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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2025, n. 5289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5289 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2962/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dr. AL MO PRESIDENTE
Dr.ssa NI TT GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2962/2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da col patrocinio dell'avv. Roberto Mancinelli, che la rappresenta e Parte_1 difende per procura speciale in atti ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 15.10.2025):
“insta nelle conclusioni di cui al ricorso, precisando che non si insiste nella domanda di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, diventata oggi economicamente indipendente”.
Per il P.M.
“Nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 27.04.2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 008, parte II, serie A, anno 2003 – l'atto integrale è prodotto quale doc. 2 di parte ricorrente). pagina 1 di 5 Dal matrimonio nascevano due figlie, (il 30.03.2004) e (il 05.04.2007, da poco Per_1 Per_2 divenuta maggiorenne).
Con provvedimento del 07.10.2021, assunto nel giudizio di separazione personale introdotto dalla sig.ra il Presidente di questo Tribunale così disponeva in via provvisoria (cfr. doc. 4 Pt_1 parte ricorrente):
“Affida le figlie e congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che le minori Per_1 Per_2 mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
Dispone che il padre possa incontrarle e tenerle con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: […];
Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra disponendo che Pt_1 l'altro coniuge se ne allontani entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente ordinanza.
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento delle figlie, CP_1
l'assegno periodico di € 500,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della sig.ra versandole, entro il CP_1 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di € 150,00”.
Con sentenza n. 1736/2022 del 20.04.2022, quindi, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 12.02.2025, la sig.ra domandava: (i) la pronuncia di Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
(ii) di disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
(iii) di Per_2 regolamentare i tempi di permanenza della minore col padre secondo accordi fra le parti e, in difetto, alla stregua del prospettato calendario di visita;
(iv) di porre a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento delle due figlie (sia di sia di , maggiorenne ma ancora priva di Per_2 Per_1 autosufficienza economica) dell'importo mensile di E. 500,00 (E. 250,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa applicato presso il Tribunale di Torino;
(v) di porre altresì a carico del sig. un assegno divorzile pari ad E. 250,00 al mese, annualmente CP_1 rivalutabile.
Alla prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., tenutasi il 15.10.2025 la sig.ra compariva Pt_1 personalmente e veniva sentita. Non compariva, invece, il sig. ancorché regolarmente citato;
CP_1 il Giudice Relatore, pertanto, ne dichiarava la contumacia. Nella medesima udienza parte ricorrente dava atto che, in pendenza del giudizio, la figlia era divenuta maggiorenne, mentre la figlia Per_2
aveva conseguito l'indipendenza economica. Per_1
All'esito, il Giudice Relatore assegnava a parte ricorrente termine di 15 giorni per produrre l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, riservando, alla scadenza, di riferire al Collegio.
* * * *
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 2 di 5 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) della Legge n. 898/1970 e s.m.i.
Tra i coniugi è stata pronunciata sentenza di separazione in data 28.3.2022, della quale consta il passaggio in giudicato (come da attestazione prodotta il 16.10.2025).
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Torino nel giudizio di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, in assenza di eccezione del coniuge convenuto, rimasto contumace.
È dimostrato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul mantenimento della prole e sull'assegnazione della casa coniugale
Occorre premettere che, quanto alla primogenita , all'udienza di comparizione la Per_1 domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente è stata rinunciata, avendo la dato atto Pt_1 della conseguita indipendenza economica della ragazza (cfr. verbale d'udienza 15.10.2025). La ricorrente ha, difatti, dichiarato che la figlia ha abbandonato anni addietro gli studi scolastici Per_1 (non avendo completato il ciclo delle superiori) e da dicembre 2024 lavora presso un negozio, assunta per tre anni, dapprima con orario di lavoro di 20 ore settimanali ed in seguito di 38 ore settimanali ed una retribuzione mensile di circa E. 1.200 / 1.300 al mese.
Quanto alla figlia invece, la ricorrente ha chiesto di porre in capo al sig. Per_2 CP_1
l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento della ragazza – maggiorenne, ma non economicamente indipendente – l'importo mensile di E. 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo applicato dal Tribunale di Torino.
Va rilevato che, già coi provvedimenti provvisori adottati nel giudizio di separazione il 07.10.2021, il contributo al mantenimento di (in allora quattordicenne) era stato riconosciuto Per_2 nel medesimo importo di E. 250,00 oggi richiesto (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta, con conferma dell'entità del contributo già stabilita in sede separativa.
Può dirsi acclarata la non autosufficienza economica della figlia sia tenuto conto che Per_2 la stessa è da poco divenuta maggiorenne (essendo nata il [...]) sia in ragione della sua condizione di studentessa, circostanza riferita dalla ricorrente in sede di comparizione personale (cfr. verbale d'udienza 15.10.2025: “Io vivo con le ragazze, la più piccola studia”) e non smentita da alcun elemento di segno contrario.
Tanto si reputa sufficiente per ritenere integrati i presupposti del diritto al mantenimento, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo il quale, “se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento” (così, ex multis, Cass. n. 26875/2023).
Quanto alla misura dell'assegno, pare congruo confermare il medesimo importo (E. 250,00 al mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) stabilito nel giudizio di separazione, non risultando allegati (né tantomeno provati) elementi che ne consentano una differente modulazione;
il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le condizioni di cui al Protocollo del Tribunale di Torino.
Detto contributo economico è dovuto dal resistente a far tempo dalla domanda giudiziale (e cioè dal 12.02.2025, data di deposito del ricorso). pagina 3 di 5 Parimenti deve essere confermata l'assegnazione, in favore della sig.ra della casa Pt_1 coniugale, già disposta in sede separativa (cfr. provvedimento presidenziale sub doc. 4 di parte ricorrente): è infatti documentato come la predetta conviva nella medesima con la figlia (cfr. Per_2 stato di famiglia sub doc. 9 di parte ricorrente), circostanza peraltro riferita – come detto – dalla stessa durante l'audizione davanti al Giudice Relatore (cfr. verbale d'udienza 15.10.2025). Pt_1
Sulle ulteriori domande concernenti la figlia maggiorenne Per_2
Non vi è luogo a provvedere sulle ulteriori domande (relative all'affidamento, alla collocazione abitativa e al regime di visita) proposte con riguardo alla figlia avendo questa, come detto, Per_2 raggiunto la maggiore età in corso di giudizio.
Sulla domanda di assegno divorzile
La ricorrente ha altresì domandato il riconoscimento, in proprio favore, della somma mensile di E. 250,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
A sostegno di questa domanda, la sig.ra ha allegato l'assenza di fonti di reddito Pt_1 proprie e di immobili in proprietà; quanto al resistente, ha affermato che questi eserciterebbe un'impresa individuale in ambito edile, con guadagni dei quali, tuttavia, ella non avrebbe contezza (cfr. ricorso introduttivo, p. 3). Successivamente, in sede di comparizione personale, la ricorrente così ha dichiarato: “[il resistente] ha una piccola ditta individuale, ma ha debiti non indifferenti con l'Agenzia delle Entrate, e quindi fa fatica economicamente, lui me l'ha detto chiaramente. Io durante il matrimonio ho fatto diversi lavori, poi dal 2011 non ho più lavorato. Sono aiutata economicamente da mia madre, vivo nella casa ex coniugale, che è in affitto, pago 740 euro di canone al mese, compreso il riscaldamento” (cfr. verbale d'udienza 15.10.2025).
Ritiene il Collegio che la domanda sia infondata.
Va osservato, al riguardo, come nessun elemento di prova sia stato offerto dalla ricorrente in ordine alle condizioni economiche proprie e segnatamente a quelle del resistente (in particolare non risultando prodotta, né col ricorso né successivamente, alcuna documentazione reddituale). Sono rimaste indimostrate, dunque, sia le allegazioni compiute con l'atto introduttivo sia le ulteriori circostanze riferite in udienza, rispetto alle quali deve anzi rilevarsi come la stessa abbia dato Pt_1 conto di un peggioramento della situazione finanziaria del coniuge, dichiarando che egli “ha debiti non indifferenti con l'Agenzia delle Entrate, e quindi fa fatica economicamente…”).
Ne consegue il mancato assolvimento, da parte della sig.ra dell'onere di dar prova del Pt_1 primo presupposto del diritto all'assegno, quello cioè costituito dal divario reddituale esistente fra i coniugi, il cui accertamento è preliminare ad ogni ulteriore indagine circa le ragioni determinanti lo squilibrio economico (cfr., per tutte, Cass. n. 27536/2024).
Per tale assorbente ragione, la domanda attorea dev'essere rigettata.
Sulle spese di lite
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerata la natura del giudizio (necessaria quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili), il suo esito complessivo e la non opposizione del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE che, a far data dalla domanda giudiziale, il resistente Controparte_1 corrisponda all'altro genitore, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'assegno Per_2 mensile di E. 250,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa 15.03.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. di Torino, qui richiamato;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi ivi presenti, in favore della ricorrente
Parte_1
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.11.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
NI TT AL MO
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo
Minuta del provvedimento redatta dal M.O.T. Controparte_2
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dr. AL MO PRESIDENTE
Dr.ssa NI TT GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2962/2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da col patrocinio dell'avv. Roberto Mancinelli, che la rappresenta e Parte_1 difende per procura speciale in atti ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 15.10.2025):
“insta nelle conclusioni di cui al ricorso, precisando che non si insiste nella domanda di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, diventata oggi economicamente indipendente”.
Per il P.M.
“Nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 27.04.2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 008, parte II, serie A, anno 2003 – l'atto integrale è prodotto quale doc. 2 di parte ricorrente). pagina 1 di 5 Dal matrimonio nascevano due figlie, (il 30.03.2004) e (il 05.04.2007, da poco Per_1 Per_2 divenuta maggiorenne).
Con provvedimento del 07.10.2021, assunto nel giudizio di separazione personale introdotto dalla sig.ra il Presidente di questo Tribunale così disponeva in via provvisoria (cfr. doc. 4 Pt_1 parte ricorrente):
“Affida le figlie e congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che le minori Per_1 Per_2 mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
Dispone che il padre possa incontrarle e tenerle con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: […];
Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra disponendo che Pt_1 l'altro coniuge se ne allontani entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente ordinanza.
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento delle figlie, CP_1
l'assegno periodico di € 500,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della sig.ra versandole, entro il CP_1 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di € 150,00”.
Con sentenza n. 1736/2022 del 20.04.2022, quindi, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 12.02.2025, la sig.ra domandava: (i) la pronuncia di Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
(ii) di disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
(iii) di Per_2 regolamentare i tempi di permanenza della minore col padre secondo accordi fra le parti e, in difetto, alla stregua del prospettato calendario di visita;
(iv) di porre a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento delle due figlie (sia di sia di , maggiorenne ma ancora priva di Per_2 Per_1 autosufficienza economica) dell'importo mensile di E. 500,00 (E. 250,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa applicato presso il Tribunale di Torino;
(v) di porre altresì a carico del sig. un assegno divorzile pari ad E. 250,00 al mese, annualmente CP_1 rivalutabile.
Alla prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., tenutasi il 15.10.2025 la sig.ra compariva Pt_1 personalmente e veniva sentita. Non compariva, invece, il sig. ancorché regolarmente citato;
CP_1 il Giudice Relatore, pertanto, ne dichiarava la contumacia. Nella medesima udienza parte ricorrente dava atto che, in pendenza del giudizio, la figlia era divenuta maggiorenne, mentre la figlia Per_2
aveva conseguito l'indipendenza economica. Per_1
All'esito, il Giudice Relatore assegnava a parte ricorrente termine di 15 giorni per produrre l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, riservando, alla scadenza, di riferire al Collegio.
* * * *
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 2 di 5 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) della Legge n. 898/1970 e s.m.i.
Tra i coniugi è stata pronunciata sentenza di separazione in data 28.3.2022, della quale consta il passaggio in giudicato (come da attestazione prodotta il 16.10.2025).
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Torino nel giudizio di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, in assenza di eccezione del coniuge convenuto, rimasto contumace.
È dimostrato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul mantenimento della prole e sull'assegnazione della casa coniugale
Occorre premettere che, quanto alla primogenita , all'udienza di comparizione la Per_1 domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente è stata rinunciata, avendo la dato atto Pt_1 della conseguita indipendenza economica della ragazza (cfr. verbale d'udienza 15.10.2025). La ricorrente ha, difatti, dichiarato che la figlia ha abbandonato anni addietro gli studi scolastici Per_1 (non avendo completato il ciclo delle superiori) e da dicembre 2024 lavora presso un negozio, assunta per tre anni, dapprima con orario di lavoro di 20 ore settimanali ed in seguito di 38 ore settimanali ed una retribuzione mensile di circa E. 1.200 / 1.300 al mese.
Quanto alla figlia invece, la ricorrente ha chiesto di porre in capo al sig. Per_2 CP_1
l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento della ragazza – maggiorenne, ma non economicamente indipendente – l'importo mensile di E. 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo applicato dal Tribunale di Torino.
Va rilevato che, già coi provvedimenti provvisori adottati nel giudizio di separazione il 07.10.2021, il contributo al mantenimento di (in allora quattordicenne) era stato riconosciuto Per_2 nel medesimo importo di E. 250,00 oggi richiesto (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta, con conferma dell'entità del contributo già stabilita in sede separativa.
Può dirsi acclarata la non autosufficienza economica della figlia sia tenuto conto che Per_2 la stessa è da poco divenuta maggiorenne (essendo nata il [...]) sia in ragione della sua condizione di studentessa, circostanza riferita dalla ricorrente in sede di comparizione personale (cfr. verbale d'udienza 15.10.2025: “Io vivo con le ragazze, la più piccola studia”) e non smentita da alcun elemento di segno contrario.
Tanto si reputa sufficiente per ritenere integrati i presupposti del diritto al mantenimento, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo il quale, “se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento” (così, ex multis, Cass. n. 26875/2023).
Quanto alla misura dell'assegno, pare congruo confermare il medesimo importo (E. 250,00 al mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) stabilito nel giudizio di separazione, non risultando allegati (né tantomeno provati) elementi che ne consentano una differente modulazione;
il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le condizioni di cui al Protocollo del Tribunale di Torino.
Detto contributo economico è dovuto dal resistente a far tempo dalla domanda giudiziale (e cioè dal 12.02.2025, data di deposito del ricorso). pagina 3 di 5 Parimenti deve essere confermata l'assegnazione, in favore della sig.ra della casa Pt_1 coniugale, già disposta in sede separativa (cfr. provvedimento presidenziale sub doc. 4 di parte ricorrente): è infatti documentato come la predetta conviva nella medesima con la figlia (cfr. Per_2 stato di famiglia sub doc. 9 di parte ricorrente), circostanza peraltro riferita – come detto – dalla stessa durante l'audizione davanti al Giudice Relatore (cfr. verbale d'udienza 15.10.2025). Pt_1
Sulle ulteriori domande concernenti la figlia maggiorenne Per_2
Non vi è luogo a provvedere sulle ulteriori domande (relative all'affidamento, alla collocazione abitativa e al regime di visita) proposte con riguardo alla figlia avendo questa, come detto, Per_2 raggiunto la maggiore età in corso di giudizio.
Sulla domanda di assegno divorzile
La ricorrente ha altresì domandato il riconoscimento, in proprio favore, della somma mensile di E. 250,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
A sostegno di questa domanda, la sig.ra ha allegato l'assenza di fonti di reddito Pt_1 proprie e di immobili in proprietà; quanto al resistente, ha affermato che questi eserciterebbe un'impresa individuale in ambito edile, con guadagni dei quali, tuttavia, ella non avrebbe contezza (cfr. ricorso introduttivo, p. 3). Successivamente, in sede di comparizione personale, la ricorrente così ha dichiarato: “[il resistente] ha una piccola ditta individuale, ma ha debiti non indifferenti con l'Agenzia delle Entrate, e quindi fa fatica economicamente, lui me l'ha detto chiaramente. Io durante il matrimonio ho fatto diversi lavori, poi dal 2011 non ho più lavorato. Sono aiutata economicamente da mia madre, vivo nella casa ex coniugale, che è in affitto, pago 740 euro di canone al mese, compreso il riscaldamento” (cfr. verbale d'udienza 15.10.2025).
Ritiene il Collegio che la domanda sia infondata.
Va osservato, al riguardo, come nessun elemento di prova sia stato offerto dalla ricorrente in ordine alle condizioni economiche proprie e segnatamente a quelle del resistente (in particolare non risultando prodotta, né col ricorso né successivamente, alcuna documentazione reddituale). Sono rimaste indimostrate, dunque, sia le allegazioni compiute con l'atto introduttivo sia le ulteriori circostanze riferite in udienza, rispetto alle quali deve anzi rilevarsi come la stessa abbia dato Pt_1 conto di un peggioramento della situazione finanziaria del coniuge, dichiarando che egli “ha debiti non indifferenti con l'Agenzia delle Entrate, e quindi fa fatica economicamente…”).
Ne consegue il mancato assolvimento, da parte della sig.ra dell'onere di dar prova del Pt_1 primo presupposto del diritto all'assegno, quello cioè costituito dal divario reddituale esistente fra i coniugi, il cui accertamento è preliminare ad ogni ulteriore indagine circa le ragioni determinanti lo squilibrio economico (cfr., per tutte, Cass. n. 27536/2024).
Per tale assorbente ragione, la domanda attorea dev'essere rigettata.
Sulle spese di lite
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerata la natura del giudizio (necessaria quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili), il suo esito complessivo e la non opposizione del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE che, a far data dalla domanda giudiziale, il resistente Controparte_1 corrisponda all'altro genitore, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'assegno Per_2 mensile di E. 250,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa 15.03.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. di Torino, qui richiamato;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi ivi presenti, in favore della ricorrente
Parte_1
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.11.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
NI TT AL MO
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo
Minuta del provvedimento redatta dal M.O.T. Controparte_2
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