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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/12/2024, n. 4901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4901 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13394/2022 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GOFFREDO LEONARDO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. ZUPA ELENA
Resistente
Oggetto: illegittimità CISOA;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 09.12.2022, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente dell' con contratto a tempo indeterminato e inquadrato nel CCNL di matrice privatistica CP_1 vigente gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, lamentava l'illegittimità della collocazione in C.I.S.O.A. (Cassa integrazione straordinaria operai agricoli) in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 20 marzo 2020 e, con successive proroghe, sino al 24 aprile 2020, con riduzione della propria retribuzione complessiva di
€ 859,15, secondo i conteggi analitici allegati al ricorso.
1 Si doleva dell'illegittimità del collocamento in CISOA relativamente al periodo dal 20.03.2020 al 24.04.2020, in quanto disposto senza la preventiva convocazione/concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative, per la discussione dei criteri di individuazione degli operai da collocare in CISOA, nonché in violazione di qualsivoglia criterio di rotazione nella scelta del personale da collocare in CISOA ovvero da esentare dalla prestazione dell'attività lavorativa. Pertanto, previo accertamento dell'illegittimità del collocamento in CISOA relativamente al periodo dal 20.03.2020 al 24.04.2020, chiedeva la corresponsione della somma di € 859,15 pari alla decurtazione della retribuzione globale di fatto illegittimamente subita, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Si costituiva parte resistente, che, contestando gli avversi assunti, preliminarmente, segnalava come nella previsione normativa di cui all'art. 8 della L. 457 del 1972 - applicabile anche alle pubbliche amministrazioni che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione, limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato - rientrasse a pieno titolo la sospensione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica in atto, di talché al personale operaio con contratto di diritto privato dell'ARIF Puglia risultava applicabile la disciplina dell'istituto CISOA. Evidenziava, poi, l'osservanza dei canoni di correttezza e buona fede, obiettando pure come difettasse prova documentale da cui evincersi la denunziata violazione del principio di rotazione ed il consequenziale comportamento discriminatorio.
Inoltre, precisava come l'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020 prevedesse l'esonero dal servizio in termini di mera facoltà da parte del singolo datore di lavoro pubblico, non sussistendo alcun obbligo di applicare la medesima disposizione normativa a tutto il personale impiegato presso l' CP_1 resistente, attesa, peraltro, l'esistenza di differenti presupposti legittimanti il ricorso all'istituto della CISOA, rispetto a quelli contemplanti l'esenzione dal servizio di cui all'art. 87, comma 3, del medesimo d.l. 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27. Concludeva, dunque, per l'integrale rigetto del ricorso.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato alla stregua delle motivazioni espresse in seno alle recenti pronunce rese in fattispecie analoghe dalla Corte di Appello di Bari,
Sez. Lavoro, (cfr., fra le altre, sentenza resa in R.G. n. 409/2023 del 17.10.2024) e di seguito integralmente riportate ex art. 118 disp. att c.p.c..
“11.1. Occorre innanzitutto premettere che l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellata si basa sulla dedotta disparità di trattamento asseritamente subìta nei confronti di altri dipendenti che – pur essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato assoggettato a disciplina contrattuale di stampo privatistico – non sarebbero stati ammessi alla fruizione dell'ammortizzatore sociale ma avrebbero continuato a lavorare percependo la retribuzione dovuta in misura integrale. Il Tribunale di Bari, difatti, ha giustamente escluso che l'illegittimità della condotta dell' CP_1 potesse essere correlata all'asserita violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18 del 2020 (decreto c.d. “ ”), convertito in L. n. 27 del 2020, Parte_2 vuoi perché l'esenzione del servizio era solo una facoltà e non un obbligo per la p.a., vuoi perché la lavoratrice era titolare di un rapporto di stampo privatistico e la possibilità di collocare tale tipologia di dipendenti in CISOA a causa dell'evento costituito dalla pandemia da Covid-19 era stata avallata dall' con il quale l' aveva prudenzialmente interloquito in via CP_2 CP_1 preventiva. È significativo sottolineare, peraltro, come nella nota del 17 aprile 2020 (indirizzata alle organizzazioni sindacali e, per conoscenza, anche all' lo stesso avesse rilevato CP_1 CP_2 che esenzione dal servizio ex art. 87 cit. e trattamento CISOA sono «… due misure distinte, alternative fra loro e per le quali non può parlarsi di maggiore correttezza dell'una o dell'altra».
2
11.2. Coglie poi nel segno la doglianza dell' sull'erroneità della statuizione di prime cure CP_1 in punto di onere assertivo e probatorio, essendo indubbiamente a carico del lavoratore l'onere di allegare e dimostrare la condotta discriminatoria a suo dire tenuta dal datore di lavoro e tradottasi nell'inosservanza dei principi generali di correttezza e buona fede cui deve conformarsi la selezione datoriale dei lavoratori da sospendere ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali. Quanto all'onere di allegazione - se è vero che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la domanda del lavoratore che, allegando l'illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in Cassa Integrazione, chieda quale ristoro per detta illegittima sospensione la differenza tra la retribuzione ed il trattamento di integrazione salariale ha ad oggetto un credito al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (cfr. Cass. 10483/2019) e che in tema di inadempimento contrattuale il creditore che agisca per il risarcimento del danno può limitarsi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento (principio affermato sin da Cass., S.U., n. 13533/2001 e da Cass. n. 25117/2024) - è altrettanto vero che è onere del creditore allegare specificamente in che cosa l'inadempimento è consistito (cfr. Cass. 6618/2018). Trasponendo i prefati principi al caso in esame, è del tutto evidente come l'odierna appellata, essendosi limitata a prospettare che «alcuni» tra gli operai al cui rapporto di lavoro si applica il CCNL di matrice privatistica sono stati chiamati ad effettuare prestazioni lavorative nel periodo dal 23 marzo al 19 aprile 2020 e che a costoro è stata integralmente corrisposta la retribuzione spettante per il suddetto periodo, non abbia integralmente adempiuto a tale onere. Peraltro, l'inadempimento dell'onere allegativo in capo al lavoratore inevitabilmente comporta l'inesatto adempimento del corrispondente onere probatorio a suo carico. Secondo il risalente – ma mai superato – indirizzo della giurisprudenza di legittimità, difatti, il potere datoriale di porre i dipendenti in cassa integrazione incontra due specie di limiti che devono presiedere alla scelta dei lavoratori da sospendere: quelli “interni”, costituiti dal rispetto delle ragioni di coerenza con le finalità cui è preordinata la concessione delle integrazioni salariali, e quelli “esterni”, scaturenti dal principio di correttezza e buona fede e dal divieto di atti discriminatori (cfr. già Cass. n. 3558 del 1999, alla cui articolata motivazione in questa sede si rinvia, e la successiva giurisprudenza conforme).
Come affermato dalla S.C. in tema di ricorso alla CIGS (v. Cass. n. 20267/2011), «… incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità fra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il relativo potere di sospensione, mentre grava sul dipendente interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta delle unità da sospendere, essendo a tal fine necessario provare, non solo l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro dipendente, ovvero che la propria sospensione è stata determinata da motivi discriminatori». Si tratta di un orientamento che ha trovato avallo nella giurisprudenza della Consulta, la quale ha affermato che la normativa sulla cassa integrazione guadagni, istituita per garantire il salario o i livelli occupazionali dei lavoratori delle aziende in crisi attuando nel contempo il risanamento delle imprese e la loro ristrutturazione o trasformazione, riserva al datore di lavoro la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione;
tale scelta, però, non può essere arbitraria, giacché l'esercizio del potere del datore di lavoro è soggetto al sindacato del giudice onde verificare le condizioni e i limiti esterni e interni posti a quel potere, limiti costituiti dalla necessità di una coerenza fra scelte e finalità da raggiungere, dall'osservanza dei criteri di razionalità e dei doveri di correttezza e buona fede, dal divieto di discriminazioni (cfr. in tali termini Corte cost., sent. n.
694 del 1988).Ciò posto - tenuto conto della connotazione emergenziale della disciplina in disamina (e della connessa esigenza di applicarla garantendo il contemperamento della tutela dei lavoratori e dell'impresa) e dell'organizzazione strutturale dell' (che è pacifico fosse CP_1 suddivisa in diverse sedi periferiche di cui - del tutto plausibilmente - soltanto alcune caratterizzate dalla necessità del perdurante svolgimento in presenza di attività irrigua essenziale in detto
3 periodo) - si sarebbe potuto configurare un inadempimento datoriale solo ove l'appellata avesse allegato e documentato che la scelta dei lavoratori da collocare in CISOA e/o da richiamare in servizio fosse stata fatta dall' sulla base di criteri del tutto irragionevoli ed arbitrari CP_1 anziché delle esigenze oggettive dei singoli cantieri. Non è un caso che il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante le “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, una volta disposta in linea generale la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, abbia contemplato tra le attività eccettuate le “coltivazioni agricole” e la “produzione di prodotti animali” (v. punto 1 dell'allegato), rispetto alle quali sono evidentemente strumentali le attività irrigue che, a loro volta, rappresentano uno degli ambiti specifici in cui opera l' come stabilito dall'art. 3, comma 1 lett. b), della n. 3 CP_1 CP_3 del 2010 (legge regionale istitutiva dell' ), in cui si prevede che l'Ente mira ad attuare “… CP_1 un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e dell'allevamento del bestiame”. Di contro, nella specie l'appellata - sulla quale, per quanto detto, incombevano gli oneri allegativi e probatori del caso – ha del tutto genericamente prospettato la connotazione discriminatoria della condotta tenuta dall' nel periodo emergenziale ma - sintomaticamente – non è stata affatto CP_1 in grado di indicare i nominativi dei lavoratori asseritamente favoriti (o, quanto meno, i relativi inquadramenti contrattuali, le mansioni, le sedi di lavoro), ovvero arbitrariamente non collocati in
CISOA.
In tale prospettiva non sono dirimenti le allegazioni della lavoratrice in ordine alla circostanza – emersa a seguito dell'istanza di accesso civico formalizzata dalla sigla sindacale in CP_4 data 22 aprile 2022 – secondo cui il collocamento in CISOA avrebbe riguardato 688 unità di personale assunto con contratto privatistico su un totale di 714 unità.
Ed infatti, le risultanze che emergono dalla citata documentazione si rivelano comunque inidonee a supportare la tesi attorea, ove si consideri che da essa non è dato evincere il profilo di inquadramento e le mansioni degli operai esclusi dal collocamento in CISOA, né – soprattutto – la sede presso la quale essi erano addetti. 11.3. L'eccezione relativa alla violazione del c.d. “divieto dei nova in appello” è destituita di fondamento, atteso che l' fin dalla memoria difensiva di prime cure ha preso posizione CP_1 sull'inadempimento dedotto dalla lavoratrice escludendo radicalmente qualsivoglia violazione del criterio di rotazione, sul presupposto di avere collocato in CISOA tutti i lavoratori soggetti alla contrattazione privatistica così come avallato dal preventivo parere richiesto all' il quale CP_2 aveva riconosciuto all' la possibilità di collocare gli operai con rapporto di Controparte_1 lavoro privatistico in cassa integrazione straordinaria (“si rileva che l' prima ancora di CP_1 procedere in piena autonomia a collocare in CISOA i propri operai, ha richiesto un preventivo parere all' il quale ha riconosciuto all' la possibilità di collocare gli operai CP_2 Controparte_1 con rapporto di lavoro privatistico in cassa integrazione straordinaria” pag. 8 della memoria CP_1 di primo grado). Di conseguenza, con il riferimento fatto nell'atto di appello alla necessità - ad ogni modo - di valutare la situazione relativa al singolo cantiere di appartenenza della lavoratrice l' non ha CP_1 fatto altro che calibrare meglio e specificare le deduzioni già formulate in prime cure, articolando una mera difesa – che peraltro investe, prima ancora del profilo probatorio, quello connesso al corretto adempimento, da parte della ricorrente, dell'onere di allegazione dei requisiti costitutivi della relativa domanda, suscettibile di valutazione officiosa da parte dell'autorità giudiziaria – in materia non soggetta ai termini di decadenza e alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 420 c.p.c.
(v. sul punto Cass. n. 24606 del 2020: «La differenza tra le mere difese in fatto e le eccezioni (in senso lato o in senso stretto) di merito […] è chiara: le prime consistono nella pura e semplice negazione (se del caso arricchita da un'alternativa ricostruzione della vicenda) dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore, mentre le seconde sono caratterizzate da un nucleo composto dall'allegazione d'un fatto (sempre inteso nella sua accezione storico-fenomenica) e da una sua
4 particolare significatività giuridica, vale a dire dalla sua idoneità a impedire, modificare, o estinguere l'altrui pretesa»). 11.4. È parimenti meritevole di accoglimento la censura dell' che investe la valutazione CP_1 giudiziale di contrarietà a buona fede della sua scelta dei lavoratori sottoposti alla contrattazione privatistica da collocare in CISOA.
Occorre premettere che la buona fede oggettiva riveste non solo una funzione valutativa della condotta delle parti bensì anche integrativa delle obbligazioni, costituendo detto principio un corollario di quello di solidarietà sociale disciplinato ex art. 2 Cost. Tuttavia, il principio di buona fede impone alle parti di tenere una condotta collaborativa volta a realizzare gli interessi della controparte pur sempre nei limiti della tollerabilità, non potendo discendere dalla stessa un'eccessiva compromissione dei propri diritti. Nel caso in esame, pertanto, occorre valutare la condotta di cui l'appellata lamenta la contrarietà a buona fede contestualizzandola nel particolare momento storico in cui è stata attuata. La collocazione in CISOA dei lavoratori s'inserisce, infatti, nel contesto della pandemia da Covid- 19, in occasione della quale il legislatore è intervenuto per tutelare non solo i lavoratori - al fine di consentire loro la conservazione del posto di lavoro e della retribuzione - ma anche l'impresa – sì da prevenire e limitare gli effetti della pandemia sul sistema economico-sociale.
Alla luce di ciò deve considerarsi del tutto legittima la scelta dell' di impiegare soltanto CP_1 alcuni operai in specifiche strutture periferiche interessate da un'effettiva, residuale operatività correlata all'espletamento di attività essenziali, essendosi realizzato in tal modo un corretto bilanciamento tra il diritto dei lavoratori alla percezione della retribuzione e quello dell'impresa a non sostenere ulteriori aggravi di spesa attraverso il compimento di tutto quanto è necessario o utile al fine di salvaguardare gli interessi della controparte nei limiti di un apprezzabile e non eccessivo sacrificio (cfr. Cass. n. 2878 del 2007 in motivazione, secondo cui «la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte»). 11.5. Sotto altro e diverso profilo, neppure può correlarsi la presunta arbitrarietà della scelta datoriale alla mancanza della preventiva consultazione e/o concertazione con le OO.SS., trattandosi di adempimento non previsto dall'art. 14 della L. n. 457/1972 che, ai fini del collocamento in C.I.S.O.A., attribuisce all' la competenza relativa alla corresponsione del CP_2 trattamento “su deliberazione di una commissione…composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione…dal direttore della sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia…”; ragion per cui è evidente che, nella specie, la consultazione in sede sindacale si svolge già in seno alla commissione appositamente istituita per la deliberazione sull'accesso al beneficio.
Né tale disciplina ha subito modifiche all'esito dell'intervento del D.L. n. 18/2020. Difatti, come emerge dalla lettura sistematica dell'art. 19 del D.L. n. 18/2020 nella versione testuale ratione temporis vigente ed applicabile alla presente fattispecie, l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto (da svolgersi anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva) previsto dal comma 2 in relazione alle domande “di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19"” (di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. n. 18 cit.) non risulta replicato dal legislatore anche nel successivo comma 3 del medesimo art. 19 relativo alla CISOA, in relazione alla quale è stata prevista esclusivamente la deroga dei limiti di fruizione da parte dei beneficiari e la concessione del trattamento da parte della competente sede CP_2
5 In ragione di tanto appare chiaro che nessun obbligo di consultazione e/o concertazione preventiva con le OO.SS. potrebbe essere predicato nei confronti dell' prima di addivenire alla scelta CP_1 del collocamento in CISOA dei lavoratori.
11.6. Ferme restando le considerazioni che precedono, anche a voler ammettere - come affermato dall'appellata e ritenuto dal Tribunale - che effettivamente soltanto alcuni tra gli operai al cui rapporto di lavoro si applica il CCNL privatistico siano stati esentati dalla prestazione lavorativa nel periodo oggetto di causa, comunque difetterebbe qualsivoglia prova del trattamento discriminatorio asseritamente perpetrato dall' in relazione allo specifico cantiere di CP_1 appartenenza della lavoratrice, che si è limitata ad allegazioni generali riferite all'intera platea dei dipendenti sottoposti al regime privatistico.
Occorre ricordare che la rotazione non costituisce un criterio obbligatorio per il datore di lavoro bensì una mera facoltà, pur essendo necessaria un'adeguata motivazione in caso di adozione di un diverso criterio.
Infatti, nessuna norma generale in materia di Cassa Integrazione Guadagni prevede il suddetto obbligo: l'art. 14 del D. Lgs. n. 148/2015, in relazione alla CIGO, non menziona alcun obbligo di rotazione in capo al datore di lavoro;
l'art. 24 del medesimo decreto, relativo invece alla CIGS, non contempla la rotazione come criterio vincolante, potendo essere sostituito da quelli dettati dalle “ragioni tecnico-organizzative” giustificanti la “mancata adozione di meccanismi di rotazione”; nemmeno la L. n. 457/1972, istitutiva della CISOA, prevede l'obbligo di adottare specifici criteri per individuare gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato da sospendere in via temporanea dal lavoro per cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori (v. art. 8).In tal senso si è espressa altresì la giurisprudenza di legittimità in tema di CIGS, individuando quali limiti all'applicazione della rotazione le ragioni tecnico – organizzative dell'azienda, come anche i requisiti di professionalità e fungibilità dei lavoratori, con la conseguente legittima esclusione dalla rotazione dei lavoratori che non abbiano mansioni identiche agli altri dipendenti ad essa interessati (cfr. Cass., sent. nn. 6177 del 27 marzo 2004 e 14470 del 7 novembre 2000).Né depone in senso favorevole all'opzione ermeneutica propugnata dall'appellata l'art. 87 del D.L. n. 18/2020, il cui tenore testuale induce a ritenere che la “rotazione” ivi prevista riguardi non già l'esenzione dal servizio ma piuttosto gli strumenti “preventivi” delle ferie pregresse, dei congedi etc., sicché la “rotazione” deve intendersi quale alternata presenza in servizio dei dipendenti durante il periodo di fruizione di ferie, permessi, congedi etc. e non già quale rotazione nell'esenzione totale dal servizio. A quanto detto è appena il caso di aggiungere che, diversamente da quanto rappresentato dall'appellata, le disposizioni legislative in materia di CISOA, al pari di quelle afferenti alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, non prevedono nemmeno un obbligo di predeterminazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in Cassa Integrazione.
Peraltro, una volta esclusa la sussistenza di un preciso obbligo in tal senso a carico di parte datoriale, neppure possono condividersi le argomentazioni della lavoratrice in ordine all'impossibilità di considerare le singole sedi periferiche in cui si articola l' quali CP_1 autonome unità produttive, sì da doversi applicare i criteri di rotazione nei confronti della generalità dei lavoratori assunti con contratto di matrice privatistica, atteso che - come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità - le circolari cui la … omissis … rimanda per CP_2 avallare la sua interpretazione «non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito della amministrazione all'interno della quale sono emesse» (cfr. Cass. nn. 3121/2021, 6699/2014 e 23032/2007).” (cfr. Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, sentenza resa in R.G. n. 409/2023 del 17.10.2024).
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
6 Quanto alle spese di lite, in considerazione delle incertezze interpretative sulle questioni esaminate e del fatto che si registrano pronunce di merito di segno difforme, sono ravvisabili nel caso di specie quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), ne giustificano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con atto depositato il 09.12.2022, così provvede: 1) Rigetta il ricorso.
2) Spese compensate.
Bari, lì 10.12.2024
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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