Rigetto
Sentenza 16 ottobre 2024
Parere definitivo 5 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 6 febbraio 2026
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Attestato di libera circolazione di un bene culturale e potere di autotutela. Dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 21 nonies, c. 1, l. 241/1990 (nota a Cons. Stato, Sez. VI, 16 ottobre 2024, n. 8296) di Federica Campolo Sommario: 1. Il caso di specie. 2. I termini per l'esercizio dei poteri di autotutela. 3. Attestato di libera circolazione di un bene culturale ed esercizio dei poteri di autotutela: un'analisi giurisprudenziale. 4. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. 5. Brevi osservazioni conclusive. 1. Il caso di specie. Nel 2015 l'Ufficio Esportazione di Verona rilasciava, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 42 del 2004, l'attestato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00985/2026REG.PROV.COLL.
N. 01122/2023 REG.RIC.
N. 01578/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio De Bernardo, Gianluigi Pellegrino ed Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Calabi e Cristina Riboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio (sezione Seconda) n. 10294/2022, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Vista la sentenza non definitiva di questa Sezione n. 8296 del 16 ottobre 2024;
Vista la sentenza n. 88 del 26 giugno 2025 della Corte costituzionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. GI AL e uditi per le parti gli avvocati Orazio De Bernardo, Gianluigi Pellegrino, Giuseppe Calabi e Enrico Soprano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con provvedimento n. 4879 del 6 agosto 2015, l’Ufficio Esportazione di Verona ha rilasciato al sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 42 del 2004, l’attestato di libera circolazione relativo ad un olio su tela attribuito, sulla base di quanto dichiarato dall’istante, alla scuola italiana del XVI secolo, e raffigurante una figura femminile, con stima di € 65.000,00.
1.1 Detto bene è stato successivamente alienato a terzi e si trova attualmente all’estero, in quanto divenuto di proprietà della -OMISSIS-, che lo ha concesso in esposizione alla National Gallery di Londra.
Nel 2019, infatti, lo studioso -OMISSIS-, dopo aver esaminato il dipinto restaurato, ha concluso per l’attribuzione di esso a -OMISSIS-. In particolare, si tratterebbe della “Allegoria della Pazienza”, un’opera eseguita su invenzione di Michelangelo, con un soggetto che, fino all’innovativo studio appena citato, si supponeva fosse stato rappresentato in originale dal quadro attualmente ospitato a Palazzo Pitti, a Firenze.
Le conclusioni del Prof. -OMISSIS- sono state assunte, allo stato delle attuali acquisizioni scientifiche, anche grazie alla apposizione, sulla tela, della incisione “diuturna tolerantia”, vale a dire del motto del vescovo di Arezzo -OMISSIS-, che è noto quale committente dell’Allegoria.
All’esito del restauro, in altri termini, è emerso un elemento distintivo dell’opera (in precedenza celato, almeno parzialmente, dal cattivo stato di conservazione del quadro), che ha condotto lo studioso, grazie alla lettura del carteggio -OMISSIS-, alla nuova attribuzione.
1.2 Con atto prot. n. 3829 del 15 novembre 2021, la Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, venuta a conoscenza di tale circostanza, ha annullato in autotutela l’attestato di libera circolazione, reputando che esso fosse viziato da travisamento dei fatti.
In particolare, il Ministero ha messo in evidenza che:
- la mediocre condizione della tela, quando fu presentata all’ufficio esportazione, avrebbe impedito di cogliere la presenza del motto, e quindi di indagare ulteriormente sulla natura del dipinto;
- -OMISSIS-, inoltre, avrebbe colpevolmente omesso di dichiarare la provenienza del bene dalla collezione -OMISSIS-, ovvero dalla collezione della di lui moglie.
Quest’ultima circostanza sarebbe significativa, perché dal sistema informativo unificato per le soprintendenze archivistiche emerge uno “storico legame di parentela delle famiglie -OMISSIS- e -OMISSIS-”, sicché, se l’amministrazione fosse stata posta nelle condizioni di conoscere la provenienza del quadro, avrebbe potuto porlo in rapporto con il vescovo di Arezzo, committente dell’Allegoria, e avrebbe negato l’attestato.
1.3 Con un successivo provvedimento prot. n. 42534 del 17 dicembre 2021, la medesima Direzione generale, esaminate le osservazioni prodotte da -OMISSIS- in ordine al preavviso di diniego dell’attestato (osservazioni sollecitate ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 con il precedente atto del 15 novembre), ha anzitutto confermato che l’annullamento in autotutela si giustifica alla luce del comportamento “poco collaborativo” del medesimo, e delle omissioni in cui egli sarebbe incorso, in violazione del dovere di correttezza nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione.
1.4 Con atto prot. n. 43677 del 17 dicembre 2021 la medesima Direzione generale ha, quindi, negato il rilascio dell’attestato di libera circolazione del quadro, avviando il procedimento per la dichiarazione dell’interesse artistico e storico particolarmente importante, come previsto dall’art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 42 del 2004, con contestuale avocazione a sé del potere di diniego così esercitato e del potere di pronunciarsi sulla dichiarazione di interesse culturale.
1.5 Infine, con atto del 31 dicembre 2021, la stessa Direzione ha ordinato a -OMISSIS- di far rientrare l’opera in Italia entro 40 giorni.
2. Con ricorso n. R.G. 731 del 2022 notificato il 14 gennaio 2022 e depositato il 26 gennaio 2024 -OMISSIS- ha impugnato dianzi al TA.R. per il Lazio – sede di Roma, domandandone l’annullamento, i seguenti atti:
- il predetto atto prot. n. 38295 del 15 novembre 2021 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha annullato in autotutela l’attestato di libera circolazione n. 4879 del 6 agosto 2015 rilasciato dall’Ufficio esportazione di Verona;
- il predetto atto prot. n. 42534 del 17 dicembre 2021 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura recante il diniego di rilascio dell’attestato di libera circolazione ed il contestuale avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse particolarmente importante, nonché della relazione storico-artistica ad esso allegata;
- l’atto prot. n. 43677 del 31 dicembre 2021 della medesima Direzione Generale del Ministero della Cultura, con cui è stato anche ordinato il rientro sul suolo nazionale del dipinto de quo .
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
1) incompetenza – violazione dell’art. 97 cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 – violazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 42 del 2004 – violazione del d.p.c.m. 02/12/2019 n. 169 e dell’art. 16, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 165 del 2001 ;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 21- nonies della legge n. 241 del 1990 – violazione dell’art. 97 cost. – violazione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento – eccesso di potere ;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10-bis, 21- septies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 – violazione e falsa applicazione degli artt. 64-bis e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004 – irragionevolezza manifesta – sviamento di potere ;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21- nonies della legge n. 241 del 1990 – difetto di adeguata motivazione e istruttoria ;
5) violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1, 3, 10- bis e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 – violazione e/o erronea applicazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 42 del 2004 e dell’art. 134 del r.d. 30/01/1913 n. 363 – difetto di istruttoria – erroneità e travisamento dei fatti – carenza dei presupposti – illogicità e inadeguatezza della motivazione – irragionevolezza manifesta ;
6) violazione dell’art. 97 cost. – eccesso di potere – falsità di fatti – difetto di motivazione – perplessità ;
7) violazione dell’art. 97 cost. – violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/1990 – eccesso di potere – difetto di motivazione ;
8) violazione di legge – violazione e/o erronea applicazione dell’art. 43 del d.lgs. n. 42 del 2004 – irragionevolezza manifesta – eccesso di potere ;
9) illegittimità derivata ;
10) incompetenza – violazione dell’art. 97 cost. – violazione e/o erronea applicazione degli artt. 14 e 68 del d.lgs. n. 42 del 2004 e del d.p.c.m. 02/12/2019 n. 169 ;
11) violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 – violazione e/o erronea applicazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 42 del 2004 e del d.m. 06/12/2017 n. 537 – inadeguatezza della motivazione – violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – eccesso di potere .
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 28 febbraio 2022 e depositato lo stesso giorno -OMISSIS- ha dedotto nuove ragioni a sostegno della domanda di annullamento già proposta avverso l’atto prot. n. 43677 del 31 dicembre 2021 con il quale la Direzione Generale del Ministero della Cultura ha ordinato il rientro sul suolo nazionale del dipinto de quo .
3.1 In particolare ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione art. 97 cost. – violazione e falsa applicazione artt. 163, 165, 174, 180 del d.lgs. n. 42/2004 – eccesso di potere – falsità di presupposti ;
2) violazione degli artt. 3 e 97 cost. – violazione del principio di legittimo affidamento ;
3) violazione dell’art. 97 cost. – violazione dell’art. 3 della l. n. 689/81 - violazione degli artt. 6-7 della carta edu - violazione del principio di colpevolezza ;
4) violazione di legge – violazione dell’art. 28 della l. n. 689/81 .
4. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza n. 10294 del 2022, l’adito. T.A.R. ha respinto il ricorso di primo grado come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa.
5. Con ricorso n. R.G. 345 del 2022 notificato il 14 gennaio 2022 e depositato lo stesso giorno anche -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al TA.R. per il Lazio – sede di Roma, domandandone l’annullamento, i seguenti atti:
- il provvedimento emesso con decreto del 15 novembre 2021, di cui alla nota prot. 38295-P dal Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio IV - Circolazione di: i. annullamento in via di autotutela amministrativa ai sensi degli articoli 21 octies e 21 nonies della legge 241/1990, dell’attestato di libera circolazione n. 4879 del 6 agosto 2015; ii. preavviso di diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, e in esercizio del potere di avocazione di cui all’art. 16, co. 1, ultimo periodo, e comma 2, lett. u) del DPCM 169/2019; iii. richiesta al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di procedere al prelievo e alla custodia coattiva del bene;
- il provvedimento emesso con decreto del 17 dicembre 2021, di cui alla nota prot. 42534-P dal Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio IV - Circolazione di diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale;
- la richiesta di cui alla nota prot. 43677-P del 27 dicembre 2021, notificata in data 31 dicembre 2021, dal Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio IV - Circolazione di immediato rientro sul territorio nazionale e comunque entro e non oltre il termine di 40 giorni dal ricevimento della nota;
- nonché ogni altro atto e/o provvedimento, preordinato, conseguente o comunque connesso ai suddetti atti.
5.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i seguenti motivi:
1) Assoluta carenza di potere del Ministero per extraterritorialità degli effetti dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento alla richiesta di custodia rivolta ai Carabinieri di cui al Decreto ed alla Richiesta di PA. Carenza di potere del Ministero in relazione al Diniego ;
2) Eccesso di potere a causa della natura sostanzialmente afflittiva e sanzionatoria nei confronti della Collezione della richiesta ai Carabinieri e della Richiesta di PA - violazione dei principi costituzionali e dei diritti alla difesa e al giusto processo e alla partecipazione nel procedimento amministrativo della Collezione; Violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 165, 174, 180 CBC. Eccesso di potere per falsità dei presupposti e difetto di motivazione della Richiesta di PA ;
3) Illegittimità per violazione dell’art. 21 nonies della l. 241/1990 per superamento del termine di cui al co. 1 dell’art. 21 nonies l. 241/1990; violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. ;
4) Violazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990 per violazione del principio di ragionevolezza del termine per la decisione (punto a) dell’elenco di cui al motivo 3) ;
5) Violazione degli articoli 21 octies e 21 nonies della l. 241/1990, nonché del principio di correttezza, in relazione alla motivazione sull’eccesso di potere e travisamento dei fatti nel rilascio dell’Attestato contenuta nel Decreto. Violazione dell’art. 6, co. 1, lett. b) della l. 241/1990 e dell’art. 68, co. 4, D. Lgs. 42/2004. Violazione dell’art. 21 nonies, co. 2 bis, l. 241/1990, e/o eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di motivazione per dubbiosità e incongruità in relazione alla presunzione nel Decreto circa il fatto che le dichiarazioni dell’esportatore fossero falsamente rappresentate. Violazione del principio di lealtà e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Sviamento di potere ;
6) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti sul cambio di attribuzione del Dipinto ;
7) Eccesso di potere e/o violazione degli artt. 1, co. 2 bis e 6, co. 1, lett. b) della l. 241/1990 e dell’art. 68, co. 4, D. Lgs. 42/2004, per il travisamento nella motivazione del Decreto in relazione all’asserita omissione intenzionale dell’indicazione della proprietà di -OMISSIS- -OMISSIS- finalizzata a fuorviare l’Ufficio Esportazione ;
8) Violazione da parte del Decreto e del Diniego dell’art. 134 del R.D. 363/1913 ;
9) Incompetenza del Ministero - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ad emanare il Decreto; violazione dell’art. 16, DPCM 169/2019 ;
10) Violazione del principio di ragionevolezza dell’agire amministrativo e del legittimo affidamento del terzo (i.e. della Collezione) nella validità del titolo di esportazione da parte del Decreto e del Diniego ;
11) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria del Decreto e del Diniego ;
12) Violazione dell’art. 68, co. 4, CBC, nel Diniego e nel preavviso di diniego contenuto nel Decreto. Violazione dell’art. 10 l. 241/1990. Eccesso di potere ;
13) Violazione del principio di lealtà e cooperazione tra pubblica amministrazione e privato e/o violazione dell’art. 8 e 21 bis, l. 241/1990, per mancanza di idonea comunicazione dei provvedimenti. Violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali ;
14) Illegittimità derivata del Diniego e della Richiesta di PA ;
15) Illegittimità - Violazione di legge per la mancanza di comunicazione dell’avvio del procedimento in autotutela ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990; illogicità della motivazione dell’Amministrazione circa la non necessità del preavviso; violazione del principio di lealtà e buona amministrazione .
6. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza n. 10301 del 2022, il T.A.R. ha respinto il ricorso.
7. Con ricorso n. R.G. 1122 del 2023 notificato il 3 febbraio 2023 e depositato il 7 febbraio 2023 -OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza n. 10294 del 2022 chiedendone la riforma previa concessione di misure cautelari ex art. 98 c.p.a..
7.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) erroneo rigetto del primo motivo incompetenza e violazione di legge ;
2) erroneo rigetto del secondo motivo sulla preclusione connessa al decorso del termine per l’autotutela – violazione di legge – ultrapetizione ;
3) erroneo rigetto del quarto motivo - violazione di legge – difetto di istruttoria e motivazione ;
4) erroneo rigetto del quinto e sesto motivo violazione di legge – difetto di istruttoria e motivazione – erroneità e falsità dei fatti – carenza dei presupposti – irragionevolezza – perplessità ;
5) erroneo rigetto del nono motivo illegittimità derivata ;
6) erroneo rigetto del decimo motivo - incompetenza – violazione di legge ;
7) erroneo rigetto dell’undicesimo motivo violazione di legge – eccesso di potere .
8. Con ricorso n. R.G. 1578 del 2023 notificato il 16 febbraio 2023 e depositato il 20 febbraio 2023 -OMISSIS- ha proposto appello avverso la suddetta sentenza n. 10301 del 2022 chiedendone la riforma previa concessione di tutela cautelare ex art. 98 c.p.a..
8.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Sull’incompetenza della Direzione Generale (erroneo rigetto del motivo 9) ;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 novies l. 241/1990 (erroneo rigetto dei motivi di Ricorso 3, 4 e 10) ;
3) Sulla Richiesta di PA e l’errore circa la custodia coattiva; error in iudicando (erroneo rigetto dei motivi 1 e 2 di Ricorso) ;
4) Sul cambio di attribuzione, sulla provenienza e sulle circostanze in fatto: contraddittorietà fra parti della Sentenza; illogicità; omessa e/o errata valutazione delle prove e delle circostanze in fatto (erroneo rigetto dei motivi da 5 a 8 e 11 di Ricorso) ;
5) Errore sulla citazione della Convenzione UNIDROIT e della direttiva 2014/60/UE ;
6) Violazione del principio di effettività della tutela e dell’esercizio del potere di annullamento ;
7) Errata o mancata valutazione di fatti, prove o elementi in diritto in relazione alla sospensione del procedimento di rilascio dell’Attestato – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 63 e 64 c.p.a. ;
8) Erronea interpretazione degli Indirizzi; omessa e/o erronea valutazione delle prove; violazione dell’art. 68 CBC (erroneo rigetto dei motivi 11 e 12 Ricorso) ;
9) Violazione del diritto al giusto processo della Collezione; error in procedendo per la mancata riunione del procedimento con il procedimento TAR Roma (sez. IIquater) NRG 731/2022 (sent. n. 10294/2022 Reg. Prov. Coll.) ;
10) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 l. 241/1990, sulla comunicazione di avvio del procedimento (erroneo rigetto del motivo di Ricorso 15) ;
11) Illegittimità derivata del Diniego e della Richiesta di PA (erroneo rigetto del motivo di Ricorso 14) .
9. Si è costituito in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, per resistere avverso i suddetti appelli, il Ministero della cultura.
10. Con nota del 28 febbraio 2023 -OMISSIS- ha formulato domanda di abbinamento al merito con contestuale rinuncia alla domanda cautelare.
10.1 All’udienza in camera di consiglio del 2 marzo 2023 il Presidente, preso atto della suddetta domanda di abbinamento, ha mandato al Presidente titolare della Sezione per la fissazione del merito.
11. All’udienza in camera di consiglio del 16 marzo 2023 la difesa di -OMISSIS- -OMISSIS- ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare e chiesto la fissazione della trattazione del merito a breve. Il Collegio, rilevato, che vi fossero elementi di connessione fra questa causa e la n. R.G. 1122/2023 discussa nella camera di consiglio del 2 marzo 2023 ha mandato al Presidente della Sezione per la fissazione di un'udienza comune ai fini della trattazione congiunta nel merito.
12. In entrambi i giudizi le parti hanno depositato memorie difensive.
13. Ad esito dell’udienza pubblica del 26 settembre 2024 questa Sezione ha pronunciato la sentenza non definitiva n. 8296 del 16 ottobre 2024 con cui, previa riunione ex art. 70 c.p.a. degli appelli nr. R.G. 1122 del 2023 e 1578 del 2023, ha:
- respinto il primo e sesto motivo dell’appello n. R.G. 1122 del 2023 ed il primo motivo dell’appello n. R.G. 1578 del 2023;
- non definitivamente pronunciando sul secondo e quarto motivo dell’appello n. R.G. 1122 del 2023 e sul secondo motivo dell’appello n. R.G. 1578 del 2023, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, indicata in motivazione, dell’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 9, comma 1 e comma 2, 97, comma 2, e 117 comma 1 Cost. con riferimento agli artt. 1, lett. b) e d), e 5 lett. a) e c) della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società firmata a Faro il 27 ottobre 2005 (ratificata dall’Italia con l. 1 ottobre 2020, n. 133);
- ha sospeso in parte qua, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di costituzionalità riservando ogni ulteriore statuizione di merito all’esito di tale giudizio incidentale.
14. Con sentenza n. 88 del 26 giugno 2025 la Corte costituzionale ha:
- dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21- nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, lettere b) e d), e 5, lettere a) e c), della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva con la legge 1° ottobre 2020, n. 133,
- dichiarato non fondate le questioni di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost..
15. Nelle date dell’1 luglio 2025 e del 24 luglio 2025 -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- hanno presentato ex art. 80, comma 1, c.p.a. istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio.
16. Nelle date del 24 e 29 dicembre 2025 -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento dell’appello.
17. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Occorre procedere con lo scrutinio congiunto del secondo e quarto motivo dell’appello n. R.G. 1122 del 2023 e del secondo motivo dell’appello n. R.G. 1578 del 2023.
2. Gli stessi sono, alla luce dell’esito del giudizio incidentale di costituzionalità, fondati.
Il Giudice delle leggi ha, infatti dichiarato, in parte, inammissibili e, in parte, infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da questa Sezione con riguardo all’art. 21- nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ne discende che, come pure prospettato nella sentenza non definitiva n. 8296 del 16 ottobre 2024 (punto 8.1), non resta a questo giudice che fare applicazione, nel caso di specie, di tale disposizione rilevando l’illegittimità dell’atto di annullamento in autotutela gravato in prime cure per inosservanza del termine fisso di dodici mesi dall’adozione del provvedimento oggetto di ritiro.
Infatti, sempre nella sentenza non definitiva n. 8296 del 16 ottobre 2024 questa Sezione ha già escluso l’applicabilità al caso di specie del disposto del comma 1-bis dell’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 (punto 7.6) ed ha chiarito (anche si trattava invero di questione già risolta in tal senso dalla sentenza di primo grado e non oggetto, in questa sede, di appello) che l’attestato di libera circolazione rientra tra i “provvedimenti di autorizzazione” (sempre punto 8.1 che richiama Cons. Stato, sez. VI, 21 novembre 2023 n. 9962).
È, pertanto, sufficiente prendere atto che l’attestato di libera circolazione oggetto di annullamento officioso da parte dell’amministrazione è stato rilasciato il 6 agosto 2015, mentre il provvedimento di ritiro è stato emesso solo il 15 novembre 2021 (e quindi ben oltre la barriera temporale prevista dall’art. 21- nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella versione ratione temporis applicabile).
2.1 L’accertata fondatezza del secondo e quarto motivo dell’appello n. R.G. 1122 del 2023 e del secondo motivo dell’appello n. R.G. 1578 del 2023 esonera questo giudice dallo scrutinio degli altri motivi veicolati con i medesimi atti di gravame atteso che gli appellanti non sono in condizione di trarre alcuna ulteriore utilità dal loro accoglimento.
3. Per le ragioni esposte l’appello n. R.G. 1122 del 2023 l’appello n. R.G. 1578 del 2023 sono fondati nei sensi e limiti sopra precisati e vanno accolti.
Per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, vanno accolti, nei medesimi sensi e limiti, i ricorsi di primo grado (come integrati da motivi aggiunti proposti in corso di causa) e vanno annullati gli atti gravati in prime cure.
4. Sussistono nondimeno, anche in ragione della novità delle questioni affrontate e della complessità della vicenda in fatto, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), richiamata la propria sentenza non definitiva n. 8296 del 16 ottobre 2024, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti e sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, accoglie, nei medesimi sensi e limiti, i ricorsi di primo grado e annulla gli atti con essi gravati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta di -OMISSIS- e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche e le denominazioni sociali delle persone giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ED, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
GI AL, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AL | IA ED |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.