotto da 5 mm dell'anno precedente a massimo 1 mm. I linfonodi pretracheali, nella fattispecie il più grande, di 8 mm, evidenziato nella ultima TAC, non sono funzionalmente dipendenti dal drenaggio pleuropolmonare se non in fase molto avanzata di tutte le patologie del torace, condizione non presente nella fattispecie. Nel caso di pneumoconiosi, fra cui l'asbestosi, i primi linfonodi ad essere interessati sono quelli ilari e sempre bilateralmente, seppure possiamo riscontrare talvolta una preponderanza di un lato, sia per formazione anatomica (tre lobi a DX, due lobi a SN), sia per fisiologia (il lobo medio DX è quasi ortogonale all'asse tracheale), sia per precedenti processi patologici di diversa natura che possano aver alterato il lume dei bronchi stessi (bronchiectasie p. es.)”, ha ritenuto che è “insolito che le polveri contenenti minerali (Silicio, Antrace o Asbesto che siano) si depositino
3 inizialmente nei lobi superiori. E altrettanto ancora più insolito che tali depositi siano unilaterali se non giustificati da difetti dell'albero bronchiale nella fattispecie non presenti. In altri termini, da un punto di vista clinico-strumentale, NON abbiamo nessun elemento che ci possa far formulare una diagnosi di patologia Asbesto- correlata”.
Per quanto poi concerne la prestazione previdenziale di competenza dell' (con l'applicazione del coefficiente “1,5”), il CTU ha affermato che CP_1
“L'Appellante quindi sarebbe stato impiegato nel complesso della citata Azienza dal 1987 a tutto il 2013, per un totale di 26 anni. , da quanto emerso in Pt_2 sentenza di Velletri RG 1143/23), l'Appellante era impegnato presso la nella CP_3 linea produzione saponi sin dalla sua assunzione 1987 sino al 1996 ove NON era presente Amianto. Successivamente con la mansione di manutentore per verosimiglianza con altra sentenza di Velletri (RG 351/07), con altri ricorrenti, ci fu esposizione sino a tutto il 2002 a fibre di Amianto nella misura di 100 ff/l: per un totale di 6 anni.10.4.4 Semplificando, l'Appellante potrebbe usufruire del coefficiente “1,5” ai fini della prestazione pensionistica qualora avesse contratto una malattia amianto correlata e/o qualora l'accertata esposizione all'Amianto fosse di durata superiore ai dieci anni. 10.4.5 Per quanto esposto, nel caso di specie, NON riconosciamo le infermità allegate come tecnopatia e neppure sono soddisfatti i requisiti previsti ex art. 13 comma 7 (& 8) L. 257/92”.
Il consulente ha poi offerto puntuali chiarimenti alle note critiche contenute nella c.t.p. di parte appellante e, in particolare, ha precisato che gli “ispessimenti pleurici e le opacità a vetro smerigliato (GGO) cui la CTP si riferisce, pur essendo in dottrina descrizioni degli Specialisti in Radiologia (specializzazione obbligatoria)
NON sono riportati nei referti specialistici in atti risultando quindi esclusive valutazioni della CTP, cui NON seguì alcun follow-up funzionale e specialistico a conferma del suo detto diagnostico”. Le conclusioni del CTU, frutto di rigoroso accertamento logico-scientifico e coerenti con i risultati delle indagini svolte, sono sorrette da una corretta motivazione e immuni da vizi logici, non sono state efficacemente contraddette da rilievi delle parti, attesi altresì i chiarimenti forniti dal consulente;
sono pertanto condivise e fatte proprie dal Collegio.
10. Per quanto finora esposto l'appello va dunque respinto.
11. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
12. Le spese di CTU del presente grado, liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico di tutte le parti in solido.
13. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello;
4 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€3.500,00 per ciascuna parte appellata, oltre 15% per spese forfettarie;
pone le spese di CTU del presente grado, liquidate con separato provvedimento, a carico di tutte le parti in solido. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 6 giugno 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
5
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 307/2024
all'udienza del 6 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA Parte_1
Avv. Ezio Bonanni appellante E
CP_1
Avv. Angelo Bellaroba CP_2
Avv. Pierfrancesco Damasco appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1143/2023 emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione del giudice del lavoro.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., innanzi al Tribunale di Velletri in funzione del giudice del lavoro, conveniva in giudizio ed per Parte_1 CP_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che le infermità del ricorrente di cui al capo II. del presente ricorso, sono di origine professionale ed asbesto correlate con diritto all'indennizzo e all'accredito CP_2 delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto ex art. 13, comma 7, L. 257/92 per tutti i periodi di cui a capo I delle premesse in fatto del presente ricorso;
b) condannare ad indennizzare la malattia professionale di cui al capo II del CP_2 presente ricorso, con la costituzione della rendita, dal primo giorno del mese successivo al dì della domanda, ovvero dal diverso periodo e per il grado invalidante di cui all'accertamento medico legale disposto dal Tribunale, anche per effetto dei successivi aggravamenti, ex art 149 disp. att. c.p.c. e ex art. 13, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 38/00, con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, e con tutti i ratei medio tempore maturati, fino al dì della costituzione della prestazione;
ovvero, in subordine, con condanna dell' all'indennizzo del CP_2 danno biologico, ex art. 13, comma 2, lettere a) del D.Lgs. n. 38/00, sempre nella misura che sarà accertata dal CTU medico legale, con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto;
in ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi si ritenesse che il grado invalidante fosse inferiore al 6%, in ogni caso volere dichiarare comunque la natura professionale per esposizione ad amianto delle infermità, propedeutica al riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto a carico di c) condannare l' al pagamento degli interessi legali a CP_1 CP_2 decorrere dal 121° giorno dalla maturazione del diritto, ovvero sulle somme dovute;
d) accogliere tutte le domande così come formulate nelle premesse in fatto ed in diritto del presente ricorso nei confronti di , che si intendono riscritte e parti CP_2 integranti delle presenti conclusioni;
nei confronti dell' e) condannare l' CP_1 CP_1
a ricostituire la posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, per effetto dell'esposizione ad amianto, con adeguamento della sua posizione con la moltiplicazione del periodo di esposizione ad amianto, dal 08.02.1987 a tutt'oggi, ovvero dall'08.02.1987 al 31.12.2003, ovvero al diverso periodo che sarà accertato e/o ritenuto in corso di causa, con il coefficiente 1,5, utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione (prepensionamento), e per la rivalutazione delle prestazioni in godimento, ai sensi dell'art. 13, comma 7, L. 257/92; Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto sopra illustrati, che qui si intendono integralmente reiterati e riscritti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”. Il ricorrente deduceva di lavorare alle dipendenze di Controparte_3 dall'8 febbraio 1987, in qualità di manutentore meccanico sulle linee di produzione, quelle di finitura e impianti di fabbricazione nel reparto barre a sapone fino al 2010, e successivamente in tutti i reparti dello stabilimento: di essere stato esposto sul luogo di lavoro a polveri e fibre di amianto, in condizione di rischio;
di aver presentato il 21 febbraio 2019 domanda all' per il riconoscimento della malattia professionale CP_2
“micronoduli sub-pleurici”; che l' aveva rigettato la domanda e il ricorso CP_2 amministrativo successivamente presentato;
di aver presentato il 21 dicembre 2018 domanda all' per il riconoscimento della maggiorazione contributiva di cui CP_1 all'art. 13 comma 7 legge 257/1992, senza alcun provvedimento dell' . CP_4
2. Costituitosi ritualmente in giudizio, l contestava le pretese attoree, CP_1 eccependo la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 del DPR 639/1970, l'intervenuta prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva vantato dal lavoratore, nonché l'improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c. per omessa proposizione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di per il CP_1
2 tramite dell'obbligatorio canale telematico. L'istituto previdenziale, infine, eccepiva altresì la decadenza per omessa presentazione della domanda amministrativa all' entro il 15/06/2005 ex art 47, comma 5, Legge 326/2003. CP_2
3. Si costituiva in giudizio anche l' , contestando le pretese attoree e CP_2 concludendo per l'integrale rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto.
4. Disposta ed espletata c.t.u., con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Velletri rigettava il ricorso stante le risultanze ottenute dall'accertamento peritale, all'esito del quale non veniva riscontrata alcuna correlazione tra le patologie sofferte dal lavoratore e la dedotta esposizione ad amianto.
5. Avverso tale decisione propone appello preliminarmente Parte_1 contestando quanto erroneamente accertato nella c.t.u. svolta in primo grado, altresì dolendosi dell'omessa ammissione della prova per testi e del mancato esperimento di c.t.u. ambientale da parte del Tribunale;
l'appellante, inoltre, eccependo la genericità delle contestazioni avanzate dagli Istituti resistenti e l'illogicità e l'insufficienza della motivazione disposta dal primo Giudice, reitera le conclusioni precedentemente rassegnate in primo grado e chiede l'integrale riforma della gravata pronuncia.
6. Si costituiscono in giudizio gli Istituti appellati, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
7. Rinnovata la c.t.u. medico legale, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
8. L'appello è infondato e non merita pertanto accoglimento.
9. Va infatti tenuto conto delle risultanze degli accertamenti peritali, dalle quali emerge l'insussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento delle prestazioni richieste da parte appellante.
Il consulente d'ufficio, previo attento esame di tutta la documentazione sanitaria esibitagli, visitato l'odierno appellante, ha concluso escludendo l'origine professionale delle patologie da cui è afflitto l e ritenendo non soddisfatti i Pt_1 requisiti di cui all'art.13, commi 7 e 8, della legge n.257/1992.
In particolare, il consulente, rilevato che “l'attuale contenzioso nacque a seguito di una TAC (cfr. 8.1) per la presenza di 3 noduli, di cui uno calcifico, cui seguì nuova TAC (cfr. 8.2) la quale presenta una morfologia se non totalmente, quasi totalmente diversa: scomparsa del nodulo calcifico (???); generica citazione di micronoduli;
presenza di un micronodulo sul lobo superiore sinistro il quale si è verosimilmente ridotto da 5 mm dell'anno precedente a massimo 1 mm. I linfonodi pretracheali, nella fattispecie il più grande, di 8 mm, evidenziato nella ultima TAC, non sono funzionalmente dipendenti dal drenaggio pleuropolmonare se non in fase molto avanzata di tutte le patologie del torace, condizione non presente nella fattispecie. Nel caso di pneumoconiosi, fra cui l'asbestosi, i primi linfonodi ad essere interessati sono quelli ilari e sempre bilateralmente, seppure possiamo riscontrare talvolta una preponderanza di un lato, sia per formazione anatomica (tre lobi a DX, due lobi a SN), sia per fisiologia (il lobo medio DX è quasi ortogonale all'asse tracheale), sia per precedenti processi patologici di diversa natura che possano aver alterato il lume dei bronchi stessi (bronchiectasie p. es.)”, ha ritenuto che è “insolito che le polveri contenenti minerali (Silicio, Antrace o Asbesto che siano) si depositino
3 inizialmente nei lobi superiori. E altrettanto ancora più insolito che tali depositi siano unilaterali se non giustificati da difetti dell'albero bronchiale nella fattispecie non presenti. In altri termini, da un punto di vista clinico-strumentale, NON abbiamo nessun elemento che ci possa far formulare una diagnosi di patologia Asbesto- correlata”.
Per quanto poi concerne la prestazione previdenziale di competenza dell' (con l'applicazione del coefficiente “1,5”), il CTU ha affermato che CP_1
“L'Appellante quindi sarebbe stato impiegato nel complesso della citata Azienza dal 1987 a tutto il 2013, per un totale di 26 anni. , da quanto emerso in Pt_2 sentenza di Velletri RG 1143/23), l'Appellante era impegnato presso la nella CP_3 linea produzione saponi sin dalla sua assunzione 1987 sino al 1996 ove NON era presente Amianto. Successivamente con la mansione di manutentore per verosimiglianza con altra sentenza di Velletri (RG 351/07), con altri ricorrenti, ci fu esposizione sino a tutto il 2002 a fibre di Amianto nella misura di 100 ff/l: per un totale di 6 anni.10.4.4 Semplificando, l'Appellante potrebbe usufruire del coefficiente “1,5” ai fini della prestazione pensionistica qualora avesse contratto una malattia amianto correlata e/o qualora l'accertata esposizione all'Amianto fosse di durata superiore ai dieci anni. 10.4.5 Per quanto esposto, nel caso di specie, NON riconosciamo le infermità allegate come tecnopatia e neppure sono soddisfatti i requisiti previsti ex art. 13 comma 7 (& 8) L. 257/92”.
Il consulente ha poi offerto puntuali chiarimenti alle note critiche contenute nella c.t.p. di parte appellante e, in particolare, ha precisato che gli “ispessimenti pleurici e le opacità a vetro smerigliato (GGO) cui la CTP si riferisce, pur essendo in dottrina descrizioni degli Specialisti in Radiologia (specializzazione obbligatoria)
NON sono riportati nei referti specialistici in atti risultando quindi esclusive valutazioni della CTP, cui NON seguì alcun follow-up funzionale e specialistico a conferma del suo detto diagnostico”. Le conclusioni del CTU, frutto di rigoroso accertamento logico-scientifico e coerenti con i risultati delle indagini svolte, sono sorrette da una corretta motivazione e immuni da vizi logici, non sono state efficacemente contraddette da rilievi delle parti, attesi altresì i chiarimenti forniti dal consulente;
sono pertanto condivise e fatte proprie dal Collegio.
10. Per quanto finora esposto l'appello va dunque respinto.
11. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
12. Le spese di CTU del presente grado, liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico di tutte le parti in solido.
13. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello;
4 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€3.500,00 per ciascuna parte appellata, oltre 15% per spese forfettarie;
pone le spese di CTU del presente grado, liquidate con separato provvedimento, a carico di tutte le parti in solido. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 6 giugno 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
5