Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 1101/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile-FAMIGLIA e MINORI composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il
2.12.2024 nell'interesse di:
nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giampietro Olivari presso il cui studio ha eletto domicilio appellante contro
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Alba Pagani presso il cui studio ha eletto domicilio appellato con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 63/2024 del Tribunale di Brescia pubblicata il 10.6.2024 resa nel procedimento R.G. n. 6502/2023 e non notificata. in punto: modifica condizioni di mantenimento figlio maggiorenne.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTE:
Nel merito: revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. quale contributo di Parte_1 mantenimento del figlio . In subordine: ridursi l'assegno mensile di mantenimento nella misura CP_1 che codesta eccellentissima Corte riterrà di giustizia. Con rifusione delle spese di lite.
PARTE APPELLATA:
Nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto e diritto, con Parte_1 la conferma dell'impugnata sentenza. Spese di lite rifuse;
in via istruttoria: disporsi indagini di carattere patrimoniale relativamente al sig. . Parte_1 pagina 1 di 9
Rilevato – da un lato – che dalla documentazione prodotta si evince che l'andamento degli studi universitari del resistente non appare, in effetti, particolarmente celere e quindi sicuramente tale da procrastinare ingiustificatamente l'obbligo di mantenimento a carico del padre, e – dall'altro – che negli scritti depositati dal medesimo resistente si adombrano, con sufficiente grado di attendibilità, dubbi sulla reale situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente, chiede, in primo luogo, che la Corte voglia disporre un approfondimento, mediante espletamento di una CTU o aliter, sulle attuali e reali condizioni economiche, finanziarie e reddituali di . Laddove non si ritenga necessario il predetto Parte_1 approfondimento, chiede che la Corte accolga parzialmente il reclamo, riducendo (all'entità di euro
500,00 mensili, o alla diversa somma che la Corte riterrà opportuno individuare) il contributo di mantenimento del figlio ricorrente stabilito nell'impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20.4.2023 proponeva ricorso ai sensi dell'art. 473 bis.11 CPC e 337 septies CC Controparte_1 chiedendo disporre che il padre corrispondesse direttamente a lui la somma 945,33 (700 Parte_1 euro al mese rivalutati da ottobre 2007) stabilita per il suo mantenimento nella sentenza di separazione tra i genitori, oltre alla metà delle spese straordinarie1.
In data 27.7.2023 si costituiva in giudizio il quale eccepiva in via preliminare Parte_1
l'improcedibilità della domanda “per mancato tentativo di conciliazione”. Nel merito chiedeva la revoca del contributo a favore del figlio o comunque la sua riduzione.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza cron. n. 63/2024 pubblicata il 10.6.2024, così disponeva:
-con decorrenza dalla data della domanda pone a carico del sig. un contributo a titolo di Parte_1 mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma non autosufficiente pari ad € 700,00/mese, CP_1 da versarsi direttamente al ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
-compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente a rifondere al ricorrente i residui 2/3 liquidati in complessivi € 2.538,66 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 802,66 per la fase introduttiva;
€ 602,00 per la fase istruttoria, nulla per la fase decisionale non espletata).
Osservava: . l'eccepita eccezione di improcedibilità della domanda “per il mancato tentativo di conciliazione” non era fondata in quanto la materia oggetto del giudizio non era ricompresa nell'elenco di cui agli artt. 5,
d.lgs. 28/2010 e 3 d.l. 132/2014.
. il contraddittorio non doveva essere esteso a madre del ricorrente, non configurandosi Pt_2 Pt_2 ipotesi di litisconsorzio necessario dal momento che la giurisprudenza individua una legittimazione concorrente tra il genitore convivente e il figlio maggiorenne (Cass. Civ. 12972/2017).
. il protratto inadempimento paterno all'obbligo di mantenimento era pacifico, in quanto ammesso in corso di causa (“Non ho più versato nulla a mio figlio dal 2013- 2014 per motivi personali con la madre ed economici, avendo grosse esposizioni debitorie” – cfr. verbale ud. 28/9/2023): il resistente non provvedeva alle esigenze del figlio dal 2013, ossia da quando aveva circa 13 anni;
tale CP_1 inadempimento (le cui ragioni non rilevavano assumendo importanza il solo fatto in sé) era avvenuto in assenza di alcuna richiesta da parte resistente di modifica dei provvedimenti assunti in sede separativa e risultava quindi ingiustificato.
. quanto all'assenza di autosufficienza economica, il ricorrente aveva documentato di essere iscritto all'Università degli Studi di Milano. Al riguardo parte resistente aveva contestato il mancato completamento del ciclo di studi nel quinquennio tenuto conto dell'età di (oggi ventiquattrenne). CP_1
Tale circostanza non era tuttavia dirimente: come sancito dalla prevalente giurisprudenza, infatti, “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (Cass. Civ. n. 12952/2016). Nel caso di specie il ricorrente aveva allegato e documentato lo svolgimento di un percorso di studi accademico ed era evidente che, all'età di 24 anni appena compiuti, è irrealistico ritenere l'autosufficienza economica di uno studente universitario o comunque di un neolaureato che muova i primi passi nel mercato del lavoro.
L'allegazione per cui svolgerebbe attività lavorativa presso una palestra di Chiari era rimasta CP_1 indimostrata, nulla comprovando i messaggi allegati sub doc. 4 nei quali il ragazzo aveva dato solo atto di frequentare la palestra e non di prestarvi attività lavorativa. Sussistevano quindi i presupposti per la prosecuzione dell'obbligo di mantenimento in capo al padre.
. in relazione al “quantum”, il ricorrente insisteva per la conferma del contributo pattuito in sede di separazione rivalutato mentre il resistente ne chiedeva la riduzione a non oltre € 100/mese. Si trattava di verificare se esistessero eventuali sopravvenienze idonee ad elidere la capacità reddituale dell'onerato e al riguardo si osservava che il resistente godeva di un reddito mensile netto, calcolato sulla media del triennio, pari ad € 6.423,28 (i.e. € 8.358,25 nel 2020; € 6.156,26 nel 2021; € 4.755,33 nel 2022 – importo già assoggettato a pignoramento – doc. 25-17-18, nonché doc.16 e 29). Da tale reddito andavano decurtate le passività per complessivi € 2.738,93 (doc. 10-14, considerato che il documento sub 12 si riferiva a un mutuo cointestato con l'attuale compagna sig.ra , la quale risultava Persona_1 intestataria di altri beni immobili – doc.
5-6 ricorrente-, per un residuo di € 3.684,35/mese. Dagli estratti conto in atti (doc. 29-30) risultavano peraltro dei versamenti (i.e. € 2.500 il 31/10/2022 e € 5.000 il
4/10/2023) effettuati direttamente dalla sig.ra con la causale “rata auto e mutuo casa”, Per_1 Per_1 il che faceva propendere per un parziale rimborso degli oneri a carico del resistente. Anche la costituzione del nuovo nucleo familiare assumeva rilevanza marginale considerato che la prima figlia era nata Per_2 il 26/5/2003, ossia addirittura prima della separazione del 25/10/2006, e era nato il [...], Per_3
pagina 3 di 9 cioè pochi anni dopo (peraltro fino al 2013 il resistente aveva pagato il mantenimento). Ciò non toglieva tuttavia che, rispetto all'epoca della separazione (risalente ormai a circa 17 anni fa), la situazione reddituale dell'onerato era comunque mutata in peius, avendo egli contratto numerosi debiti documentati e subìto un pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate, di talché l'assegno non poteva essere stabilito nella misura indicata dal ricorrente (€ 945,33). Tenuto conto dell'attuale situazione economica del sig. dei carichi di famiglia derivanti dalla nascita del figlio , nonché delle esigenze Parte_1 Per_3 del ricorrente in rapporto all'età (con conseguente maggiore incidenza sulle spese straordinarie), si reputava congruo un assegno di € 700/mese, da corrispondere direttamente ad entro il 10 di ogni CP_1 mese. A tale somma andava aggiunto il 50% delle spese straordinarie documentate come da Protocollo in uso presso il Tribunale.
. le spese di lite andavano compensate per 1/3 mentre i residui 2/3 andavano posti a carico della parte resistente soccombente.
Avverso tale sentenza, pubblicata in data 10.6.2024, con ricorso depositato in data Parte_1
2.12.2024 proponeva appello concludendo come indicato in epigrafe.
Si costituiva in data 6.3.2025 che concludeva come in epigrafe. Controparte_1
In data 17.3.2025 il reclamante depositava memoria nella quale rileva che dal 2020 il figlio ha sostenuto solo 3 esami: Letteratura Italiana (12 CFU); Letteratura Italiana Contemporanea (9 CFU); Geografia
Urbana (6 CFU); gli altri due - Laboratorio Medio Evo Ecologista ed Ambientalista e Livello BI Inglese
- sono invece esami complementari per cui non è prevista alcuna votazione e, per il secondo, neppure alcun credito. Quindi ha dal 2020 maturato 27 CFU, vale a dire neppure quelli sufficiente a CP_1 completare il primo anno di corso. La prova scritta di Linguistica di Romanza parte A, seppur in data
1.6.2023 superata con votazione 21/30 non è più stata seguita dalla parte B per cui da regolamento la prova si è autoannullata. In merito al “quantum” dell'assegno di mantenimento sarebbe stato corretto, in presenza di redditi notevolmente diversi, prendere in esame l'ultimo reddito percepito e non la media dei precedenti e nel caso di specie dalla dichiarazione dei redditi 2024 risulta una rilevante diminuzione dovuta all'ambito lavorativo, di natura fortemente oscillante. Il reddito dell'appellante deriva unicamente dalle percentuali variabili delle provvigioni legate alle forme di investimento che maturano a seguito del denaro che i clienti depositano presso la società mandante che in via del tutto Controparte_2 esclusiva e autonoma provvede agli investimenti. Inoltre, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq e Stoxx50 non sono correlati col reddito dell'appellante. Oltre a ciò, eccetto il conto Raiffeisen, non esistono altri conti.
Relativamente ai beni immobili e mobili (motoscafo, motociclette e autovetture) il sig. non Parte_1 possiede nulla, come da documentazione agli atti.
In data 28.3.2025 la difesa di , con memoria di replica, evidenzia l'inappropriatezza delle Controparte_1 espressioni utilizzate dall'appellante (“miserevole penuria degli esami dati”; “potrebbe cercarsi un lavoro”) volte solamente a minare la già debole autostima dell'appellato. Si sottolinea che il numero degli esami superati non è elemento fondamentale atto ad escludere a priori l'impegno e la volontà che sta mettendo nella carriera universitaria;
università che sta frequentando a spese esclusive della CP_1 madre, in quanto il padre non ha mai provveduto a rimborsare le spese straordinarie, oltre a non pagare l'assegno di mantenimento dal 2013. Rimarca l'inappropriato comportamento tenuto dal sig. Parte_1
pagina 4 di 9 che, per risultare nullatenente, si è privato di tutti i beni immobili intestandoli alla convivente
[...]
. Inoltre, contrariamente a quanto riportato dal sig. risultano ulteriori conti Persona_4 Parte_1 correnti, al di là del conto Raiffeisen, allo stesso riferiti, in particolare due conti intestati rispettivamente alla figlia e alla sig. In aggiunta, come già rilevato in comparsa di costituzione, Per_2 Per_1 nonostante tutte le spese familiari vengano addebitate sul conto Raiffeisen, risultano trasferimenti di ingenti somme alla convivente sig.ra Infine, relativamente ai finanziamenti a carico Per_1 dell'appellante, alcuni di questi sono cointestati con la al di là del fatto che sono stati sottoscritti Per_1 recentemente e pertanto non giustificano il mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento del figlio, che persiste da oltre 10 anni.
In data 4.4.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
All'udienza cartolare dell'8.4.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione verificato il deposito di note scritte di udienza di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'appellante lamenta:
. il Tribunale erroneamente ha ritenuto sufficiente, al fine di dimostrare il regolare svolgimento con profitto di studi intrapreso da , la sola documentazione attestante l'iscrizione e il Controparte_1 pagamento delle tasse per gli anni 2021-2022, documentazione che non può ritenersi idonea a provare la frequenza o l'effettiva partecipazione ai corsi universitari, né tanto meno il proficuo superamento degli esami curriculari.
. in relazione al reddito dell'appellante, il Tribunale, prendendo in esame i redditi molto eterogenei tra loro dell'ultimo triennio, ha svolto una media aritmetica indicando quale reddito medio mensile la cifra di euro 6.423,28; tuttavia, alla luce della divergenza dei redditi presi in esame, non è corretto operare la semplice media aritmetica che produce un risultato fuorviante;
a questo riguardo è pacifico in giurisprudenza che in situazioni nelle quali i redditi si differenziano notevolmente tra loro nei singoli anni si deve prendere in considerazione solo l'ultima dichiarazione dei redditi, anche perché l'assegno di mantenimento da pagare viene versato tramite trattenuta dallo stipendio in corso. Pertanto il reddito da tenere in considerazione è solo quello relativo alla dichiarazione del 2023 pari a 53.063,96 euro, di conseguenza l'importo mensile da prendere in considerazione è di euro 4.755,33, inferiore rispetto a quello valutato dal Tribunale;
cifra alla quale vanno sottratte le rate di mutuo (euro 3.041,69 e non euro
2.738,93 come indicato dal Tribunale); pertanto l'importo mensile effettivo disponile dell'appellante è di soli 1.713,64 euro. Inoltre, essendo lavoratore autonomo, a tale importo mensile devono Parte_1 essere detratti i costi indeducibili. Peraltro dalla dichiarazione dei redditi 2024 si evince un'ulteriore riduzione del reddito dell'appellante rispetto agli anni precedenti: l'appellante percepisce ora euro
3.572,83 mensili ai quali vanno detratte le spese fisse sicché il reddito a disposizione rimane di euro
833,90, importo del tutto insufficiente a soddisfare anche le sole esigenze primarie del ricorrente e della sua famiglia. Quindi, considerando che il pagamento del contributo di mantenimento va sottratto dal reddito attualmente percepito a nulla rilevando i redditi degli anni antecedenti, non Parte_1 possiede risorse economiche necessarie per far fronte a tale obbligo.
. infine il Tribunale non ha tenuto in considerazione il fatto che ha avuto altri due figli ai Parte_1 quali è tenuto a provvedere;
pertanto l'importo dell'assegno determinato dal Tribunale va diminuito. A pagina 5 di 9 tale proposito il Tribunale ha esplicitato che la costituzione del nuovo nucleo familiare del Parte_1 assume rilevanza marginale visto che la figlia è nata il [...] (vale a dire, prima del Per_2 matrimonio) e il figlio è nato il [...], cioè pochi anni dopo la separazione: tale Per_3 ragionamento contrasta con l'art. 30 della Costituzione perché così ragionando il Tribunale ha operato un'irrazionale discriminazione tra i tre figli.
. in ordine al mancato versamento dell'assegno dopo il 2013, sulla questione TI non ha mai Pt_2 avanzato alcuna richiesta e questo perché la stessa possiede redditi molto più elevati (euro 90.000).
Parte appellata, di contro, chiede la conferma della sentenza impugnata, evidenziando:
. in primo luogo costante giurisprudenza afferma che “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”; correttamente il Tribunale ha considerato la giovane età del figlio e il percorso universitario in atto. Circa il ritardo nell'iscrizione all'università da parte dell'appellato rispetto alla fine della scuola secondaria, si evidenzia che gli anni 2020/2021 sono stati interessati dall'emergenza sanitaria che ha comportato diverse problematiche e disagi nella normale prosecuzione degli studi. Si rileva anche la condizione di vulnerabilità di abbandonato dal padre alla tenera età di due anni e cresciuto senza una figura CP_1 paterna (dal 2013 non soltanto ha interrotto il pagamento dell'assegno di mantenimento, Parte_1 ma ha anche cessato qualsiasi legame con il figlio).
. in merito al quantum dell'assegno, correttamente è stata effettuata la media degli ultimi tre redditi al fine di valutare al meglio la situazione economica oggetto di esame. Nel caso di specie l'appellante asserisce che le diminuzioni di reddito sono attribuibili ad eventi esterni (contrazione degli investimenti e variazioni dei mercati azionari) ma basta analizzare i grafici degli indici azionari degli ultimi due anni per capire che quest'ultimi sono cresciuti di oltre il 27%. Quanto al fatto che madre Parte_2 dell'appellato, non ha agito in via esecutiva per ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio, la TI, la quale ha sempre lavorato come impiegata amministrativa presso un'azienda percependo un reddito inferiore rispetto a quello del ha provveduto in passato ad effettuare Parte_1 visure ipotecarie con l'intento di procedere esecutivamente nei confronti del intento rimasto Parte_1 infruttuoso in quanto quest'ultimo ha trasferito tutti i suoi beni immobili (prima l'abitazione di
Polpenazze e poi la casa di villeggiatura di Jesolo) alla compagna . Infine il mutuo per Persona_1
l'acquisto della casa di Polpenazze è stato contratto consapevolmente in seguito alla separazione.
. in ordine alle condizioni economiche del sig. si evidenzia che il reddito dichiarato ai fini Irpef, Parte_1 al momento della presentazione del ricorso superava i 100.000 euro, motivo per il quale risulta plausibile ritenere che egli goda di ulteriori entrate rispetto a quelle dichiarate. Inoltre il risulta intestatario Parte_1 di ulteriori conti correnti oltre a quello indicato in corso di giudizio in primo grado. Peraltro analizzando gli estratti conto Cassa Centrale Raiffeisen si osserva come tutte le spese relative alla casa, alla famiglia, ai generi alimentari, così come le forniture di carburante, spese mediche e tanto altro vengono addebitate su tale conto;
malgrado ciò si osservano consistenti trasferimenti di denaro (nel 2021 oltre 30.000; nel
2022 la somma di euro 57.000) a favore della compagna con la causale “spese familiari”; pertanto è legittimo chiedersi se questi trasferimenti non celino l'intento di sottrarre denaro ad una possibile azione esecutiva da parte del figlio Infine si rileva che possiede due moto Harley CP_1 Parte_1
pagina 6 di 9 Davison, un'autovettura di grossa cilindrata ed un motoscafo di 12 metri con due motori;
a ciò si aggiunge che tanto la compagna quanto i figli dell'appellante godono di una vita agiata, viaggiano, indossano abiti firmati e gioielli così come documentano le fotografie agli atti.
La Corte osserva
Va premesso che l'assegno di 700 euro al mese per il mantenimento di era stato concordato tra i Pt_1 genitori di nel 2006 in sede di separazione: all'epoca è un dato di fatto che avesse Pt_1 Parte_1 già altra figlia, , nata a [...] 2003 da successiva relazione. Per_2
Essendosi in presenza di giudizio di revisione è innanzitutto necessario verificare se, essendo trascorso molto tempo dal momento della separazione (circa 18 anni) e considerato che in tema di mantenimento dei figli maggiorenni il trascorrere del tempo assume particolare rilevanza, il figlio ormai maggiorenne abbia ancora diritto a ricevere un assegno di mantenimento. In caso di risposta positiva, si dovrà CP_1 valutare se e in che misura le circostanze sopravvenute e dimostrate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio raggiunto e adeguare l'importo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale- reddituale accertata.
In relazione al primo quesito, la Corte concorda col Tribunale circa il fatto che ha ancora diritto CP_1
a percepire un assegno di mantenimento: ed invero sta per compiere 25 anni ed è iscritto dal 2021 CP_1 all'università di Milano, facoltà di lettere. E' indubbio che il suo percorso di studi stia proseguendo con lentezza;
infatti, anche se ha conseguito votazioni soddisfacenti2, ha finora superato solo l'esame di idoneità di lingua inglese, l'esame di letteratura italiana (febbraio 2021), l'esame di letteratura italiana contemporanea (giugno 2021), l'esame di geografia urbana (dicembre 2022), il laboratorio medioevo ecologista e antiecologista (dicembre 2022) e l'esame di filologia romanza (giugno 2023). Nondimeno, considerata l'età, si ritiene che oggi possa essergli riconosciuto ancora il diritto di essere mantenuto dai genitori per un ulteriore periodo di tempo nel quale dovrà decidere se completare il percorso universitario o se invece abbandonare tale strada attivandosi allora celermente per il reperimento di un lavoro. Anche perché, come evidenziato dal Tribunale, è poco realistico ritenere che un ragazzo di 25 anni appena compiuti e con un diploma di maturità liceale, anche ove decida di muovere i primi passi nel mondo del lavoro e quindi alla sua prima esperienza lavorativa, sia da subito in grado di mantenersi con totale autonomia.
Naturalmente la presente statuizione è resa con riferimento al momento attuale e resta inteso che, ove dimostrasse ulteriore indugio e ritardo nel percorso universitario, il padre ben potrà agire per CP_1 chiedere la revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno perché il principio dell'autoresponsabilità non consente di protrarre il diritto al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, ragionevoli limiti che vanno valutati anche in ragione delle condizioni economiche dei genitori.
In tema di “quantum”, la Corte ritiene di rideterminare il contributo stabilito dal Tribunale (700 euro al mese oltre alla metà delle spese straordinarie) in 700 euro mensili omnicomprensivi: ed invero è indubbio, e lo stesso giudice di primo grado lo riconosce, che negli anni la situazione economica del padre sia mutata “in peius”: oltre alla figlia , nata nel 2003, prima della separazione, il Per_2 Parte_1 nel 2009, quindi dopo la separazione, ha avuto un altro figlio, , che ora ha 14 anni. Inoltre la Per_3 documentazione agli atti attesta che il consulente finanziario -lavoratore autonomo - per una Parte_1 2 27/30 in letteratura italiana contemporanea, 28/30 in geografia urbana;
26/30 in letteratura italiana. pagina 7 di 9 società di intermediazione mobiliare, ha un reddito in calo rispetto al passato3 ed è ora gravato da più mutui: il primo contratto nel 2021 e scadente nel 2027 con rate mensile di 470 euro (doc. 11); un altro mutuo contratto nel 2023 scadente nel 2041 con rate mensili di 612 euro, contratto da lui e dalla nuova compagna (doc. 12); un terzo stipulato nell'agosto 2022 scadente nel settembre 2034 con rate mensile di oltre 1.400 euro (doc. 14). Risulta debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per circa 534.000 euro, tanto che è in corso pignoramento dei crediti presso terzi (presso il terzo Controparte_3
.
[...]
Il non è titolare di immobili ma va dato atto del fatto che nel 2014 ha trasferito alla nuova Parte_1 compagna l'abitazione di Polpenazze, via Vittorio Veneto 10, dove la coppia Persona_4 vive con i figli e che la pur essendo casalinga, come si legge negli atti del nel gennaio Per_1 Parte_1
2022 ha acquistato e si è intestata un'abitazione in Jesolo.
Va altresì dato atto del fatto che già dal 2013 il nulla versa per il mantenimento di né a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento ordinario né per spese straordinarie, quindi da ancor prima di contrarre i mutui sopra elencati sicché è evidente la sua volontà di non farsi carico di questo figlio con il quale non ha più alcun rapporto e che da oltre dieci anni è mantenuto solo dalla madre.
Peraltro i succitati mutui, contratti tutti dopo la separazione, troverebbero giustificazione nel fatto che il si è indebitato sia perché è stato dichiarato dalla Corte d'Appello di Venezia debitore di tale Parte_1
, suo cliente4, dell'importo di circa 63.000 oltre spese legali, IVA e CPA di due gradi di Persona_5 giudizio, sia perché il suo commercialista non ha versato all'Erario le somme che il gli aveva Parte_1 consegnato per pagare appunto l'Erario: tuttavia è evidente che tali vicende professionali dell'appellante non possono certo esonerarlo dall'obbligo di mantenimento di un figlio.
In conclusione, considerato che il svolge da anni la professione di consulente finanziario e ha Parte_1 sempre percepito un reddito decisamente buono, considerate le numerose esigenze di un ragazzo di quasi
25 anni e il fatto che il non ha alcun rapporto con sicché non è gravato da alcun Parte_1 CP_1 mantenimento diretto, si ritiene che la somma di 700 euro mensili sia equa e non sia ulteriormente riducibile. Considerata tuttavia la peggiorata situazione economica del e il suo maggior carico Parte_1 familiare rispetto al 2006, tale somma va considerata come comprensiva anche del concorso alle spese straordinarie (che, per un ragazzo dell'età di rappresentano una buona parte delle spese che un CP_1 genitore deve sostenere).
Visto l'esito del giudizio, confermata la statuizione sulle spese di lite fatta dal Tribunale, anche le spese del presente grado possono essere compensate per 1/3 e i restanti 2/3 vanno posti a carico dell'appellante e si liquidano per tale quota in 4.630,66 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le tre fasi di studio, introduttiva e decisoria,. 3 PF 2021: reddito complessivo: 174.853 euro;
imposta netta: 65.692 euro. PF 2022: reddito complessivo: 128.041 euro;
imposta netta: 45.043 euro. PF 2023: reddito complessivo: 97.192 euro;
imposta netta: 31.382 euro. PF 2024: reddito complessivo: 47.477 euro;
imposta netta: 11.748 euro. 44 Nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia si legge che il aveva consegnato a , suo Per_5 Parte_1 consulente finanziario, una somma da investire per suo conto e che di parte di questa somma - 63.870 euro - non vi era stata alcuna restituzione al né il aveva provato come avesse gestito tale importo per conto Per_5 Parte_1 del cliente sicché il è stato condannato al restituire al di tale somma. Parte_1 Per_5 pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 63/2024 pubblicata il 10.6.2024 resa nel giudizio n.
6502/2023 RG, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
. ridetermina l'assegno dovuto da direttamente al figlio maggiorenne , a Parte_1 Controparte_1 decorrere dalla domanda di primo grado, in 700 euro mensili, annualmente rivalutabili su base Istat, comprensivi anche del concorso nelle spese straordinarie.
. conferma la statuizione sulle spese di lite di primo grado e compensa le spese di lite di questo giudizio per un terzo ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellante liquidandoli per tale quota in 4.630,66, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 9.4.2025
il Cons. rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con sentenza n.3540/06 pubblicata il 25.10.2006 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato la separazione dei coniugi e aveva affidato il figlio minore alla madre con facoltà per il padre Parte_2 Parte_1 CP_1 di vederlo quando lo desiderava previo preavviso ed accordo con la madre (in ogni caso il mercoledì di ogni settimana dalle ore 16 alle ore 19,30/20; a settimane alterne dalle ore 10 del sabato alle ore 19,30 della domenica rispettando gli impegni ricreativi e sportivi del figlio;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni, Pasqua o Pasquetta;
per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprendendo, ad anni alterni, Natale o Capodanno;
per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive con l'obbligo di fissare il periodo esatto entro il maggio di ogni anno); aveva disposto a carico del sig.
[...] il pagamento a favore della sig.ra , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore Parte_1 Pt_2 Pt_2
, della somma mensile di euro 700 da rivalutare su base Istat dal mese di ottobre 2007, oltre al pagamento CP_1 del 50 % delle spese scolastiche e mediche. pagina 2 di 9