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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/11/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3305/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3305/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 15 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Valeria Perini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti sig.ra e sig. Parte_1 Parte_2 hanno esposto di aver contratto matrimonio in Montanaso Lombardo (LO) in data
1 30 luglio 1988, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Montanaso Lombardo, Parte I, N. 2, Anno 1988, e che dalla loro unione è nata la figlia in data 3 maggio 1988, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra lavora presso l'Azienda Provinciale Parte_1 per i Servizi Sanitari di Trento, mentre il sig. lavora presso Poste Italiane. Pt_2
I ricorrenti hanno stabilito la residenza coniugale in Montanaso Lombardo, Strada per Cascina Pizzafuma n. 2 fino all'anno 2010 per poi trasferirsi in un'abitazione in
Ville di Fiemme (TN), Località Solaiolo n. 14b, di proprietà della sig.ra Parte_1 il sig. non è proprietario di beni immobili. Pt_2
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che i ricorrenti hanno cessato la coabitazione nell'anno
2017.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente senza condizioni accessorie, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio senza condizioni accessorie.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c..
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette
2 la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3305/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 15 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Valeria Perini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti sig.ra e sig. Parte_1 Parte_2 hanno esposto di aver contratto matrimonio in Montanaso Lombardo (LO) in data
1 30 luglio 1988, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Montanaso Lombardo, Parte I, N. 2, Anno 1988, e che dalla loro unione è nata la figlia in data 3 maggio 1988, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra lavora presso l'Azienda Provinciale Parte_1 per i Servizi Sanitari di Trento, mentre il sig. lavora presso Poste Italiane. Pt_2
I ricorrenti hanno stabilito la residenza coniugale in Montanaso Lombardo, Strada per Cascina Pizzafuma n. 2 fino all'anno 2010 per poi trasferirsi in un'abitazione in
Ville di Fiemme (TN), Località Solaiolo n. 14b, di proprietà della sig.ra Parte_1 il sig. non è proprietario di beni immobili. Pt_2
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che i ricorrenti hanno cessato la coabitazione nell'anno
2017.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente senza condizioni accessorie, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio senza condizioni accessorie.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c..
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette
2 la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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