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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/02/2024, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del
12/2/2024 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 2708/18, promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...], cf: Parte_1
elettivamente domiciliata in Brolo, Via Cristoforo Colombo nr. 5, presso e nello studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29/8/18, la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di avere regolarmente lavorato nell'anno 2011 come bracciante agricola alle dipendenze del per Organizzazione_1
51 giornate e cdi essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale anno e che a seguito della consultazione dell'estratto contributivo appurava di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici per tale anno.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2011 per
51 giornate, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costitutiva in giudizio. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ La stessa eccepisce di non aver mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate, né l' ha provato la data di pubblicazione del provvedimento di cancellazione delle giornate e/o di modifica degli elenchi anagrafici.
Certamente non costituisce prova all'uopo l'annotazione, in calce alla prima pagina dell'elenco di CP_ variazione, apposta dall' ma priva di sottoscrizione, disconosciuto formalmente dalla ricorrente.
Tale documento risulta assolutamente privo di valore legale.
CP_ L' non contesta tale disconoscimento e non produce alcun ulteriore documento idoneo a provare, in modo legale e conforme alle norme che regolano la materia, la data di pubblicazione dell'elenco di variazione con il quale sarebbe stata comunicata la cancellazione.
Pertanto, tale eccezione deve essere rigettata.
CP_ La stessa eccepisce di non aver mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate, né l' ha provato la sussistenza di un provvedimento di cancellazione delle giornate e/o di modifica degli elenchi anagrafici.
CP_ Di fatto l' ha prodotto il verbale ispettivo del 18/6/14, notificato esclusivamente al datore di lavoro, dal quale, contrariamente, si rileva che la ricorrente risulta tra quei lavoratori che secondo gli ispettori rientravano nella previsione di cui all'art. 18 Dlvo 278/03.
Dunque, gli ispettori hanno riconosciuto che la ricorrente in tali anni ha prestato attività lavorativa come bracciante agricola per le giornate indicate, pur ritenendo erronea la modalità di assunzione.
Ciò è stato confermato anche dall'ispettore sentito in un procedimento analogo, come da dichiarazioni prodotte in atti.
CP_ Pertanto, in assenza di un formale atto di disconoscimento emesso dall' regolarmente comunicato, nelle forme di legge, al lavoratore, ne discende l'erroneità dell'atto impugnato, con diritto dell'istante ad essere iscritta per gli anni in esame negli elenchi anagrafici del comune di residenza, per le giornate lavorate.
Dall'esame di detto verbale si è inoltre appurato che lo stesso è stato redatto alla presenza dei rappresentanti del Consorzio PAC e notificato esclusivamente a detto Consorzio, pertanto, in assenza di valida prova contraria, si deve ritenere che parte ricorrente non ne ha avuto conoscenza, per come affermato nel ricorso.
Inoltre, dall'escussione del teste ammesso, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendola escussi questo giudice che li ha attentamente osservati durante l'esame, si è rilevato chiaramente che la ricorrente nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze del Org_2
. Ass. , per 51 giornate, eseguendo le direttive del presidente di detto consorzio.
[...] Org_1
Il teste ha riferito di averla vista sul luogo di lavoro quasi giornalmente e di avere ricevuto ordini esclusivamente dal legale rappresentante del PAC che provvedeva anche alla corresponsione della relativa paga. Sull'attendibilità del teste non sorgono dubbi, avendo questo Giudice verificato l'attendibilità con apposite precisazioni ed avendola osservata nell'esposizione dei fatti, avvenuta in modo preciso e particolareggiato ed esposto in modo chiaro, tanto da non far minimamente dubitare sulla veridicità e attendibilità della stessa.
CP_ A ciò si aggiunga che dal verbale ispettivo prodotto dall' si rileva che gli ispettori non hanno parlato di rapporti di lavoro fittizi, ma hanno ritenuto essere in presenza di una ipotesi di somministrazione irregolare di lavoro, per come confermato dal verbalizzante escusso come teste in altro procedimento, come da documentazione prodotta da parte ricorrente ,che questo Giudice ha ritenuto di dovere valutare trattandosi di apposita specificazione da parte dell'ispettore che ha redatto il verbale a seguito del quale si
è proceduto alla cancellazione oggetto di causa.
Dunque, non vi è disconoscimento dell'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, ma esclusivamente di riferibilità del rapporto. Ininfluente dal punto di vista previdenziale, alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali.
Pertanto, può affermarsi che la ricorrente nell'anno 2011 ha lavorato come bracciante agricola per 51 giornate annue alle dipendenze del . Ass. Capo D'Orlando. Organizzazione_2
Dunque, la stessa ha diritto ad ottenere la prestazione richiesta.
CP_ L' in corso di causa si è limitato a contestare genericamente le argomentazioni di parte ricorrente ed ha prodotto documentazione priva di valore probatorio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che nell'anno 2011 ha lavorato come bracciante agricola per 51 giornate Parte_1 alle dipendenze del;
Organizzazione_3 Org_1
2) ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, la reiscrizione della CP_2 ricorrente negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2011 per 51 giornate;
3) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12/2/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
DOTT. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del
12/2/2024 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 2708/18, promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...], cf: Parte_1
elettivamente domiciliata in Brolo, Via Cristoforo Colombo nr. 5, presso e nello studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29/8/18, la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di avere regolarmente lavorato nell'anno 2011 come bracciante agricola alle dipendenze del per Organizzazione_1
51 giornate e cdi essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale anno e che a seguito della consultazione dell'estratto contributivo appurava di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici per tale anno.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2011 per
51 giornate, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costitutiva in giudizio. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ La stessa eccepisce di non aver mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate, né l' ha provato la data di pubblicazione del provvedimento di cancellazione delle giornate e/o di modifica degli elenchi anagrafici.
Certamente non costituisce prova all'uopo l'annotazione, in calce alla prima pagina dell'elenco di CP_ variazione, apposta dall' ma priva di sottoscrizione, disconosciuto formalmente dalla ricorrente.
Tale documento risulta assolutamente privo di valore legale.
CP_ L' non contesta tale disconoscimento e non produce alcun ulteriore documento idoneo a provare, in modo legale e conforme alle norme che regolano la materia, la data di pubblicazione dell'elenco di variazione con il quale sarebbe stata comunicata la cancellazione.
Pertanto, tale eccezione deve essere rigettata.
CP_ La stessa eccepisce di non aver mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate, né l' ha provato la sussistenza di un provvedimento di cancellazione delle giornate e/o di modifica degli elenchi anagrafici.
CP_ Di fatto l' ha prodotto il verbale ispettivo del 18/6/14, notificato esclusivamente al datore di lavoro, dal quale, contrariamente, si rileva che la ricorrente risulta tra quei lavoratori che secondo gli ispettori rientravano nella previsione di cui all'art. 18 Dlvo 278/03.
Dunque, gli ispettori hanno riconosciuto che la ricorrente in tali anni ha prestato attività lavorativa come bracciante agricola per le giornate indicate, pur ritenendo erronea la modalità di assunzione.
Ciò è stato confermato anche dall'ispettore sentito in un procedimento analogo, come da dichiarazioni prodotte in atti.
CP_ Pertanto, in assenza di un formale atto di disconoscimento emesso dall' regolarmente comunicato, nelle forme di legge, al lavoratore, ne discende l'erroneità dell'atto impugnato, con diritto dell'istante ad essere iscritta per gli anni in esame negli elenchi anagrafici del comune di residenza, per le giornate lavorate.
Dall'esame di detto verbale si è inoltre appurato che lo stesso è stato redatto alla presenza dei rappresentanti del Consorzio PAC e notificato esclusivamente a detto Consorzio, pertanto, in assenza di valida prova contraria, si deve ritenere che parte ricorrente non ne ha avuto conoscenza, per come affermato nel ricorso.
Inoltre, dall'escussione del teste ammesso, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendola escussi questo giudice che li ha attentamente osservati durante l'esame, si è rilevato chiaramente che la ricorrente nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze del Org_2
. Ass. , per 51 giornate, eseguendo le direttive del presidente di detto consorzio.
[...] Org_1
Il teste ha riferito di averla vista sul luogo di lavoro quasi giornalmente e di avere ricevuto ordini esclusivamente dal legale rappresentante del PAC che provvedeva anche alla corresponsione della relativa paga. Sull'attendibilità del teste non sorgono dubbi, avendo questo Giudice verificato l'attendibilità con apposite precisazioni ed avendola osservata nell'esposizione dei fatti, avvenuta in modo preciso e particolareggiato ed esposto in modo chiaro, tanto da non far minimamente dubitare sulla veridicità e attendibilità della stessa.
CP_ A ciò si aggiunga che dal verbale ispettivo prodotto dall' si rileva che gli ispettori non hanno parlato di rapporti di lavoro fittizi, ma hanno ritenuto essere in presenza di una ipotesi di somministrazione irregolare di lavoro, per come confermato dal verbalizzante escusso come teste in altro procedimento, come da documentazione prodotta da parte ricorrente ,che questo Giudice ha ritenuto di dovere valutare trattandosi di apposita specificazione da parte dell'ispettore che ha redatto il verbale a seguito del quale si
è proceduto alla cancellazione oggetto di causa.
Dunque, non vi è disconoscimento dell'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, ma esclusivamente di riferibilità del rapporto. Ininfluente dal punto di vista previdenziale, alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali.
Pertanto, può affermarsi che la ricorrente nell'anno 2011 ha lavorato come bracciante agricola per 51 giornate annue alle dipendenze del . Ass. Capo D'Orlando. Organizzazione_2
Dunque, la stessa ha diritto ad ottenere la prestazione richiesta.
CP_ L' in corso di causa si è limitato a contestare genericamente le argomentazioni di parte ricorrente ed ha prodotto documentazione priva di valore probatorio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che nell'anno 2011 ha lavorato come bracciante agricola per 51 giornate Parte_1 alle dipendenze del;
Organizzazione_3 Org_1
2) ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, la reiscrizione della CP_2 ricorrente negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2011 per 51 giornate;
3) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12/2/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
DOTT. AMATO LUCIA MARIA CATENA