Articolo 2 della Legge 23 aprile 1952, n. 476
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 giugno 1952
Art. 2.
Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare, se aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari) i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento nel servizio di commissariato (ufficiali commissari) provenienti dai regolari corsi allievi ufficiali di complemento e, se aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) provenienti dai regolari corsi allievi ufficiali di complemento, che, alla data del bando di concorso, rivestano effettivamente uno dei gradi predetti e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano prestato complessivamente, in qualita' di ufficiale di complemento del servizio di commissariato, dodici mesi di servizio, se aspiranti alla nomina a sottotenente, e diciotto mesi di servizio, se aspiranti alla nomina a tenente, presso enti militari o presso formazioni partigiane;
b) non abbiano superato, alla data del bando di concorso, il trentacinquesimo anno di eta' per la nomina a sottotenente e il trentasettesimo anno di eta' per la nomina a tenente.
Entrata in vigore il 8 giugno 1952