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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1653/2021
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
(c.f. , in proprio e quale esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il Persona_1
1.1.2017, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bartalini;
ATTORE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Francesco Mainetti, Lucio Nicolais e Giulia Nicolais del Foro di Roma;
CONVENUTO
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI
Per parte attrice: […] “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: 1) ex art. 269 cod civ. accertare e dichiarare che
, nato a [...], in data [...], (CF ) è figlio del Controparte_2 C.F._3
sig. nato a [...] in data [...] (CF ) e per l'effetto ordinare Controparte_1 C.F._2
al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggibonsi di procedere all'annotazione dell'emananda
pagina 1 di 6 sentenza, con conseguente rettificazione degli atti dello stato civile, con mantenimento del medesimo cognome da
parte del minore;
2) Condannare ex art 74, 147 315 bis e 316 bis cc, il sig al concorso al Controparte_1
mantenimento del figlio mediante il versamento di una somma pari ad € 400,00 Controparte_2
(quattrocento/00) mensili con decorrenza da gennaio 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in favore della madre Parte_2
secondo i criteri indicati nel protocollo vigente presso il Tribunale di Latina”.
Per parte convenuta: si riporta ai precedenti scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni già rassegnate, e
precisamente: 1) ex art. 269 cod civ. accertare e dichiarare con sentenza parziale che , Controparte_2
nato a [...], in data [...], (CF ) è figlio del sig. C.F._3 CP_1
, nato a [...] in data [...] (CF ) e per l'effetto ordinare al competente
[...] C.F._2
Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggibonsi di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, con
conseguente rettificazione degli atti dello stato civile, con mantenimento del medesimo cognome da parte del
minore; 2) Condannare con sentenza parziale ex art 74, 147, 315 bis e 316 bis cc, il sig al Controparte_1
concorso al mantenimento del figlio mediante il versamento di una somma pari ad € Controparte_2
400,00 (quattrocento/00) mensili con decorrenza da gennaio 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in favore della madre Parte_2
secondo i criteri indicati nel protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. Gli Avv.ti Mainetti e Nicolais
danno atto che i pagamenti di cui alle obbligazioni poste a carico del convenuto in ordine al punto 3) delle
conclusioni attoree e in ordine alle spese di lite sono state regolarmente eseguite. Gli Avv.ti Mainetti e Nicolais
chiedono al Tribunale di pronunciare l'avvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda
relativa al punto 3) delle conclusioni di parte attrice e in punto di spese legali di causa per effetto del
perfezionamento e della completa esecuzione dell'accordo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare che , Controparte_1 Controparte_2
nato a [...], in data [...], fosse figlio del convenuto e, per l'effetto, di ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, con conseguente rettificazione degli atti dello stato civile con mantenimento del medesimo cognome del minore, di porre a carico dell'obbligo di Controparte_1
pagina 2 di 6 mantenimento del figlio pari ad € 600,00 mensili o quella maggiore o Controparte_2
minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al rimborso della metà delle spese sostenute dalla madre dalla nascita sino alla domanda pari ad €
30.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
ELAM si costituiva in giudizio e contestava integralmente quanto esposto CP_1
dall'attrice, chiedendo il rigetto di tutte le domande dalla stessa spiegate.
Espletata la CT sulla compatibilità genetica, con le note sostitutive dell'udienza del
19.2.2024 le parti congiuntamente chiedevano di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 269
cod civ. che , nato a [...], in data [...], (CF Controparte_2
) è figlio del sig. nato a [...] in data [...] (CF C.F._3 Controparte_1
) e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di C.F._2
Poggibonsi di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, con conseguente rettificazione degli
atti dello stato civile, con mantenimento del medesimo cognome da parte del minore e di Condannare
ex art 74, 147 315 bis e 316 bis cc, il sig al concorso al mantenimento del figlio Controparte_1
mediante il versamento di una somma pari ad € 400,00 (quattrocento/00) Controparte_2
mensili con decorrenza da gennaio 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il
pagamento del 50% delle spese straordinarie, in favore della madre secondo i Parte_2
criteri indicati nel protocollo vigente presso il Tribunale di Latina” e di disporsi rinvio del giudizio ad una data successiva all'ottobre 2024 al fine di verificare il buon esito dell'accordo tra le stesse raggiunto in riferimento alle spese legali ed alla richiesta di rimborso avanzata dall'attrice; con le note sostitutive dell'udienza del 15.10.2024 le parti davano atto di aver già
regolamentato, in via transattiva, le domande alla richiesta di rimborso delle spese per il mantenimento del figlio e chiedevano congiuntamente di dichiararsi Controparte_2
cessata la materia del contendere in ordine alla terza domanda di cui all'atto di citazione con compensazione delle spese legali.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisone con i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
- il merito della lite
pagina 3 di 6 Come congiuntamente richiesto dalle parti all'esito dell'espletata C.T.U., va dichiarato che
, nato a [...], in data [...], è figlio naturale di Controparte_2
, nato a [...] in data [...]. Controparte_1
Il Collegio, difatti, ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale
“le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto,
conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza” (cfr. Cass.
29 maggio 2008, n. 14462, App Milano 9/11/2001, cfr. anche Corte Costituzionale n 266/06 con riguardo all'art 235 c.c.).
Le indagini ematologiche e genetiche possono fornire decisivi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 15568 del 2011).
Tenuto conto delle attuali cognizioni delle scienze biologiche, si tratta di una verifica munita di probabilità elevatissima (quasi equivalente a certezza), la quale rende incontrovertibile l'accertamento della paternità naturale.
Nel caso di specie, il Consulente incaricato ha concluso la propria perizia affermando che dal
calcolo statistico emerge una ATTRIBUZIONE della paternità di Controparte_1
(Presunto Padre‐W6762), nei confronti di (figlio/a‐W6763), con una Controparte_2
probabilità di paternità maggiore del 99,99% (v. C.T.U. sub. pag. 9).
Pertanto, sulla scorta delle risultanze emerse dalla CT (le cui valutazioni e conclusioni sono pienamente condivise dal collegio), è stato accertato che è il padre Controparte_1
biologico di . Controparte_2
Mantenimento del medesimo cognome da parte del minore
Per quanto concerne il cognome, ai sensi dell'art. 262 comma 2, cc, se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
pagina 4 di 6 A tale proposito, con riguardo ai criteri che devono orientare il giudice nella decisione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, tra l'altro, che in tema di attribuzione giudiziale del
cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di
individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare
un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente
copertura costituzionale assoluta, la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e
deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è
cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata né dal
"favor" per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse
regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio
legittimo. (cfr. Cass. Civ., 12640/2015).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che sia conforme all'interesse del minore che lo stesso mantenga esclusivamente il cognome , divenuto autonomo segno della sua identità CP_2
personale, come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Mantenimento per il minore
Attesa la richiesta congiunta, va posto a carico di , con decorrenza da Controparte_1
gennaio 2024, l'obbligo di corrispondere a (già ) un assegno di Pt_2 CP_2 Parte_2
mantenimento per il figlio minorenne pari a 400,00 euro mensili, oltre Controparte_2
rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore, determinate come da protocollo in uso al Tribunale di Latina.
Ulteriori domande di parte attrice
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle ulteriori domande, avendo le parti dedotto di aver transattivamente definito ogni questione inerente alle suddette domande.
Spese di lite
Tenuto conto dell'accordo delle parti, le spese di lite vanno compensate. Le spese di CT,
liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
DICHIARA che , nato a [...], in data [...], è figlio di Controparte_2
, nato a [...] in data [...]; Controparte_1
DISPONE che , mantenga esclusivamente il cognome;
Controparte_2 CP_2
PONE a carico di , con decorrenza da gennaio 2024, l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro il 5 ogni di ogni mese, a (già ) a titolo di Pt_2 CP_2 Parte_2
mantenimento del figlio minorenne , l'importo mensile di euro 400,00 Controparte_2
mensili, oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie per il figlio minorenne , come Controparte_2
determinate dal protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alle ulteriori domande di parte attrice;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE le spese di CT definitivamente a carico di parte convenuta;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, in margine all'atto di nascita di , di procedere Controparte_2
alle conseguenti rettificazioni dell'atto di nascita del minore nonché di effettuare gli ulteriori adempimenti, con esonero sin d'ora da ogni responsabilità.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 26.3.2025
IL GIUDICE REL. ILPRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
(c.f. , in proprio e quale esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il Persona_1
1.1.2017, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bartalini;
ATTORE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Francesco Mainetti, Lucio Nicolais e Giulia Nicolais del Foro di Roma;
CONVENUTO
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI
Per parte attrice: […] “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: 1) ex art. 269 cod civ. accertare e dichiarare che
, nato a [...], in data [...], (CF ) è figlio del Controparte_2 C.F._3
sig. nato a [...] in data [...] (CF ) e per l'effetto ordinare Controparte_1 C.F._2
al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggibonsi di procedere all'annotazione dell'emananda
pagina 1 di 6 sentenza, con conseguente rettificazione degli atti dello stato civile, con mantenimento del medesimo cognome da
parte del minore;
2) Condannare ex art 74, 147 315 bis e 316 bis cc, il sig al concorso al Controparte_1
mantenimento del figlio mediante il versamento di una somma pari ad € 400,00 Controparte_2
(quattrocento/00) mensili con decorrenza da gennaio 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in favore della madre Parte_2
secondo i criteri indicati nel protocollo vigente presso il Tribunale di Latina”.
Per parte convenuta: si riporta ai precedenti scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni già rassegnate, e
precisamente: 1) ex art. 269 cod civ. accertare e dichiarare con sentenza parziale che , Controparte_2
nato a [...], in data [...], (CF ) è figlio del sig. C.F._3 CP_1
, nato a [...] in data [...] (CF ) e per l'effetto ordinare al competente
[...] C.F._2
Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggibonsi di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, con
conseguente rettificazione degli atti dello stato civile, con mantenimento del medesimo cognome da parte del
minore; 2) Condannare con sentenza parziale ex art 74, 147, 315 bis e 316 bis cc, il sig al Controparte_1
concorso al mantenimento del figlio mediante il versamento di una somma pari ad € Controparte_2
400,00 (quattrocento/00) mensili con decorrenza da gennaio 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in favore della madre Parte_2
secondo i criteri indicati nel protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. Gli Avv.ti Mainetti e Nicolais
danno atto che i pagamenti di cui alle obbligazioni poste a carico del convenuto in ordine al punto 3) delle
conclusioni attoree e in ordine alle spese di lite sono state regolarmente eseguite. Gli Avv.ti Mainetti e Nicolais
chiedono al Tribunale di pronunciare l'avvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda
relativa al punto 3) delle conclusioni di parte attrice e in punto di spese legali di causa per effetto del
perfezionamento e della completa esecuzione dell'accordo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare che , Controparte_1 Controparte_2
nato a [...], in data [...], fosse figlio del convenuto e, per l'effetto, di ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, con conseguente rettificazione degli atti dello stato civile con mantenimento del medesimo cognome del minore, di porre a carico dell'obbligo di Controparte_1
pagina 2 di 6 mantenimento del figlio pari ad € 600,00 mensili o quella maggiore o Controparte_2
minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al rimborso della metà delle spese sostenute dalla madre dalla nascita sino alla domanda pari ad €
30.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
ELAM si costituiva in giudizio e contestava integralmente quanto esposto CP_1
dall'attrice, chiedendo il rigetto di tutte le domande dalla stessa spiegate.
Espletata la CT sulla compatibilità genetica, con le note sostitutive dell'udienza del
19.2.2024 le parti congiuntamente chiedevano di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 269
cod civ. che , nato a [...], in data [...], (CF Controparte_2
) è figlio del sig. nato a [...] in data [...] (CF C.F._3 Controparte_1
) e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di C.F._2
Poggibonsi di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, con conseguente rettificazione degli
atti dello stato civile, con mantenimento del medesimo cognome da parte del minore e di Condannare
ex art 74, 147 315 bis e 316 bis cc, il sig al concorso al mantenimento del figlio Controparte_1
mediante il versamento di una somma pari ad € 400,00 (quattrocento/00) Controparte_2
mensili con decorrenza da gennaio 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il
pagamento del 50% delle spese straordinarie, in favore della madre secondo i Parte_2
criteri indicati nel protocollo vigente presso il Tribunale di Latina” e di disporsi rinvio del giudizio ad una data successiva all'ottobre 2024 al fine di verificare il buon esito dell'accordo tra le stesse raggiunto in riferimento alle spese legali ed alla richiesta di rimborso avanzata dall'attrice; con le note sostitutive dell'udienza del 15.10.2024 le parti davano atto di aver già
regolamentato, in via transattiva, le domande alla richiesta di rimborso delle spese per il mantenimento del figlio e chiedevano congiuntamente di dichiararsi Controparte_2
cessata la materia del contendere in ordine alla terza domanda di cui all'atto di citazione con compensazione delle spese legali.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisone con i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
- il merito della lite
pagina 3 di 6 Come congiuntamente richiesto dalle parti all'esito dell'espletata C.T.U., va dichiarato che
, nato a [...], in data [...], è figlio naturale di Controparte_2
, nato a [...] in data [...]. Controparte_1
Il Collegio, difatti, ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale
“le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto,
conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza” (cfr. Cass.
29 maggio 2008, n. 14462, App Milano 9/11/2001, cfr. anche Corte Costituzionale n 266/06 con riguardo all'art 235 c.c.).
Le indagini ematologiche e genetiche possono fornire decisivi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 15568 del 2011).
Tenuto conto delle attuali cognizioni delle scienze biologiche, si tratta di una verifica munita di probabilità elevatissima (quasi equivalente a certezza), la quale rende incontrovertibile l'accertamento della paternità naturale.
Nel caso di specie, il Consulente incaricato ha concluso la propria perizia affermando che dal
calcolo statistico emerge una ATTRIBUZIONE della paternità di Controparte_1
(Presunto Padre‐W6762), nei confronti di (figlio/a‐W6763), con una Controparte_2
probabilità di paternità maggiore del 99,99% (v. C.T.U. sub. pag. 9).
Pertanto, sulla scorta delle risultanze emerse dalla CT (le cui valutazioni e conclusioni sono pienamente condivise dal collegio), è stato accertato che è il padre Controparte_1
biologico di . Controparte_2
Mantenimento del medesimo cognome da parte del minore
Per quanto concerne il cognome, ai sensi dell'art. 262 comma 2, cc, se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
pagina 4 di 6 A tale proposito, con riguardo ai criteri che devono orientare il giudice nella decisione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, tra l'altro, che in tema di attribuzione giudiziale del
cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di
individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare
un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente
copertura costituzionale assoluta, la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e
deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è
cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata né dal
"favor" per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse
regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio
legittimo. (cfr. Cass. Civ., 12640/2015).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che sia conforme all'interesse del minore che lo stesso mantenga esclusivamente il cognome , divenuto autonomo segno della sua identità CP_2
personale, come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Mantenimento per il minore
Attesa la richiesta congiunta, va posto a carico di , con decorrenza da Controparte_1
gennaio 2024, l'obbligo di corrispondere a (già ) un assegno di Pt_2 CP_2 Parte_2
mantenimento per il figlio minorenne pari a 400,00 euro mensili, oltre Controparte_2
rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore, determinate come da protocollo in uso al Tribunale di Latina.
Ulteriori domande di parte attrice
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle ulteriori domande, avendo le parti dedotto di aver transattivamente definito ogni questione inerente alle suddette domande.
Spese di lite
Tenuto conto dell'accordo delle parti, le spese di lite vanno compensate. Le spese di CT,
liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
DICHIARA che , nato a [...], in data [...], è figlio di Controparte_2
, nato a [...] in data [...]; Controparte_1
DISPONE che , mantenga esclusivamente il cognome;
Controparte_2 CP_2
PONE a carico di , con decorrenza da gennaio 2024, l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro il 5 ogni di ogni mese, a (già ) a titolo di Pt_2 CP_2 Parte_2
mantenimento del figlio minorenne , l'importo mensile di euro 400,00 Controparte_2
mensili, oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie per il figlio minorenne , come Controparte_2
determinate dal protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alle ulteriori domande di parte attrice;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE le spese di CT definitivamente a carico di parte convenuta;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, in margine all'atto di nascita di , di procedere Controparte_2
alle conseguenti rettificazioni dell'atto di nascita del minore nonché di effettuare gli ulteriori adempimenti, con esonero sin d'ora da ogni responsabilità.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 26.3.2025
IL GIUDICE REL. ILPRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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