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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/09/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3089/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3089/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Paini del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Oreste Parte_2
Cosimo del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore,
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 aprile 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Sorbolo Mezzani (PR), in data 8 settembre 2012, e che dalla loro unione è nato, il 19 luglio 2013, il figlio . Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi e, implicitamente, una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento “superesclusivo” di alla madre, alla sua Per_1 collocazione materna, alle frequentazioni paterne, al suo mantenimento, al godimento della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni accessorie).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte il giorno 1 luglio 2025, confermavano di non volere conciliarsi e chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni già riportate in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sotto un primo profilo, invero, la reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di Per_1 affidamento, collocazione preferenziale e visite paterne, in quanto da considerarsi il più tutelante per il minore alla luce delle particolari condizioni attuali di . Parte_2
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale aspetto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano Parte_2 Parte_1 celebrato matrimonio in Sorbolo (PR) il giorno 8 settembre 2012 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sorbolo Mezzani al N. 14, P. 2, Serie A, Uff. 1, anno 2012).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 7 aprile 2025 e depositato il 28 aprile 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del menzionato Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 12 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3089/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Paini del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Oreste Parte_2
Cosimo del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore,
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 aprile 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Sorbolo Mezzani (PR), in data 8 settembre 2012, e che dalla loro unione è nato, il 19 luglio 2013, il figlio . Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi e, implicitamente, una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento “superesclusivo” di alla madre, alla sua Per_1 collocazione materna, alle frequentazioni paterne, al suo mantenimento, al godimento della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni accessorie).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte il giorno 1 luglio 2025, confermavano di non volere conciliarsi e chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni già riportate in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sotto un primo profilo, invero, la reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di Per_1 affidamento, collocazione preferenziale e visite paterne, in quanto da considerarsi il più tutelante per il minore alla luce delle particolari condizioni attuali di . Parte_2
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale aspetto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano Parte_2 Parte_1 celebrato matrimonio in Sorbolo (PR) il giorno 8 settembre 2012 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sorbolo Mezzani al N. 14, P. 2, Serie A, Uff. 1, anno 2012).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 7 aprile 2025 e depositato il 28 aprile 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del menzionato Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 12 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2