Articolo 1548 del Codice civile
Articolo 1547Articolo 1549
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19 aprile 1942
Art. 1548.

(Nozione).

Il riporto e' il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprieta' al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprieta' di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che puo' essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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